Massima
L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all’applicazione di tale disposizione.
Infatti, se è vero che dal tenore di tale disposizione non risulta che l’identità dei fondamenti normativi delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per la sua applicazione, occorre comunque verificare se le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale riguardo, l’esistenza di una divergenza nella soluzione della controversia non è sufficiente per considerare contraddittorie due decisioni.
Peraltro, questa disposizione si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio.
(v. punti 38-40, 47, 52, 54, dispositivi 1-2)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-08319
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:595
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Celex-Nr.: 62006CJ0098
Authentic language
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Authentic language: svedese
Dates
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Date of document: 11/10/2007
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Date lodged: 20/02/2006
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Svezia
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Klučka
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Advocate General: Mengozzi
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National court:
- *A9* Högsta domstolen, beslut av 08/02/2006 (Mål nr. Ö 536-04)
- *P1* Högsta domstolen, beslut av 28/12/2007 (Mål nr. Ö 536-04)
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32001R0044 A06PT1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 61987CJ0189 N 39 52 53 11997E234 N 31 61997CJ0051 N 45 32001R0044 A06PT1 N 1 37 - 58 32001R0044 A02 N 34 46 32001R0044 A05 N 46 62003CJ0539 N 40 53 62004CJ0210 N 31 62005CJ0103 N 34 35
Causa C-98/06
Freeport plc
contro
Olle Arnoldsson
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Competenze speciali — Pluralità di convenuti — Fondamenti giuridici delle domande — Abuso — Probabilità che l’azione promossa dinanzi ai giudici dello Stato in cui uno dei convenuti ha il domicilio sia accolta»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 24 maggio 2007
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 ottobre 2007
Massime della sentenza
Infatti, se è vero che dal tenore di tale disposizione non risulta che l’identità dei fondamenti normativi delle azioni proposte contro i vari convenuti rientri fra i requisiti stabiliti per la sua applicazione, occorre comunque verificare se le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale riguardo, l’esistenza di una divergenza nella soluzione della controversia non è sufficiente per considerare contraddittorie due decisioni.
Peraltro, questa disposizione si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio.
(v. punti 38-40, 47, 52, 54, dispositivi 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
Nel procedimento C‑98/06,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con ordinanza 8 febbraio 2006, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio 2006, nella causa tra
e
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, J. Klučka (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per la Freeport plc, dai sigg. M. Tagaeus e C. Björndal, advokater;
– per il sig. Arnoldsson, dal sig. A. Bengtsson, advokat;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. L. Parpala, V. Bottka e dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2007,
ha pronunciato la seguente
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la società di diritto britannico Freeport plc (in prosieguo: la «Freeport») e il sig. Arnoldsson, il quale ha convenuto detta società dinanzi ad un giudice diverso da quello del luogo in cui essa ha la sua sede.
«(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.
(…)
(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(…)
(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)»
4 L’art. 2, n. 1, di tale regolamento, che fa parte del capo II, sezione 1, del regolamento medesimo, intitolata «Disposizioni generali», stabilisce che:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
5 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento in parola, che fa anch’esso parte del detto capo II, sezione 1:
«1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».
7 Inoltre, l’art. 6, punti 1 e 2, del regolamento di cui trattasi, facente altresì parte della detta sezione 2, così prevede:
«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale».
8 Una società, con la quale il sig. Arnoldsson collaborava, ha realizzato, a partire dal 1996, progetti di sviluppo di centri commerciali del tipo «spacci aziendali» situati in varie località europee. La Freeport ha acquisito numerosi dei detti progetti dalla società in parola, e in particolare quello che si trovava allo stadio più avanzato, vale a dire quello di Kungsbacka (Svezia).
9 L’11 agosto 1999, nel corso di una riunione, il sig. Arnoldsson ed il direttore generale della Freeport concludevano un accordo verbale in base al quale, al momento dell’apertura dello spaccio aziendale di Kungsbacka, il primo avrebbe ricevuto a titolo personale come contropartita una commissione di risultato pari a GBP 500 000.
10 Con un impegno scritto del 27 agosto 1999, la Freeport confermava l’accordo verbale in parola, aggiungendo tre condizioni al pagamento della commissione. Il sig. Arnoldsson accettava tali condizioni, una delle quali prevedeva che il pagamento che egli avrebbe ricevuto sarebbe stato effettuato dalla società che sarebbe divenuta proprietaria dello stabilimento di Kungsbacka. Dopo ulteriori trattative, il 13 settembre 1999 la Freeport inviava al sig. Arnoldsson una conferma scritta dell’accordo stipulato con quest’ultimo (in prosieguo: l’«accordo»).
11 Inaugurato il 15 novembre 2001, lo spaccio aziendale di Kungsbacka è proprietà della società di diritto svedese Freeport Leisure (Sweden) AB (in prosieguo: la «Freeport AB»), che si occupa della gestione. Tale società è detenuta da una controllata della Freeport, che controlla il 100% della Freeport AB.
12 Il sig. Arnoldsson ha chiesto sia alla Freeport AB sia alla Freeport il pagamento della commissione concordata con quest’ultima. La Freeport AB ha respinto la richiesta, poiché essa non era parte dell’accordo e, del resto, non esisteva nemmeno nel momento in cui detto accordo era stato concluso.
13 Non essendo state soddisfatte le sue richieste, il 5 febbraio 2003 il sig. Arnoldsson ha adito il Göteborgs tingsrätt (tribunale di Göteborg, Svezia) chiedendo la condanna in solido delle due società di cui trattasi a pagargli la somma di GBP 500 000, o l’equivalente in valuta svedese, maggiorata degli interessi.
16 Il Göteborgs tingsrätt ha respinto il motivo di irricevibilità.
17 La Freeport ha interposto appello dinanzi allo Hovrätten för Västra Sverige (Corte d’appello per la Svezia occidentale), che ha respinto il ricorso.
18 Tale società ha quindi adito lo Högsta domstolen (Corte di cassazione svedese), il quale, nella decisione di rinvio, indica che la Corte, nella sentenza 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis (Racc. pag. 5565), ha dichiarato che un giudice competente a norma dell’art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), a conoscere del punto di una domanda fondato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su atti o fatti diversi dall’illecito. Secondo il giudice del rinvio, la Corte, al punto 50 della sentenza 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a. (Racc. pag. I‑6511), ha concluso che due domande di una stessa azione di risarcimento danni, dirette contro convenuti diversi e fondate, l’una, sulla responsabilità contrattuale e, l’altra, sulla responsabilità da illecito, non possono essere considerate legate da un vincolo di connessione. Il giudice del rinvio vuole dunque verificare se la domanda nei confronti della Freeport AB sia di natura contrattuale, tenuto conto del fatto che l’impegno di detta società non è stato sottoscritto né dal suo legale rappresentante né da una persona autorizzata.
19 Tale giudice sottolinea inoltre che, ai punti 8 e 9 della sentenza Kalfelis, cit., la Corte ha ritenuto che l’eccezione di cui all’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, la quale deroga al principio della competenza dei giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto, deve essere interpretata in modo che non possa mettere in discussione l’esistenza stessa del principio, in particolare consentendo al ricorrente di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede. Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che, se l’art. 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 considera espressamente una situazione di tal genere, ciò non accade invece nel caso del punto 1 del medesimo articolo. Il giudice a quo s’interroga sull’opportuna interpretazione del detto punto 1 a tale riguardo.
21 In tale contesto, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
2) Se la risposta alla prima questione è affermativa: se costituisca un ulteriore requisito della competenza giurisdizionale, oltre a quelli indicati all’art. 6, punto 1, che il ricorso proposto contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio non sia intentato al solo scopo di far decidere il ricorso proposto contro un altro convenuto da un giudice diverso da quello che sarebbe stato normalmente competente.
3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la probabilità che sia accolto il ricorso contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio, debba essere valutata in modo diverso in sede di esame della questione relativa al rischio di soluzioni incompatibili di cui all’art. 6, punto 1».
Osservazioni presentate alla Corte
23 Sia le parti nella causa principale sia la Commissione delle Comunità europee ricordano che la nozione di materia contrattuale non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra. Riguardo a tale punto esse rinviano alla giurisprudenza della Corte relativa all’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, le cui disposizioni sono, in sostanza, identiche a quelle del regolamento n. 44/2001 (v., in particolare, sentenza 17 giugno 1992, causa C‑26/91, Handte, Racc. pag. I‑3967, punto 15; Réunion européenne e a., cit., punto 17, e 17 settembre 2002, causa C‑334/00, Tacconi, Racc. pag. I‑7357, punto 23).
24 In base a tale richiamo, la Freeport ha concluso nel senso dell’inesistenza di rapporti contrattuali fra la Freeport AB ed il sig. Arnoldsson, poiché la prima non si sarebbe impegnata nei confronti del secondo. La Freeport sostiene che nessun rappresentante legale della Freeport AB o soggetto autorizzato dalla medesima ha sottoscritto un qualsiasi accordo con il sig. Arnoldsson e che la detta società non ha neppure ratificato l’accordo per il pagamento dell’importo dovuto.
25 Il sig. Arnoldsson ammette che, alla data della conclusione dell’accordo, nessuna società era proprietaria dello spaccio aziendale di Kungsbacka, il quale non era ancora stato aperto. Egli precisa che, alla stessa data, non vi poteva essere alcun rappresentante legale o persona autorizzata in grado di rappresentare la Freeport AB. Tuttavia, il sig. Arnoldsson afferma che, da un lato, la Freeport avrebbe concluso l’accordo sia per proprio conto sia per conto della futura società proprietaria dello spaccio aziendale in questione, e, dall’altro, che, in forza di siffatto accordo, la Freeport avrebbe dato istruzione alla futura società, vale a dire la Freeport AB, di procedere al versamento della somma dovuta al sig. Arnoldsson. Inoltre, unendosi al gruppo Freeport, la Freeport AB avrebbe accettato l’obbligo di pagamento spettante a quest’ultimo.
27 La Commissione ritiene che spetti al giudice nazionale esaminare il rapporto giuridico tra la Freeport AB ed il sig. Arnoldsson al fine di stabilire se tale vincolo possa essere considerato come contrattuale. Detto giudice potrebbe basarsi su tutte le circostanze di fatto e di diritto della fattispecie oggetto della causa principale per determinare se la Freeport, al momento della conclusione dell’accordo, fosse rappresentante legale o soggetto autorizzato della Freeport AB.
29 A suo parere, infatti, detta questione sarebbe diretta ad accertare se l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 possa essere interpretato alla luce delle considerazioni espresse al punto 50 della sentenza Réunion européenne e a., cit. Orbene, il contesto di fatto e di diritto della causa principale sarebbe completamente diverso da quello di detta sentenza. Contrariamente, infatti, a quest’ultima, in cui l’azione della causa principale era stata proposta dinanzi ad un giudice di uno Stato membro sul cui territorio nessuno dei convenuti era domiciliato, la causa principale prenderebbe in considerazione l’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dal momento che il sig. Arnoldsson ha adito un giudice svedese nella cui circoscrizione la Freeport AB ha sede. Secondo la Commissione, il punto 50 della citata sentenza Réunion européenne e a. costituirebbe solamente un richiamo alla regola generale in base alla quale un’eccezione al principio della competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha il suo domicilio deve essere interpretata restrittivamente.
Risposta della Corte
34 A tale proposito, la competenza prevista dall’art. 2 del regolamento n. 44/2001, cioè la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce il principio generale e solo in deroga a tale principio il detto regolamento prevede norme di competenza speciale, in casi limitativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro (v. sentenza 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I‑6827, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
41 Spetta al giudice nazionale valutare la sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande ad esso presentate, vale a dire del rischio di soluzioni incompatibili se le cause di cui trattasi fossero decise separatamente e, a tale riguardo, prendere in considerazione tutti gli elementi del fascicolo occorrenti, il che, eventualmente e senza che ciò sia necessario ai fini della valutazione, può condurlo a tenere conto dei fondamenti normativi delle azioni promosse dinanzi a detto giudice.
42 Siffatta interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla lettura del punto 50 della sentenza Réunion européenne e a., cit..
43 Come correttamente sottolineato dalla Commissione, la sentenza in parola presenta un contesto giuridico e fattuale diverso da quello della causa principale. In primo luogo, ad essere in discussione in detta sentenza era l’applicazione dell’art. 5, punti 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles e non l’applicazione dell’art. 6, punto 1, della medesima Convenzione.
44 In secondo luogo, la sentenza di cui trattasi, a differenza della causa qui in esame, riguardava il cumulo di una competenza speciale basata sull’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles per conoscere di un’azione di natura extracontrattuale e di un’altra competenza speciale per conoscere di un’azione di natura contrattuale, poiché esiste un vincolo di connessione fra le due azioni. In altre parole, la citata sentenza Réunion européenne e a. considera un’azione promossa dinanzi un giudice di uno Stato membro ove nessuno fra i convenuti della causa principale è domiciliato, mentre nella causa principale l’azione è stata presentata, in applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dinanzi il giudice del luogo in cui uno dei convenuti della causa principale ha la sua sede.
Osservazioni presentate alla Corte
49 Il sig. Arnoldsson e la Commissione ritengono che la competenza speciale, di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, a differenza di quella prevista al punto 2 del medesimo articolo, non sia soggetta al requisito per cui l’azione non deve essere stata promossa esclusivamente allo scopo di sottrarre un convenuto alla giurisdizione del giudice del suo domicilio. Essi, infatti, in sostanza, considerano che il requisito di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, relativo all’esistenza di un vincolo di connessione tra le azioni sarebbe sufficientemente restrittivo per evitare il rischio di elusione delle norme in materia di competenza.
Risposta della Corte
51 Come correttamente osservato dal giudice del rinvio, l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, contrariamente al punto 2 dello stesso articolo, non prevede espressamente il caso in cui l’azione sia stata proposta esclusivamente per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale. A tal proposito, la Commissione ha indicato che, in occasione di una modifica della Convenzione di Bruxelles, gli Stati membri avevano rifiutato di ricomprendere il caso in parola contemplato al detto punto 2 nell’art. 6, punto 1, ritenendo che il requisito generale dell’esistenza di un vincolo di connessione fosse più oggettivo.
53 Così, tale esigenza di un vincolo di connessione non emergeva dal tenore dell’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, ma è stata dedotta dalla detta disposizione da parte della Corte al fine di evitare che la deroga al principio della giurisdizione dei giudici dello Stato del domicilio del convenuto, prevista dalla disposizione medesima, potesse rimettere in discussione l’esistenza stessa di questo principio (v. sentenza Kalfelis, cit., punto 8). Tale esigenza, successivamente confermata dalla citata sentenza Réunion européenne e a. (punto 48), è stata espressamente sancita nell’ambito della redazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che è succeduto alla Convenzione di Bruxelles (sentenza Roche Nederland e a., cit., punto 21).
56 Dalla narrativa del giudice di rinvio, tuttavia, risulta che tale questione è stata posta partendo dal presupposto secondo cui, affinché vi sia connessione fra più domande, queste ultime dovrebbero avere il medesimo fondamento normativo. È, infatti, in tale contesto che la Freeport asserisce che non vi sarebbe stato alcun rischio di soluzioni incompatibili dal momento che, in diritto svedese, un contratto non può obbligare un terzo ad effettuare un pagamento e, di conseguenza, l’azione contro la Freeport AB sarebbe priva di fondamento giuridico.
58 Alla luce di tale soluzione, non occorre rispondere alla terza questione.
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Firme
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