Massima
L’art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio e contesti formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito.
Se è vero, in proposito, che l’art. 20 della Convenzione 27 settembre 1968, applicabile in forza dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, di quest’ultima, prevede che il giudice di cui trattasi sarebbe tenuto a dichiarare d’ufficio la propria incompetenza se tale competenza non era fondata ai termini della detta Convenzione, si deve tuttavia considerare che la competenza si fonda su tale Convenzione, dato che il suo art. 57 stabilisce specificamente che essa non deroga alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali.
Date tali premesse, nel verificare d’ufficio la propria competenza alla luce della detta Convenzione, il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente.
(v. punti 16-20 e dispositivo)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-10327
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:677
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Celex-Nr.: 62003CJ0148
Authentic language
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Authentic language: tedesco
Dates
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Date of document: 28/10/2004
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Date lodged: 31/03/2003
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Germania
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Schintgen
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Advocate General: Tizzano
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Observations: EUMS, Regno Unito, Germania, Commissione europea, EUINST
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National court:
- *A9* Oberlandesgericht München, Beschluß vom 27/03/2003 (14 U 281/02)
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A57P2LA -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A57P2LA N 1 3 10 13 - 15 20 41968A0927(01) A57 N 17 41968A0927(01) A20 N 1 10 15 61992CJ0406 N 14
Causa C-148/03
Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG
contro
Portbridge Transport International BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München)
«Convenzione di Bruxelles — Artt. 20 e 57, n. 2 — Mancata comparizione del convenuto — Convenuto che ha il domicilio nel territorio di un altro Stato contraente — Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce — Conflitto tra convenzioni»
Massime della sentenza
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Rapporti con le altre convenzioni — Convenzioni relative ad una materia specifica — Convenzione contenente norme in merito alla competenza giudiziaria — Contestazione da parte del convenuto della competenza internazionale del giudice adito fondata su tale convenzione — Osservanza da parte del giudice adito, ai sensi dell’art. 57 della Convenzione di Bruxelles, delle norme sulla competenza della convenzione speciale
[Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, artt. 20 e 57, n. 2, lett. a)]
L’art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio e contesti formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito.
Se è vero, in proposito, che l’art. 20 della Convenzione 27 settembre 1968, applicabile in forza dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, di quest’ultima, prevede che il giudice di cui trattasi sarebbe tenuto a dichiarare d’ufficio la propria incompetenza se tale competenza non era fondata ai termini della detta Convenzione, si deve tuttavia considerare che la competenza si fonda su tale Convenzione, dato che il suo art. 57 stabilisce specificamente che essa non deroga alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali.
Date tali premesse, nel verificare d’ufficio la propria competenza alla luce della detta Convenzione, il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente.
(v. punti 16-20 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
28 ottobre 2004(1)
contro
Portbridge Transport International BV,LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzanocancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento,considerate le osservazioni scritte presentate:–
per la Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, dal sig. K. Demuth, Rechtsanwalt;–
per la Portbridge Transport International BV, dal sig. J. Kienzle, Rechtsanwalt;–
per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;–
per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Beard, barrister;–
per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza udienza e senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 20 e 57, n. 2, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1).2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG (in prosieguo: la «Nürnberger») e la società Portbridge Transport International BV (in prosieguo: la «Portbridge»), in merito ad una richiesta di risarcimento del danno subìto dalla Nürnberger per lo smarrimento di merci che dovevano essere trasportate dal Portogallo al Regno Unito. Contesto normativo3
Ai sensi dell’art. 57, nn. 1 e 2, lett. a), della Convenzione di Bruxelles:«1. La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. 2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:a)
la presente Convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una Convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale Convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale Convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente Convenzione».4
L’art. 20, primo comma, della Convenzione di Bruxelles dispone quanto segue: «Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza».5
La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (in prosieguo: la «CMR»), si applica, conformemente al suo art. 1, «ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione».6
Ai sensi dell’art. 31, n. 1, della CMR: «Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:a)
il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, ob)
si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici».7
Sia la Repubblica federale di Germania sia il Regno dei Paesi Bassi sono parti contraenti della CMR. Controversia principale e questione pregiudiziale8
La Nürnberger è una compagnia di assicurazione di trasporti tedesca. Essa reclama dalla Portbridge, una compagnia di trasporti olandese, risarcimenti dovuti allo smarrimento, occorso nel giugno 2000, di merci prese in consegna da quest’ultima a Vöhringen (Germania) e che dovevano essere trasportate nel Regno Unito.9
Il contratto di trasporto di cui trattasi nella causa principale è disciplinato dalla CMR. A norma dell’art. 31, n. 1, lett. b), di tale Convenzione, il giudice adito, cioè il Landgericht Memmingen (Germania), sarebbe competente in quanto il luogo del ricevimento della merce da trasportare si trova nella sua giurisdizione. La Portbridge però contestava la competenza internazionale di tale giudice e non si costituiva in giudizio.10
Con sentenza non definitiva il Landgericht Memmingen negava la propria giurisdizione, respingendo la domanda della Nürnberger in quanto inammissibile. A suo parere, anche applicando la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all’art. 31 della CMR, ai termini dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della Convenzione di Bruxelles, in caso di contumacia o di mancata costituzione in giudizio del convenuto, occorreva applicare l’art. 20 della detta Convenzione, ai sensi del quale, in tali circostanze, il giudice adito deve dichiarare d’ufficio il difetto di competenza, qualora la sua competenza non risulti dalle disposizioni della Convenzione di Bruxelles.11
Avverso tale sentenza la Nürnberger proponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht München, sostenendo che la disciplina della giurisdizione contenuta nell’art. 31, n. 1, della CMR prevale sulle disposizioni generali in materia di giurisdizione contenuta nella Convenzione di Bruxelles anche nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, ma si sia limitato a contestare la competenza internazionale del giudice adito.12
Date queste premesse, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale contenute in altre convenzioni prevalgano sulle disposizioni generali in materia di competenza giurisdizionale contenute nella Convenzione di Bruxelles anche quando il convenuto, residente sul territorio di uno Stato contraente della Convenzione di Bruxelles e citato in giudizio dinanzi ai giudici di un altro Stato contraente, non si costituisca in giudizio dinanzi a tale giudice». Sulla questione pregiudiziale13
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione di Bruxellesdebba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato in giudizio il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche sulla competenza giurisdizionale, escludendo l’applicazione della Convenzione di Bruxelles, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.14
A questo proposito va rilevato che l’art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la Convenzione di Bruxellesha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni. Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano (v. sentenza 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, Tatry, Racc. pag. I‑5439, punto 24).15
La Portbridge sostiene tuttavia che le norme sulla competenza di cui all’art. 31, n. 1, della CMR devono essere disapplicate e lasciar posto all’applicazione della Convenzione di Bruxelles a norma dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della medesima, ai termini del quale «[i]l tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente Convenzione».16
Occorre ricordare che tale art. 20 prevede che, se il convenuto è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiari d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non preveda tale competenza.17
Orbene, nel caso di specie, si deve considerare che la competenza del giudice si fonda sulla Convenzione di Bruxelles, dato che l’art. 57 della medesima stabilisce specificamente che la detta Convenzione non deroga alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali.18
Date tali premesse, nel verificare d’ufficio la propria competenza alla luce della detta Convenzione, il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente.19
Lo stesso dicasi allorché, come nella fattispecie, il convenuto, pur non costituendosi in giudizio, contesta formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito.20
Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione presentata dichiarando che l’art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio. Sulle spese21
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:1)
L’art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.
FirmeLingua processuale: il tedesco. 1 –
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