Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1937 della Commissione, del 10 dicembre 2018, che sostituisce l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

Publication reference
In force
GU L 314 del 11.12.2018, pagg. 36-37 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
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Bibliographic notice

Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1937/oj

  • Celex-Nr.: 32018R1937

Dates

  • Date of document: 10/12/2018 ; Data di adozione

  • Date of effect: 31/12/2018 ; entrata in vigore data della pubblicazione +20 vedi art. 2

  • Date of end of validity: ---

Miscellaneous information

  • Author: Direzione generale della Giustizia e dei consumatori, Commissione europea

  • Form: Regolamento di esecuzione

Relationship between documents

Document text

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1) , in particolare l'articolo 2, paragrafo 2

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 contiene l'elenco delle autorità amministrative di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2)

Il Regno Unito e la Lettonia hanno comunicato alla Commissione le modifiche da effettuare relativamente alle autorità amministrative da inserire nell'elenco di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

(3)

Le autorità amministrative comunicate dal Regno Unito e dalla Lettonia ed elencate nell'allegato al presente regolamento rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1 .

ALLEGATO

ALLEGATO

«ALLEGATO X

Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono le seguenti:

in Lettonia, il fondo di garanzia per gli alimenti («Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds»),

in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali («Sosiaalilautakunta/Socialnämnd»),

in Svezia: l'autorità di esecuzione («Kronofogdemyndigheten»),

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e Galles e in Scozia, il dipartimento del lavoro e delle pensioni (DWP) compresi i relativi settori dell'amministrazione presso la Child Support Agency (CSA) e il Child Maintenance Service (CMS),

b)

in Irlanda del Nord, il Child Maintenance Service (CMS).


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