Massima
1. L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.
In proposito, poiché il regolamento n. 44/2001 prende in considerazione, per i contratti di compravendita di beni e per quelli di prestazione di servizi, l’obbligazione caratteristica di tali contratti quale criterio di collegamento al giudice competente, detti contratti saranno qualificati, rispettivamente, come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento qualora l’obbligazione caratteristica sia la consegna di un bene, e come «prestazione di servizi» ai sensi di detto art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, qualora l’obbligazione caratteristica sia una prestazione di servizi.
Al fine di determinare l’obbligazione caratteristica di un contratto relativo alla consegna di beni da fabbricare o da produrre qualora l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, il fatto che la merce da consegnare debba prima essere fabbricata o prodotta non modifica la qualifica del contratto in questione come contratto di compravendita. Inoltre, diversi elementi, come, da un lato, l’assenza di fornitura di materiali da parte dell’acquirente e, dall’altro, la responsabilità del fornitore per la qualità e la conformità della merce costituiscono indizi a favore di una qualificazione di un contratto siffatto come «contratto di compravendita di beni».
(v. punti 31-33, 38, 40, 42-43, dispositivo 1)
2. L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita. Infatti, tale criterio risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento, in quanto «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del medesimo. A tal riguardo, esso presenta un alto grado di prevedibilità e soddisfa l’obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. Inoltre, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale.
(v. punti 46, 55-57, 60-62, dispositivo 2)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-01255
Document number
-
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:90
-
Celex-Nr.: 62008CJ0381
Authentic language
-
Authentic language: tedesco
Dates
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Date of document: 25/02/2010
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Date lodged: 22/08/2008
Classifications
-
Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Germania
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Form: Sentenza
Procedure
-
Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Juhász
-
Advocate General: Mazák
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Observations: EUINST, Commissione europea, Germania, EUMS, Repubblica ceca, Regno Unito
-
National court:
- *A9* Bundesgerichtshof, Beschluss vom 09/07/2008 (VIII ZR 184/07)
- - Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2008 p.704-708
- - Internationales Handelsrecht 2008 p.189-194
- - Neue juristische Wochenschrift 2008 p.3001-3005
- - Recht der internationalen Wirtschaft 2008 p.713-716
- - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts im Jahre 2008 p.381-388
- - Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2008 p.165-170
- - Ofner, Helmut: Erfüllungsgerichtsstand beim Versendungskauf, Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht 2008 p.170-171
- - Mankowski, Peter: Der Erfüllungsortsbegriff unter Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO - ein immer größer werdendes Rätsel?, Internationales Handelsrecht 2009 p.46-62
Legal doctrine
13. Peleggi, Roberta: La competenza giurisdizionale nei contratti per la fornitura di beni da fabbricare o produrre e nella vendita con trasporto: a proposito di una recente pronuncia della Corte di giustizia europea, Diritto del commercio internazionale 2010 p.645-676 (IT)
12. Metzger, Axel: Zum Erfüllungsortgerichtsstand bei Kauf- und Dienstleistungsverträgen gemäß der EuGVVO, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2010 p.420-424 (DE)
23. Gsell, Beate: Erfüllungsort beim Versendungskauf und Abgrenzung von Kauf und Dienstleistung nach Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2011 p.675-683 (DE)
25. Tenenbaum, Aline: Les difficultés de l'application uniforme du droit européen dans le domaine des contrats : illustrations diverses et récentes, Revue des contrats 2011 p.955-962 (FR)
11. Azzi, Tristan: De quelques difficultés d'application de l'article 5.1, b, du règlement Bruxelles I en matière de contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, Recueil Le Dalloz 2010 p.1838-1842 (FR)
15. Polak, M.V.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2010 nº 522 (NL)
2. Leible, Stefan: Internationale Zuständigkeit bei Vertrag über Fertigung und Lieferung von Airbag-Komponenten, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2010 p.303-305 (DE)
5. Idot, Laurence: Matière contractuelle (1), Europe 2010 Avril Comm. nº 148 p.23-24 (FR)
7. Mittmann, Alexander: Difficultés d'une interprétation autonome de l'article 5, 1 b), du règlement CE nº 44/2001 du 22 décembre 2000, Gazette du Palais 2010 nº 118-119 I Jur. p.6-9 (FR)
20. Esteban de La Rosa, Fernando: Nuevos avances hacia la materialización del foro del lugar de ejecución del contrato del Reglamento Bruselas I: la Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2010 [Car Trim GmbH / KeySafety Systems Srl.], Diario La ley 2010 nº 7392 p.1-9 (ES)
9. Borrás Rodríguez, Alegría ; Pellisé, Cristina: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Revista Jurídica de Catalunya 2010 p.279-285 (ES)
10. Mittmann, Alexander: Die Bestimmung des Lieferortes beim Versendungskauf im Rahmen von Art. 5 Nr. 1 lit. b EuGVVO nach der de Entscheidung "Car Trim" des EuGH, Internationales Handelsrecht 2010 p.146-150 (DE)
14. Quéguiner, Jean-Sébastien: La vente, les objectifs et le système du règlement Bruxelles I, Revue Lamy droit des affaires 2010 nº 51 p.69-72 (FR)
18. Rouillard, Mathieu: Distinction entre contrat de vente de marchandises et contrat de fourniture de services au sens du règlement Bruxelles I, L'Observateur de Bruxelles 2010 p.29-33 (FR)
4. Mankowski, Peter: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 p.287-288 (DE)
1. Piltz, Burghard: Internationale Zuständigkeit bei Vertrag über Fertigung und Lieferung von Waren - Erfüllungsort beim Versendungskauf, Neue juristische Wochenschrift 2010 p.1061-1062 (DE)
19. De Franceschi, Alberto: Il foro europeo della materia contrattuale alla luce delle recenti acquisizioni della Corte di giustizia e delle Sezioni unite, Int'l Lis 2010 p.81-93 (IT)
24. Anthimos, Apostolos: Armenopoulos 2011 p.1240-1242 (EL)
17. Becker, Moritz: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2010 nº 24 p.817-818 (DE)
6. Leandro, Antonio: Se l'acquirente non è determinante nella produzione la fornitura di beni viene assimilata alla vendita, Guida al Diritto 2010 nº 13 p.104-106 (IT)
3. Wittwer, Alexander: Gerichtsstand des Erfüllungsorts beim internationalen Versendungskauf, European Law Reporter 2010 p.151-153 (DE)
8. Wittwer, Alexander: Gerichtsstand des Erfüllungsorts beim internationalen Versendungskauf, European Law Reporter 2010 p.193-195 (DE)
16. Vezyrtzi, A.: Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 2010 p.252-256 (EL)
21. Esteban de la Rosa, Fernando: Competencia judicial internacional - STJ (Sala Cuarta) de 25 de febrero de 2010, asunto C-381/08, Car Trim GmbH y Key-Safety Systems Srl., Revista española de Derecho Internacional 2010 nº 1 p.204-206 (ES)
22. Merlin, Elena: Il foro speciale dei contratti di "compravendita di beni" nel Reg. 44/2001 non trova una definizione univoca nell'intervento della Corte di Giustizia, Rivista di diritto processuale 2011 p.691-697 (IT)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2008)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32001R0044 A05PT1LB -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 31999L0044 A01P4 N 8 35 31999L0044 A01P2LB N 35 32001R0044 C11 N 5 32001R0044 A68P1 N 3 32001R0044 A05PT1 N 48 32001R0044 C2 N 4 32001R0044 C12 N 5 32001R0044 A05 N 7 32001R0044 A05PT1LB N 1 26 27 30 - 32 40 43 - 62 32001R0044 A02P1 N 6 32004L0018 A01P2LCL1 N 39 62005CJ0386 N 47 - 50 62007CJ0300 N 39 62007CJ0533 N 31 62008CJ0204 N 47 - 49
Causa C‑381/08
Car Trim GmbH
contro
KeySafety Systems Srl
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b) — Competenza in materia contrattuale — Determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione — Criteri di distinzione tra “compravendita di beni” e “prestazione di servizi”»
Massime della sentenza
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b)
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b)]
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia contrattuale ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino
[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino]
1. L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.
In proposito, poiché il regolamento n. 44/2001 prende in considerazione, per i contratti di compravendita di beni e per quelli di prestazione di servizi, l’obbligazione caratteristica di tali contratti quale criterio di collegamento al giudice competente, detti contratti saranno qualificati, rispettivamente, come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento qualora l’obbligazione caratteristica sia la consegna di un bene, e come «prestazione di servizi» ai sensi di detto art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, qualora l’obbligazione caratteristica sia una prestazione di servizi.
Al fine di determinare l’obbligazione caratteristica di un contratto relativo alla consegna di beni da fabbricare o da produrre qualora l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, il fatto che la merce da consegnare debba prima essere fabbricata o prodotta non modifica la qualifica del contratto in questione come contratto di compravendita. Inoltre, diversi elementi, come, da un lato, l’assenza di fornitura di materiali da parte dell’acquirente e, dall’altro, la responsabilità del fornitore per la qualità e la conformità della merce costituiscono indizi a favore di una qualificazione di un contratto siffatto come «contratto di compravendita di beni».
(v. punti 31-33, 38, 40, 42-43, dispositivo 1)
2. L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita. Infatti, tale criterio risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento, in quanto «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del medesimo. A tal riguardo, esso presenta un alto grado di prevedibilità e soddisfa l’obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. Inoltre, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale.
(v. punti 46, 55-57, 60-62, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
Nel procedimento C‑381/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 9 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2008, nella causa
contro
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la KeySafety Systems Srl, dall’avv. C. von Mettenheim, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Henshaw, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 settembre 2009,
ha pronunciato la seguente
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento») e, in particolare, sulla questione relativa a come debba essere fissata la distinzione tra i contratti di «compravendita di beni» e i contratti di «prestazione di servizi» nonché a come debba essere determinato il luogo di esecuzione in caso di vendita a distanza.
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la società Car Trim GmbH (in prosieguo: la «Car Trim») e l’impresa KeySafety Systems Srl (in prosieguo: la «KeySafety») in merito ad obbligazioni contrattuali delle parti riguardanti la fornitura di componenti per la fabbricazione di sistemi airbag.
Ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento, entrato in vigore il 1° marzo 2002, quest’ultimo sostituisce tra tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione.
Conformemente al secondo ‘considerando’, scopo del regolamento, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, è quello «di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
L’undicesimo e il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento precisano nei seguenti termini il rapporto intercorrente tra le varie norme sulla competenza nonché i loro obiettivi normativi:
«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».
L’art. 2, n. 1, del regolamento, che fa parte della sezione 1 del capo II, rubricata «Disposizioni generali», è formulato nel seguente modo:
L’art. 5 del regolamento, che fa parte della sezione 2 del capo II, rubricata «Competenze speciali», così statuisce:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
(…)».
L’art. 1, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), così dispone:
«Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre».
La Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a Vienna l’11 aprile 1980, sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (in prosieguo: la «CISG») è entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1988 e in Germania il 1° gennaio 1991.
Il terzo comma del preambolo della CISG dispone quanto segue:
«Stimando che l’adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale».
Ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. a), della CISG:
«La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti (…)».
L’art. 3 della CISG in merito al suo ambito di applicazione ratione materiae prevede quanto segue:
«1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.
2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d’opera o altri servizi».
Secondo l’art. 30 della CISG, «[i]l venditore s’impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i relativi documenti».
L’art. 31 della CISG dispone quanto segue:
«Se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:
a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all’acquirente;
(…)».
Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a New York il 14 giugno 1974, sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci:
«1. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del venditore consiste in una fornitura di mano d’opera o altri servizi.
2. Sono assimilati alle vendite i contratti di fornitura di beni mobili materiali da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina il bene non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione».
La KeySafety, società con sede in Italia, fornitrice di sistemi airbag a produttori automobilistici italiani, dal luglio 2001 al dicembre 2003, sulla base di cinque contratti di fornitura (in prosieguo: i «contratti»), acquistava dalla Car Trim componenti da impiegare nella fabbricazione di tali sistemi.
La KeySafety recedeva da detti contratti alla fine del 2003. La Car Trim, ritenendo che i contratti dovessero durare, in parte, fino all’estate del 2007, considerava tali recessi alla stregua di inadempimenti contrattuali e presentava un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Landgericht Chemnitz, giudice competente nel luogo di produzione dei componenti. Quest’ultimo si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sul ricorso per difetto di giurisdizione internazionale dei tribunali tedeschi.
L’Oberlandesgericht respingeva l’appello proposto dalla ricorrente.
Quest’ultimo giudice osservava che i contratti obbligavano la ricorrente a fabbricare, alla stregua di un fornitore automobilistico, airbag aventi una particolare forma, con prodotti acquistati da fornitori predeterminati, da consegnare su richiesta in funzione delle esigenze del processo produttivo della società KeySafety e seguendo le numerose istruzioni relative all’organizzazione del lavoro, al controllo di qualità, all’imballaggio, all’etichettatura, alle bolle di consegna e alle fatture.
La Car Trim proponeva un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof.
Per il giudice del rinvio, l’accoglimento di tale ricorso dipende dalla soluzione della questione diretta a stabilire se il Landgericht Chemnitz abbia erroneamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione internazionale, da valutarsi sulla base del regolamento.
La soluzione di tale questione dipende dall’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), di detto regolamento, atteso che la convenuta ha la propria sede sociale – attributiva della competenza ai sensi dell’art. 2 del regolamento – in Italia e che l’Oberlandesgericht ha accertato che non sussiste né competenza esclusiva dei giudici tedeschi, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, né proroga di competenza esplicita o implicita, a norma degli artt. 23 e 24 di detto regolamento.
Di conseguenza, i giudici tedeschi sono competenti a conoscere sul ricorso per risarcimento danni soltanto qualora il luogo di produzione venga considerato quale luogo di esecuzione dell’obbligazione «dedotta in giudizio» ai sensi dell’art. 5, punto 1, del regolamento.
Il giudice del rinvio ritiene che il giudice competente sia quello con cui sussiste la maggiore prossimità con il luogo di esecuzione della prestazione caratteristica del contratto. Di conseguenza, quest’ultima sarebbe determinata dalla prestazione contrattuale prevalente che, in assenza di altri criteri di collegamento idonei, dovrebbe essere valutata in funzione dei criteri economici. Tale criterio della prestazione economica preponderante sarebbe quello risultante altresì dall’art. 3, n. 2, della CISG o dall’art. 6, n. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 14 giugno 1974 sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci.
Qualora il luogo di esecuzione che determina il foro fosse quello di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, si dovrebbe individuare il luogo in cui i beni venduti siano stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base ai contratti. Il giudice del rinvio ritiene che, anche per le vendite a distanza, tale luogo di esecuzione coincida con il luogo in cui l’acquirente consegue o avrebbe dovuto conseguire in base ai contratti il potere di disporre effettivamente del bene consegnato.
Ciò considerato, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
2) Qualora si ritenga sussistere una compravendita di beni, se il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto debba determinarsi, nel caso di vendite a distanza, in base al luogo della consegna materiale all’acquirente ovvero in base al luogo in cui i beni sono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente».
Con la prima questione, il giudice del rinvio, in sostanza, chiede alla Corte in che modo debbano essere distinti i «contratti di compravendita di beni» dai «contratti di prestazione di servizi» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento, qualora si tratti di un contratto relativo alla consegna di merci da fabbricare o da produrre e l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna di tali beni.
In via preliminare, occorre rilevare che tale questione è stata posta in occasione di una controversia tra due produttori del settore automobilistico. Tale settore industriale è caratterizzato da una forte cooperazione tra i produttori. L’offerta del prodotto finito deve adeguarsi alle esigenze precise e alle indicazioni specifiche dell’acquirente. Solitamente quest’ultimo specifica con precisione i suoi bisogni e fornisce istruzioni sulla produzione che il fornitore deve osservare.
In un processo di fabbricazione come quello descritto, utilizzato anche in altri settori dell’economia moderna, la produzione di beni può comprendere una prestazione di servizi che contribuisce, unitamente alla successiva consegna del prodotto finito, alla realizzazione dell’oggetto finale del contratto in questione.
Il tenore letterale dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento non contiene né una definizione delle due categorie di contratto né elementi di differenziazione di tali due categorie relativamente alla compravendita di beni comprendente al contempo la prestazione di servizi. In particolare, il primo trattino della detta disposizione, relativo alla compravendita di beni, non precisa se esso si applichi anche nel caso in cui la merce in questione debba essere fabbricata o prodotta dal venditore osservando taluni requisiti posti al riguardo dall’acquirente, tenendo conto del fatto che una siffatta fabbricazione o produzione ovvero una parte di quest’ultima potrebbe essere definita come «servizio» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento.
In proposito, occorre ricordare che l’art. 5, punto 1, del regolamento prende in considerazione, per i contratti di compravendita di beni e per quelli di prestazione di servizi, l’obbligazione caratteristica di tali contratti quale criterio di collegamento al giudice competente (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 2009, causa C‑533/07, Falco Privatstiftung e Rabitsch, Racc. pag. I‑3327, punto 54).
Alla luce di tale considerazione, risulta quindi determinante l’obbligazione caratteristica dei contratti in questione. Un contratto la cui obbligazione caratteristica sia la consegna di un bene sarà qualificato come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento. Un contratto la cui obbligazione caratteristica sia una prestazione di servizi sarà qualificato come «prestazione di servizi» ai sensi di detto art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino.
Al fine di determinare l’obbligazione caratteristica dei contratti in questione, occorre prendere in considerazione i seguenti elementi.
In primo luogo, occorre osservare che la qualificazione di un contratto avente ad oggetto la compravendita di beni che devono essere dapprima fabbricati o prodotti dal venditore è disciplinata da alcune disposizioni del diritto dell’Unione e del diritto internazionale le quali possono orientare l’interpretazione da conferire alle nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi».
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 1, n. 4, della direttiva 1999/44, i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre sono considerati come contratti di compravendita e, secondo l’art. 1, n. 2, lett. b), di tale direttiva, qualsiasi bene mobile materiale è qualificato come «bene di consumo», con talune eccezioni che non sono rilevanti nel caso di specie.
Inoltre, secondo l’art. 3, n. 1, della CISG, sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o a tale produzione.
Inoltre, l’art. 6, n. 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 14 giugno 1974 sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci prevede parimenti che siano assimilati alle vendite i contratti di fornitura di beni mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che la parte che ordina il bene non abbia fornito una parte essenziale degli elementi necessari a tale fabbricazione o produzione.
Pertanto, le citate disposizioni indicano che il fatto che la merce da consegnare debba prima essere fabbricata o prodotta non modifica la qualificazione del contratto in questione come contratto di compravendita.
Del resto, la Corte è giunta alle medesime conclusioni in materia di appalti pubblici. Nella sentenza 11 giugno 2009, causa C‑300/07, Hans & Christophorus Oymanns (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha dichiarato, al punto 64 di tale sentenza, che la nozione di «appalti pubblici di forniture», di cui all’art. 1, n. 2, lett. c), primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), comprende l’acquisto di prodotti, indipendentemente dal fatto che il prodotto considerato venga messo a disposizione dei consumatori già pronto o dopo essere stato fabbricato in funzione delle loro esigenze. Al punto 66 di detta sentenza, la Corte ha concluso che, in caso di messa a disposizione di prodotti che sono fabbricati e adattati individualmente in funzione delle esigenze di ciascun cliente, la confezione di detti prodotti fa parte della fornitura dei prodotti in questione.
In secondo luogo, occorre tener conto del criterio richiamato dalla Commissione delle Comunità europee relativo all’origine dei materiali da trasformare. Ai fini dell’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento, può essere parimenti preso in considerazione il fatto che tali beni siano o meno forniti dall’acquirente. Se l’acquirente ha fornito tutti o la maggior parte dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce, tale circostanza può far propendere a favore della qualificazione del contratto come «contratto di prestazione di servizi». Invece, nel caso contrario, in assenza di fornitura di materiali da parte dell’acquirente, si dovrebbe piuttosto preferire una qualificazione del contratto come «contratto di compravendita di beni».
Come risulta dal fascicolo presentato alla Corte, nella causa principale, benché la KeySafety abbia indicato i fornitori presso i quali la Car Trim doveva acquistare alcuni pezzi, essa non ha messo a disposizione di quest’ultima alcun materiale.
In terzo luogo, benché il giudice del rinvio non fornisca alcuna informazione in proposito, è necessario osservare che anche la responsabilità del fornitore può essere un elemento da prendere in considerazione nel qualificare l’obbligazione caratteristica del contratto in questione. Se il venditore è responsabile della qualità e della conformità al contratto dei beni da esso prodotti, tale responsabilità deporrà a favore di una qualificazione come «contratto di compravendita di beni». Per contro, se lo stesso risponde soltanto della correttezza dell’esecuzione secondo le istruzioni dell’acquirente, tale circostanza depone piuttosto a favore di una qualificazione del contratto come «prestazione di servizi».
Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve risolvere la prima questione dichiarando che i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da fabbricare o da produrre, benché l’acquirente abbia posto taluni requisiti relativi all’approvvigionamento, alla trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità al contratto della merce, devono essere qualificati come «compravendita di beni» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in presenza di un contratto di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere «consegnati» in base al contratto, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento debba essere determinato in base al luogo della consegna materiale all’acquirente.
Occorre anzitutto sottolineare che, in forza dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento, le parti di un contratto possono determinare in modo autonomo il luogo di consegna dei beni.
Infatti, l’espressione «salvo diversa convenzione» di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento indica che le parti possono stipulare una convenzione per accordarsi sul luogo di esecuzione dell’obbligazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, che contiene l’espressione «in base al contratto», in linea di principio, il luogo di consegna delle merci è quello che le parti hanno indicato nel contratto.
Per risolvere la questione sottopostale, la Corte si fonda sulla genesi, sugli obiettivi e sul sistema del regolamento (v. sentenze 3 maggio 2007, causa C‑386/05, Color Drack, Racc. pag. I 3699, punto 18, e 9 luglio 2009, causa C‑204/08, Rehder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).
Secondo costante giurisprudenza, la norma di competenza speciale in materia contrattuale prevista all’art. 5, punto 1, del regolamento, la quale completa il criterio del foro del domicilio del convenuto, risponde a un obiettivo di prossimità ed è fondata sull’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (v. citate sentenze Color Drack, punto 22, e Rehder, punto 32).
Con riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, il regolamento, all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, stabilisce per la compravendita di beni mobili tale criterio di collegamento autonomo, al fine di rafforzare l’obiettivo primario di unificazione delle norme di competenza giurisdizionale per garantirne la prevedibilità (v., in tal senso, citate sentenze Color Drack, punto 24, e Rehder, punto 33).
Nell’ambito del regolamento, questa norma di competenza speciale in materia contrattuale fa, così, del luogo di consegna un criterio di collegamento autonomo, tendenzialmente applicabile a tutte le domande fondate su uno stesso contratto di compravendita di beni e non soltanto a quelle fondate proprio sull’obbligo di consegna (sentenza Color Drack, cit., punto 26).
Tuttavia, nessuna disposizione del regolamento definisce le nozioni di «consegna» e di «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.
Occorre peraltro ricordare che nella genesi di tale disposizione, la Commissione, nella sua proposta di regolamento (CE) del Consiglio 14 luglio 1999 concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM (1999) 348 def., pag. 14], ha sottolineato che tale disposizione era destinata ad «ovviare agli inconvenienti del ricorso alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito» e che tale «definizione pragmatica del luogo dell’adempimento» si fondava su un criterio puramente fattuale.
Occorre anzitutto constatare che l’autonomia dei criteri di collegamento previsti all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento esclude il ricorso alle norme di diritto internazionale privato dello Stato membro del foro nonché al diritto sostanziale che sarebbe applicabile in base a quest’ultimo.
Ciò premesso, spetta al giudice del rinvio esaminare anzitutto se il luogo di consegna risulti dalle disposizioni del contratto.
Se è possibile individuare in questo modo il luogo di consegna, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, è tale luogo ad essere considerato come quello in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento.
Per contro, si possono verificare casi in cui il contratto potrebbe non contenere alcuna disposizione che riveli, senza far ricorso al diritto sostanziale applicabile, la volontà delle parti in merito al luogo di consegna dei beni.
In situazioni del genere, poiché la norma di competenza prevista all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento ha natura autonoma, occorre determinare tale luogo in funzione di un altro criterio che rispetti la genesi, gli obiettivi e il sistema del regolamento.
Il giudice del rinvio prevede due luoghi che potrebbero fungere da luogo di consegna ai fini della fissazione di un siffatto criterio autonomo, applicabile in mancanza di una disposizione contrattuale. Il primo è quello della consegna fisica dei beni all’acquirente e il secondo è quello in cui i beni vengono affidati al primo vettore ai fini della consegna all’acquirente.
Occorre considerare, al pari del giudice del rinvio, che tali due luoghi sembrano i più idonei a determinare in maniera residuale il luogo di esecuzione in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.
Si deve constatare che il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all’acquirente alla destinazione finale degli stessi risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento, in quanto «luogo di consegna» ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del medesimo regolamento.
Tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità. Esso risponde parimenti a un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. In particolare occorre osservare che, in linea di principio, i beni che costituiscono l’oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l’esecuzione di tale contratto. Inoltre, l’obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all’acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la seconda questione dichiarando che l’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Firme
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