Causa C‑45/13
Andreas Kainz
contro
Pantherwerke AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Responsabilità per prodotti difettosi — Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro Stato membro — Interpretazione della nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” — Luogo del fatto generatore del danno»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Azione di responsabilità nei confronti di un fabbricante per prodotti difettosi – Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso – Luogo del fatto generatore del danno – Nozione – Luogo di fabbricazione del prodotto
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.
Il luogo del fatto generatore del danno si colloca, in caso di responsabilità per prodotti difettosi, nel luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso. In linea di principio, tale circostanza si verifica nel luogo in cui il prodotto di cui trattasi viene fabbricato.
Considerato che la prossimità con il luogo del fatto che ha danneggiato il prodotto stesso agevola, particolarmente in considerazione della possibilità di ivi raccogliere gli elementi di prova al fine di accertare il vizio di cui trattasi, l’utile organizzazione del processo e, pertanto, una corretta amministrazione della giustizia, l’attribuzione di competenza al giudice nella cui circoscrizione tale luogo è situato risulta conforme alla ratio della competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, vale a dire l’esistenza di un fattore di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e il giudice del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto.
Un’attribuzione di competenza al giudice del luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi risponde, inoltre, all’esigenza di prevedibilità delle regole di competenza, considerato che tanto il fabbricante convenuto quanto la vittima attrice possono ragionevolmente prevedere che detto giudice sia quello collocato nella posizione più favorevole per pronunciarsi su una controversia riguardante, segnatamente, l’accertamento di un difetto del prodotto stesso.
A tale proposito, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è per l’appunto volto ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata.
In ogni caso, l’eventuale impossibilità di radicare, in applicazione dei criteri oggettivi accolti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la competenza del giudice dello Stato membro di domicilio dell’attore risulta conforme alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto.
(v. punti 26-28, 31-33 e dispositivo)
Causa C‑45/13
Andreas Kainz
contro
Pantherwerke AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Responsabilità per prodotti difettosi — Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro Stato membro — Interpretazione della nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” — Luogo del fatto generatore del danno»
Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di responsabilità nei confronti di un fabbricante per prodotti difettosi — Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso — Luogo del fatto generatore del danno — Nozione — Luogo di fabbricazione del prodotto
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.
Il luogo del fatto generatore del danno si colloca, in caso di responsabilità per prodotti difettosi, nel luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso. In linea di principio, tale circostanza si verifica nel luogo in cui il prodotto di cui trattasi viene fabbricato.
Considerato che la prossimità con il luogo del fatto che ha danneggiato il prodotto stesso agevola, particolarmente in considerazione della possibilità di ivi raccogliere gli elementi di prova al fine di accertare il vizio di cui trattasi, l’utile organizzazione del processo e, pertanto, una corretta amministrazione della giustizia, l’attribuzione di competenza al giudice nella cui circoscrizione tale luogo è situato risulta conforme alla ratio della competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, vale a dire l’esistenza di un fattore di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e il giudice del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto.
Un’attribuzione di competenza al giudice del luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi risponde, inoltre, all’esigenza di prevedibilità delle regole di competenza, considerato che tanto il fabbricante convenuto quanto la vittima attrice possono ragionevolmente prevedere che detto giudice sia quello collocato nella posizione più favorevole per pronunciarsi su una controversia riguardante, segnatamente, l’accertamento di un difetto del prodotto stesso.
A tale proposito, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è per l’appunto volto ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata.
In ogni caso, l’eventuale impossibilità di radicare, in applicazione dei criteri oggettivi accolti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la competenza del giudice dello Stato membro di domicilio dell’attore risulta conforme alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto.
(v. punti 26-28, 31-33 e dispositivo)
Publication reference
-
Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2014 -00000
Document number
-
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:7
-
Celex-Nr.: 62013CJ0045
Authentic language
-
Authentic language: tedesco
Dates
-
Date of document: 16/01/2014
-
Date lodged: 28/01/2013
Classifications
-
Subject matter
-
Directory of EU case law
Miscellaneous information
-
Author: Corte di giustizia
-
Country or organisation from which the decision originates: Austria
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Form: Sentenza
Procedure
-
Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Safjan
-
Advocate General: Jääskinen
-
Observations: Austria, EUINST, Commissione europea, EUMS, Regno Unito, Repubblica ceca
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National court:
- *A9* Oberster Gerichtshof, Beschluss vom 28/11/2012 (7 Ob 187/12v)
- - Wirtschaftsrechtliche Blätter 2013 p.415 (résumé)
- - Eidam, Harriet: Österreich: OGH legt Fragen zur internationalen Zuständigkeit bei Produkthaftungsklagen EuGH vor, Produkthaftpflicht international (PHI) 2013 p.10-13
- *P1* Oberster Gerichtshof, Beschluss vom 26/02/2014 (7 Ob 19/14s)
- - Österreichische Juristenzeitung 2014 p.660-662
- - Hoch, Helge; Garber, Thomas: Herstellungsort als Handlungsort iSd Art 5 Nr 3 EuGVVO ist Deliktsgerichtsstand in Produkthaftungsfällen, Österreichische Juristenzeitung 2014 p.661-662
Legal doctrine
10. Laazouzi, Malik: Cour de justice, 4e ch., 16 janvier 2014, Andreas Kainz, aff. C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7, Jurisprudence de la CJUE 2014 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2014 p.804-806 (FR)
3. Wagner, Eric: Der Ort des Inverkehrbringens ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts von zentraler Bedeutung, Betriebs-Berater 2014 p.661 (DE)
8. Strikwerda, L.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 38/39 p.4612-4614 (NL)
2. Dietze, Jan: EuGVVO: Zuständigkeit am Handlungsort in Produkthaftungsfällen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.234-235 (DE)
9. Lheureux, Ellyn: L'arrêt Kainz: le lieu de fabrication du produit défectueux pointé du doigt, Droit de la consommation 2014 p.57-67 (FR)
7. Wittwer, Alexander: Handlungs- und Erfolgsort bei internationaler Produkthaftung, European Law Reporter 2014 p.17-18 (DE)
11. Laazouzi, Malik: XXI. Compétence des juridictions et lois applicables - Cour de justice, 4e ch., 16 janvier 2014, Andreas Kainz, aff. C‑45/13, ECLI:EU:C:2014:7, Jurisprudence de la CJUE 2014. Décisions et commentaires (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2015, p. 804-806 (FR)
5. Sujecki, Bartosz: Art. 5 Nr. 3 EuGVVO: In grenzüberschreitenden Produkthaftungsfällen ist Ort des ursächlichen Geschehens der Ort, an dem das Produkt hergestellt wurde - "Kainz", Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2014 p.94-95 (DE)
12. Vanleenhove, Cedric ; De Bruyne, Jan: "Bike along, nothing to see here" -Hof van Justitie lokaliseert locus acti bij productaansprakelijkheid op de plaats waar het gebrekkige goed vervaardigd werd, Revue de droit commercial belge 2016 p.81-85 (NL)
4. De Clavière, Blandine: De la notion de fait dommageable en droit international privé européen et de la responsabilité du fait des produits défectueux..., Revue Lamy droit des affaires 2014 nº 92 p.60-63 (FR)
6. Schmon, Christoph: "Handlungsort" in Produkthaftungssachen ist nur der Herstellungsort, Ecolex 2014 p.334-335 (DE)
1. Idot, Laurence: Compétence en matière délictuelle et responsabilité des produits défectueux, Europe 2014 Mars Comm. nº 3 p.35-36 (FR)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2008)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32001R0044 A05PT3 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 31985L0374 A11 N 10 32001R0044 C11 N 3 32001R0044 A03P1 N 6 32001R0044 A05PT3 N 1 7 13 17 18 21 23 27 31 - 33 32001R0044 C2 N 3 32001R0044 N 19 20 21 32001R0044 A02P1 N 5 21 32001R0044 C12 N 3 32001R0044 C15 N 3 32007R0864 N 20 32007R0864 A05 N 9 32007R0864 C7 N 8 20 62008CJ0189 N 19 23 26 27 62011CJ0133 N 31 62012CJ0147 N 21 22 62012CJ0170 N 19 23 24 27
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 gennaio 2014 (*1)
«Rinvio pregiudiziale — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Responsabilità per prodotti difettosi — Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro Stato membro — Interpretazione della nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” — Luogo del fatto generatore del danno»
Nella causa C‑45/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 28 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2013, nel procedimento
contro
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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— |
per A. Kainz, da K. Kozák, Rechtsanwalt ; |
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— |
per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente; |
|
— |
per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
|
— |
per il governo del Regno Unito, da S. Brighouse, in qualità di agente, assistita da S. Lee, barrister; |
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— |
per la Commissione europea, da W. Bogensberger e A.-M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra il sig. Kainz, residente a Salisburgo (Austria), e la Pantherwerke AG, con sede sociale in Germania, in merito ad un’azione di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità per prodotti difettosi avviata dal sig. Kainz a seguito di un incidente dal medesimo subito, in Germania, con una bicicletta fabbricata nello Stato membro medesimo dalla Pantherwerke AG, ma acquistata presso un rivenditore al dettaglio in Austria. |
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3 |
I considerando 2, 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 così recitano:
(...)
(...)
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4 |
Gli articoli da 2 a 31 di detto regolamento, contenuti nel capo II del medesimo, attengono alle regole relative alla competenza. |
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5 |
La sezione 1 di tale capitolo, intitolata «Disposizioni generali», contiene l’articolo 2, il cui paragrafo 1 così dispone: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro». |
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6 |
Il successivo articolo 3, paragrafo 1, collocato nella medesima sezione, così recita: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo». |
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7 |
Il successivo articolo 5, punto 3, collocato nella sezione 2 del capo II del regolamento medesimo e rubricato «Competenze speciali», dispone quanto segue: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...)
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8 |
Ai sensi del considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40): «Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali». |
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9 |
Il successivo articolo 5, intitolato «Responsabilità da prodotti» così dispone: «1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:
Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c). 2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione». |
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10 |
L’articolo 11, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU L 141, pag. 20), così dispone: «Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore». |
|
11 |
La Pantherwerke AG è un’impresa con sede in Germania che fabbrica e commercializza biciclette. Il sig. Kainz, residente in Salisburgo, acquistava in data 3 novembre 2007, presso la Funbike GmbH, società con sede in Austria, una bicicletta fabbricata dalla Pantherwerke AG. Il 3 luglio 2009, mentre circolava su tale bicicletta in Germania, il sig. Kainz cadeva riportando lesioni. |
|
12 |
Dinanzi al Landesgericht Salzburg, il sig. Kainz chiedeva alla Pantherwerke AG, a titolo di responsabilità per prodotti difettosi, la corresponsione di una somma di EUR 21 200, oltre interessi e spese, unitamente alla dichiarazione della responsabilità della società medesima per i danni futuri derivanti dall’incidente. A parere del sig. Kainz, la sua caduta è stata provocata dal distacco degli ancoraggi dalla forcella della bicicletta. La Pantherwerke AG, quale fabbricante del prodotto, sarebbe responsabile di tale difetto di fabbricazione. |
|
13 |
Al fine di giustificare la competenza del giudice adito, il sig. Kainz invoca l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Il luogo del fatto generatore del danno si troverebbe in Austria, in quanto la bicicletta sarebbe stata ivi messa in circolazione, nel senso che essa sarebbe stata ivi posta a disposizione dell’utente finale nell’ambito di una distribuzione commerciale. |
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14 |
La Pantherwerke AG contesta la competenza internazionale dei giudici austriaci. Il luogo del fatto generatore del danno si troverebbe, a suo parere, in Germania. Da un lato, il processo di fabbricazione del prodotto avrebbe avuto luogo in Germania e, dall’altro, il prodotto sarebbe stato posto in circolazione in tale Stato membro, con la spedizione del prodotto stesso dalla sede della società. |
|
15 |
I giudici di merito dinanzi ai quali il sig. Kainz ha avviato l’azione hanno declinato la loro competenza giurisdizionale internazionale, sia in primo grado, sia in appello. |
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16 |
Il giudice del rinvio, adito con ricorso per cassazione, ritiene necessario chiarire la nozione di luogo del fatto generatore del danno in materia di responsabilità per prodotti difettosi. |
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17 |
Ciò premesso l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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18 |
Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, come occorra interpretare, in caso di contestazione della responsabilità di un produttore per prodotti difettosi, l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 al fine di individuare il luogo del fatto generatore del danno. |
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19 |
Al fine di rispondere a tale questione, si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid‑Chemie, C-189/08, Racc. pag. I-6917, punto 17, e del 3 ottobre 2013, Pinckney, C‑170/12, punto 23). |
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20 |
Si deve inoltre precisare che, se è ben vero che dal considerando 7 del regolamento n. 864/2007 emerge che il legislatore dell’Unione ha cercato di garantire una coerenza tra il regolamento n. 44/2001, da un lato, e la sfera di applicazione ratione materiae nonché le disposizioni del regolamento n. 864/2007, dall’altro, non ne deriva tuttavia che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 debbano essere pertanto interpretate alla luce di quelle del regolamento n. 864/2007. In nessun caso la coerenza voluta può condurre ad attribuire alle disposizioni del regolamento n. 44/2001 un’interpretazione estranea al sistema ed agli obiettivi del medesimo. |
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21 |
A tal riguardo si deve rammentare che il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune, istituito dalle disposizioni contenute nel capo II del regolamento n. 44/2001 è fondato sul principio generale, sancito all’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo, in forza del quale le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi agli organi giurisdizionali di tale Stato. È solamente in deroga al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che le disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento n. 44/2001 prevedono una serie di regole di competenza speciali, tra le quali figura quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento stesso (sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata). |
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22 |
Tali regole di competenza speciali devono essere interpretate restrittivamente, non consentendo un’interpretazione che vada al di là delle ipotesi espressamente contemplate da detto regolamento (sentenza ÖFAB, cit., punto 31 e giurisprudenza ivi richiamata). |
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23 |
Tuttavia, per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avvenga il fatto implicante un’eventuale responsabilità ex delictu o quasi delictu non coincida col luogo in cui tale fatto abbia causato il danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, va intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro di tali due luoghi (v., segnatamente, citate sentenze Zuid‑Chemie, punto 23, e Pinckney, punto 26). |
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24 |
Atteso che l’individuazione di uno di tali criteri di collegamento deve consentire di accertare la competenza del giudice collocato nella posizione obiettivamente migliore al fine di valutare se sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona citata, può essere validamente adito unicamente il giudice nel territorio del quale sia collocato il criterio di collegamento pertinente (v. sentenza Pinckney, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi richiamata). |
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25 |
è pacifico che, nell’ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio si interroghi esclusivamente in merito alla determinazione del luogo del fatto generatore del danno. |
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26 |
A tal riguardo, per quanto attiene a tale luogo, la Corte ha già avuto modo di precisare che esso si colloca, in caso di responsabilità per prodotti difettosi, nel luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso (v., in tal senso, sentenza Zuid‑Chemie, cit., punto 27). In linea di principio, tale circostanza si verifica nel luogo in cui il prodotto di cui trattasi viene fabbricato. |
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27 |
Considerato che la prossimità con il luogo dell’evento generatore del danno al prodotto agevola, particolarmente in considerazione della possibilità di ivi raccogliere gli elementi di prova al fine di accertare il vizio di cui trattasi, l’utile organizzazione del processo e, pertanto, una corretta amministrazione della giustizia, l’attribuzione di competenza al giudice nel territorio del quale tale luogo sia situato risulta conforme alla ratio della competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, vale a dire l’esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e il giudice del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto (v., in tal senso, citate sentenze Zuid‑Chemie, punto 24, e Pinckney, punto 27). |
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28 |
Un’attribuzione di competenza al giudice del luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi risponde, inoltre, all’esigenza di prevedibilità delle regole di competenza, considerato che tanto il fabbricante convenuto quanto la vittima attrice possono ragionevolmente prevedere che detto giudice sia quello collocato nella posizione più favorevole per pronunciarsi su una controversia riguardante, segnatamente, l’accertamento di un difetto del prodotto stesso. |
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29 |
Si deve conseguentemente rilevare che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è il luogo di fabbricazione del prodotto stesso. |
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30 |
Per quanto attiene, infine, all’argomento dedotto dal sig. Kainz, secondo cui l’interpretazione della competenza speciale ex delictu o quasi delictu dovrebbe tener conto, oltre all’interesse di una corretta amministrazione della giustizia, di quello della persona lesa permettendole di avviare un’azione dinanzi al giudice dello Stato membro in cui sia domiciliato, non può trovare accoglimento. |
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31 |
Non solo la Corte ha già avuto modo di rilevare che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è per l’appunto volto ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C‑133/11, punto 46), bensì va osservato inoltre che l’interpretazione suggerita dal sig. Kainz, secondo cui il luogo del fatto generatore sarebbe quello in cui il prodotto di cui trattasi sia stato trasferito al consumatore finale o al rivenditore, non garantirebbe nemmeno che il consumatore stesso possa in ogni caso adire i giudici del proprio domicilio, considerato che tale luogo può trovarsi altrove e persino in un altro paese. |
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32 |
In ogni caso, l’eventuale impossibilità di determinare, in applicazione dei criteri oggettivi accolti ai fini dell’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la competenza del giudice dello Stato membro di domicilio dell’attore risulta conforme alla regola generale, ricordata supra al punto 21, della competenza dei giudici del domicilio del convenuto. |
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33 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni proposte nel senso che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi. |
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34 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
| L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi. |
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Firme |
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