Regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Publication reference
No longer in force , Date of end of validity 09/01/2015
GU L 381 del 28.12.2004, pagg. 10-11 (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV),
GU L 183M del 05.07.2006, pagg. 458-459 (MT)

edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 007 pag. 101 - 102

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 012 pag. 85 - 86

edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 007 pag. 101 - 102

Languages, formats and link to OJ
Bibliographic notice

Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2245/oj

  • Celex-Nr.: 32004R2245

Dates

  • Date of document: 27/12/2004

  • Date of effect: 04/01/2005 ; entrata in vigore data della pubblicazione + 7 vedi art. 2

  • Date of end of validity: 09/01/2015 ; abrog. impl. da 32012R1215

Miscellaneous information

  • Author: Commissione europea

  • Form: Regolamento

Relationship between documents

Document text

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) , in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso.

(2)

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti.

(3)

Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.

(4)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.

1)

L’allegato I è modificato come segue.

a)

il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

«—

in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile ( Civilprocesa likums ),»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia: l’articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile ( Zakon o pravdnem postopku ) e l’articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile ( Zakon o pravdnem postopku ),»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura».

2)

L’allegato II viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«—

in Francia:

a)

“greffier en chef du tribunal de grande instance”,

b)

“président de la chambre départementale des notaires”, in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, “okresný súd”».

3)

L’allegato III viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«—

in Francia:

a)

“cour d’appel” per le decisioni che accolgono l’istanza,

b)

presidente del “tribunal de grande instance” per le decisioni che respingono l’istanza,»;

b)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, “Lietuvos apeliacinis teismas”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, “okrožno sodišče”,»;

d)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, “okresný súd”».

4)

L’allegato IV viene modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, ricorso al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”,»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”,»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, ricorso al “dovolanie”».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Presidente

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


Source