Massima
L' art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, deve essere interpretato nel senso che, quando le norme processuali dello Stato richiesto lo consentano, la prova della notifica della sentenza pronunciata nello Stato di origine può essere prodotta dopo la presentazione dell' istanza, in particolare nel corso del procedimento di opposizione successivamente instaurato dalla parte contro cui è chiesta l' esecuzione, a condizione che quest' ultima disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la decisione e che la parte che chiede l' esecuzione sopporti l' onere di eventuali procedimenti superflui.
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-01393
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:101
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Celex-Nr.: 61994CJ0275
Authentic language
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Authentic language: neerlandese
Dates
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Date of document: 14/03/1996
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Date lodged: 11/10/1994
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Belgio
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Moitinho de Almeida
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Advocate General: Fennelly
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Observations: Austria, EUINST, Germania, Commissione europea, EUMS
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National court:
- *A9* Hof van Cassatie (België), 1e kamer, arrest van 30/09/1994 (C.94.0058.N)
- - Larcier - Cassation 1994 nº 1133 (résumé)
- - Pasicrisie belge 1994 I p.783-787
- - Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 1995 p.56 (résumé)
- *P1* Hof van Cassatie (België), 1e kamer, arrest van 20/06/1996
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Legal doctrine
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Volken, Paul: Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 1998 p.140-141
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A47PT1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A33L3 N 10 14 41968A0927(01) A47PT1 N 1 - 19 41968A0927(01) A48 N 11 17 41968A0927(01) A33L1 N 14 61994CC0275 N18 N 17
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Riconoscimento ed esecuzione ° Procedimento ° Istanza di exequatur ° Documenti da produrre ° Prova della notifica della sentenza di cui si chiede l' esecuzione ° Produzione dopo la presentazione dell' istanza ° Ammissibilità ° Presupposti
(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 47, punto 1)Massima
L' art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, deve essere interpretato nel senso che, quando le norme processuali dello Stato richiesto lo consentano, la prova della notifica della sentenza pronunciata nello Stato di origine può essere prodotta dopo la presentazione dell' istanza, in particolare nel corso del procedimento di opposizione successivamente instaurato dalla parte contro cui è chiesta l' esecuzione, a condizione che quest' ultima disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la decisione e che la parte che chiede l' esecuzione sopporti l' onere di eventuali procedimenti superflui.
Parti
Nel procedimento C-275/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hof van cassatie del Belgio nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Roger Van der Linden
e
Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e, per il testo modificato, pag. 77),LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann e P. Jann, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor Van der Linden, dall' avv. H. Geinger, del foro di Bruxelles;
° per la Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, dall' avv. F. Fazzi-De Clercq, del foro di Gand;
° per il governo tedesco, dal signor B. Lohr, Ministerialdirigent presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
° per il governo austriaco, dal signor F. Cede, ambasciatore presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 gennaio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 settembre 1994, giunta in cancelleria l' 11 ottobre successivo, lo Hof van cassatie del Belgio ha proposto, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, due questioni concernenti l' interpretazione dell' art. 47, punto 1, della stessa Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e, per il testo modificato, pag. 77; in prosieguo: la "Convenzione").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Van der Linden, cittadino belga, all' epoca dei fatti venditore di autovetture in Blankenberge (Belgio), e la Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, compagnia di assicurazioni di diritto tedesco (in prosieguo: la "compagnia"). Tale controversia riguarda l' esecuzione in Belgio di due sentenze pronunciate in contumacia dal Landgericht di Bonn il 25 maggio e il 1º settembre 1976, con le quali il signor Van der Linden è stato condannato a pagare alla compagnia, rispettivamente, 45 428,25 DM, oltre agli interessi al tasso del 4% decorrenti dal 12 marzo 1976, e 2 190,75 DM, oltre agli interessi al tasso del 4% decorrenti dal 20 agosto 1976.
3 La prima somma corrisponde alle spese mediche dovute alle lesioni riportate dal signor Rudolf Lempges, assicurato presso la compagnia, in una collisione avvenuta in Germania il 5 febbraio 1973 tra il suo veicolo e quello del signor Van der Linden, guidato da una terza persona. La seconda somma si riferisce alle spese di giudizio relative a quel processo.
4 Le due sentenze hanno ricevuto la formula esecutiva in Belgio dal Rechtbank van eerste aanleg di Bruges (in prosieguo: il "Rechtbank") il 2 febbraio 1982 ad istanza della compagnia.
5 Il signor Van der Linden ha proposto opposizione contro tale decisione, criticando il Rechtbank per avere in particolare accolto l' istanza di exequatur senza che fosse stato prodotto, contrariamente a quanto prescritto dall' art. 47, punto 1, della Convenzione, alcun documento da cui risultasse che le sentenze contumaciali erano state notificate ed erano esecutive.
6 Il Rechtbank, con sentenza 30 giugno 1993, ha dichiarato l' opposizione ricevibile, ma non fondata. Esso ha infatti dichiarato che, anche se il signor Van der Linden aveva probabilmente ragione nel sostenere che la prova della notifica delle sentenze contumaciali 25 maggio e 1º settembre 1976 non era stata prodotta al momento della presentazione dell' istanza di exequatur, la compagnia aveva provveduto a rinnovare la notifica a norma del diritto belga il 6 gennaio 1987, ossia nel corso del procedimento di opposizione. Secondo il Rechtbank, l' art. 47, punto 1, della Convenzione era stato, quindi, rispettato e, conseguentemente, la decisione opposta doveva essere confermata, benché emessa sulla base di documenti incompleti.
7 Il signor Van der Linden ha proposto ricorso contro questa pronuncia davanti allo Hof van cassatie del Belgio, sostenendo che il giudice non poteva legittimamente decidere che la compagnia poteva ancora sanare il procedimento con una notifica eseguita in pendenza di opposizione, in quanto dagli artt. 46, punto 1, e 47, punto 1, della Convenzione discende che la spedizione della decisione e la relata di notifica devono essere depositate insieme all' istanza di exequatur della sentenza, e la notifica della sentenza deve precedere l' istanza di esecuzione.
8 Lo Hof van cassatie del Belgio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa fra gli Stati membri della Comunità economica europea, debba essere interpretato nel senso che l' autorità giudiziaria richiesta può ordinare l' esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro paese solo qualora anche il documento menzionato all' art. 47, punto 1, ed in particolare la prova della notifica, sia stato presentato o contemporaneamente all' istanza o prima della pronuncia sull' istanza.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che, nonostante le disposizioni del diritto nazionale, non è soddisfatto l' obbligo di presentare il documento quando la sentenza è stata notificata solo dopo che l' istanza è stata presentata e il documento da cui risulta la notifica è stato redatto e presentato solo dopo che l' autorità giudiziaria richiesta si è pronunciata sull' istanza e la parte contro cui è stata chiesta l' esecuzione ha presentato opposizione".
9 Con tali questioni il giudice chiede sostanzialmente se l' art. 47, punto 1, della Convenzione vada interpretato nel senso che la prova della notifica della sentenza di cui si chiede l' esecuzione può essere fornita dopo la presentazione dell' istanza, e in particolare nel corso del procedimento di opposizione successivamente instaurato dalla parte contro cui l' istanza era rivolta.
10 A norma dell' art. 33, terzo comma, della Convenzione, "All' istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47", mentre l' art. 47, punto 1, precisa che "La parte che chiede l' esecuzione deve, inoltre, produrre:
1) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata; (...)".
11 L' art. 48 della Convenzione dispone inoltre che, "Qualora i documenti di cui all' articolo 46, punto 2, ed all' articolo 47, punto 2, non vengano prodotti, l' autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa".
12 Il signor Van der Linden e il governo austriaco sostengono che da queste disposizioni emerge chiaramente che la prova della notifica della decisione deve essere prodotta entro e non oltre il momento della presentazione dell' istanza. Secondo il signor Van der Linden, una interpretazione del genere è corroborata dall' art. 48, in quanto questo non prevede alcuna possibilità di fissare un termine, di accettare documenti equivalenti o di dispensare l' istante dalla presentazione dei documenti indicati all' art. 47, punto 1, come è invece espressamente previsto per i documenti indicati agli artt. 46, punto 2, e 47, punto 2.
13 Questa tesi non può essere accolta.
14 Infatti, anche se, ai sensi dell' art. 33, terzo comma, all' istanza devono essere allegati i documenti di cui agli artt. 46 e 47, ciò non vuol dire che le norme processuali nazionali, cui l' art. 33, primo comma, rinvia per le modalità di tempo e di forma della presentazione dell' istanza, non possano prevedere la sanatoria del procedimento attraverso la produzione della prova della notifica in una fase successiva alla presentazione dell' istanza, sempreché sia rispettato l' obiettivo perseguito dalla Convenzione con gli artt. 33, terzo comma, e 47, punto 1.
15 Al riguardo, la relazione di esperti sulla Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 55) rileva che la notifica al convenuto ha lo scopo di portare a sua conoscenza la sentenza resa contro di lui e di dargli l' opportunità di eseguirla volontariamente prima che si possa richiedere l' exequatur.16 Non contrastano con tale obiettivo norme processuali nazionali che consentano all' autorità giudiziaria adita di tener conto della prova della notifica della sentenza nel corso del procedimento inaudita altera parte, a condizione che la parte contro cui è richiesta l' esecuzione, che in questa fase del procedimento non è rappresentata, disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la sentenza e che la parte che chiede l' esecuzione sopporti l' onere di eventuali procedimenti superflui.
17 Contrariamente a quanto sostenuto dal signor Van der Linden, tale interpretazione della Convenzione non è confutata dall' art. 48 della stessa. Anche se questa norma, che consente all' autorità giudiziaria di fissare un termine per la produzione di taluni documenti, non riguarda la prova della notifica di cui all' art. 47, punto 1, essa prevede la possibilità che il giudice accetti documenti equivalenti. Quest' ultima possibilità non può essere presa in considerazione per quanto riguarda la prova della notifica della sentenza di cui si chiede l' esecuzione. Infatti, come l' avvocato generale ha osservato al paragrafo 18 delle sue conclusioni, l' art. 48 è solo una norma speciale la cui portata è limitata all' ambito da essa disciplinato, inidonea quindi a limitare ulteriormente il principio generale secondo il quale trovano di regola applicazione le norme processuali nazionali che rispettano le prescrizioni essenziali della Convenzione.
18 Occorre aggiungere che lo stesso ordine di considerazioni vale per la possibilità di sanare l' istanza producendo la prova della notifica nel corso del procedimento di opposizione instaurato successivamente dalla parte contro cui era chiesta l' esecuzione. Va in proposito evidenziato che, in tale fase, il procedimento di exequatur ha carattere contraddittorio, circostanza che costituisce una ulteriore garanzia per la parte contro cui è chiesta l' esecuzione.
19 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere al giudice a quo che l' art. 47, punto 1, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che, quando le norme processuali nazionali lo consentano, la prova della notifica della sentenza può essere prodotta dopo la presentazione dell' istanza, in particolare nel corso del procedimento di opposizione successivamente instaurato dalla parte contro cui è chiesta l' esecuzione, a condizione che quest' ultima disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la decisione e che la parte che chiede l' esecuzione sopporti l' onere di eventuali procedimenti superflui.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dai governi tedesco e austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hof van cassatie del Belgio con ordinanza 30 settembre 1994, dichiara:
L' art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, deve essere interpretato nel senso che, quando le norme processuali nazionali lo consentano, la prova della notifica della decisione può essere prodotta dopo la presentazione dell' istanza, in particolare nel corso del procedimento di opposizione successivamente instaurato dalla parte contro cui è chiesta l' esecuzione, a condizione che quest' ultima disponga di un termine ragionevole per eseguire volontariamente la decisione e che la parte che chiede l' esecuzione sopporti l' onere di eventuali procedimenti superflui.
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