Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014. Ralph Schmid contro Lilly Hertel. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Azione revocatoria fondata sull’insolvenza – Domicilio del convenuto in uno Stato terzo – Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore. Causa C‑328/12.

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Causa C‑328/12

Ralph Schmid

contro

Lilly Hertel

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Azione revocatoria fondata sull’insolvenza — Domicilio del convenuto in uno Stato terzo — Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Ambito di applicazione – Elemento di internazionalità riguardante unicamente uno Stato membro e uno Stato terzo – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, § 1) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento n. 1346/2000 – Competenza internazionale ad avviare la procedura di insolvenza – Azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro un convenuto non avente il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro – Competenza dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza – Inopponibilità agli Stati terzi delle decisioni emesse da tale giudice – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, § 1)

L’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, non può, come regola generale, dipendere dall’esistenza di un collegamento internazionale che implica un altro Stato membro. (v. punto 29) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro. Infatti, l’armonizzazione, nell’Unione, delle regole di competenza giurisdizionale per le azioni revocatorie fondate sull’insolvenza contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta disposizione, consistenti nel promuovere la prevedibilità della competenza giurisdizionale in materia fallimentare e, pertanto, la certezza del diritto, a prescindere dal punto se il convenuto abbia il suo domicilio in uno Stato membro o in uno Stato terzo. L’inopponibilità agli Stati terzi delle disposizioni del citato regolamento relative al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni pronunciate dal giudice che ha aperto la procedura di insolvenza non osta all’applicazione della regola di competenza prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Inoltre, anche se non è possibile, in un caso concreto, fondarsi sul regolamento medesimo in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, potrebbe esserlo talvolta ottenere, a norma di una convenzione bilaterale, il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa dal giudice competente. Inoltre, pur in assenza del riconoscimento e dell’esecuzione, sul fondamento di una convenzione bilaterale, di una sentenza siffatta da parte dello Stato in cui si trova il domicilio del convenuto, la medesima sentenza può essere riconosciuta ed eseguita dagli altri Stati membri a norma dell’articolo 25 del regolamento n. 1346/2000, segnatamente qualora una parte del patrimonio del suddetto convenuto si trovasse sul territorio di uno di tali Stati. (v. punti 33, 37-39 e dispositivo)

Causa C‑328/12

Ralph Schmid

contro

Lilly Hertel

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Azione revocatoria fondata sull’insolvenza — Domicilio del convenuto in uno Stato terzo — Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Ambito di applicazione — Elemento di internazionalità riguardante unicamente uno Stato membro e uno Stato terzo — Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, § 1) Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Competenza internazionale ad avviare la procedura di insolvenza — Azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro un convenuto non avente il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro — Competenza dei giudici dello Stato membro di avvio della procedura di insolvenza — Inopponibilità agli Stati terzi delle decisioni emesse da tale giudice — Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 3, § 1)

L’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, non può, come regola generale, dipendere dall’esistenza di un collegamento internazionale che implica un altro Stato membro. (v. punto 29) L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro. Infatti, l’armonizzazione, nell’Unione, delle regole di competenza giurisdizionale per le azioni revocatorie fondate sull’insolvenza contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da detta disposizione, consistenti nel promuovere la prevedibilità della competenza giurisdizionale in materia fallimentare e, pertanto, la certezza del diritto, a prescindere dal punto se il convenuto abbia il suo domicilio in uno Stato membro o in uno Stato terzo. L’inopponibilità agli Stati terzi delle disposizioni del citato regolamento relative al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni pronunciate dal giudice che ha aperto la procedura di insolvenza non osta all’applicazione della regola di competenza prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Inoltre, anche se non è possibile, in un caso concreto, fondarsi sul regolamento medesimo in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, potrebbe esserlo talvolta ottenere, a norma di una convenzione bilaterale, il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa dal giudice competente. Inoltre, pur in assenza del riconoscimento e dell’esecuzione, sul fondamento di una convenzione bilaterale, di una sentenza siffatta da parte dello Stato in cui si trova il domicilio del convenuto, la medesima sentenza può essere riconosciuta ed eseguita dagli altri Stati membri a norma dell’articolo 25 del regolamento n. 1346/2000, segnatamente qualora una parte del patrimonio del suddetto convenuto si trovasse sul territorio di uno di tali Stati. (v. punti 33, 37-39 e dispositivo)

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2014 -00000

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:6

  • Celex-Nr.: 62012CJ0328

Authentic language

  • Authentic language: tedesco

Dates

  • Date of document: 16/01/2014

  • Date lodged: 11/07/2012

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Germania

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Berger

  • Advocate General: Sharpston

  • Observations: EUINST, Commissione europea

  • National court:

    • *A9* Bundesgerichtshof, Beschluss vom 21/06/2012 (IX ZR 2/12)
    • - Ecolex 2012 p.983 (résumé)
    • - Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.519-520
    • - Wertpapier-Mitteilungen 2012 p.1449-1451
    • - Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.1467-1468
    • - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts im Jahre 2012 (Ed. Mohr Siebeck - Tübingen) 2014 p.717-723
    • - Undritz, Sven-Holger: EuGH-Vorlage zur Zuständigkeit für eine Insolvenzanfechtungsklage gegen einen Anfechtungsgegner im EU-Drittstaat, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2012 p.519-520
    • *P1* Bundesgerichtshof, Urteil vom 27/03/2014 (IX ZR 2/12)
    • - Recht der internationalen Wirtschaft 2014 p.452-453

Legal doctrine

2. Paulus, Christoph G.: Zuständigkeit der Gerichte des Eröffnungsstaats für Insolvenzanfechtungsklage gegen einen Anfechtungsgegner in EU-Drittstaat („Schmid“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.85-86 (DE)

8. Bureau, Dominique: Compétence en cas d'action révocatoire dans une procédure d'insolvabilité, Revue critique de droit international privé 2014 nº 2 p.675-679 (FR)

4. Idot, Laurence: Champ d'application territorial du règlement, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.36 (FR)

7. Schulz, Patrick: Insolvenzrecht: Internationale Zuständigkeit für Anfechtungsklage gegen in Drittstaat ansässigen Anfechtungsgegner, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.264-265 (DE)

5. Mélin, François: Champ d'application dans l'espace du règlement relatif aux procédures d'insolvabilité, La Semaine Juridique - édition générale 2014 nº 8 p.388-390 (FR)

1. Riedemann, Susanne: Zuständigkeit der Gerichte des Eröffnungsstaats für Insolvenzanfechtungklage gegen einen Anfechtungsgegner in EU-Drittstaat („Schmid“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2013 p.773-774 (DE)

10. Arts, Robert: Zum Anwendungsbereich der EuInsVO — Das Ende der Lehre vom qualifizierten Gemeinschaftsbezug, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2014 p.390-393 (DE)

12. Linna, Tuula: Oikeustapauskommentti: EU-tuomioistuimen tuomio C-328/12 Ralph Schmid v. Lilly Hertel (16.1.2014), Defensor Legis 2015 nº 3 p.603-606 (FI)

6. Jault-Seseke, Fabienne ; Robine, David: L'application du règlement « insolvabilité » dans les relations avec un Etat tiers, Recueil Le Dalloz 2014 p.915-919 (FR)

9. Laazouzi, Malik: Cour de justice, 1re ch., 16 janvier 2014, Schmid, aff. C-328/12, ECLI:EU:C:2014:6, Jurisprudence de la CJUE 2014 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2014 p.812-814 (FR)

11. Linna, Tuula: European Court of Justice, 16 April 2015 - C-557/13, Hermann Lutz v Elke Bäuerle. European Court of Justice, 16 January 2014 - C-328/12, Ralph Schmid v Lilly Hertel, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2015 Vol. 4 p.358-368 (EN)

13. Laazouzi, Malik: XXI. Compétence des juridictions et lois applicables - Cour de justice, 1re ch., 16 janvier 2014, Schmid, aff. C‑328/12, ECLI:EU:C:2014:6, Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2015, p. 812-814 (FR)

3. Kindler, Peter: Insolvenzanfechtungsklage gegen einen in einem Drittstaat ansässigen Beklagten am Gerichtsstand des Hauptinsolvenzverfahrens, Recht der internationalen Wirtschaft 2014 p.137-138 (DE)

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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 gennaio 2014 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Azione revocatoria fondata sull’insolvenza — Domicilio del convenuto in uno Stato terzo — Competenza del giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore»

Nella causa C‑328/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 21 giugno 2012, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2012, nel procedimento

Ralph Schmid, agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni di Aletta Zimmermann,

contro

Lilly Hertel,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per R. Schmid, agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni della sig.ra Zimmermann, da G.S. Mohnfeld, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da W. Bogensberger e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Schmid, agente in qualità di curatore nell’ambito della procedura di insolvenza relativa ai beni della sig.ra Zimmermann (in prosieguo: la «debitrice»), e la sig.ra Hertel, residente in Svizzera, riguardo ad un’azione revocatoria.

Contesto normativo

3

I considerando da 2a4812 e 14 del regolamento affermano quanto segue:

«(2)

Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci (...).

(3)

Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l’insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.

(4)

È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”).

(...)

(8)

Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

(...)

(12)

Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore (...)

(...)

(14)

Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi all’interno della Comunità».

4

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento:

«Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

5

L’articolo 3 del regolamento, intitolato «Competenza internazionale», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (…)».

6

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento prevede quanto segue:

«L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo di proprietà del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro».

7

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento:

«L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente».

8

L’articolo 14 del regolamento così recita:

«Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’apertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso

di un bene immobile,

di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in un pubblico registro,

o

di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l’iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro».

9

L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento dispone quanto segue:

«1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

(...)»

10

A norma dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, quest’ultimo non si applica «in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento».

11

L’allegato A del regolamento contiene un elenco delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Controversia principale e questione pregiudiziale

12

Il sig. Schmid è il curatore designato nella procedura di insolvenza aperta in Germania, il 4 maggio 2007, contro la debitrice. La convenuta, sig.ra Hertel, risiede in Svizzera. Il sig. Schmid cita quest’ultima dinanzi ai giudici tedeschi, tramite azione revocatoria, chiedendo la restituzione al patrimonio della debitrice di una somma pari ad EUR 8 015,08, oltre agli intessi. Tale azione è stata respinta in quanto irricevibile in primo ed in secondo grado per il motivo di un difetto di competenza internazionale dei giudici tedeschi. Con un ricorso in cassazione («Revision»), il sig. Schmid ripropone la sua azione revocatoria dinanzi al Bundesgerichtshof.

13

Quest’ultimo giudice fa osservare che la controversia nel procedimento principale rientra nel campo di applicazione ratione materiae dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento. Esso si riferisce in proposito alla sentenza del 12 febbraio 2009, Seagon (C-339/07, Racc. pag. I-767), e ricorda che, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale è stata avviata la procedura di insolvenza sono competenti a statuire su un’azione revocatoria diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.

14

Tuttavia è sinora irrisolta la questione se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sia del pari applicabile quando la procedura di insolvenza è stata aperta in uno Stato membro, ma il convenuto tramite l’azione revocatoria ha il domicilio o la sede statutaria non in uno Stato membro, bensì in uno Stato terzo.

15

Il giudice del rinvio ritiene che, in base al tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, sia sufficiente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che il centro degli interessi principali del debitore si trovi in uno Stato membro. Tuttavia, dato che l’applicazione del regolamento in parola presuppone la presenza di un elemento di internazionalità, non risulta chiaramente se quest’ultimo debba sussistere rispetto ad un altro Stato membro o ad uno Stato terzo.

16

Alla luce di tali considerazioni, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i giudici degli Stati membri nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza relativa al patrimonio del debitore siano competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il domicilio o la sede statutaria sul territorio di uno Stato membro».

Sulla questione pregiudiziale

17

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel territorio del quale una procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza, diretta contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro.

18

Al fine di rispondere a tale questione, si deve anzitutto ricordare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento si limita a prevedere che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza contro un debitore i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Nella fattispecie di cui al procedimento principale, il centro degli interessi principali del debitore si trova in Germania.

19

Tuttavia occorre preliminarmente accertare se, quando l’unico elemento di internazionalità che implica la situazione in questione riguarda il rapporto tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, la procedura di insolvenza competa ai giudici di tale Stato membro a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento o se, viceversa, la suddetta questione di competenza internazionale debba essere risolta applicando il diritto nazionale del medesimo Stato membro.

20

Circa la questione che si pone, nell’ambito del suddetto accertamento, se l’applicazione del regolamento presupponga comunque l’esistenza di elementi di internazionalità nel senso che rientrano nel campo di applicazione del regolamento solo le situazioni le quali presentano nessi di collegamento con due o più Stati membri, si deve osservare che un siffatto presupposto generale ed assoluto non risulta dal tenore letterale delle disposizioni del regolamento.

21

Infatti, come ricordato dall’avvocato generale al punto 25 delle sue conclusioni, né l’articolo 1 del regolamento, intitolato «Campo d’applicazione», né l’allegato A del regolamento, che contiene un elenco delle procedure di insolvenza di cui a tale prima disposizione, limitano l’applicazione del regolamento alle procedure che presentano un elemento internazionale nel senso menzionato al punto precedente. Ciò vale anche per il considerando 14 del regolamento secondo il quale l’applicazione di quest’ultimo è esclusa unicamente nel caso in cui il centro degli interessi principali del debitore si troverebbe al di fuori dell’Unione europea.

22

Certamente, l’applicazione di varie disposizioni del regolamento presuppone la presenza di elementi che si collegano al territorio o all’ordinamento di almeno due Stati membri, come accade per l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, il quale prevede una regola vertente sui diritti reali di terzi su beni del debitore che al momento dell’apertura della procedura si trovino nel territorio di un «altro Stato membro», o per le disposizioni del capitolo III del regolamento relative alle «procedure secondarie di insolvenza», aventi ad oggetto soltanto procedure secondarie che sono state aperte in un altro Stato membro.

23

Tuttavia altre disposizioni del regolamento, come gli articoli 6 e 14 di quest’ultimo, non contengono simili restrizioni espresse. Inoltre, l’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento dispone che quest’ultimo non è applicabile, in qualsiasi Stato membro, qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato membro con uno o più Stati terzi. Orbene, una disposizione siffatta sarebbe superflua se il regolamento in parola non fosse applicabile ai rapporti tra uno Stato membro ed uno Stato terzo.

24

Per quanto riguarda, in tale contesto, le disposizioni del regolamento che non prevedono espressamente un elemento di internazionalità che implichi almeno due Stati membri, è giocoforza constatare che gli obiettivi perseguiti dal regolamento, quali risultano segnatamente dai suoi considerando, non depongono neppur essi a favore di un’interpretazione restrittiva del campo di applicazione del regolamento la quale presupponga la presenza necessaria di un elemento del genere.

25

Se è vero, infatti, che dai considerando da 2a4 del regolamento risulta che l’obiettivo di quest’ultimo è, in particolare, quello di assicurare il «buon funzionamento del mercato interno», deriva però dal suddetto considerando 4 che quest’obiettivo esige in particolare «di dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”)». Il considerando 8 del regolamento menziona lo scopo di «migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere», ed il considerando 12 del regolamento afferma che le procedure di insolvenza rientranti nel campo di applicazione del regolamento «ha[nno] portata universale e tend[ono] a comprendere tutti i beni del debitore». Questi ultimi obiettivi possono includere non già unicamente i rapporti tra gli Stati membri, ma, per loro natura e stando al tenore letterale, qualsiasi situazione transfrontaliera.

26

Infine una limitazione del campo di applicazione del regolamento a situazioni che implicano necessariamente almeno due Stati membri non risulta neppure dagli specifici obiettivi propri all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

27

Si deve ricordare in proposito che tale disposizione si limita a prevedere una regola di competenza internazionale secondo cui «[s]ono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore». Pertanto, letto alla luce del considerando 8 del regolamentol’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo è diretto a promuovere la prevedibilità e, perciò, la certezza del diritto per quanto riguarda le competenze giudiziarie in materia fallimentare.

28

Orbene, la Corte ha già dichiarato che, al fine di determinare il giudice competente ad aprire la procedura di insolvenza, il centro degli interessi principali del debitore deve essere determinato alla data della domanda di apertura della procedura di insolvenza (v. sentenza del 17 gennaio 2006, Staubitz‑Schreiber, C-1/04, Racc. pag. I-701, punto 29). Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, in questa prima fase, può essere sconosciuta l’esistenza di elementi internazionali. Tuttavia la determinazione del giudice competente non può essere rinviata fino al momento in cui si conosca la situazione dei vari elementi della procedura oltre al centro dei principali interessi del debitore. Aspettare di conoscere tali elementi frustrerebbe infatti gli obiettivi di efficienza ed efficacia delle procedure di insolvenza aventi effetti transfrontalieri.

29

L’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento non può quindi, come regola generale, dipendere dall’esistenza di un collegamento internazionale che implica un altro Stato membro.

30

Da quanto precede, relativamente al punto specifico se i giudici dello Stato membro nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza siano competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio nel territorio di uno Stato membro, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, al punto 21 della sentenza Seagon, citata, che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che attribuisce anche una competenza internazionale ai giudici dello Stato membro competente per l’apertura della procedura di insolvenza per conoscere delle azioni che derivano direttamente da detta procedura e che vi si inseriscono strettamente.

31

Certamente, al punto 25 della suddetta sentenza, la Corte ha dichiarato anche che tali giudici sono quindi competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.

32

Tuttavia il mero fatto che la Corte si sia limitata, in tale medesima sentenza, a constatare la competenza del giudice di apertura a statuire sulle azioni dirette contro i convenuti stabiliti in un altro Stato membro non permette di concludere che una competenza siffatta sia a priori esclusa nel caso in cui il convenuto interessato fosse stabilito in uno Stato terzo, dato che la Corte non era chiamata a risolvere tale questione. Infatti la convenuta nella causa all’origine della sentenza Seagon, citata, era stabilita in uno Stato membro.

33

È inoltre giocoforza constatare che gli obiettivi perseguiti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, i quali consistono, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, nel promuovere la prevedibilità della competenza giurisdizionale in materia fallimentare e, pertanto, la certezza del diritto, depongono a favore di un’interpretazione nel senso che tale disposizione istituisce del pari una competenza a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il convenuto avente il suo domicilio in uno Stato terzo. Infatti l’armonizzazione, nell’Unione, delle regole di competenza giurisdizionale per le azioni revocatorie fondate sull’insolvenza contribuisce alla realizzazione dei suddetti obiettivi, a prescindere dal punto se il convenuto abbia il suo domicilio in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

34

Tale conclusione non può essere rimessa in questione dal fatto, sottolineato dal governo tedesco in udienza, che il convenuto nell’ambito di un’azione revocatoria siffatta sarebbe attirato dinanzi ad un giudice avente la sede in uno Stato membro diverso da quello ove si trova il suo domicilio.

35

Occorre infatti constatare che il criterio, stabilito dal regolamento, per determinare il giudice competente a statuire sulla suddetta azione, cioè quello del centro degli interessi principali del debitore, è normalmente prevedibile da parte del convenuto il quale può tenerne conto nel momento in cui partecipa, col debitore, ad un atto idoneo ad essere annullato nell’ambito di una procedura di insolvenza. Dati tali elementi, gli obiettivi di prevedibilità della competenza giurisdizionale in materia fallimentare e di certezza del diritto, risultanti dal considerando 8 del regolamento, nonché, se del caso, quello di dissuadere le parti dal trasferire i beni da uno Stato ad un altro o dallo scegliere un forum particolare al fine di ottenere una migliore situazione giuridica, evocato dal considerando 4 del regolamento, prevalgono sulla necessità di evitare che il convenuto sia attirato dinanzi ad un giudice straniero.

36

Parimenti, non può nemmeno avere successo l’argomento desunto dalla circostanza che i giudici di uno Stato terzo non sono affatto tenuti a riconoscere o ad eseguire una decisione pronunciata da un giudice competente in seno all’Unione o, in altri termini, che l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, qualora il convenuto avesse il suo domicilio in uno Stato terzo, sarebbe priva di effetto utile.

37

Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 36 e 38 delle sue conclusioni, l’inopponibilità agli Stati terzi delle disposizioni del regolamento relative al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni pronunciate dal giudice che ha aperto la procedura di insolvenza non osta all’applicazione della regola di competenza prevista all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento in parola. Inoltre, anche se non è possibile, in un caso concreto, fondarsi sul regolamento medesimo in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, potrebbe esserlo talvolta ottenere, a norma di una convenzione bilaterale, il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa dal giudice competente.

38

Occorre peraltro constatare che, pur in assenza del riconoscimento e dell’esecuzione, sul fondamento di una convenzione bilaterale, di una sentenza siffatta da parte dello Stato in cui si trova il domicilio del convenuto, la medesima sentenza può essere riconosciuta ed eseguita dagli altri Stati membri a norma dell’articolo 25 del regolamento, segnatamente qualora una parte del patrimonio del suddetto convenuto si trovasse sul territorio di uno di tali Stati.

39

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro.
Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato nel territorio del quale è stata aperta la procedura di insolvenza sono competenti a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro il convenuto non avente il suo domicilio sul territorio di uno Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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