Sentenza della Corte del 25 luglio 1991. Marc Rich and Co. AG contro Società Italiana Impianti PA. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal - Regno Unito. Convenzione di Bruxelles - Art. 1, secondo comma, n. 4 - Arbitrato. Causa C-190/89.

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Massima

Escludendo dall' ambito di applicazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, attraverso il suo art. 1, secondo comma, n. 4, la materia dell' arbitrato, per la ragione che quest' ultima già era oggetto di convenzioni internazionali, le parti contraenti hanno inteso escludere l' arbitrato in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati.

Ne consegue che la citata disposizione dev' essere interpretata nel senso che l' esclusione da essa prevista si estende ad una controversia pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato che abbia ad oggetto la designazione di un arbitro, anche se detta controversia solleva la questione preliminare dell' esistenza o della validità di una clausola compromissoria.

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-03855

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:319

  • Celex-Nr.: 61989CJ0190

Authentic language

  • Authentic language: inglese

Dates

  • Date of document: 25/07/1991

  • Date lodged: 31/05/1989

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia, Corte di giustizia dell’Unione europea, Comunità europee, Unione europea

  • Country or organisation from which the decision originates: Regno Unito

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Zuleeg

  • Advocate General: Darmon

  • Observations: Commissione europea, Germania, EUINST, Regno Unito, EUMS, Francia

  • National court:

    • *A8* High Court of Justice (England), Queen's Bench Division, judgment of 03/11/1988
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    • - Civil Justice Quarterly 1989 p.188 (résumé)
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    • - International Litigation Procedure 1991 p.562-567
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    • *P2* High Court of Justice (England), Queen's Bench Division, Commercial Court, judgment of 11/11/1991
    • *P3* Court of Appeal (England), Civil Division, judgment of 19/12/1991
    • - Current Law - Monthly Digest 1992 Part 12 nº 469 (résumé)
    • - International Litigation Procedure 1992 p.544-560
    • - Lloyd's Law Reports 1992 Vol.1 p.624-634
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    • - Financial Times 24/01/92 (résumé)
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Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Ambito di applicazione - Materie escluse - Arbitrato - Nozione - Azione proposta dinanzi al giudice di uno Stato ai fini della designazione di un arbitro - Inclusione - Necessità di risolvere una questione preliminare relativa all' esistenza o alla validità della clausola compromissoria - Irrilevanza

(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 1, secondo comma, n. 4)

Massima

Escludendo dall' ambito di applicazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, attraverso il suo art. 1, secondo comma, n. 4, la materia dell' arbitrato, per la ragione che quest' ultima già era oggetto di convenzioni internazionali, le parti contraenti hanno inteso escludere l' arbitrato in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati.

Ne consegue che la citata disposizione dev' essere interpretata nel senso che l' esclusione da essa prevista si estende ad una controversia pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato che abbia ad oggetto la designazione di un arbitro, anche se detta controversia solleva la questione preliminare dell' esistenza o della validità di una clausola compromissoria.

Parti

Nel procedimento C-190/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Court of Appeal (Londra) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Marc Rich and Co. AG

e

Società Italiana Impianti PA,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 1, secondo comman. 4, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la società Marc Rich, dall' avv. Iain Milligan, barrister;

- per la Società Italiana Impianti, dal sig. Peter Gross, QC;

- per il governo del Regno Unito, dal sig. John E. Collins, in qualità d' agente;

- per il governo tedesco, dal prof. Christof Boehmer, in qualità d' agente;

- per il governo francese, dalla sig.ra Edwige Belliard e dal sig. Claude Chavance, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. John Forman e Adam Blomefield, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della ricorrente nella causa principale, della convenuta nella causa principale, del governo del Regno Unito, rappresentato dai sigg. John E. Collins e Van Vechten Veeder, QC, nonché della Commissione all' udienza del 17 ottobre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 febbraio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 26 gennaio 1989, pervenuta alla Corte il 31 maggio seguente, la Court of Appeal (Londra) ha proposto, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "convenzione"), tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione di talune disposizioni della detta convenzione.

2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia pendente dinanzi al detto giudice tra la Marc Rich & Co. AG, società avente sede a Zug, Svizzera (in prosieguo: la "Marc Rich"), da una parte, e la Società Italiana Impianti PA, avente sede a Genova, Italia (in prosieguo: la "Impianti"), dall' altra.

3 Dagli atti trasmessi alla Corte emerge che, con telex del 23 gennaio 1987, la Marc Rich faceva un' offerta di acquisto di petrolio grezzo iraniano alla Impianti con consegna "fob". Il 25 dello stesso mese, quest' ultima accettava tale offerta subordinatamente ad alcune condizioni supplementari. Il 26 gennaio la Marc Rich confermava l' accettazione di tali condizioni supplementari prima di inviare, il 28 gennaio, un ulteriore telex che specificava i termini del contratto e che prevedeva la seguente clausola:

"Legge regolatrice ed arbitrato

La legge regolatrice del presente contratto, quanto alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, è la legge inglese. Qualsiasi controversia fra acquirente ed alienante sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri a Londra; ciascuna delle parti provvederà a nominarne uno, mentre il terzo sarà designato dai due arbitri così prescelti. Il lodo arbitrale, pronunciato all' unanimità o a maggioranza, sarà definitivo e vincolante per le parti".

4 Le operazioni di carico del petrolio sulla nave indicata allora dalla Marc Rich terminavano il 6 febbraio. Lo stesso giorno la Marc Rich lamentava che il carico era gravemente deteriorato, con un danno di oltre 7 milioni di USD.

5 Il 18 febbraio 1988 la Impianti citava la Marc Rich dinanzi al Tribunale di Genova (Italia), al fine di ottenere una sentenza di accertamento che escludesse la sua responsabilità nei confronti della controparte. La citazione veniva notificata il 29 febbraio 1988 alla società Marc Rich, che, il 4 ottobre 1988, eccepiva l' incompetenza del giudice italiano, invocando l' esistenza della clausola compromissoria.

6 Sempre il 29 febbraio 1988 la Marc Rich avviava a Londra il procedimento arbitrale, cui la Impianti rifiutava di partecipare. Il 20 maggio 1988 la Marc Rich proponeva quindi dinanzi alla High Court a Londra un' azione volta ad ottenere la designazione di un arbitro, a norma dell' art. 10, n. 3, dell' Arbitration Act, 1950. Con decisione 19 maggio 1988 la High Court aveva autorizzato la notifica in Italia alla Impianti del relativo atto introduttivo.

7 L' 8 luglio 1988 la convenuta chiedeva l' annullamento di questa autorizzazione, sostenendo che la controversia effettiva tra le parti era legata al problema se il contratto in questione contenesse o meno una clausola compromissoria. Tale controversia rientrerebbe nell' ambito di applicazione della convenzione e dovrebbe di conseguenza essere risolta in Italia. A parere della Marc Rich invece, tale controversia, a norma dell' art. 1 della convenzione, esulerebbe dall' ambito di applicazione della stessa.

8 La High Court ha deciso, il 5 novembre 1988, che la convenzione non si applicava, che il contratto tra le parti era da ritenere soggetto al diritto inglese e che doveva essere autorizzata la notifica all' estero.

9 Investita della controversia in sede d' appello, la Court of Appeal ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se la deroga di cui all' art. 1, n. 4, della convenzione faccia riferimento:

a) ad ogni controversia e decisione giudiziaria e, in caso affermativo,

b) ad ogni controversia o decisione giudiziaria vertente sulla sussistenza 'ab origine' di una clausola compromissoria.

2) Nel caso in cui la presente controversia rientri nel campo di applicazione della convenzione e non nella deroga alla convenzione stessa, se l' acquirente possa comunque fissare il foro competente in Inghilterra in virtù:

a) dell' art. 5, n. 1, della convenzione e/o

b) dell' art. 17 della stessa.

3) Nel caso in cui, al di là delle ipotesi di cui al precedente n. 2, sia comunque consentito all' acquirente di fissare il foro competente in Inghilterra, se

a) questa Corte debba dichiarare la propria incompetenza ovvero sospendere il procedimento ai sensi dell' art. 21 della convenzione o, invece,

b) questa Corte debba sospendere il procedimento ai sensi dell' art. 22 della convenzione, in quanto è stato preventivamente adito il giudice italiano".

10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

11 La prima questione sollevata dal giudice nazionale è intesa in sostanza a sapere se l' art. 1, secondo comma, n. 4, della convenzione debba essere interpretato nel senso che l' esclusione da esso prevista si estende ad una controversia, pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato, avente ad oggetto la nomina di un arbitro e, in caso affermativo, se tale esclusione si applichi altresì quando una tale controversia sollevi preliminarmente la questione dell' esistenza o della validità di una clausola compromissoria. Questi due punti saranno esaminati separatamente.

12 L' art. 1, primo comma, della convenzione dispone che essa si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell' organo giurisdizionale. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, sono esclusi dall' ambito di applicazione della Convenzione:

"1)

(...)

4) l' arbitrato".

In ordine all' esclusione delle controversie aventi ad oggetto la nomina di un arbitro dall' ambito di applicazione della convenzione

13 La Impianti sostiene che l' esclusione di cui all' art. 1, n. 4, della convenzione non si applica ai procedimenti proposti dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato né alle decisioni da questi emanate. Essa sostiene che, a rigor di termini, con il termine "arbitrato" si intendono i procedimenti avviati dinanzi ai privati investiti dalle parti del potere di risolvere la controversia. La Impianti fonda in sostanza tale tesi sulla ratio dell' art. 220 del Trattato, che mira a stabilire un sistema generale per la libera circolazione delle decisioni che risolvono una controversia. Di conseguenza, sarebbe conforme alla legge riconoscere all' art. 1, secondo comma, n. 4, della convenzione una portata che eviti lacune nel sistema giuridico della libera circolazione delle decisioni che risolvono una controversia.

14 La Marc Rich ed i governi che hanno depositato osservazioni scritte sostengono un' interpretazione estensiva della nozione di arbitrato, tale da escludere in ogni caso una controversia avente ad oggetto la designazione di un arbitro dall' ambito di applicazione della Convenzione.

15 A tenore del suo preambolo, la Convenzione mira a dare attuazione alle disposizioni dell' art. 220 del Trattato CEE in ordine al reciproco riconoscimento ed alla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Ai sensi dell' art. 220, quarto comma, del Trattato, gli Stati membri avvieranno tra di loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

16 Facendo riferimento alle decisioni giudiziarie ed alle sentenze arbitrali, l' art. 220 del Trattato intende tanto i procedimenti avviati dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato, che si concludono con una decisione giudiziaria, quanto quelli proposti dinanzi ad arbitri privati e che si concludono con lodi arbitrali. Tuttavia, non ne consegue che alla convenzione, il cui oggetto è in particolare il riconoscimento reciproco e l' esecuzione reciproca delle decisioni giudiziarie, debba necessariamente essere attribuito un ambito di applicazione estensivo. Infatti, dal momento che l' art. 220 del Trattato invita gli Stati membri ad avviare negoziati "per quanto occorra", spetta a questi ultimi definire la portata del loro accordo.

17 In ordine all' esclusione dell' arbitrato dall' ambito di applicazione della convenzione, la relazione di esperti redatta in occasione dell' elaborazione della convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1) precisa che:

"La materia dell' arbitrato è disciplinata da numerosi accordi internazionali ed è del pari menzionata nell' art. 220 del Trattato di Roma. Inoltre il Consiglio d' Europa ha elaborato una Convenzione europea contenente una legge uniforme in materia di arbitrato, che includerà con ogni probabilità un protocollo destinato a facilitare, più di quanto non faccia la Convenzione di New York, il riconoscimento e l' esecuzione dei lodi arbitrali. Per tali motivi si è ritenuto preferibile escludere l' arbitrato".

18 Orbene, gli accordi internazionali ed in particolare la convenzione per il riconoscimento e l' esecuzione dei lodi arbitrali stranieri (stipulata a New York, il 10 giugno 1958, Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 330, pag. 3), cui si fa così riferimento, stabiliscono norme che debbono essere rispettate non già dagli arbitri stessi, ma dagli organi giurisdizionali degli Stati contraenti. Tali norme riguardano, ad esempio, il rinvio delle parti di una controversia all' arbitrato o il riconoscimento e l' esecuzione delle sentenze arbitrali. Ne deriva che, escludendo dall' ambito di applicazione della convenzione la materia dell' arbitrato per la ragione che quest' ultima già era oggetto di convenzioni internazionali, le parti contraenti hanno inteso escludere l' arbitrato in quanto materia nel suo complesso, comprese le azioni intentate dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati.

19 Per quanto riguarda più specificamente la nomina di un arbitro da parte di organi giurisdizionali degli Stati, bisogna rilevare che si tratta di una misura statale volta a porre in atto un procedimento arbitrale. Tale misura rientra pertanto nella materia dell' arbitrato ed è compresa quindi nell' esclusione dell' art. 1, secondo comma, n. 4, della convenzione.

20 Tale interpretazione non può essere contestata per il fatto che gli accordi internazionali de quibus non sono stati sottoscritti da tutti gli Stati membri e non coprono tutti gli aspetti della materia dell' arbitrato ed in particolare non il procedimento volto alla nomina degli arbitri.

21 Essa è peraltro confortata dal parere degli esperti contenuto nella loro relazione redatta in occasione dell' adesione della Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito alla convenzione, in base alla quale la convenzione non si applica ai procedimenti giudiziari volti a porre in essere un procedimento arbitrale, quali i procedimenti di designazione o ricusazione di un arbitro (GU 1979, C 59, pag. 95). Analogamente, nella relazione redatta in occasione dell' adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, gli esperti hanno ritenuto che l' intervento di un giudice per costituire l' organo arbitrale sia escluso dall' ambito di applicazione della convenzione (GU 1986, C 298, pag. 1).

Sull' incidenza di una questione preliminare relativa all' esistenza o alla validità della clausola compromissoria sull' applicazione della Convenzione alla controversia di cui trattasi

22 La Impianti sostiene, in proposito, che l' esclusione prevista dall' art. 1, secondo comma, n. 4, della convenzione non si estende alle controversie o alle decisioni giudiziarie relative all' esistenza o alla validità di una clausola compromissoria. Tale esclusione non si applicherebbe nemmeno quando l' arbitrato costituisce non già l' oggetto principale, ma solo un elemento accessorio o incidentale del procedimento.

23 La Impianti ritiene che, se non si seguisse tale interpretazione, la semplice allegazione di una delle parti dell' esistenza di una clausola compromissoria consentirebbe a tale parte di eludere l' applicazione della convenzione.

24 Comunque sia, l' eccezione prevista dall' art. 1, secondo comma, n. 4, della convenzione, a parere della Impianti, non può applicarsi nell' ipotesi in cui l' esistenza o la validità della clausola arbitrale è oggetto di una controversia dinanzi a giudici diversi che rientrano nella convenzione, indipendentemente dal fatto che tale aspetto sia stato sollevato in via principale o in via preliminare.

25 La Commissione condivide l' opinione della Impianti nei limiti in cui la questione dell' esistenza o della validità di una clausola arbitrale si pone in via preliminare.

26 Tali interpretazioni non possono essere accolte. Per stabilire se una controversia rientri nell' ambito di applicazione della convenzione, deve essere preso in considerazione il solo oggetto di tale controversia. Se, in virtù del suo oggetto, come la designazione di un arbitro, una controversia è esclusa dall' ambito di applicazione della convenzione, l' esistenza di una questione preliminare, su cui il giudice deve pronunciarsi per risolvere tale controversia, non può, indipendentemente dal contenuto di tale questione, giustificare l' applicazione della convenzione.

27 Sarebbe peraltro contrario al principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della convenzione (v. sentenza 4 marzo 1982, Effer, punto 6 della motivazione, causa 38/81, Racc. pag. 825), il fatto che l' applicabilità dell' esclusione prevista dall' art. 1, secondo comma, n. 4, possa variare a seconda dell' esistenza o meno di una questione preliminare, che può essere sollevata in qualsiasi momento dalle parti.

28 Ne deriva che, nella fattispecie di cui al presente rinvio pregiudiziale, il fatto che una questione preliminare riguardi l' esistenza o la validità della clausola arbitrale non incide sull' esclusione dall' ambito di applicazione della convenzione di una controversia il cui oggetto è la designazione di un arbitro.

29 Stando così le cose, si deve risolvere la questione dichiarando che l' art. 1, secondo comma, n. 4, della convenzione deve essere interpretato nel senso che l' esclusione da esso prevista si estende ad una controversia pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato che abbia ad oggetto la designazione di un arbitro, anche se detta controversia solleva la questione preliminare dell' esistenza o della validità di una clausola compromissoria.

Sulla terza e sulla quarta questione

30 In considerazione della soluzione data alla prima questione, la seconda e la terza restano senza oggetto.a.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto alla Corte osservazioni scritte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal (Londra), con ordinanza 26 gennaio 1989, dichiara:

L' art. 1, secondo comma, n. 4, della convenzione deve essere interpretato nel senso che l' esclusione da esso prevista si estende ad una controversia pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato che abbia ad oggetto la designazione di un arbitro, anche se detta controversia solleva la questione preliminare dell' esistenza o della validità di una clausola compromissoria.


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