Massima
L'art. 29, n. 1, della convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, qualora in due Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, di cui la prima sia stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra tali Stati e la seconda dopo tale data, il giudice adito per secondo deve applicare l'art. 21 di tale ultima Convenzione se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due Stati interessati al momento della proposizione dell'azione; se il giudice adito per primo non si è ancora pronunciato sulla propria competenza, il giudice adito per secondo deve applicare il detto articolo in via provvisoria.
Invece, quest'ultimo giudice non deve applicare l'art. 21 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma non conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due detti Stati al momento della proposizione dell'azione.
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-05451
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:472
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Celex-Nr.: 61995CJ0163
Authentic language
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Authentic language: inglese
Dates
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Date of document: 09/10/1997
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Date lodged: 29/05/1995
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Regno Unito
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Mancini
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Advocate General: Jacobs
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Observations: Commissione europea, Regno Unito, EUINST, EUMS
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National court:
- *A9* House of Lords, orders of 06/04/1995 and 25/05/1995
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A21 Interpreta 41989A0535 A29P1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A27PT3 N 13 15 17 41968A0927(01) A34L2 N 17 23 41968A0927(01) A22 N 13 41968A0927(01) A21 N 1 6 9 - 15 19 - 27 41968A0927(01) A04 N 25 41968A0927(01) A28 N 23 61986CJ0144 N8 N 13 61988CJ0220 N18 N 17 41989A0535 A29P2 N 14 18 24 41989A0535 A29P1 N 9 11 12 16 17 41989A0535 A29 N 1 41989A0535 A32P2 N 8 61989CJ0351 N16 N 13 61989CJ0351 N15 N 17
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Adesione di nuovi Stati contraenti - Spagna - Portogallo - Disposizioni transitorie - Litispendenza - Domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo proposte tra le stesse parti in due diversi Stati contraenti - Proposizione della prima domanda anteriormente e della seconda domanda successivamente all'entrata in vigore della convenzione di adesione tra i due Stati - Applicazione dell'art. 21 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni da parte del giudice adito per secondo - Presupposti
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 21; convenzione di adesione del 1989, art. 29)
Massima
L'art. 29, n. 1, della convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, qualora in due Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, di cui la prima sia stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra tali Stati e la seconda dopo tale data, il giudice adito per secondo deve applicare l'art. 21 di tale ultima Convenzione se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due Stati interessati al momento della proposizione dell'azione; se il giudice adito per primo non si è ancora pronunciato sulla propria competenza, il giudice adito per secondo deve applicare il detto articolo in via provvisoria.
Invece, quest'ultimo giudice non deve applicare l'art. 21 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma non conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due detti Stati al momento della proposizione dell'azione.
Parti
Nel procedimento C-163/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla House of Lords nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Elsbeth Freifrau von Horn
e
Kevin Cinnamond,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 21 della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dell'art. 29 della detta convenzione 26 maggio 1989,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora von Horn, dai signori Forsyte, Saunders e Kerman, solicitors;
- per il signor Cinnamond, dai signori Nicholas Forwood, QC, e Peter Brunner, barrister, mandatari del signor David Henshall, solicitor;
- per il governo del Regno Unito, dalla signorina Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Lloyd Jones, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Cinnamond, del governo del Regno Unito e della Commissione all'udienza del 24 aprile 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 25 maggio 1995, pervenuta alla Corte il 29 maggio successivo, la House of Lords ha sottoposto alla Corte, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 21 della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di San Sebastián»), nonché dell'art. 29 della convenzione di San Sebastián.
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la signora von Horn, residente in Portogallo, e il signor Cinnamond, residente nel Regno Unito, in ordine al pagamento di una somma, reclamata dalla prima nei confronti del secondo, corrispondente all'importo della vendita ad una società di Gibilterra di quote sociali in una società immobiliare.
3 Il 27 agosto 1991 il signor Cinnamond ha citato la signora von Horn dinanzi al Tribunal de Circulo de Portimão (Portogallo) per fare accertare che egli non era debitore nei suoi confronti della somma di 600 000 UKL o dell'equivalente ammontare in escudos. Nell'ambito di tale giudizio, la signora von Horn ha proposto una domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare che il signor Cinnamond le doveva la somma di 600 000 UKL e ad ottenere un'ingiunzione di pagamento.
4 Il 9 novembre 1992 la signora von Horn, con citazione notificata al signor Cinnamond il 18 novembre successivo, ha intentato un'azione dinanzi alla High Court of Justice al fine di ottenere il pagamento della somma di 600 000 UKL a titolo di saldo per la vendita di quote sociali o, in subordine, un risarcimento danni. Il 27 novembre 1992 il signor Cinnamond ha eccepito l'incompetenza di tale ultimo giudice. Il 5 marzo 1993 è stata ordinata la sospensione del giudizio. Il 21 aprile 1993 un giudice della High Court ha autorizzato la signora von Horn ad impugnare la sospensione. Il signor Cinnamond ha appellato tale decisione dinanzi alla Court of Appeal, che ha respinto l'appello con sentenza 25 febbraio 1994. Il 19 luglio successivo, la House of Lords ha autorizzato il signor Cinnamond a proporre ricorso dinanzi ad essa.
5 Considerando che la controversia poneva problemi di interpretazione delle convenzioni di Bruxelles e di San Sebastián, la House of Lords ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«Nel caso in cui:
a) in due diversi Stati contraenti siano pendenti tra le stesse parti domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo;
b) la prima di tali domande sia stata proposta nello Stato contraente A prima che la Convenzione di Bruxelles e/o qualsiasi convenzione di adesione applicabile fosse entrata in vigore in tale Stato;
c) la seconda di tali domande sia stata proposta nello Stato contraente B ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles dopo l'entrata in vigore, sia nello Stato A sia nello Stato B, della Convenzione di Bruxelles e/o di qualsiasi convenzione di adesione applicabile;
e, in considerazione dell'art. 29, n. 1, della convenzione di San Sebastián e degli articoli corrispondenti di qualsiasi altra convenzione di adesione applicabile nonché dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles (come modificata):
1) se la Convenzione di Bruxelles (come modificata) e/o qualsiasi convenzione di adesione applicabile preveda, e in caso affermativo quali, norme che stabiliscano se il giudizio nello Stato B possa o debba essere sospeso, o la competenza debba essere declinata, a motivo del giudizio pendente nello Stato A,
e in particolare
2) se il giudice adito per secondo debba o possa, al fine di decidere se dichiararsi o meno incompetente relativamente al giudizio dinanzi a esso pendente o sospenderlo, avviare un esame, e in caso affermativo quale, circa la base sulla quale il giudice adito per primo si sia dichiarato competente».
6 Per risolvere tali questioni, che occorre esaminare insieme, è importante ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles, quale modificato dall'art. 8della convenzione di San Sebastián,
«Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.
Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito».
7 L'art. 29 della convenzione di San Sebastián recita:
«1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.
2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione».
8 Conformemente al suo art. 32, n. 2, la convenzione di San Sebastián è entrata in vigore tra il Portogallo ed il Regno Unito il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, ossia il 1_ luglio 1992.
9 Pertanto, la regola che disciplina l'applicazione nel tempo dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles è quella contenuta nell'art. 29, n. 1, della convenzione di San Sebastián. Tuttavia, è giocoforza constatare che tale disposizione non consente di determinare con certezza se le regole sancite dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles per i casi di litispendenza siano applicabili nell'ipotesi in cui la prima causa sia stata intentata in uno Stato contraente prima della data di entrata in vigore della convenzione di San Sebastián, mentre la seconda causa sia stata intentata in un altro Stato contraente dopo tale data, o se sia necessario che entrambe le cause siano state intentate dopo l'entrata in vigore della convenzione di San Sebastián.
10 In primo luogo, se l'art. 21 figura nel titolo II della Convenzione di Bruxelles tra le norme che determinano la competenza del giudice adito, esso prescrive a quest'ultimo di sospendere il giudizio e, se del caso, di dichiararsi incompetente a motivo della pendenza di una causa dinanzi al giudice di un altro Stato contraente. Contrariamente ad altre norme di procedura, esso implica quindi necessariamente la presa in considerazione di un'altra azione che ha potuto essere proposta prima o dopo l'entrata in vigore della Convenzione.
11 Ora, l'art. 29, n. 1, della convenzione di San Sebastián, quando stabilisce che la Convenzione di Bruxelles si applica alle azioni giudiziarie proposte posteriormente alla sua entrata in vigore, non precisa affatto se, nel caso considerato all'art. 21 di quest'ultima Convenzione, in cui più domande sono proposte dinanzi a giudici di Stati contraenti diversi, sia necessario che tutte le cause siano state intentate dopo la data di entrata in vigore o se basti che ciò valga per la causa pendente dinanzi al giudice adito per ultimo.
12 Vero è che la maggior parte delle versioni linguistiche dell'art. 21 della Convenzione di Bruxelles fanno riferimento alla proposizione delle domande e sembrano quindi sottintendere che l'art. 29, n. 1, della convenzione di San Sebastián dev'essere interpretato nel senso che prevede l'applicazione del detto art. 21 solo se le date di proposizione di tutte le domande sono posteriori all'entrata in vigore della Convenzione. Tuttavia, le versioni tedesca [«werden (...) anhängig gemacht»] e olandese («aanhangig zijn») si riferiscono ad una situazione di pendenza della causa, di modo che esse autorizzano a ritenere applicabile, in forza dell'art. 29, n. 1, la regola dell'art. 21 allorché tale situazione si verifichi dinanzi al giudice adito per secondo dopo l'entrata in vigore della convenzione di San Sebastián.
13 In secondo luogo, le due interpretazioni menzionate al punto 9 della presente sentenza possono entrambe condurre a risultati poco soddisfacenti e in contrasto con gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, quali risultano dal suo preambolo, che consistono, in particolare, nel facilitare il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni giudiziarie, nonché nel rafforzare la tutela giurisdizionale delle persone stabilite nella Comunità. In particolare, in ordine all'art. 21, la Corte ha ripetutamente rilevato che tale norma, assieme all'art. 22, relativo alla connessione, è ricompresa nella sezione 8 del titolo II della Convenzione di Bruxelles, sezione che mira, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia nell'ambito della Comunità, ad evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne. Perciò, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall'inizio, una situazione come quella contemplata all'art. 27, punto 3, vale a dire il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione pronunciata tra le stesse parti nello Stato richiesto (v. sentenze 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik, Racc. pag. 4861, punto 8, e 27 giugno 1991, causa C-351/89, Overseas Union Insurance e a., Racc. pag. I-3317, punto 16).
14 Ora, la tesi secondo cui l'art. 21 sarebbe applicabile qualora la seconda azione sia stata intentata dopo la data di entrata in vigore della convenzione di San Sebastián, anche se la prima domanda fosse stata proposta anteriormente a tale data, rischierebbe di condurre all'impossibilità per le parti in causa di ottenere una sentenza che possa essere eseguita nello Stato contraente in cui si svolge il secondo procedimento. Infatti, mentre, da un lato, il giudice adito per secondo dovrebbe sospendere il giudizio e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza a motivo della pendenza di una causa dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, dall'altro, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione resa nell'ambito di quest'ultimo giudizio potrebbero risultare impossibili nello Stato richiesto. Ciò si verificherebbe in particolare, in forza dell'art. 29, n. 2, della convenzione di San Sebastián, se la competenza del giudice dello Stato contraente di origine fosse fondata su norme non conformi al titolo II della Convenzione di Bruxelles o alle disposizioni di una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.
15 La tesi opposta, secondo la quale l'art. 21 sarebbe applicabile solo se entrambe le cause siano state proposte dopo l'entrata in vigore della convenzione di San Sebastián, avrebbe invece come risultato la prosecuzione delle due cause nei due Stati contraenti, eventualmente sino alla pronuncia di due decisioni diverse. Nel caso in cui tali decisioni fossero tra loro in contrasto, nessuna di esse potrebbe essere riconosciuta nell'altro Stato, in conformità della regola di cui all'art. 27, punto 3, della Convenzione di Bruxelles.
16 Di conseguenza, si rivela indispensabile interpretare l'art. 29, n. 1, della convenzione di San Sebastián alla luce del sistema e degli obiettivi della convenzione nonché della Convenzione di Bruxelles.
17 Occorre pertanto adottare un'interpretazione di tale disposizione in grado di rafforzare la tutela giurisdizionale delle persone stabilite nella Comunità e di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, in particolare limitando i rischi di contrasto delle decisioni, motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi degli artt. 27, punto 3, e 34, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles (v. sentenze 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 18, e Overseas Union Insurance e a., già citata, punto 15).
18 Ora, ai sensi dell'art. 29, n. 2, della convenzione di San Sebastián, le decisioni rese in uno Stato contraente dopo la data di entrata in vigore della detta convenzione a seguito di azioni intentate prima di tale data devono essere riconosciute ed eseguite conformemente al titolo III della Convenzione di Bruxelles se la competenza era fondata su norme conformi al titolo II di questa stessa Convenzione o alle disposizioni di una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.
19 Occorre quindi che, in una tale ipotesi, il giudice adito per secondo, conformemente all'art. 21, sospenda d'ufficio il giudizio sino a quando non sia accertata la competenza del giudice adito per primo e che, qualora sia accertata la competenza del giudice adito per primo, il giudice adito per secondo declini la propria competenza a favore di questi. In tal modo, la formazione di decisioni parallele e potenzialmente contrastanti, in grado di ostare al riconoscimento e all'esecuzione reciproci, viene evitata.
20 Invece, nel caso in cui la competenza del giudice adito per primo sia fondata su norme non conformi alle disposizioni del titolo II della Convenzione di Bruxelles o di una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione, la sua decisione non potrebbe essere riconosciuta nello Stato contraente del giudice adito per secondo.
21 In un'ipotesi del genere, il giudice adito per secondo è tenuto ad escludere l'applicazione dell'art. 21 e a proseguire la causa di cui è stato investito. In tal modo potrà essere pronunciata una decisione nello Stato contraente del giudice adito per secondo, nel quale la decisione del giudice adito per primo non potrà essere né riconosciuta né eseguita. D'altro canto, la decisione del giudice adito per secondo potrà essere riconosciuta ed eseguita nello Stato contraente del giudice adito per primo, a condizione certo di non essere incompatibile con una decisione pronunciata in tale Stato tra le stesse parti.
22 Occorre ancora precisare che, se il giudice adito per primo non si è ancora pronunciato sulla propria competenza, spetta al giudice adito per secondo applicare in via provvisoria l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles e sospendere il giudizio, fermo restando che la causa dinanzi ad esso pendente può poi riprendere se il giudice adito per primo si dichiara incompetente o se la norma su cui ha fondato la sua competenza non è conforme alle disposizioni del titolo II della Convenzione di Bruxelles o di una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.
23 Vero è che tale interpretazione porta il giudice di uno Stato contraente a procedere ad un sindacato della competenza del giudice di un altro Stato contraente al di fuori delle ipotesi espressamente sancite agli artt. 28 e 34, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, mentre, come la Corte ha precisato al punto 24 della citata sentenza Overseas Union Insurance e a., al di fuori di tali limitate eccezioni la detta Convenzione non autorizza un sindacato del genere. Tuttavia, una deroga a tale principio sembra giustificata nel caso considerato dal giudice a quo.
24 Innanzi tutto, in forza della disposizione transitoria dell'art. 29, n. 2, della convenzione di San Sebastián, l'applicazione delle norme della convenzione relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie dipende appunto dal fondamento della competenza del giudice adito per primo.
25 Inoltre, il giudice adito per secondo deve accontentarsi di determinare se la competenza del giudice adito per primo sia conforme alle norme della Convenzione di Bruxelles o di una convenzione conclusa tra i due Stati interessati, che valgono per entrambi i giudici e che possono venir interpretate con pari autorità dai giudici dei due Stati contraenti (v. citata sentenza Overseas Union Insurance e a., punto 23). Nel caso particolare in cui la competenza del giudice adito per primo derivasse, conformemente all'art. 4 della Convenzione di Bruxelles, dalla legge dello Stato di tale giudice, che sarebbe allora incontestabilmente più qualificato a statuire sulla propria competenza, il giudice adito per secondo dovrebbe limitarsi a verificare che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma, e cioè che l'attore risieda sul territorio di uno Stato contraente e che il convenuto non sia residente sul territorio di un tale Stato. Il giudice adito per secondo non dovrà quindi mai valutare la competenza del giudice adito per primo alla luce della legge dello Stato di tale ultimo giudice.
26 Infine, è importante sottolineare che il regime precedentemente descritto deve applicarsi solo in via transitoria, per risolvere le difficoltà derivanti dall'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles e fino a quando cause intentate prima di tale entrata in vigore restino pendenti in uno Stato contraente. Pertanto, il principio ricordato al punto 23 della presente sentenza non subisce alterazioni durevoli.
27 Di conseguenza, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che l'art. 29, n. 1, della convenzione di San Sebastián dev'essere interpretato nel senso che, qualora in due Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, di cui la prima sia stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles tra tali Stati e la seconda dopo tale data, il giudice adito per secondo deve applicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due Stati interessati al momento della proposizione dell'azione, e, in via provvisoria, se il giudice adito per primo non si è ancora pronunciato sulla propria competenza. Invece, il giudice adito per secondo non deve applicare l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma non conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due detti Stati al momento della proposizione dell'azione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla House of Lords con ordinanza 25 maggio 1995, dichiara:
L'art. 29, n. 1, della convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, qualora in due Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, di cui la prima sia stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della detta Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra tali Stati e la seconda dopo tale data, il giudice adito per secondo deve applicare l'art. 21 di tale ultima Convenzione se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due Stati interessati al momento della proposizione dell'azione, e, in via provvisoria, se il giudice adito per primo non si è ancora pronunciato sulla propria competenza. Invece, il giudice adito per secondo non deve applicare l'art. 21 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale se il giudice adito per primo si è dichiarato competente sulla base di una norma non conforme alle disposizioni del titolo II della stessa Convenzione o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra i due detti Stati al momento della proposizione dell'azione.
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