Massima
L' art. 6, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all' adesione della Repubblica ellenica, ha come oggetto l' enunciazione delle condizioni sussistendo le quali un giudice è competente a statuire su di una domanda diretta ad un provvedimento di condanna distinto. Pertanto, si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere tali provvedimenti. Esso non riguarda la situazione in cui un convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-02053
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:239
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Celex-Nr.: 61993CJ0341
Authentic language
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Authentic language: danese
Dates
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Date of document: 13/07/1995
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Date lodged: 05/07/1993
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Danimarca
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Edward
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Advocate General: Léger
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Observations: EUMS, Commissione europea, Regno Unito, Germania, EUINST
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National court:
- *A9* Vestre Landsret, beslutning af 30/06/1993 (B 654/1991)
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A06PT3 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A06PT3 N 1 7 10 - 19 41968A0927(01) A22 N 1 10 41978A1009(01) N 1 41982A1025(01) N 1
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Domanda riconvenzionale ° Nozione ° Domanda mirante ad ottenere un provvedimento di condanna distinto nei confronti dell' attore originario ° Eccezione diretta alla compensazione del credito vantato dall' attore con un credito del convenuto ° Esclusione
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 6, punto 3)
Massima
L' art. 6, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all' adesione della Repubblica ellenica, ha come oggetto l' enunciazione delle condizioni sussistendo le quali un giudice è competente a statuire su di una domanda diretta ad un provvedimento di condanna distinto. Pertanto, si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere tali provvedimenti. Esso non riguarda la situazione in cui un convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.
Parti
Nel procedimento C-341/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Vestre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Danvaern Production A/S
e
Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co.,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 6, punto 3, e 22 della Convenzione 27 settembre 1968, soprammenzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, e ° testo modificato ° GU 1983, C 97, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo tedesco, dal prof. Dr Christof Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
° per il governo del Regno Unito, dal signor John D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Anders Christian Jessen e Pieter van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 giugno 1993, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 1993, il Vestre Landsret (Danimarca) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e ° testo modificato ° pag. 77), e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1, e ° testo modificato ° GU 1983, C 97, pag. 1; in prosieguo: la "Convenzione"), due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 6, punto 3, e 22 della Convenzione.
2 Le dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra la Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co., attrice nella causa principale (in prosieguo: la "Otterbeck"), con sede in Germania, e la Danvaern Production A/S, convenuta nella causa principale (in prosieguo: la "Danvaern"), avente sede in Danimarca.
3 Mediante un contratto di agenzia stipulato il 10 agosto 1979, la Otterbeck designava la Danvaern come agente esclusivo in Danimarca per la vendita della sua gamma di calzature di sicurezza.
4 Con lettera 22 marzo 1990 la Otterbeck recedeva dal contratto di agenzia con effetto immediato, sostenendo che la Danvaern aveva gravemente leso il rapporto di fiducia per aver licenziato un determinato dipendente.
5 L' 11 settembre 1990 la Otterbeck citava la Danvaern dinanzi al Byret di Broenderslev chiedendone la condanna al pagamento della somma di 223 173,39 DKR, maggiorata degli interessi, in relazione alla fornitura di calzature di sicurezza nel gennaio e nel febbraio 1990.
6 Dinanzi al Byret la Danvaern ammetteva di essere debitrice della somma suddetta, ma chiedeva il rigetto della domanda dell' attrice e la condanna distinta di quest' ultima al pagamento della somma di 737 018,34 DKR; essa asseriva, infatti, di vantare a sua volta, nei confronti della Otterbeck, vari crediti, uno dei quali relativo al danno subito per la risoluzione senza giusta causa del contratto di agenzia.
7 Con sentenza 26 marzo 1991 il Byret respingeva la domanda della Danvaern, in quanto era diretta sia ad ottenere un provvedimento di condanna distinto sia una compensazione, per il motivo che tra le domande della Otterbeck e della Danvaern non sussisteva il rapporto di connessione prescritto dall' art. 6, punto 3, della Convenzione, il quale così dispone:
"Il convenuto (...) potrà inoltre essere citato:
(...)
3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale".
8 La Danvaern interponeva appello avverso la detta sentenza dinanzi al Vestre Landsret. In tale sede essa rinunciava alla domanda diretta ad ottenere un provvedimento di condanna distinto, limitandosi ad una domanda di compensazione nella misura di 223 173,39 DKR più gli interessi, corrispondente alla domanda originaria della Otterbeck.
9 Il Vestre Landsret ha considerato che la controversia sollevava una questione di interpretazione della Convenzione.
10 Esso ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 6, punto 3, si riferisca alle domande riconvenzionali proposte ai fini della compensazione.
2) Se l' espressione, contenuta nell' art. 6, punto 3, '(...) nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale (...)' debba ritenersi più restrittiva dell' espressione 'cause connesse' contenuta nell' art. 22, terzo comma".
Sulla prima questione
11 Con la prima questione, il giudice di rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull' applicabilità dell' art. 6, punto 3, della Convenzione alla situazione in cui il convenuto, citato dinanzi al foro competente, opponga alla domanda un suo asserito credito nei confronti dell' attore.
12 I diritti nazionali degli Stati membri fanno una distinzione, in generale, fra due situazioni. Da un lato, quella in cui il convenuto eccepisce l' esistenza di un suo asserito credito nei confronti dell' attore, il quale avrebbe l' effetto di estinguere, totalmente o parzialmente, il credito da questo vantato. Dall' altro, la situazione in cui il convenuto, con una domanda distinta proposta nell' ambito dello stesso giudizio, chiede la condanna dell' attore al pagamento di un debito nei suoi confronti. In quest' ultimo caso la domanda distinta può riferirsi ad una somma maggiore di quella pretesa dall' attore e può essere tenuta ferma anche se la domanda attorea viene respinta.
13 Sul piano processuale l' eccezione costituisce parte integrante del processo instaurato dall' attore e non presuppone quindi che quest' ultimo sia "citato" dinanzi al giudice adito con l' azione, ai sensi dell' art. 6, punto 3, della Convenzione. I mezzi difensivi che si possono dedurre e le condizioni in cui essi possono essere dedotti sono determinati dalle norme del diritto nazionale.
14 Orbene, l' art. 6, punto 3, della Convenzione non è diretto a disciplinare tale situazione.
15 Per contro, una domanda del convenuto mirante ad ottenere un provvedimento di condanna distinto nei confronti dell' attore presuppone la competenza del giudice da quest' ultimo adito a statuire su tale domanda.
16 L' oggetto dell' art. 6, punto 3, della Convenzione è per l' appunto l' enunciazione delle condizioni sussistendo le quali un giudice è competente a statuire su di una domanda diretta ad un provvedimento di condanna distinto.
17 Anche se nella versione danese dell' art. 6, punto 3, della Convenzione viene usato il termine generale "modfordringer", che può riferirsi ad entrambe le situazioni prospettate sopra nel punto 12, la terminologia giuridica di altri Stati contraenti sancisce espressamente la distinzione fra queste due situazioni. Ad esempio, il diritto francese fa una distinzione fra "demande reconventionnelle" e "moyens de défense au fond"; il diritto inglese fra "counter-claim" e "set-off as a defence"; il diritto tedesco fra "Widerklage" e "Prozessaufrechnung", e il diritto italiano fra "domanda riconvenzionale" e "eccezione di compensazione". Orbene, le pertinenti versioni linguistiche dell' art. 6, punto 3, della Convenzione riproducono espressamente le espressioni "demande reconventionnelle", "counter-claim", "Widerklage" e "domanda riconvenzionale".
18 La prima questione del giudice di rinvio dev' essere pertanto risolta nel senso che l' art. 6, punto 3, della Convenzione si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere un provvedimento di condanna distinto. Esso non riguarda la situazione in cui un convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.
Sulla seconda questione
19 Nell' ordinanza di rinvio si osserva che la seconda questione è posta solo per il caso in cui l' art. 6, punto 3, della Convenzione si applichi alla situazione nella quale il convenuto faccia valere, come eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Data la soluzione fornita alla prima questione, non vi è quindi motivo di risolvere la seconda.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi tedesco e britannico nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vestre Landsret con ordinanza 30 giugno 1993, dichiara:
L' art. 6, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all' adesione della Repubblica ellenica, si riferisce solo alle domande proposte dai convenuti per ottenere un provvedimento di condanna distinto. Esso non riguarda la situazione in cui il convenuto faccia valere, come semplice eccezione, un suo asserito credito nei confronti dell' attore. Le eccezioni che si possono sollevare e le condizioni in cui esse possono essere sollevate sono disciplinate dal diritto nazionale.
Source
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