Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 novembre 2019. CeDe Group AB contro KAN Sp. z o.o. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen. Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 6 – Procedure di insolvenza – Legge applicabile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Mancato pagamento di un credito contrattuale prima dell’apertura di una procedura di insolvenza – Eccezione di compensazione fondata su un credito contrattuale sorto prima dell’apertura di una procedura d’insolvenza. Causa C-198/18.

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Bibliographic notice

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1001

  • Celex-Nr.: 62018CJ0198

Authentic language

  • Authentic language: svedese

Dates

  • Date of document: 21/11/2019

  • Date lodged: 20/03/2018

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Svezia

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Jürimäe

  • Advocate General: Bobek

  • Observations: EUMS, Commissione europea, EUINST, Spagna

  • National court:

    • *A9* Högsta domstolen, Protokoll av den 12/03/2018 (T 6032-16)
    • *P1* Högsta domstolen, Dom av den 29/05/2020 (T 6032-16)

Legal doctrine

1. Idot, Laurence: Règlement « procédures d'insolvabilité » - Action en paiement et exception de compensation, Europe 2020 Janvier Comm. nº 1 p.37 (FR)

2. Renman, Hans: Lagvalet vid kvittning i konkurs. CeDe:s kvittningsinvändning och EU-domstolens förhandsavgörande, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet 2020-21, nº 4, p. 961-969 (SV)

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Document text

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 novembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 6 – Procedure di insolvenza – Legge applicabile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Mancato pagamento di un credito contrattuale prima dell’apertura di una procedura di insolvenza – Eccezione di compensazione fondata su un credito contrattuale sorto prima dell’apertura di una procedura d’insolvenza»

Nella causa C – 198/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 12 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2018, nel procedimento

CeDe Group AB

contro

KAN sp. z o.o., in stato d’insolvenza

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo spagnolo, inizialmente da M.A. Sampol Pucurull, successivamente da S. Centero Huerta, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Heller, E. Ljung Rasmussen, G. Tolstoy e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza
1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008 (GU 2008, L 213, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1346/2000»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la CeDe Group AB, società con sede in Svezia, e la KAN sp. z o.o., società polacca assoggettata a procedura d’insolvenza, vertente sul rifiuto della prima di pagare alla seconda l’importo di 1 532 489 corone svedesi (SEK ) (pari a circa EUR 143 951).

Contesto normativo
Il regolamento n. 1346/2000
3

Il considerando 6 del regolamento n. 1346/2000 enuncia quanto segue:

«(6) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento così disponeva:

«Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento prevedeva quanto segue:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

6

Ai sensi dell’articolo 4 dello stesso regolamento, intitolato «Diritto applicabile»:

«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

d) le condizioni di opponibilità della compensazione;

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

(…)

g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;

(…)».

7

L’articolo 6 del regolamento n. 1346/2000, rubricato «Compensazione», al paragrafo 1 disponeva quanto segue:

«L’apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente».

Il regolamento Roma I
8

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»):

«Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».

9

L’articolo 17 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Qualora il diritto di compensazione non sia stato convenuto dalle parti, la compensazione è regolata dalla legge applicabile al credito per il quale è fatto valere il diritto di compensazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10

In data 9 giugno 2010 la CeDe Group ha stipulato un contratto di fornitura di merci con la PPUB Janson sp.j., società con sede in Polonia. Il contratto conteneva una clausola secondo cui per ogni questione relativa all’interpretazione del contratto sarebbe stata applicabile la legge svedese.

11

Nel gennaio 2011 è stata aperta in Polonia una procedura d’insolvenza nei confronti della PPUB Janson. Nel luglio 2011, il liquidatore designato per tale procedura di insolvenza ha avviato dinanzi alla Kronofogdemyndigheten (autorità pubblica per la riscossione forzata, Svezia) un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento nei confronti della CeDe Group per un credito di SEK 1 532 489 (circa EUR 143 951), oltre interessi, corrispondente all’importo dovuto quale corrispettivo per le merci fornite dalla PPUB Janson alla CeDe Group ai sensi del suddetto contratto.

12

Il liquidatore della PPUB Janson ha chiesto al Malmö tingsrätt (Tribunale di primo grado di Malmö, Svezia), investito di tale procedimento, di condannare la CeDe Group a versargli l’importo del credito in questione, maggiorato degli interessi. La CeDe Group si è opposta a tale domanda rilevando di vantare essa stessa nei confronti della PPUB Janson un credito di importo superiore a quello ad essa richiesto, pari a più di SEK 3,9 milioni (circa EUR 366 497) e corrispondente al risarcimento per forniture non effettuate e forniture di merci difettose. La CeDe Group ha quindi invocato la compensazione dei crediti, cui si era opposto il liquidatore della PPUB Janson, in quanto aveva respinto il credito fatto valere dalla CeDe Group nella procedura d’insolvenza aperta in Polonia.

13

Dinanzi al Malmö Tingsrätt (Tribunale di primo grado di Malmö) è stata sollevata la questione relativa alla legge applicabile alla domanda di compensazione di credito presentata dalla CeDe Group.

14

Il curatore della PPUB Janson ha sostenuto che la legge polacca era applicabile conformemente al testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000. Egli ritiene che si dovesse inoltre tener conto del fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento prevede che la legge dello Stato membro in cui è aperta la procedura di insolvenza determina le condizioni di opponibilità della compensazione. Detto liquidatore ha inoltre sostenuto che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento è applicabile soltanto qualora la legge dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza non ammetta la compensazione dei crediti nell’ambito di una siffatta procedura quale mezzo di estinzione dei debiti reciproci. A suo avviso tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso, nel procedimento principale, della legge polacca.

15

La CeDe Group obiettava che la legge svedese era applicabile alla compensazione dei crediti. La domanda del liquidatore della PPUB Janson si riferirebbe a un credito sorto nell’ambito di rapporti obbligatori disciplinati dal contratto del 9 giugno 2010, contenente una clausola che designa la legge svedese come legge applicabile a tale contratto. L’applicazione obbligatoria di questa clausola deriverebbe dalle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I. In ogni caso, in mancanza di un accordo tra le parti contraenti, l’articolo 17 di tale regolamento prevederebbe che la compensazione sia disciplinata dalla legge applicabile all’obbligazione nei confronti della quale essa è invocata, nella fattispecie, la legge svedese.

16

Inoltre, la CeDe Group ha sostenuto che ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, la procedura di insolvenza non pregiudica il diritto di un creditore di chiedere la compensazione del credito se quest’ultima è ammessa dalla legge applicabile al credito del debitore assoggettato alla procedura d’insolvenza. Orbene, secondo la CeDe Group, la legge svedese era applicabile al credito del liquidatore della PPUB Janson. Essa sarebbe quindi applicabile anche alla compensazione dei crediti in questione.

17

Il Malmö tingsrätt (Tribunale di primo grado di Malmö) ha constatato che, secondo la regola di principio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, la legge polacca era applicabile alla controversia dinanzi ad esso pendente. Esso ha escluso l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, in quanto la legge polacca non limitava né vietava la compensazione dei crediti.

18

La CeDe Group ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Hovrätten över Skåne och Blekinge (Corte d’appello di Malmö, Svezia). Nel corso di tale procedimento, il liquidatore della PPUB Janson ha ceduto il credito di cui trattasi nel procedimento principale alla KAN, società polacca subentrata nel detto procedimento in luogo del liquidatore della PPUB Janson.

19

Detto giudice d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Esso ha constatato che non vi era motivo di discostarsi dalla regola di principio secondo cui la legge applicabile è la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza. Secondo tale giudice, Il rigetto della domanda di compensazione della CeDe da parte del liquidatore della PPUB Janson non incide su tale valutazione.

20

Dinanzi all’Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), la CeDe Group sostiene che la legge applicabile alla domanda di compensazione dei crediti è la legge svedese. La KAN, dal canto suo, chiede conferma della sentenza di appello.

21

Nel corso del procedimento pendente dinanzi all’Högsta domstolen (Corte suprema) è stata avviata una procedura d’insolvenza nei confronti della KAN. Il liquidatore della KAN ha dichiarato che la massa creditoria non sarebbe subentrata nella domanda presentata dalla KAN. Pertanto, attualmente, è la KAN in liquidazione giudiziale ad essere parte del procedimento dinanzi a questo giudice.

22

Il giudice del rinvio rileva che la Corte si è più volte pronunciata sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 per quanto riguarda la competenza internazionale dei giudici degli Stati membri in materia di insolvenza, in particolare esaminando il rispettivo ambito di applicazione di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

23

A tal fine, la Corte avrebbe attribuito particolare importanza non tanto al contesto procedurale nel quale l’azione è stata avviata, quanto al fondamento giuridico di quest’ultima.

24

Il giudice del rinvio considera che la controversia nel procedimento principale solleva la questione se l’azione intentata dalla massa creditoria per ottenere il pagamento di un credito sorto prima dell’apertura della procedura di insolvenza rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000. Ai fini dell’interpretazione di questo articolo, esso si chiede, in sostanza, se sia opportuno applicare la logica seguita dalla Corte nell’interpretazione dell’articolo 3 di tale regolamento relativo all’attribuzione della competenza internazionale in materia di insolvenza.

25

Nel caso in cui il regolamento n. 1346/2000 sia ritenuto applicabile ad un’azione come quella di cui al punto precedente, tale giudice s’interroga altresì sul rapporto tra gli articoli 4 e 6 di tale regolamento al fine di determinare la legge applicabile a una domanda di compensazione dei crediti come quella di cui trattasi nella causa principale.

26

In tale contesto, l’Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che si applica a un’azione proposta dinanzi a un giudice svedese dal liquidatore di una società polacca, soggetta in Polonia a procedura di insolvenza, nei confronti di una società svedese per il pagamento di merci fornite sulla base di un contratto concluso dalle due società anteriormente alla declaratoria dello stato di insolvenza.

2) Se, in caso di soluzione affermativa alla prima questione, rilevi la circostanza che, nel corso del procedimento dinanzi al giudice, il liquidatore trasferisca il credito di cui trattasi ad altra società che subentri nel procedimento in luogo del liquidatore stesso.

3) Se, in caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione, rilevi la circostanza che la società subentrata nel procedimento divenga successivamente insolvente.

4) Se, nell’ipotesi in cui il resistente, in sede giurisdizionale, nella situazione esposta alla prima questione, opponga in via riconvenzionale alla domanda di pagamento del liquidatore la compensazione con un credito derivante dal medesimo contratto, tale compensazione rientri nella sfera d’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) [, del regolamento n. 1346/2000].

5) Se il rapporto intercorrente tra l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che l’articolo 6, paragrafo 1, si applichi soltanto nel caso d’inapplicabilità della compensazione di crediti in base alla legge dello Stato di apertura del procedimento, ovvero se [detto] articolo 6, paragrafo 1, possa trovare parimenti applicazione in fattispecie differenti, ad esempio nel caso in cui sussistano divergenze quanto all’applicabilità della compensazione di crediti tra gli ordinamenti giuridici in questione, oppure qualora non sussista alcuna divergenza tra gli ordinamenti medesimi, ma la richiesta di compensazione sia stata nondimeno respinta nello Stato di apertura del procedimento».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che esso si applica all’azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza, stabilita in un primo Stato membro, per il pagamento di merci fornite in forza di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tale società, contro l’altra società contraente, stabilita in un secondo Stato membro.

28

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, salva disposizione contraria di tale regolamento, la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio la procedura è aperta. L’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento precisa, da un lato, che la legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza, e, dall’altro, elenca in modo non esaustivo diversi aspetti della procedura che sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di apertura (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, MG Probud Gdynia, C‑444/07, EU:C:2010:24, punto 25). Tale elenco comprende, alla lettera d) di tale disposizione, le condizioni di opponibilità della compensazione, alla lettera e), gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte, nonché, alla lettera g), i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza.

29

Pertanto, al fine di determinare se la legge dello Stato membro di apertura sia applicabile a un’azione per il pagamento di merci fornite in forza di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza, qualora tale azione sia intentata dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza stabilita in uno Stato membro nei confronti della sua controparte contrattuale, una società stabilita in un altro Stato membro, è necessario determinare se tale azione ricada nell’ambito della procedura di insolvenza o dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000.

30

A tale riguardo, va osservato, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, che da una lettura combinata degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1346/2000 risulta che tale regolamento mira, in linea di principio, ad ottenere una corrispondenza tra i giudici internazionalmente competenti e la legge applicabile alla procedura d’insolvenza. Infatti, salvo nei casi in cui tale regolamento disponga esplicitamente altrimenti, la legge applicabile segue, ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, la competenza internazionale determinata ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento.

31

Orbene, la Corte ha dichiarato, riguardo all’ambito di applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1346/2000, letto alla luce del considerando 6 di tale regolamento, che soltanto le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura d’insolvenza e sono ad essa strettamente connesse rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punti 25 e 26 e giurisprudenza citata). In tale contesto, il criterio determinante fatto proprio dalla Corte per individuare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale tale azione si inserisce, bensì il fondamento giuridico di quest’ultima. Secondo tale approccio, occorre verificare se il diritto o l’obbligo che serve quale fondamento dell’azione trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale oppure in norme derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza (sentenza del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 28 e giurisprudenza citata).

32

Ne risulta che quando un’azione trova la sua fonte nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza essa rientra, salvo disposizione contraria prevista dal regolamento n. 1346/2000, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2015, Kornhaas, C‑594/14, EU:C:2015:806, punto17).

33

Tuttavia, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, questa disposizione possiede un ambito di applicazione più vasto di quello dell’articolo 3, in quanto si applica non solo alle procedure di insolvenza, ma anche ai loro effetti. Pertanto, non si può dedurre che un’azione non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 dal mero fatto che essa non trovi la sua fonte nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza.

34

È inoltre necessario verificare se l’azione in questione non sia riconducibile agli effetti di una procedura d’insolvenza ai sensi di quest’ultimo articolo, accertando che tale azione non sia la conseguenza diretta e inscindibile di una procedura siffatta.

35

Al riguardo, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, il riferimento fatto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1346/2000, alle condizioni di opponibilità della compensazione di un credito e agli effetti dell’insolvenza sui contratti in corso, non può comportare che qualsiasi azione basata su un contratto in cui una delle parti è soggetta a procedura di insolvenza rientri, per questa sola circostanza, nel concetto di «procedura di insolvenza e (...) suoi effetti».

36

In particolare, il semplice fatto che un liquidatore abbia intentato una tale azione non è decisivo per valutare se essa rientri nella nozione di «procedura di insolvenza e (...) suoi effetti». Infatti, da un lato, un’azione per il pagamento di merci fornite in forza di un contratto può essere, in linea di principio, intentata dal creditore stesso, in modo tale che essa non rientra nella competenza esclusiva del liquidatore. D’altro canto, l’avvio di tale azione non dipende in alcun modo dall’apertura di una procedura di insolvenza, dal momento che tale azione di pagamento può essere esercitata al di fuori di una procedura di insolvenza. Pertanto, un’azione per il pagamento di merci fornite in forza di un contratto, come quella controversa nel procedimento principale, non può essere considerata come una conseguenza diretta e indissociabile di un siffatto procedimento (v., per analogia, sentenza del 6 febbraio 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, punto 36).

37

Di conseguenza, si deve considerare che non rientra nella nozione di «procedura di insolvenza e (...) suoi effetti», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, un’azione per il pagamento di merci fornite in forza di un contratto concluso prima dell’apertura di una procedura di insolvenza, quando tale azione è esercitata dal liquidatore di una società soggetta a procedura d’insolvenza stabilita in uno Stato membro contro la società controparte contrattuale stabilita in un altro Stato membro.

38

Tuttavia, l’interpretazione fornita al punto precedente della presente sentenza non incide in nessun modo sulla legge applicabile alla domanda di compensazione né sulle norme pertinenti che possono determinare la legge applicabile all’azione di cui al procedimento principale.

39

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza, stabilita in un primo Stato membro, e che è diretta al pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tale società, contro la società controparte contrattuale, stabilita in un secondo Stato membro.

Sulle questioni dalla seconda alla quinta
40

Dalle indicazioni del giudice del rinvio, riassunte al punto 25 della presente sentenza, risulta che le questioni dalla seconda alla quinta sono state sollevate solo in caso di risposta affermativa alla prima questione.

41

Pertanto, alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta.

Sulle spese
42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, quale modificato dal regolamento (CE) n. 788/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, dev’essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza, stabilita in un primo Stato membro, e che è diretta al pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tale società, contro la società controparte contrattuale, stabilita in un secondo Stato membro.

Firme

* Lingua processuale: lo svedese.

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