Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/93(1)/oj
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Celex-Nr.: 32003D0093
Dates
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Date of document: 19/12/2002
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Date of effect: 21/02/2003 ; acquista efficacia data della notifica
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Date of notification: 21/02/2003
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Consiglio dell’Unione europea
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Form: Decisione
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Addressee: I quindici Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito
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Additional Info: Questo atto non si applica alla Danimarca
Procedure
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Procedure number: Internal procedure
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 11997E061 - PTC) 11997E300 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 52001PC0680 approvazione -
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 32000R1347 12006E/PRO/05
Decisione del Consiglio
del 19 dicembre 2002
che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità, la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori
(2003/93/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 300,
vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 300,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Il Consiglio autorizza gli Stati membri a firmare la convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa il 19 ottobre 1996, in appresso denominata "la convenzione", nell'interesse della Comunità, fatte salve le condizioni stabilite negli articoli in appresso.
2. Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione(2).
3. Ai fini della presente decisione si intende per "Stato membro" tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
All'atto della firma della convenzione gli Stati membri presentano la seguente dichiarazione:
"Gli articoli 23, 26 e 52 della convenzione concedono alle parti contraenti una certa flessibilità ai fini della semplicità e della rapidità del regime di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La normativa comunitaria prevede un sistema di riconoscimento ed esecuzione che è almeno altrettanto favorevole quanto le norme stabilite dalla convenzione. Di conseguenza, una decisione emanante da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea su una questione relativa alla convenzione è riconosciuta ed eseguita in ...(3) in applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario(4)."
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché la convenzione sia firmata anteriormente al 1o giugno 2003.
All'atto della firma della convenzione gli Stati membri informano per iscritto il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi che la firma è avvenuta in conformità della presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. Espersen
(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1185/2002 della Commissione (GU L 173 del 3.7.2002, pag. 3).
(2) Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Stato membro che procede alla dichiarazione.
(4) In questo settore il regolamento (CE) n. 1347/2000 svolge un ruolo speciale per quanto riguarda la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.
Source
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