edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 007 pag. 90 - 91
edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 011 pag. 67 - 68
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 007 pag. 90 - 91
Document number
-
ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2116/oj
-
Celex-Nr.: 32004R2116
Dates
-
Date of document: 02/12/2004
-
Date of effect: 03/01/2005 ; entrata in vigore data della pubblicazione + 20 vedi art. 2
-
Date of effect: 01/03/2005 ; Applicazione vedi art. 2
-
Date of end of validity: 31/07/2022 ; abrog. impl. da 32019R1111
Classifications
-
EuroVoc thesaurus
-
Subject matter
-
Directory of EU legislation
Miscellaneous information
-
Author: Consiglio dell’Unione europea
-
Form: Regolamento
Procedure
-
Procedure number: Internal procedure
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992)
-
Legal basis:
Legal instrument Provision 12003T057 - P2 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32003R2201 modifica sostituzione articolo 63.4 dal: 2005-03-01 32003R2201 modifica complemento articolo 63.3 dal: 2005-03-01 52004PC0616 approvazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
| (1) |
L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (1) prevede che ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dai trattati tra la Santa Sede e il Portogallo, l’Italia e la Spagna (Concordati) sia riconosciuta negli Stati membri alle condizioni di cui al capo III di detto regolamento. |
| (2) |
L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000 è stato modificato dall’allegato II dell’atto di adesione del 2003, al fine di menzionare l’accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995. |
| (3) |
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2) , è entrato in vigore il 1 o agosto 2004 e sarà applicato dal 1 o marzo 2005 in tutti gli Stati membri, a esclusione della Danimarca. |
| (4) |
Malta ha richiesto che l’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2201/2003, che corrisponde all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1347/2000, sia modificato al fine di comprendere il suo accordo con la Santa Sede. |
| (5) |
L’articolo 57 dell’atto di adesione del 2003 prevede che gli atti adottati prima dell’adesione, che necessitino di essere adeguati a motivo dell’adesione stessa, siano adattati mediante un procedimento semplificato secondo il quale il Consiglio agisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. |
| (6) |
È opportuno tener conto della richiesta di Malta e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2201/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2201/2003 è modificato come segue:
|
1) |
al paragrafo 3 è aggiunto il punto seguente:
|
|
2) |
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.» |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1 o marzo 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
J. P. H. DONNER
(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione ( GU L 318 del 19.10.2004, pag. 7 ).
Source
-
EUR-Lex
EUR-Lex is a legal portal maintained by the Publications Office with the aim to enhance public access to European Union law.
Except where otherwise stated, all intellectual property rights on EUR-Lex data belong to the European Union.
© European Union, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2015 Link to document text: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32004R2116
Important legal notice: In accordance with Regulation (EU) № 216/2013 only the legislation of the European Union published in the printed edition prior to July 1, 2013 and the electronic edition of the Official Journal of the European Union after July 1, 2013 (including) is deemed authentic and produces legal effects.





