Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2040/oj
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Celex-Nr.: 32022R2040
Dates
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Date of document: 19/10/2022 ; data della firma
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Date of effect: 26/10/2022 ; entrata in vigore data della pubblicazione +1 vedi art. 3
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Date of signature: 19/10/2022
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
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Form: Regolamento
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Additional Info: interesse per SEE, Questo atto non si applica alla Danimarca
Procedure
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Procedure number: 2016/0399/COD , ST 14955 2018 COR 1
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2012)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 12016E081 - P2 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32004R0805 modifica articolo 32 dal: 2022-10-26 32004R0805 modifica aggiunta articolo 31 a dal: 2022-10-26 32004R0805 modifica sostituzione articolo 31 dal: 2022-10-26 52016PC0798 approvazione dal: 2022-10-19 -
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 31999D0468 12007L/TXT 52015XC0307(02) 12016E/PRO/21 12016E/PRO/22 12016E290 12016M/PRO/21 12016M/PRO/22 32016Q0512(01) 52019AP0411 52022AG0002(01)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1) ,
considerando quanto segue:
| (1) |
Il trattato di Lisbona ha modificato il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo la distinzione tra i poteri delegati alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione (atti di esecuzione). |
| (2) |
Gli atti legislativi adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona conferiscono alla Commissione competenze per l’adozione di misure nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo istituita dall’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2) . |
| (3) |
Le precedenti proposte relative all’allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona sono state ritirate (3) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali. |
| (4) |
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (4) del 13 aprile 2016 e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016. |
| (5) |
Il potere conferito alla Commissione di modificare i modelli di certificato di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo. Poiché tale potere soddisfa i criteri dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dovrebbe essere adattato a quella disposizione. |
| (6) |
Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 805/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE affinché possa modificare gli allegati del regolamento allo scopo di aggiornare i modelli di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
| (7) |
Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. |
| (8) |
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis , paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
| (9) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
| (10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 805/2004, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato:
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1) |
l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Modifiche degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 bis , al fine di modificare gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.»; |
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2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 31 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 ottobre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (*1) del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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3) |
l’articolo 32 è soppresso. |
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, 19 ottobre 2022
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 ( GU C 158 del 30.4.2021, pag. 832 ) e posizione del Consiglio in prima lettura del 28 giugno 2022 ( GU C 280 del 21.7.2022, pag. 14 ). Posizione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 ).
(3) GU C 80 del 7.3.2015, pag. 17 .
(4) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 .
(5) Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ( GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15 ).
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