Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Publication reference
In force
GU L 300 del 17.11.2005, pagg. 6-18 (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV),
GU L 321M del 21.11.2006, pagg. 145-157 (MT)

edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 007 pag. 217 - 229

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 010 pag. 48 - 60

edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 007 pag. 217 - 229

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Bibliographic notice

Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1869/oj

  • Celex-Nr.: 32005R1869

Dates

  • Date of document: 16/11/2005

  • Date of effect: 24/11/2005 ; entrata in vigore data della pubblicazione + 7 vedi art. 2

  • Date of end of validity: ---

Miscellaneous information

  • Author: Commissione europea

  • Form: Regolamento

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Document text

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (1) , in particolare l’articolo 31,

sentito il comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 805/2004,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 contengono una serie di modelli di certificato da utilizzare nell'ambito della procedura del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(2)

A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri il 1 o maggio 2004, gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 devono essere sostituiti al fine di adattare i modelli di certificato all'uso nei nuovi Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 805/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 sono sostituiti dai corrispondenti allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente

(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15 .

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

ALLEGATO V

ALLEGATO V

ALLEGATO VI

ALLEGATO VI


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