Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012. Wolf Naturprodukte GmbH contro SEWAR spol. s r.o. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea. Causa C‑514/10.

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Causa C-514/10

Wolf Naturprodukte GmbH

contro

SEWAR spol. s r.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud)

«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea»

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione temporis – Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Domanda di esecuzione, nello Stato membro richiesto, di una decisione pronunciata in un altro Stato membro prima dell’entrata in vigore del regolamento nello Stato membro richiesto – Nozione di entrata in vigore ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento – Necessità dell’entrata in vigore, al momento della pronuncia della decisione richiesta, tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro richiesto – Applicabilità del regolamento soltanto per il periodo successivo a tale entrata in vigore

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 66, § 2)

L’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che, al momento della pronuncia di tale decisione, esso fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro richiesto.

Infatti, l’applicazione delle norme semplificate sul riconoscimento e l’esecuzione, previste dal regolamento n. 44/2001, che sono a tutela in particolare dell’attore consentendogli di ottenere un’esecuzione rapida, sicura ed efficace della decisione giurisdizionale pronunciata a suo favore nello Stato membro d’origine, è giustificata soltanto se la decisione che dev’essere riconosciuta o eseguita è stata adottata conformemente alle norme sulla competenza del medesimo regolamento, che tutelano gli interessi del convenuto, in particolare in quanto quest’ultimo, in linea di principio, non può essere citato dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato.

Per contro, se il convenuto è domiciliato in uno Stato che non era ancora membro dell’Unione né alla data di proposizione dell’azione né alla data della pronuncia della decisione giurisdizionale, ed è quindi considerato come domiciliato in uno Stato terzo ai fini dell’applicabilità del regolamento n. 44/2001, tale equilibrio degli interessi tra le parti non è più garantito. Peraltro, il regolamento n. 44/2001 contiene alcuni meccanismi che garantiscono, durante il procedimento iniziale nello Stato di origine, la tutela dei diritti del convenuto, ma tali meccanismi sono applicabili solo se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dell’Unione. Tanto dalla genesi quanto dall’economia e dalla finalità dell’articolo 66 del regolamento n. 44/2001 risulta quindi che la nozione di «entrata in vigore» prevista da tale disposizione dev’essere intesa nel senso che essa indica la data a partire dalla quale tale regolamento si applica nei due Stati membri interessati.

(v. punti 27-29, 33 e dispositivo)

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:367

  • Celex-Nr.: 62010CJ0514

Authentic language

  • Authentic language: ceco

Dates

  • Date of document: 21/06/2012

  • Date lodged: 02/11/2010

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Repubblica ceca

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Šváby

  • Advocate General: Cruz Villalón

  • Observations: Commissione europea, Repubblica ceca, Germania, EUINST, Lettonia, EUMS

  • National court:

    • *A9* Nejvyšší soud, usnesení ze dne 13/10/2010
    • *P1* Nejvyšší soud, usnesení ze dne 25/07/2012
    • - JURIFAST

Legal doctrine

4. Varela Figueroa, Rebeca: [Reconocimiento y ejecución de deciciones]- Ámbito de aplicación temporal del reglamento Bruselas I - Tribunal de Justicia, Sala Tercera, Sentencia de 21 de junio de 2012. Asunto C-514/10 [Wolf Naturprodukte GmbH / SEWAR spol. s r.o.], Anuario español de derecho internacional privado 2012 Tomo XII p.1019-1023 (ES)

2. Sujecki, Bartosz: EuGVVO: Zeitlicher Anwendungsbereich bei Anerkennung und Vollstreckung eines Urteils in neuem EU-Mitgliedstaat, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.627-628 (DE)

6. Thomale, Chris: Brüssel I und die EU-Osterweiterung - Zum raumzeitlichen Anwendungsbereich der EuGVVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2014 p.239-242 (DE)

1. Sujecki, Bartosz: Zur Anwendbarkeit der EuGVVO in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012 p.288-289 (DE)

5. Álvarez González, Santiago: Reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de 21 de junio de 2012, asunto C-514/10, Wolf Naturprodukte GmbH c. SEWAR spol. s.r.o., Revista española de Derecho Internacional 2012 nº 2 p.238-242 (ES)

3. Idot, Laurence: Champ d'application temporel du chapitre III, Europe 2012 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.58 (FR)

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Document text

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

21 giugno 2012 (*1)

«Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione ratione temporis — Esecuzione di una decisione emessa prima dell’adesione dello Stato di esecuzione all’Unione europea»

Nella causa C-514/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Repubblica ceca), con decisione del 13 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 2 novembre 2010, nel procedimento

Wolf Naturprodukte GmbH

contro

SEWAR spol. s r.o.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze, in qualità di agente;

per il governo lettone, da M. Borkoveca e A. Nikolajeva, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e M. Šimerdová, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Wolf Naturprodukte GmbH (in prosieguo: la «Wolf Naturprodukte»), società con sede a Graz (Austria), e la SEWAR spol. s r.o. (in prosieguo: la «SEWAR»), società con sede a Šanov (Repubblica ceca), in merito al riconoscimento e all’esecuzione nella Repubblica ceca di una decisione emessa in Austria.

Contesto normativo
Il diritto dell’Unione

3

Il quinto considerando del regolamento n. 44/2001 così recita:

«Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell’articolo 293, quarto trattino, del trattato, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [JO 1972, L 299, pag. 32], modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in appresso denominata “Convenzione di Bruxelles”). Il 16 settembre 19[8]8 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU L 319, pag. 9], che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire la continuità dei risultati ottenuti nell’ambito di tale revisione».

4

Il diciannovesimo considerando di tale regolamento è formulato nei seguenti termini:

«È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

5

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così prevede:

«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23».

6

L’articolo 26 di tale regolamento così recita:

«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

(…)».

7

Ai sensi dell’articolo 66 di detto regolamento:

«1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:

a)

se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;

b)

in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta».

8

L’articolo 76 del medesimo regolamento così prevede:

«Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea».

Il diritto ceco

9

In forza dell’articolo 37, paragrafo 1, della legge n. 97/1963, relativa al diritto internazionale privato e processuale (in prosieguo: la «LDIPP»), «[i] giudici cechi hanno giurisdizione nelle controversie di natura patrimoniale se tale competenza viene ad essi attribuita dall’ordinamento ceco».

10

Ai sensi dell’articolo 63 della LDIPP:

«Le decisioni degli organi giurisdizionali di uno Stato estero nelle cause menzionate all’articolo 1 (…) hanno efficacia nella Repubblica ceca se, secondo l’attestazione dell’organo estero competente, esse siano passate in giudicato e siano state riconosciute dagli organi [cechi]».

11

L’articolo 64 di detta legge così dispone:

«Una decisione estera non può essere riconosciuta o eseguita, nei seguenti casi:

(…)

c)

quando la parte del procedimento, nei cui confronti deve essere riconosciuta la decisione, è stata privata, ad opera della procedura seguita dall’organo estero, della possibilità di prendere ritualmente parte al procedimento, in particolare qualora non le siano stati notificati personalmente la convocazione all’udienza o l’atto introduttivo di ricorso, oppure l’atto introduttivo di ricorso non sia stato notificato personalmente alla parte convenuta;

(…)

e)

non sia assicurata la reciprocità; la reciprocità non è richiesta qualora la decisione estera non sia rivolta contro un cittadino ceco o una persona giuridica ceca».

Causa principale e questione pregiudiziale

12

Con decisione del 15 aprile 2003, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (tribunale regionale di Graz) (Austria), giudice regionale competente in materia civile, ha condannato la SEWAR al pagamento del credito vantato nei suoi confronti dalla Wolf Naturprodukte.

13

Il 21 maggio 2007, la Wolf Naturprodukte ha presentato una domanda dinanzi all’Okresní soud ve Znojmě (tribunale distrettuale di Znojmo) (Repubblica ceca), chiedendo, sulla base delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, che detta decisione fosse dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica ceca e che, a tal fine, fosse ordinata, in particolare, l’esecuzione sui beni della SEWAR.

14

L’Okresní soud ve Znojmě ha respinto tale domanda con decisione del 25 ottobre 2007, in quanto il regolamento n. 44/2001 è vincolante nei confronti della Repubblica ceca soltanto a partire dall’adesione di tale Stato all’Unione europea, avvenuta il 1o maggio 2004. Basandosi sulla LDIPP, tale giudice ha dichiarato che i requisiti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione pronunciata dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz non erano soddisfatti. Esso ha accertato, da un lato, che tale decisione era stata pronunciata in contumacia e che dai dati relativi al procedimento giurisdizionale si poteva dedurre che la SEWAR era stata privata della possibilità di parteciparvi ritualmente. Dall’altro, esso ha ritenuto che non fosse soddisfatto il requisito della reciprocità riguardo al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni tra la Repubblica ceca e la Repubblica d’Austria.

15

La Wolf Naturprodukte ha impugnato tale decisione dinanzi al Krajský soud v Brně (tribunale regionale di Brno) (Repubblica ceca), il quale, con decisione del 30 giugno 2008, ha respinto l’impugnazione, confermando la decisione pronunciata in primo grado.

16

La Wolf Naturprodukte ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica ceca) diretto all’annullamento della decisione pronunciata in appello e all’accertamento del carattere vincolante del regolamento n. 44/2001 nei confronti di tutti gli Stati membri alla data dell’entrata in vigore di quest’ultimo, ossia il 1o marzo 2002.

17

Ritenendo che i termini dell’articolo 66 di tale regolamento non consentissero di determinare chiaramente l’ambito di applicazione ratione temporis dello stesso, il Nejvyšší soud ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento [n. 44/2001] (…) debba essere interpretato nel senso che affinché [tale regolamento] sia applicabile è necessario che, all’epoca dell’emanazione di una decisione, [esso] fosse vigente tanto nello Stato in cui si trova l’organo giurisdizionale che emana la decisione, quanto nello Stato in cui una parte richiede il riconoscimento e l’esecuzione di tale decisione».

Sulla questione pregiudiziale

18

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione, è necessario che, al momento della pronuncia di tale decisione, esso fosse in vigore tanto nello Stato membro di origine quanto nello Stato membro richiesto.

19

In via preliminare occorre rammentare che il regolamento n. 44/2001, che sostituisce tra tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, la convenzione di Bruxelles, è entrato in vigore il 1o marzo 2002, conformemente al suo articolo 76. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, nel territorio degli Stati che, come la Repubblica ceca, hanno aderito all’Unione il 1o maggio 2004, esso è entrato in vigore soltanto a partire da quest’ultima data.

20

Si deve osservare che dal diciannovesimo considerando del regolamento n. 44/2001 emerge segnatamente che è opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e tale regolamento. A tal fine, il legislatore dell’Unione ha previsto, in particolare, le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 66 di detto regolamento.

21

L’articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che le disposizioni dello stesso si applicano solo alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore. A tale principio si attengono sia la questione della competenza giurisdizionale, sia le disposizioni relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie.

22

L’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 prevede tuttavia che, in deroga al predetto principio, le disposizioni del medesimo regolamento relative al riconoscimento e all’esecuzione di tali decisioni si applicano alle decisioni emesse dopo l’entrata in vigore di detto regolamento in esito ad azioni proposte prima di tale data, se, in sostanza, norme comuni sulla competenza erano applicabili nei due Stati membri interessati o se il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza su norme simili a quelle previste al capo II del regolamento n. 44/2001.

23

Né il paragrafo 1 né il paragrafo 2 dell’articolo 66 del regolamento n. 44/2001 precisano tuttavia se la nozione di «entrata in vigore» di tale regolamento, che dev’essere interpretata in maniera uniforme nell’ambito del medesimo articolo, si riferisca all’entrata in vigore di detto regolamento nello Stato membro in cui è stata emessa la decisione giurisdizionale, ossia lo Stato di origine, o in quello in cui ne sono richiesti il riconoscimento e l’esecuzione, ossia lo Stato richiesto.

24

A tale proposito, occorre rilevare che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 dimostrano un collegamento diretto esistente tra le norme relative alla competenza degli organi giurisdizionali, oggetto del capo II di tale regolamento, e quelle relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, che formano oggetto del capo III del medesimo.

25

Infatti, le norme sulla competenza e quelle relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni giudiziarie, di cui al regolamento n. 44/2001, non costituiscono gruppi distinti ed autonomi, ma sono strettamente connesse. La Corte ha altresì già dichiarato che il meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione, enunciato all’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, e che conduce, in via di principio, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, del medesimo regolamento, all’assenza di controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine, è giustificato dalla fiducia reciproca tra gli Stati membri e, in particolare, da quella che il giudice dello Stato richiesto ripone nel giudice dello Stato di origine, tenuto conto segnatamente delle norme sulla competenza diretta enunciate al capo II del detto regolamento (parere 1/03, del 7 febbraio 2006, Racc. pag. I-1145, punto 163).

26

Come sottolineato dalla Corte a proposito della convenzione di Bruxelles, la cui interpretazione fornita dalla Corte vale anche, in linea di principio, per il regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, Racc. pag. I-9773, punto 38), la convenzione, nel titolo III, si mostra molto liberale quanto al riconoscimento, proprio a motivo delle garanzie assicurate al convenuto nel procedimento di origine (sentenza del 21 maggio 1980, Denilauler, 125/79, Racc. pag. 1553, punto 13). Infatti, il rapporto su detta convenzione presentato dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, 46) indicava che «[l]e rigorose norme di competenza enunciate al titolo II, le garanzie concesse al convenuto contumace nell’articolo 20, hanno fatto venir meno la necessità d’imporre, al giudice davanti al quale è invocato il riconoscimento o richiesta l’esecuzione, l’accertamento della competenza del giudice originario» (parere 1/03, cit., punto 163).

27

Da quanto precede risulta che l’applicazione delle norme semplificate sul riconoscimento e l’esecuzione, previste dal regolamento n. 44/2001, che sono a tutela in particolare dell’attore consentendogli di ottenere un’esecuzione rapida, sicura ed efficace della decisione giurisdizionale pronunciata a suo favore nello Stato membro d’origine, è giustificata soltanto se la decisione che dev’essere riconosciuta o eseguita è stata adottata conformemente alle norme sulla competenza del medesimo regolamento, che tutelano gli interessi del convenuto, in particolare in quanto quest’ultimo, in linea di principio, può essere citato dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui è domiciliato solo in forza delle norme speciali sulla competenza enunciate agli articoli 5-7 di detto regolamento.

28

Per contro, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il convenuto è domiciliato in uno Stato che non era ancora membro dell’Unione né alla data di proposizione dell’azione né alla data della pronuncia della decisione giurisdizionale, ed è quindi considerato come domiciliato in uno Stato terzo ai fini dell’applicabilità del regolamento n. 44/2001, l’equilibrio degli interessi tra le parti previsto da quest’ultimo e descritto al punto 27 della presente sentenza non è più garantito. Infatti, allorché il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza giurisdizionale è determinata applicando le leggi dello Stato di origine, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

29

Peraltro, il regolamento n. 44/2001 contiene alcuni meccanismi che garantiscono, durante il procedimento iniziale nello Stato di origine, la tutela dei diritti del convenuto, ma tali meccanismi sono applicabili solo se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dell’Unione.

30

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 prevede, ad esempio, che «[s]e il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

31

Del pari, dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 risulta che il giudice adito è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sia accertato che al convenuto contumace è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso (v. sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C-283/05, Racc. pag. I-2041, punto 30).

32

A tale proposito si deve osservare che, nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che la decisione giurisdizionale di cui si chiedono il riconoscimento e l’esecuzione è stata emessa in contumacia, e che si può presumere che il convenuto nel procedimento principale, che non poteva beneficiare dei meccanismi di protezione previsti dall’articolo 26 del regolamento n. 44/2001, in quanto la Repubblica ceca non aveva ancora aderito all’Unione nel momento in cui la decisione è stata pronunciata nello Stato membro d’origine, sia stato privato della possibilità di partecipare ritualmente al procedimento giurisdizionale, poiché la decisione è stata emessa il giorno stesso della notifica della domanda giudiziale.

33

Di conseguenza, tanto dalla genesi quanto dall’economia e dalla finalità dell’articolo 66 del regolamento n. 44/2001, emerge che la nozione di «entrata in vigore» prevista da tale disposizione dev’essere intesa nel senso che essa indica la data a partire dalla quale tale regolamento si applica nei due Stati membri interessati.

34

Si deve pertanto rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che al momento della pronuncia di tale decisione esso fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro richiesto.

Sulle spese

35

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, affinché tale regolamento sia applicabile ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, è necessario che, al momento della pronuncia di tale decisione, esso fosse in vigore tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro richiesto.

Firme

(*1) Lingua processuale: il ceco.

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