Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2011. Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen contro Zaza Retail BV. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie - Belgio. Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Procedure di insolvenza - Apertura di una procedura territoriale di insolvenza - Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all’apertura di una procedura principale di insolvenza - Creditore legittimato a chiedere l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza. Causa C-112/10.

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Regolamento (CE) n. 1346/2000
Procedure di insolvenza
Apertura di una procedura territoriale di insolvenza
Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all’apertura di una procedura principale di insolvenza
Creditore legittimato a chiedere l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza.
Summary
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Massima

1. L’impossibilità di aprire una procedura principale di insolvenza prevista dall’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere oggettiva e non può variare in funzione delle specifiche circostanze in presenza delle quali è domandata l’apertura di una siffatta procedura. Se è vero che tale impossibilità può derivare dalle caratteristiche vertenti sulla qualità del debitore, per contro, essa non può derivare dal semplice fatto che, secondo la normativa dello Stato membro in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, una determinata persona – come il rappresentante del pubblico ministero di uno Stato membro nel cui territorio il debitore possiede una dipendenza – sia sprovvista della qualità per chiedere l’apertura di una procedura principale in tale Stato membro.

Di conseguenza, l’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce ai requisiti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere l’apertura di una siffatta procedura.

(v. punti 21, 23-24, 26, dispositivo 1)

2. Lo scopo perseguito dal regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, consiste, come risulta dal diciassettesimo ‘considerando’, nel limitare al minimo indispensabile i casi in cui l’apertura di procedure secondarie può essere chiesta prima dell’apertura della procedura principale di insolvenza. Le condizioni di apertura di una procedura territoriale indipendente ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b), del suddetto regolamento devono essere dunque intese in senso restrittivo.

Pertanto, il termine «creditore», presente in tale disposizione e utilizzato per indicare la cerchia delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato nel senso che non comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.

(v. punti 22, 29, 34, dispositivo 2)

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2011 -00000

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:743

  • Celex-Nr.: 62010CJ0112

Authentic language

  • Authentic language: neerlandese

Dates

  • Date of document: 17/11/2011

  • Date lodged: 01/03/2010

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Belgio

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Berger

  • Advocate General: Mengozzi

  • Observations: Commissione europea, EUINST, EUMS, Grecia

  • National court:

    • *A9* Hof van Cassatie, 1e kamer, arrest van 04/02/2010 (C.08.0596.N)

Legal doctrine

3. Espiniella Menéndez, Angel: Legitimación del Ministerio Fiscal para instar un concurso territorial "independiente" - Nota a la Sentencia del TJUE de 17 de noviembre de 2011, asunto C-112/10, Procureur Generaal / Zaza Retail BV, Diario La ley 2012 nº 7808 p.1-3 (ES)

5. Polak, M.V.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2012 nº 258 (NL)

1. Schmidt, Jessica: Zu den Voraussetzungen für die Eröffnung eines unabhängigen Partikularinsolvenzverfahrens ("Zaza Retail"), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2011 p.807-808 (DE)

4. Michalopoulos, Georgios: Zitimata efarmogis tou arthrou 3 par. 4 tou Kan. 1346/2000 schetika me tin enarxi topikis anexartitis diadiiasias aferegkyotitas, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2012 p.250-252 (EL)

2. Idot, Laurence: Procédures territoriales indépendantes et rôle du ministère public, Europe 2012 Janvier Comm. nº 1 p.55 (FR)

8. Carballo Piñeiro, Laura: Apertura de procedimiento secundario de insolvencia - Sentencia del tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 17 de noviembre de 2011, asunto C-112/10, Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen c. Zaza Retail BV, Revista española de Derecho Internacional 2012 nº 1 p.191-193 (ES)

7. Kourouvani, Eleni: Kathorismos ton epitrepton periptoseon enarxis tis anexartitis topikis diadikasias aferegyotitas, Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2012 p.103-106 (EL)

6. D'Avout, Louis: Droit du commerce international. Procédures d'insolvabilité, Recueil Le Dalloz 2012 p.2340-2342 (FR)

Relationship between documents

Document text

Causa C‑112/10

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen

contro

Zaza Retail BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie)

«Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Apertura di una procedura territoriale di insolvenza — Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all’apertura di una procedura principale di insolvenza — Creditore legittimato a chiedere l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza»

Massime della sentenza

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza — Apertura di una procedura territoriale prima dell’apertura di una procedura principale — Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, n. 4, lett. a)]

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza — Apertura di una procedura territoriale prima dell’apertura di una procedura principale — Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, n. 4, lett. b)]

1. L’impossibilità di aprire una procedura principale di insolvenza prevista dall’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere oggettiva e non può variare in funzione delle specifiche circostanze in presenza delle quali è domandata l’apertura di una siffatta procedura. Se è vero che tale impossibilità può derivare dalle caratteristiche vertenti sulla qualità del debitore, per contro, essa non può derivare dal semplice fatto che, secondo la normativa dello Stato membro in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, una determinata persona – come il rappresentante del pubblico ministero di uno Stato membro nel cui territorio il debitore possiede una dipendenza – sia sprovvista della qualità per chiedere l’apertura di una procedura principale in tale Stato membro.

Di conseguenza, l’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce ai requisiti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere l’apertura di una siffatta procedura.

(v. punti 21, 23-24, 26, dispositivo 1)

2. Lo scopo perseguito dal regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, consiste, come risulta dal diciassettesimo ‘considerando’, nel limitare al minimo indispensabile i casi in cui l’apertura di procedure secondarie può essere chiesta prima dell’apertura della procedura principale di insolvenza. Le condizioni di apertura di una procedura territoriale indipendente ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b), del suddetto regolamento devono essere dunque intese in senso restrittivo.

Pertanto, il termine «creditore», presente in tale disposizione e utilizzato per indicare la cerchia delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato nel senso che non comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.

(v. punti 22, 29, 34, dispositivo 2)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 novembre 2011 (*)
«Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Apertura di una procedura territoriale di insolvenza – Condizioni previste dalla normativa nazionale vigente che ostano all’apertura di una procedura principale di insolvenza – Creditore legittimato a chiedere l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza»

Nel procedimento C‑112/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 4 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2010, nella causa

Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen

contro

Zaza Retail BV

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Zaza Retail BV, dall’avv. M. Cordewener, advocaat,

– per il governo ellenico, dalle sig.re M. Michelogiannaki e Z. Chatzipavlou nonché dal sig. K. Georgiadis, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, dal sig. R. Troosters e dalla sig.ra S. Petrova, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza
1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 4, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Procuratore generale presso la Corte di appello di Anversa, Belgio) e la Zaza Retail BV (in prosieguo: la «Zaza Retail»), società di diritto olandese con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), in merito ad un’azione di dichiarazione di fallimento promossa dal citato Procuratore generale nei confronti della Zaza Retail, posseditrice di una dipendenza in Belgio.

Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3

Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale di insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all’interno della Comunità».

4

Il diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento prevede quanto segue:

«Prima dell’apertura della procedura principale di insolvenza, il diritto di chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza dovrebbe spettare esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o essere limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Scopo di detta restrizione è limitare al minimo indispensabile i casi in cui è chiesta l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza prima dell’apertura della procedura principale. (...)».

5

L’art. 3 del regolamento, riguardante la competenza internazionale, dispone quanto segue:

«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. (...)

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

(...)

4. Una procedura di insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale di insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura di insolvenza di cui al paragrafo 1,

ovvero

b) allorché l’apertura della procedura territoriale di insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza».

6

L’art. 29 del regolamento, relativo al diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria, così prevede:

«L’apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:

a) dal curatore della procedura principale;

b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della procedura secondaria».

Il diritto nazionale
7

L’art. 3, n. 1, della legge fallimentare 8 agosto 1997 (Belgisch Staatsblad del 28 ottobre 1997, pag. 28562), come modificata dalla legge 4 settembre 2002 (Belgisch Staatsblad del 21 settembre 2002, pag. 42928), così recita:

«Il commerciante il cui centro degli interessi principali si trova in un altro Stato membro dell’Unione europea, se ha una dipendenza in Belgio, può essere dichiarato fallito in conformità alle disposizioni del regolamento (...)».

8

L’art. 6 della citata legge prevede quanto segue:

«Salve restando le disposizioni della legge sul concordato giudiziale, la dichiarazione di fallimento avviene con sentenza del tribunale di commercio adito, sia su denuncia del commerciante, sia su domanda di uno o più creditori, del pubblico ministero, dell’amministratore provvisorio di cui all’art. 8, o del curatore della procedura principale nel caso di cui all’art. 3, n. 1».

Causa principale e questioni pregiudiziali
9

Il 14 novembre 2006 il procuratore del Re presso il rechtbank van eerste aanleg te Tongeren (Tribunale di primo grado di Tongeren, Belgio) ha chiesto la dichiarazione di fallimento della dipendenza posseduta in Belgio dalla Zaza Retail, il cui centro degli interessi principali è situato ad Amsterdam (Paesi Bassi).

10

A tale data nei Paesi Bassi non era stata ancora avviata una procedura di insolvenza nei confronti della Zaza Retail.

11

Con sentenza 4 febbraio 2008 il rechtbank van koophandel te Tongeren (Tribunale di commercio di Tongeren) dichiarava il fallimento della Zaza Retail.

12

Con sentenza 9 ottobre 2008 il hof van beroep te Antwerpen (Corte di appello di Anversa) ha riformato la sentenza del rechtbank van koophandel te Tongeren dichiarando che né detto rechtbank né la stessa Corte di appello avevano la competenza internazionale che consentiva loro di pronunciarsi in merito alla domanda di apertura di una procedura territoriale di insolvenza nei confronti della Zaza Retail relativamente alla dipendenza che quest’ultima possedeva in Belgio.

13

Il pubblico ministero ha impugnato tale sentenza dinanzi allo Hof van Cassatie (Corte di cassazione belga). Esso afferma, in primo luogo, che il termine «creditore» utilizzato all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento non può essere interpretato restrittivamente e che anche il pubblico ministero può chiedere l’apertura di una procedura fallimentare. In tal modo, il pubblico ministero svolgerebbe il ruolo di custode dell’interesse generale e, nell’ipotesi di inerzia dei creditori istituzionali o individuali, interverrebbe in loro vece. In secondo luogo, il pubblico ministero sostiene che la deroga di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento si applica altresì alla domanda di apertura di una procedura fallimentare presentata dal pubblico ministero perché, se non fosse competente a presentare tale domanda, non potrebbe ottenere l’apertura di una procedura principale nei Paesi Bassi, Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore.

14

Alla luce di tali fatti, lo Hof van Cassatie ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’espressione “condizioni previste”, di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento si riferisca anche ai requisiti vertenti sulla qualità o sull’interesse di una persona – come il pubblico ministero di un altro Stato membro – che le consentano di avviare una procedura di insolvenza, ovvero se dette “condizioni previste” riguardino solo i requisiti sostanziali per poter essere assoggettati a detta procedura.

2) Se il termine “creditore”, di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento possa essere interpretato estensivamente, nel senso che un’autorità che, in forza del diritto dello Stato membro a cui appartiene, sia legittimata ad avviare una procedura di insolvenza e intervenga nell’interesse generale e come rappresentante dell’insieme dei creditori potrebbe, se del caso, avviare validamente la procedura territoriale di insolvenza, ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento.

3) Ove il termine “creditore” si possa riferire anche ad un’autorità nazionale competente ad avviare una procedura di insolvenza, se, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento, sia necessario che detta autorità nazionale dimostri di agire nell’interesse dei creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede sono situati nello Stato di tale autorità nazionale».

15

Parallelamente alla procedura di insolvenza avviata in Belgio, con sentenza del tribunale di Amsterdam 8 luglio 2008 è stato dichiarato il fallimento della Zaza Retail nei Paesi Bassi.

Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
16

Prima di esaminare le questioni pregiudiziali, occorre ricordare il sistema predisposto dal regolamento.

17

A tal riguardo, l’art. 3 del regolamento prevede due tipi di procedure di insolvenza. La procedura di insolvenza aperta, ai sensi del n. 1 di tale articolo, dal giudice competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale», produce effetti universali, poiché si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile. Vero è che una procedura può, ai sensi del n. 2 di tale articolo, essere aperta dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, ma tale procedura, denominata «procedura secondaria» o «procedura territoriale», produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale ultimo Stato (v., in tal senso, sentenze 2 maggio 2006, causa C‑341/04, Eurofood IFSC, Racc. pag. I‑3813, punto 28, e 21 gennaio 2010, causa C‑444/07, MG Probud Gdynia, Racc. pag. I‑417, punto 22).

18

L’apertura di una procedura secondaria o territoriale è soggetta a condizioni diverse a seconda che una procedura principale sia stata già aperta o meno. Nella prima ipotesi, la procedura è definita «procedura secondaria» ed è disciplinata dalle disposizioni del capitolo III del regolamento. Nella seconda, la procedura è definita «procedura territoriale indipendente» e i casi di apertura sono stabiliti dall’art. 3, n. 4, del citato regolamento. Tale disposizione contempla due situazioni, vale a dire, in primo luogo, quella in cui è impossibile aprire una procedura principale in forza delle condizioni previste dalla normativa dello Stato membro in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali e, in secondo luogo, quella in cui l’apertura di una procedura territoriale nello Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore è richiesta da alcuni creditori che hanno un legame particolare con tale territorio.

19

Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare quale sia il regime applicabile in queste due ultime situazioni.

Sulla prima questione
20

Con la sua prima questione, il giudice chiede, in sostanza, se l’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento, che rinvia ai requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, debba essere interpretata nel senso che si riferisce soltanto ai requisiti sostanziali vertenti sulla qualità del debitore ovvero nel senso che essa comprende anche i requisiti vertenti sulla qualità delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una siffatta procedura.

21

A tal riguardo, occorre osservare che l’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento riguarda l’ipotesi in cui «non si può aprire» una procedura principale di insolvenza. Il diciassettesimo ‘considerando’ di tale regolamento evoca, dal canto suo, la situazione in cui la normativa dello Stato membro in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali osta all’apertura di una siffatta procedura. Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta che l’impossibilità di aprire una procedura principale deve essere oggettiva e non può variare in funzione delle specifiche circostanze in presenza delle quali è domandata l’apertura di una siffatta procedura.

22

Un’interpretazione del genere è conforme allo scopo perseguito dall’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento che, come risulta dal diciassettesimo ‘considerando’, consiste nel limitare al minimo indispensabile i casi in cui l’apertura della procedura territoriale indipendente può essere chiesta prima dell’apertura della procedura principale di insolvenza. È vero che il sistema predisposto dal regolamento consente la coesistenza di una procedura principale e di procedure secondarie, tuttavia, come precisato nel dodicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento, ciò avviene nel rispetto delle disposizioni vincolanti di coordinamento dirette a garantire le esigenze di uniformità all’interno dell’Unione. Orbene, un siffatto coordinamento non può essere garantito fintantoché non sia stata aperta una procedura principale.

23

Come affermano la Zaza Retail, il governo ellenico e la Commissione europea, l’impossibilità di aprire una procedura principale di insolvenza può derivare dalle caratteristiche vertenti sulla qualità del debitore, che escludono che quest’ultimo possa essere assoggettato a una procedura di insolvenza. A titolo esemplificativo, essi fanno correttamente riferimento alla situazione in cui tra le condizioni previste dalla normativa dello Stato membro nel cui territorio quest’ultimo ha il centro dei suoi interessi principali rientri la qualità di commerciante, della quale il debitore sarebbe sprovvisto, oppure quella in cui debitore sia un’impresa statale che, ai sensi di tale normativa, non potrebbe essere dichiarata fallita.

24

Per contro, l’impossibilità di aprire una procedura principale di insolvenza non può derivare dal semplice fatto che, secondo la normativa dello Stato membro in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, una determinata persona – come il rappresentante del pubblico ministero di uno Stato membro nel cui territorio il debitore possiede una dipendenza – sia sprovvista della qualità per chiedere l’apertura di una procedura principale in quest’ultimo Stato membro. Infatti, poiché non è contestato che altri soggetti, segnatamente i creditori, siano legittimati a presentare una siffatta domanda, ne deriva che l’apertura di una procedura principale è assolutamente possibile.

25

Ciò si verifica del resto nella causa principale, poiché dall’ordinanza di rinvio risulta che la Zaza Retail è stata dichiarata fallita nei Paesi Bassi con sentenza del tribunale di Amsterdam 8 luglio 2008.

26

Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che l’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento, la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce ai requisiti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere l’apertura di una siffatta procedura.

Sulla seconda questione
27

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il termine «creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento, utilizzato per indicare la cerchia di persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, possa essere interpretato nel senso che comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale e al fine di garantire l’interesse dell’insieme dei creditori.

28

In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento non fornisce una definizione del termine «creditore».

29

Occorre altresì ricordare che, per i motivi illustrati ai punti 21 e 22 della presente sentenza, anche le condizioni di apertura di una procedura territoriale indipendente ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento devono essere intese in senso restrittivo.

30

Tale approccio restrittivo si evince da un confronto delle disposizioni del citato articolo con quelle dell’art. 29 sul diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria. Mentre quest’ultimo conferisce tale diritto al curatore della procedura principale di insolvenza nonché a qualsiasi persona o autorità legittimata dalla normativa dello Stato membro nel quale è presentata la domanda di apertura, l’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento restringe la cerchia delle persone legittimate ad agire a determinati creditori che presentano un legame particolare con lo Stato membro nel cui territorio è situata la dipendenza interessata del debitore. Si tratta dei creditori stabiliti in tale Stato membro nonché dei creditori di detta dipendenza.

31

Per quanto riguarda il pubblico ministero belga, occorre osservare, al pari della Commissione, che, in assenza di qualsivoglia credito che sia insinuabile al passivo del debitore, egli non è un creditore nel senso abituale del termine nelle procedure di insolvenza.

32

Risulta infatti dall’ordinanza di rinvio che il pubblico ministero ha il compito, nell’ambito di tali procedure, di agire nell’interesse generale. L’intervento di detta autorità pubblica risponderebbe all’esigenza di trattare in tempo utile le difficoltà di un’impresa, supplendo, se del caso, all’inerzia del debitore e dei suoi creditori. Se è vero che non si può escludere che l’intervento del pubblico ministero possa, in taluni casi, rispondere all’interesse dell’insieme dei creditori o, per lo meno, di alcuni di essi, nondimeno sembra dimostrato che la citata autorità non interviene né in qualità di creditore né in qualità di rappresentante dell’insieme dei creditori. Infatti, nell’ordinanza di rinvio è dichiarato espressamente che, nel diritto belga, il pubblico ministero non agisce in nome e per conto dei creditori.

33

Tenuto conto dell’interpretazione restrittiva che deve ricevere l’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento, un’autorità pubblica che agisce in un contesto del genere non può essere assimilata a un creditore ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non può essere inclusa nella cerchia delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale di insolvenza.

34

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che il termine «creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento, utilizzato per indicare la cerchia delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato nel senso che non comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.

Sulla terza questione
35

In considerazione della soluzione fornita alla seconda questione, non è necessario procedere alla soluzione della terza questione.

Sulle spese
36

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’espressione «condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, la quale rinvia ai requisiti che ostano, secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio il debitore ha il centro dei suoi interessi principali, all’apertura di una procedura principale di insolvenza in tale Stato, deve essere interpretata nel senso che essa non si riferisce ai requisiti che escludono determinate persone dalla cerchia di quelle legittimate a chiedere l’apertura di una siffatta procedura.
2) Il termine «creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del citato regolamento, utilizzato per indicare la cerchia delle persone legittimate a chiedere l’apertura di una procedura territoriale indipendente, deve essere interpretato nel senso che non comprende un’autorità di uno Stato membro che, in forza del diritto nazionale ad essa applicabile, ha il compito di agire nell’interesse generale, ma che non interviene in veste di creditore, né in nome e per conto dei creditori.

Firme

* Lingua processuale: l’olandese.

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