Massima
1. Stabilendo che gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, l' art. 220, quarto trattino, del Trattato ha lo scopo di agevolare il funzionamento del mercato comune mediante l' adozione di norme sulla competenza in relazione alle controversie vertenti su tale funzionamento e la soppressione, nei limiti del possibile, delle difficoltà connesse al riconoscimento e all' esecuzione delle sentenze nel territorio degli Stati aderenti. Ne consegue che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è stata stipulata sulla base di tale articolo e nell' ambito da esso definito, nonché le disposizioni nazionali cui la stessa fa rinvio, sono connesse con il Trattato.
2. Il combinato disposto degli artt. 7 e 220 del Trattato e della Convenzione di Bruxelles osta a una norma nazionale di procedura civile la quale, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in territorio nazionale, autorizza il sequestro conservativo solo ove appaia probabile che, in mancanza di esso, detta esecuzione sia resa impossibile o essenzialmente più gravosa, mentre, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in un altro Stato membro, autorizza detto sequestro in base al solo fatto che l' esecuzione debba svolgersi all' estero.
La distinzione operata da una simile disposizione non risulta infatti giustificata da circostanze oggettive, dato che tutti gli Stati membri hanno aderito alla suddetta Convenzione e che, pertanto, le condizioni relative all' esecuzione delle decisioni e i rischi connessi alle difficoltà da quest' ultima generate sono gli stessi.
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-00467
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:52
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Celex-Nr.: 61992CJ0398
Authentic language
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Authentic language: tedesco
Dates
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Date of document: 10/02/1994
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Date lodged: 23/11/1992
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
European Community (EEC/EC) / EEC/EC - Principles and citizenship of the Union * Principles and citizenship of the Union / Prohibition of discrimination on grounds of nationality
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Germania
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Kakouris
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Advocate General: Tesauro
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Observations: EUMS, EUINST, Commissione europea, Germania
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National court:
- *A8* Landgericht Hamburg, Beschluß vom 23/06/1992 (406 O 97/92)
- *A9* Oberlandesgericht Hamburg, Vorlagebeschluß vom 16/11/1992 (6 W 53/92)
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- - International Litigation Procedure 1993 p.593-596
- - Ehricke, Ulrich: Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf § 917 II ZPO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 1993 p.380-382
- *P1* Oberlandesgericht Hamburg, Schreiben vom 24/05/1994 (6 W 53/92)
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 11957E007 Interpreta 11957E220 Interpreta 41968A0927(01) -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 11957E007 N 1 9 13 17 22 11957E220 T4 N 11 11957E220 N 1 9 22 41968A0927(01) N 1 8 9 12 19 22 61980CJ0022 N09 N 14 61984CJ0137 N11 N 11
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Trattato CEE - Art. 220, quarto trattino - Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Connessione del Trattato sia con la Convenzione sia con le disposizioni nazionali cui quest' ultima fa rinvio
(Trattato CEE, art. 220; Convenzione 27 settembre 1968)
2. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla nazionalità - Disposizione nazionale che autorizza il sequestro conservativo in base ad una presunzione di insorgenza di prevedibili difficoltà in caso di esecuzione all' estero - Presunzione ingiustificata in caso di esecuzione in uno Stato membro aderente alla Convenzione di Bruxelles - Inammissibilità
(Trattato CEE, artt. 7 e220; Convenzione 27 settembre 1968)
Massima
1. Stabilendo che gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, l' art. 220, quarto trattino, del Trattato ha lo scopo di agevolare il funzionamento del mercato comune mediante l' adozione di norme sulla competenza in relazione alle controversie vertenti su tale funzionamento e la soppressione, nei limiti del possibile, delle difficoltà connesse al riconoscimento e all' esecuzione delle sentenze nel territorio degli Stati aderenti. Ne consegue che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è stata stipulata sulla base di tale articolo e nell' ambito da esso definito, nonché le disposizioni nazionali cui la stessa fa rinvio, sono connesse con il Trattato.
2. Il combinato disposto degli artt. 7 e 220 del Trattato e della Convenzione di Bruxelles osta a una norma nazionale di procedura civile la quale, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in territorio nazionale, autorizza il sequestro conservativo solo ove appaia probabile che, in mancanza di esso, detta esecuzione sia resa impossibile o essenzialmente più gravosa, mentre, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in un altro Stato membro, autorizza detto sequestro in base al solo fatto che l' esecuzione debba svolgersi all' estero.
La distinzione operata da una simile disposizione non risulta infatti giustificata da circostanze oggettive, dato che tutti gli Stati membri hanno aderito alla suddetta Convenzione e che, pertanto, le condizioni relative all' esecuzione delle decisioni e i rischi connessi alle difficoltà da quest' ultima generate sono gli stessi.
Parti
Nel procedimento C-398/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hanseatisches Oberlandesgericht di Amburgo (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Impresa Mund & Fester
e
Impresa Hatrex Internationaal Transport,
domanda vertente sull' interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 e220 del Trattato CEE e della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), così come successivamente modificata,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, C.N. Kakouris (relatore), F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: J.-G. Giraud
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l' impresa Mund & Fester, dall' avv. Juergen Kroeger, del foro di Amburgo,
- per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Alfred Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Bernd Langeheine e Pieter van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 dicembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 novembre 1992, pervenuta alla Corte il 23 dello stesso mese, lo Hanseatisches Oberlandesgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione del combinato disposto degli artt. 7 e220 del Trattato CEE e della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), così come successivamente modificata (in prosieguo: la "Convenzione di Bruxelles").
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento avviato dalla società tedesca Mund & Fester nei confronti della società Hatrex Internationaal Transport (in prosieguo: la "Hatrex"), impresa di trasporti internazionali con sede nei Paesi Bassi, allo scopo di far disporre il sequestro conservativo dei beni della Hatrex presenti in Germania.
3 La Hatrex effettuava da Carsamba (Turchia) ad Amburgo un trasporto di nocciole, le quali durante il trasporto deperivano a causa dell' umidità provocata dalla mancanza di tenuta stagna dell' autotreno all' uopo utilizzato.
4 La Mund & Fester, surrogatasi nei diritti del committente per effetto delle cessione del credito, chiedeva il risarcimento del danno e, al fine di garantire il recupero del credito medesimo, il 23 giugno 1992, ai sensi del § 917 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la "ZPO"), presentava dinanzi al Landgericht di Amburgo una domanda di sequestro conservativo dell' autotreno della Hatrex utilizzato per il trasporto delle nocciole, che si trovava ancora in Germania.
5 Il § 917 della ZPO così dispone:
"1. Il sequestro conservativo dei beni può essere disposto ove sussista timore che, in mancanza di tale provvedimento, l' esecuzione della decisione sarebbe resa impossibile o essenzialmente più onerosa.
2. Costituisce requisito sufficiente ai fini della concessione del sequestro conservativo la circostanza che la decisione debba essere eseguita all' estero".
6 Con ordinanza emessa il giorno stesso, il Landgericht di Amburgo respingeva la richiesta di sequestro conservativo, ritenendo che, trattandosi di dare esecuzione a una pronuncia in uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles, il requisito previsto dal § 917, secondo comma, della ZPO non sussistesse più.
7 La Mund & Fester proponeva opposizione avverso l' ordinanza del Landgericht di Amburgo dinanzi allo Hanseatisches Oberlandesgericht di Amburgo sostenendo, tra l' altro, che la Convenzione di Bruxelles era ininfluente ai fini dell' interpretazione del § 917, secondo comma, della ZPO.
8 Ritenendo che la decisione sulla domanda di sequestro conservativo dipendesse dalla questione se la circostanza che una decisione debba essere eseguita nei Paesi Bassi costituisca requisito sufficiente ai fini della concessione del sequestro conservativo ai sensi del § 917, secondo comma, della ZPO, lo Hanseatisches Oberlandesgericht di Amburgo disponeva la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se la necessità che ad un sequestro venga data esecuzione in uno Stato straniero (§ 917, secondo comma, della ZPO) costituisca causa di sequestro anche quando si tratti di esecuzione in un Paese aderente alla Convenzione (CEE) di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale".
9 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se il combinato disposto degli artt. 7 e220 del Trattato CEE e della Convenzione di Bruxelles osti all' applicazione di una norma nazionale di procedura civile la quale, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in territorio nazionale, autorizza il sequestro conservativo solo se vi sia il rischio che, in mancanza di ciò, detta esecuzione sia resa impossibile o essenzialmente più onerosa, mentre in relazione a una decisione che debba essere eseguita in un altro Stato membro essa l' autorizza per il solo fatto che l' esecuzione debba avvenire all' estero.
10 Per risolvere la detta questione, si deve innanzitutto esaminare se tale norma rientri nel campo di applicazione del Trattato CEE.
11 L' art. 220, quarto trattino, di tale Trattato, stabilendo che gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, benché non si proponga di istituire una norma giuridica direttamente operante ma si limiti a tracciare il quadro di trattative tra gli Stati membri (v. sentenza 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch, Racc. pag. 2681, punto 11), ha lo scopo di agevolare il funzionamento del mercato comune mediante l' adozione di norme sulla competenza in relazione alle controversie vertenti su tale funzionamento e la soppressione, nei limiti del possibile, delle difficoltà connesse al riconoscimento e all' esecuzione delle sentenze nel territorio degli Stati aderenti.
12 E' sulla base di tale articolo e nel quadro da esso definito che gli Stati membri hanno stipulato la Convenzione di Bruxelles. Di conseguenza, le disposizioni di detta Convenzione riguardanti la competenza giurisdizionale e la semplificazione delle formalità di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie, nonché le disposizioni nazionali cui la stessa fa rinvio, sono connesse con il Trattato CEE.
13 Occorre esaminare nella fattispecie se la norma nazionale di cui trattasi nella causa principale ponga una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall' art. 7 del Trattato.
14 Secondo una giurisprudenza consolidata, tale disposizione vieta qualsiasi discriminazione a motivo della cittadinanza per quel che riguarda l' applicazione del Trattato. Questa disposizione vieta non solo le discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze (v. sentenza 29 ottobre 1980, causa 22/80, Boussac, Racc. pag. 3427, punto 9).
15 La disposizione nazionale di cui trattasi nella causa principale implica una forma di discriminazione dissimulata.
16 Infatti, benché l' esame del § 917, secondo comma, della ZPO non evidenzi discriminazioni palesi a motivo della cittadinanza, poiché si applica in tutti i casi in cui una decisione debba essere eseguita all' estero, e ciò persino qualora i beni oggetto del sequestro appartengano a un cittadino tedesco, è pur vero nondimeno che, come rileva giustamente la Commissione, quest' ultima ipotesi è rara, poiché la stragrande maggioranza delle esecuzioni all' estero riguarda soggetti di nazionalità non tedesca o persone giuridiche prive di sede nella Repubblica federale di Germania. Ne discende che la norma nazionale di cui trattasi porta di fatto allo stesso risultato di una discriminazione a motivo della cittadinanza.
17 Questa constatazione è tuttavia insufficiente per concludere che una disposizione quale quella esaminata nell' ambito della causa principale sia incompatibile con l' art. 7 del Trattato. A tal fine occorre anche che la disposizione di cui trattasi non sia giustificata da ragioni obiettive.
18 Al riguardo, occorre ricordare che il sequestro conservativo garantisce al creditore la possibilità di dare effettiva e tempestiva esecuzione ad una sentenza successiva, di condanna del debitore. Secondo il § 917, primo comma, della ZPO, detto provvedimento cautelare deve essere disposto qualora, alla luce delle circostanze del caso di specie, vi sia il ragionevole dubbio che, in mancanza di tale provvedimento, l' esecuzione della decisione finale sia resa impossibile o essenzialmente più onerosa. Ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, deve presumersi l' esistenza di tali difficoltà per il solo fatto che l' esecuzione debba svolgersi in uno Stato diverso dalla Repubblica federale di Germania.
19 Se appare giustificata qualora l' esecuzione della successiva sentenza debba essere effettuata nel territorio di Stati terzi, tale presunzione non lo è più quando la pronuncia giudiziale debba essere eseguita nel territorio degli Stati membri della Comunità. Questi Stati hanno infatti tutti aderito alla Convenzione di Bruxelles e i loro territori, come indicato nella relazione sulla medesima Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 13), possono essere considerati un' entità.
20 Di conseguenza, benché le condizioni relative all' esecuzione delle decisioni e i rischi connessi alle difficoltà da quest' ultima generate siano gli stessi in tutti gli Stati membri, con la norma di cui al § 917, secondo comma, della ZPO si ritiene, in sostanza, che detti rischi o difficoltà siano certi e sicuri per il solo fatto che l' esecuzione debba svolgersi nel territorio di uno Stato membro diverso dal territorio tedesco.
21 Ne consegue che la disposizione nazionale non risulta giustificata da circostanze oggettive.
22 Alla luce di quanto esposto, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che il combinato disposto degli artt. 7 e220 del Trattato CEE e della Convenzione di Bruxelles osta a una norma nazionale di procedura civile la quale, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in territorio nazionale, autorizza il sequestro conservativo solo ove appaia probabile che, in mancanza di esso, detta esecuzione sia resa impossibile o essenzialmente più gravosa mentre, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in un altro Stato membro, essa autorizza detto sequestro in base al solo fatto che l' esecuzione debba svolgersi all' estero.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hanseatisches Oberlandesgericht di Amburgo con ordinanza 16 novembre 1992, dichiara:
Il combinato disposto degli artt. 7 e220 del Trattato CEE e della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, osta a una norma nazionale di procedura civile la quale, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in territorio nazionale, autorizza il sequestro conservativo solo ove appaia probabile che, in mancanza di esso, detta esecuzione sia resa impossibile o essenzialmente più gravosa mentre, in relazione a una decisione che debba essere eseguita in un altro Stato membro, essa autorizza detto sequestro in base al solo fatto che l' esecuzione debba svolgersi all' estero.
Source
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