Massima
La norma sulla competenza speciale prevista dall’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non è applicabile ad una controversia ricadente sotto la sezione 5 del capo II di detto regolamento, relativa alle norme sulla competenza applicabili in materia di contratti individuali di lavoro.
Emerge, da una parte, dall’art. 18, n. 1, del citato regolamento e, dall’altra, da un’interpretazione letterale della sezione 5, corroborata dai lavori preparatori in merito, che il giudice competente a conoscere una controversia che riguardi un contratto individuale di lavoro deve essere designato secondo le norme sulla competenza previste in tale sezione, norme le quali, in forza della specialità e dell’esaustività che le caratterizza, possono essere modificate o completate da altre norme sulla competenza previste dal regolamento medesimo solo in quanto sia previsto un rinvio esplicito in tal senso nella sezione suddetta.
Per quanto attiene alla possibilità che solo il lavoratore abbia la facoltà di avvalersi dell’art. 6, punto 1, del regolamento, essa si porrebbe in contrasto con il tenore letterale sia di quest’ultima disposizione sia delle disposizioni della sezione 5 del capo II di detto regolamento. Infatti la trasformazione, da parte del giudice comunitario, delle norme sulla competenza speciale, intese ad agevolare una buona amministrazione della giustizia, in norme di competenza unilaterali, a tutela della parte ritenuta più debole, andrebbe oltre l’equilibrio degli interessi che il legislatore comunitario, allo stato attuale del diritto, ha instaurato. Inoltre, siffatta interpretazione sarebbe difficilmente compatibile con il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento e che impone, in particolare, che le norme sulla competenza siano interpretate in modo tale da presentare un alto grado di prevedibilità.
(v. punti 19‑24, 32‑33, 35 e dispositivo)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-03965
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:299
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Celex-Nr.: 62006CJ0462
Authentic language
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Authentic language: francese
Dates
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Date of document: 22/05/2008
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Date lodged: 20/11/2006
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Francia
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Jann
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Advocate General: Poiares Maduro
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Observations: EUINST, Commissione europea, Germania, Italia, Regno Unito, Francia, EUMS
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National court:
- *A9* Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 07/11/2006 (04-44713)
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- - La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2006 nº 2851 p.2227 (résumé)
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32001R0044 A06PT1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A05PT1 N 16 41968A0927(01) N 14 15 41978A1009(01) N 14 41982A1025(01) N 14 41989A0535 N 14 41997A0115(01) N 14 51999PC0348 N 24 32001R0044 C13 N 5 17 34 32001R0044 A06PT1 N 1 4 12 13 20 - 23 27 - 33 35 32001R0044 A06PT3 N 22 32001R0044 A18P1 N 12 19 21 32001R0044 A21 N 17 32001R0044 A05P5 N 21 32001R0044 A20P1 N 31 32001R0044 A04 N 21 32001R0044 A02P1 N 3 34 32001R0044 A20P2 N 22 27 32001R0044 A19 N 6 17 32001R0044 C11 N 33 32001R0044 A18 N 6 32001R0044 A20 N 6 62005CJ0103 N 28 62006CJ0098 N 28 33
Causa C-462/06
Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline
contro
Jean-Pierre Rouard
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Sezione 5 del capo II — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Sezione 2 di detto capo — Competenze speciali — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti»
Massime della sentenza
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Pluralità di convenuti
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 6, punto 1)
La norma sulla competenza speciale prevista dall’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non è applicabile ad una controversia ricadente sotto la sezione 5 del capo II di detto regolamento, relativa alle norme sulla competenza applicabili in materia di contratti individuali di lavoro.
Emerge, da una parte, dall’art. 18, n. 1, del citato regolamento e, dall’altra, da un’interpretazione letterale della sezione 5, corroborata dai lavori preparatori in merito, che il giudice competente a conoscere una controversia che riguardi un contratto individuale di lavoro deve essere designato secondo le norme sulla competenza previste in tale sezione, norme le quali, in forza della specialità e dell’esaustività che le caratterizza, possono essere modificate o completate da altre norme sulla competenza previste dal regolamento medesimo solo in quanto sia previsto un rinvio esplicito in tal senso nella sezione suddetta.
Per quanto attiene alla possibilità che solo il lavoratore abbia la facoltà di avvalersi dell’art. 6, punto 1, del regolamento, essa si porrebbe in contrasto con il tenore letterale sia di quest’ultima disposizione sia delle disposizioni della sezione 5 del capo II di detto regolamento. Infatti la trasformazione, da parte del giudice comunitario, delle norme sulla competenza speciale, intese ad agevolare una buona amministrazione della giustizia, in norme di competenza unilaterali, a tutela della parte ritenuta più debole, andrebbe oltre l’equilibrio degli interessi che il legislatore comunitario, allo stato attuale del diritto, ha instaurato. Inoltre, siffatta interpretazione sarebbe difficilmente compatibile con il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento e che impone, in particolare, che le norme sulla competenza siano interpretate in modo tale da presentare un alto grado di prevedibilità.
(v. punti 19‑24, 32‑33, 35 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
Nel procedimento C‑462/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) con decisione 7 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2006, nella causa
contro
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 novembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Glaxosmithkline e la Laboratoires Glaxosmithkline, dall’avv. B. Soltner, avocat;
– per il sig. Rouard, dall’avv. C. Waquet, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.‑L. During, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra Z. Bryanston‑Cross, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Howard, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, nonché della sezione 5 del capo II del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Rouard da una parte e, dall’altra, le società Glaxosmithkline e Laboratoires Glaxosmithkline, stabilite, rispettivamente, nel Regno Unito e in Francia, che questi considera, in forza di una clausola del proprio contratto di lavoro, quali sue co-datrici di lavoro, alle quali chiede la corresponsione di diverse somme a titolo di indennità di fine rapporto nonché di risarcimento dei danni per risoluzione ingiustificata di detto contratto di lavoro.
La sezione 1 del capo II del regolamento, intitolata «Disposizioni generali», all’art. 2, n. 1, prevede quanto segue:
L’art. 6 del regolamento, collocato nella sezione 2 del suo capo II, intitolata «Competenze speciali», così recita:
«La persona [domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
(…)
3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
(…)».
Tra gli obiettivi del regolamento, il tredicesimo ‘considerando’ prevede:
«Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».
La sezione 5 del capo II del regolamento, intitolata «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:
«Articolo 18
1. Salvi l’articolo 4 e l’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.
(…)
Articolo 19
Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
2) in un altro Stato membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.
Articolo 20
1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione».
Il sig. Rouard è stato assunto nel 1977 dalla società Laboratoires Beecham Sévigné, avente la propria sede statutaria in Francia, e distaccato in diversi Stati in Africa.
In esecuzione di un nuovo contratto di lavoro concluso nel 1984 con la società Beecham Research UK, un’altra società del gruppo, la cui sede statutaria si trovava nel Regno Unito, il sig. Rouard è stato assunto da tale società e inviato in Marocco. In forza di tale contratto di lavoro, il suo nuovo datore di lavoro s’impegnava a conservare i diritti contrattuali acquisiti dal sig. Rouard nell’ambito del suo contratto di lavoro iniziale con la società Laboratoires Beecham Sévigné, in particolare riguardo alla conservazione dell’anzianità maturata nonché ai diritti a talune indennità di licenziamento.
Il sig. Rouard è stato licenziato nel 2001. Nel 2002 egli ha adito il Conseil de prud’hommes (Collegio arbitrale per questioni di diritto del lavoro) di Saint-Germain-en-Laye, proponendo un’azione sia contro la società Laboratoires Glaxosmithkline, subentrata alla società Laboratoires Beecham Sévigné, la cui sede statutaria si trova in Francia, sia contro la società Glaxosmithkline, subentrata alla società Beecham Research UK, la cui sede statutaria si trova nel Regno Unito. Il sig. Rouard chiede che tali società siano condannate in solido al pagamento di diverse indennità e al risarcimento dei danni per inosservanza della procedura di licenziamento, licenziamento senza causa valida ed effettiva, nonché per risoluzione ingiustificata del contratto di lavoro.
Il sig. Rouard sostiene che tali due società erano sue co-datrici di lavoro. A suo avviso, essendo il giudice francese competente per la società Laboratoires Glaxosmithkline, la cui sede si trova in Francia, esso sarebbe altresì competente, in forza dell’art. 6, punto 1, del regolamento, nei confronti della società Glaxosmithkline.
Dette società hanno contestato la competenza del Conseil de prud’hommes di Saint-Germain-en-Laye, che ha accolto l’eccezione di incompetenza. Poiché la Cour d’appel di Versailles ha annullato la decisione di primo grado, le società in parola hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 6 aprile 2004 di tale giudice.
Pertanto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«[D]a una parte, (…) se la norma sulla competenza speciale di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento (…), in forza del quale una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, “in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili”, sia applicabile alla causa intentata da un dipendente dinanzi al giudice di uno Stato membro contro due società appartenenti al medesimo gruppo e di cui una – quella che ha assunto il dipendente per il gruppo, rifiutando successivamente di reintegrarlo – è domiciliata in tale Stato membro e l’altra, per conto della quale l’interessato ha lavorato da ultimo in Stati terzi e che l’ha licenziato, è domiciliata in un altro Stato membro, posto che l’attore invoca una clausola del contratto di lavoro per sostenere che le due società erano sue co-datrici di lavoro, alle quali egli chiede il risarcimento per il licenziamento, o se invece, dall’altra parte, l’art. 18, n. 1, del regolamento, in forza del quale, in materia di contratti individuali di lavoro, la competenza è disciplinata dalla sezione [5], capo II [del medesimo], escluda l’applicazione dell’art. 6, punto 1, [del detto regolamento], cosicché ognuna delle due società dev’essere convenuta dinanzi al giudice dello Stato membro in cui è domiciliata».
Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la norma sulla competenza speciale prevista dall’art. 6, punto 1, del regolamento riguardo ad una pluralità di convenuti sia applicabile all’azione introdotta da un lavoratore contro due società stabilite in Stati membri diversi e di cui questi sostiene che siano state sue co-datrici di lavoro.
In limine, occorre ricordare che il regolamento sostituisce ormai, nelle relazioni tra Stati membri, la convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – nel testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) nonché dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
Le norme sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro presenti nel regolamento differiscono sensibilmente dalle norme applicabili in tale settore nel contesto della Convenzione di Bruxelles.
In quest’ultima, l’unica norma specifica relativa al contratto di lavoro era stata introdotta nel 1989. Tale norma era ubicata nella sezione 2 del capo II della convenzione stessa, dedicato alle competenze speciali, ed era stata aggiunta nella forma di un caso particolare della norma sulla competenza prevista dall’art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles in materia contrattuale.
Nel regolamento, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro costituisce l’oggetto di una sezione specifica, vale a dire la sezione 5 del capo II. Detta sezione, che comprende gli artt. 18‑21 del regolamento medesimo, è volta a garantire al lavoratore la tutela prevista dal suo tredicesimo ‘considerando’.
Come sostenuto o, quantomeno, riconosciuto dalla Glaxosmithkline e dalla Laboratoires Glaxosmithkline, dai governi francese, tedesco, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, dal tenore letterale delle disposizioni di cui alla detta sezione 5 risulta che esse non possiedono solo un carattere di specialità, bensì parimenti di esaustività.
In tal senso, dall’art. 18, n. 1, del regolamento risulta, da una parte, che ogni controversia che riguardi un contratto individuale di lavoro deve essere proposta dinanzi ad un giudice designato secondo le norme sulla competenza previste dalla sezione 5 del capo II di detto regolamento e, dall’altra, che tali norme sulla competenza possono essere modificate o completate da altre norme sulla competenza previste dal regolamento medesimo solo in quanto sia previsto un rinvio esplicito in tal senso nella stessa sezione 5.
Orbene, l’art. 6, punto 1, del regolamento non è ricompreso nella sezione 5 di tale capo II, bensì nella sua sezione 2.
L’art. 6, punto 1, del regolamento non è oggetto di alcun rinvio nella detta sezione 5, a differenza degli artt. 4 e 5, punto 5, dello stesso regolamento, la cui applicazione è espressamente fatta salva dal suo art. 18, n. 1.
La norma sulla competenza prevista dall’art. 6, punto 1, del regolamento non è nemmeno oggetto di una corrispondente disposizione nella detta sezione 5, contrariamente alla norma prevista al punto 3 dello stesso art. 6, relativo all’ipotesi di domanda riconvenzionale, che è stata inserita nell’art. 20, n. 2, di detto regolamento.
È giocoforza rilevare, pertanto, che l’interpretazione letterale della sezione 5 del capo II del regolamento induce a ritenere che tale sezione escluda qualsivoglia ricorso all’art. 6, punto 1, di detto regolamento.
Tale interpretazione, inoltre, è corroborata dai lavori preparatori. Infatti, la proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1999, C 376 E, pag. 1) indica, a proposito della sezione 5 del capo II del regolamento proposto, adottata senza alcuna modifica dal legislatore comunitario, che «[l]e competenze previste da questa sezione sostituiscono quelle previste nelle sezioni 1 [Disposizioni generali] e 2 [Competenze speciali]».
Nelle loro osservazioni scritte, i governi francese, tedesco e italiano fanno valere, tuttavia, che un’interpretazione teleologica del regolamento, che tenga conto delle sue finalità, potrebbe indurre a riconoscere l’applicabilità dell’art. 6, punto 1, del regolamento in materia di contratti di lavoro.
In tal senso, il governo italiano sostiene che l’obiettivo dell’art. 6, punto 1, del regolamento, che consiste nel prevenire il rischio di pronunce contrastanti, implichi che tale disposizione sia applicabile a tutti i tipi di controversie, ivi comprese, dunque, quelle relative ai contratti di lavoro.
È pur vero che l’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento in materia di contratti di lavoro consentirebbe di estendere al relativo contenzioso la possibilità di proporre dinanzi ad un unico giudice domande connesse relative ad una pluralità di convenuti. Una siffatta estensione, al pari di quella operata espressamente dal legislatore comunitario all’art. 20, n. 2, del regolamento riguardo alla domanda riconvenzionale, risponderebbe all’obiettivo generale di una buona amministrazione della giustizia, che implica il rispetto del principio di economia processuale.
Tuttavia, è costante giurisprudenza che le dette norme di competenza speciale sono di stretta interpretazione, e non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento (v., segnatamente, riguardo all’art. 6, punto 1, del regolamento, sentenze 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage, Racc. pag. I‑6827, punto 23, e 11 ottobre 2007, causa C‑98/06, Freeport, Racc. pag. I-8319, punto 35). Orbene, come già rilevato al precedente punto 23, il tenore letterale delle disposizioni della sezione 5 del capo II del regolamento esclude l’applicazione dell’art. 6, punto 1, in una controversia in materia di contratto di lavoro.
A ciò si aggiunge che una buona amministrazione della giustizia implicherebbe che la possibilità di avvalersi dell’art. 6, punto 1, del regolamento sia concessa, come nell’ipotesi della domanda riconvenzionale, sia al datore di lavoro sia al lavoratore.
Orbene, un’applicazione siffatta dell’art. 6, punto 1, del regolamento potrebbe comportare conseguenze in contrasto con l’obiettivo di tutela specificamente perseguito con l’introduzione, in tale regolamento, di una sezione apposita per i contratti di lavoro.
Il fatto, per il datore di lavoro, di far valere l’art. 6, punto 1, del regolamento potrebbe in tal modo privare il lavoratore della tutela che gli è garantita dall’art. 20, n. 1, di tale regolamento, disposizione ai sensi della quale il lavoratore può essere convenuto solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato.
Quanto alla possibilità, suggerita dai governi francese e tedesco, di interpretare l’art. 6, punto 1, del regolamento nel senso che solo il lavoratore avrebbe la facoltà di avvalersi di tale disposizione, occorre rilevare che essa si porrebbe in contrasto con il tenore letterale sia delle disposizioni della sezione 5 del capo II di detto regolamento, sia dell’art. 6, punto 1, dello stesso. Inoltre, non vi sarebbe alcuna ragione di limitare la logica di tutela di un’argomentazione siffatta solo a tale art. 6, punto 1, e occorrerebbe riconoscere che il lavoratore, e solo il lavoratore, dovrebbe avere la possibilità di avvalersi di ogni norma sulla competenza speciale prevista da tale regolamento che sia tale da tutelare i suoi interessi di parte in giudizio. Orbene, la trasformazione, da parte del giudice comunitario, delle norme sulla competenza speciale, intese ad agevolare una buona amministrazione della giustizia, in norme di competenza unilaterali, a tutela della parte ritenuta più debole, andrebbe oltre l’equilibrio degli interessi che il legislatore comunitario, allo stato attuale del diritto, ha instaurato.
Pertanto, alla luce delle disposizioni comunitarie attualmente vigenti, un’interpretazione come quella suggerita dai governi francese e tedesco sarebbe difficilmente compatibile con il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento e che impone, in particolare, che le norme sulla competenza siano interpretate in modo tale da presentare, come indica l’undicesimo ‘considerando’ di tale regolamento, un alto grado di prevedibilità (v., segnatamente, a proposito di detto art. 6, punto 1, sentenze citate supra Reisch Montage, punti 24 e 25, nonché Freeport, punto 36).
Si deve quindi necessariamente rilevare che, nella sua versione attuale, il regolamento, nonostante l’obiettivo di tutela enunciato dal suo tredicesimo ‘considerando’, non apporta ad un lavoratore in una situazione come quella del sig. Rouard una tutela particolare, atteso che, in quanto ricorrente dinanzi ai giudici nazionali, questi non dispone di una norma sulla competenza più favorevole rispetto alla regola generale dell’art. 2, n. 1, del regolamento medesimo.
Di conseguenza, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che la norma sulla competenza speciale prevista dall’art. 6, punto 1, del regolamento non è applicabile ad una controversia di cui alla sezione 5 del capo II di detto regolamento, relativa alle norme sulla competenza applicabili in materia di contratti individuali di lavoro.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Firme
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