Protocollo relativo alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Convenzione di Bruxelles del 1968 /* Versione consolidata CF 498Y0126(01) */

Publication reference
GU L 299 del 31.12.1972, pagg. 43-44 (DE, FR, IT, NL)

edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 010 pag. 14 - 15

edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 001 pag. 197 - OP_DATPRO

edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 010 pag. 14 - 15

edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 001 pag. 197 - OP_DATPRO

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 013 pag. 3 - 4

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Bibliographic notice

Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/prot/1972/454/oj

  • Celex-Nr.: 41968A0927(02)

Dates

  • Date of document: 27/09/1968

  • Date of signature: 27/09/1968 ; Bruxelles

  • Date of end of validity: ---

Miscellaneous information

  • Author: Rappresentanti dei Governi degli Stati membri

  • Form: Protocollo

Relationship between documents

Document text

PROTOCOLLO

Le alte parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla convenzione:

Articolo I

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, 1 , può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2 , e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del Codice di procedura civile concernenti la litis denunciatio.

Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2 , e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli aricoli 68 e da 72 a 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al segratario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2, della convenzione.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd achtenzestig

Pour sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy Brandt

Pour le Président de la République française,

Michel Debré

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre Grégoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J. M. A. H. Luns

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,


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