Massima
1. È fondata la domanda formulata da un giudice nazionale di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura, la quale sia motivata:
– dall’esistenza di una decisione giurisdizionale esecutiva adottata dal giudice di uno Stato membro che in via cautelare concede l’affidamento del minore al padre,
– dall’esistenza di una decisione giurisdizionale in senso contrario adottata in sede cautelare dal giudice di un altro Stato membro che attribuisce l’affidamento del minore alla madre,
– dalla necessità di agire rapidamente, in quanto una decisione tardiva sarebbe contraria all’interesse del minore e potrebbe portare ad un deterioramento irreparabile dei rapporti tra questi e il padre,
– dal carattere provvisorio della misura adottata, nell’ambito del procedimento cautelare in merito all’affidamento del minore, che impone di per sé solo, al fine di non prolungare lo stato di incertezza giuridica, l’intervento urgente della Corte.
(v. punti 29-31)
2. L’art. 20 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
Infatti, se un mutamento di circostanze derivante da un processo graduale, quale l’integrazione del minore in un nuovo ambiente, fosse sufficiente a conferire ad un giudice di uno Stato membro, non competente a conoscere del merito, il potere di adottare un provvedimento provvisorio che modifica la misura in materia di responsabilità genitoriale adottata dal giudice di un altro Stato membro, competente nel merito, la quale sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro, l’eventuale lentezza della procedura di esecuzione nello Stato membro richiesto contribuirebbe a creare le condizioni idonee a consentire al primo giudice di impedire l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva. Una simile interpretazione comprometterebbe i principi stessi sui quali il detto regolamento si fonda, in particolare quello del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate negli Stati membri, stabilito da tale regolamento.
Contravviene del pari alla finalità del medesimo regolamento, inteso ad ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro, il riconoscimento di una situazione d’urgenza nel caso in cui il mutamento della situazione del minore derivi da un trasferimento illecito ai sensi dell’art. 2, punto 11, del citato regolamento. Infatti, ove si riconoscesse la possibilità di adottare, sulla base dell’art. 20, n. 1, del detto regolamento, una misura implicante il mutamento della responsabilità genitoriale, ciò si tradurrebbe − attraverso il consolidamento di una situazione di fatto derivante da una condotta illecita − in un rafforzamento della posizione del genitore responsabile del trasferimento illecito.
(v. punti 45, 47-49 e dispositivo)
3. Come risulta dal testo dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, i provvedimenti provvisori devono essere presi relativamente alle persone presenti nello Stato membro in cui siedono i giudici competenti all’adozione di tali misure.
Un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale, inteso ad una modifica dell’affidamento di un minore, non viene preso soltanto in relazione al minore stesso, bensì anche nei confronti del genitore cui ora viene attribuito l’affidamento, nonché dell’altro genitore che si vede sottrarre, a seguito dell’adozione di una misura siffatta, l’affidamento precedente.
(v. punti 50-51)
4. Il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, procurando, in particolare, che sia garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino, quali riconosciuti dall’art. 24 della Carta medesima. L’art. 20 del detto regolamento non può dunque essere interpretato in modo tale da costituire, per il genitore che ha trasferito illecitamente il minore, uno strumento per prolungare la situazione di fatto creata dal suo comportamento illecito o per legittimare gli effetti di quest’ultimo.
Una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato diritto fondamentale. Tuttavia, una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice competente a conoscere del merito in forza delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.
(v. punti 53, 57, 59-60)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-12193
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:810
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Celex-Nr.: 62009CJ0403
Authentic language
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Authentic language: sloveno
Dates
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Date of document: 23/12/2009
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Date lodged: 20/10/2009
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
The Community legal order / Sources of Community law / General principles of law / Fundamental rights / General
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Slovenia
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Rinvio pregiudiziale - Procedimento d'urgenza
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Judge-Rapportuer: Malenovský
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Advocate General: Bot
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Observations: Italia, Polonia, Germania, Commissione europea, EUINST, EUMS, Francia, Repubblica ceca, Slovenia, Lettonia
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National court:
- *A9* Višje sodišče v Mariboru, sklep z dne 19/10/2009 (III Cp 1836/2009)
- *P1* Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, sklep z dne 15/01/2010 (ECLI:SI:VSMB:2010:III.CP.1836.2009)
- *P2* Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Civilni oddelek, sklep z dne 28/01/2009 (In 7/2009)
- *P3* Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, sklep z dne 20/07/2010 (ECLI:SI:VSMB:2010:I.IP.623.2010)
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32003R2201 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 31991Q0704(02) A104TER N 29 61998CJ0301 N 33 32000X1218(01) A24 N 53 32000X1218(01) A24P3 N 54 - 55 58 62001CJ0101 N 34 32003R2201 A08P1 N 8 32003R2201 A02 N 7 32003R2201 C21 N 5 32003R2201 A31P3 N 46 32003R2201 C12 N 3 32003R2201 A20P1 N 38 - 40 42 - 44 47 - 50 52 32003R2201 C16 N 4 32003R2201 A28P1 N 46 32003R2201 A20 N 1 9 28 32 55 57 61 32003R2201 A21P1 N 10 32003R2201 A08 N 36 37 32003R2201 A02P11 N 48 32003R2201 C33 N 6 53 32003R2201 A21P3 N 10 62005CJ0300 N 33 62005CJ0305 N 34 62007CJ0523 N 39 62008CJ0195 N 49 62008CJ0301 N 33
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
Nel procedimento C‑403/09 PPU,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) con decisione 19 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre successivo, nella causa promossa da
contro
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la domanda del giudice del rinvio in data 19 ottobre 2009, pervenuta alla Corte il 20 ottobre successivo, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura,
vista la decisione della Terza Sezione in data 27 ottobre 2009 di accogliere la suddetta domanda,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Detiček, dal sig. B. Žibret, odvetnik;
– per il sig. Sgueglia, dal sig. L. Varanelli, odvetnik;
– per il governo sloveno, dalla sig.ra N. Aleš Verdir, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agente;
– per il governo francese, dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha, in qualità di agente;
– per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;
– per il governo lettone, dalla sig.ra K. Drevina, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dal sig. M. Arciszewski, in qualità di agente;
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Detiček ed il sig. Sgueglia riguardante l’affidamento della loro figlia Antonella.
Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 enuncia quanto segue:
«[Le] regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento [sono ispirate] all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».
Il sedicesimo ‘considerando’ del detto regolamento così precisa:
«Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati».
Il ventunesimo ‘considerando’ del regolamento così recita:
«Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».
Il trentatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003 stabilisce quanto segue:
L’art. 2 di tale regolamento così dispone:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(…)
4) “decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
(…)
11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:
a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro
e
b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».
L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 ha il seguente tenore:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui [le autorità suddette] sono adit[e]».
L’art. 20 del citato regolamento, intitolato «Provvedimenti provvisori e cautelari», così prescrive:
«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».
L’art. 21, nn. 1 e 3, del suddetto regolamento prevede:
«1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
(…)
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
(...)».
L’art. 12 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: la «convenzione dell’Aja del 1980»), così dispone:
«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.
L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.
Se l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore».
L’art. 13 della convenzione dell’Aja del 1980 è così formulato:
«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:
a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore, riguardo alla sua situazione sociale».
L’art. 411, nn. 1 e 3, del codice di procedura civile sloveno (Zakon o pravdnem postopku) stabilisce quanto segue:
«1. Nell’ambito delle cause matrimoniali e di quelle attinenti ai rapporti tra genitori e figli, il giudice può emettere, su istanza di parte ovvero d’ufficio, provvedimenti provvisori relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli comuni, nonché provvedimenti provvisori riguardanti la revoca o la limitazione del diritto di visita ovvero le modalità di attuazione del diritto di visita.
(…)
3. I provvedimenti provvisori di cui ai paragrafi precedenti vengono concessi in conformità delle disposizioni della legge che disciplina i procedimenti cautelari».
L’art. 272, n. 1, della legge slovena sui procedimenti esecutivi e cautelari (Zakon o izvršbi in zavarovanju; in prosieguo: il «ZIZ») così dispone:
«Il giudice emette un provvedimento provvisorio a garanzia di un diritto di credito non pecuniario qualora il creditore dimostri in modo plausibile di essere titolare di un diritto siffatto ovvero che egli diverrà titolare di un diritto siffatto nei confronti del debitore. Il creditore deve dimostrare in modo plausibile (...) che la misura provvisoria è necessaria per evitare l’uso della forza ovvero l’insorgere di un danno difficilmente risarcibile (...)».
L’art. 267 del ZIZ recita:
«Il provvedimento provvisorio può essere concesso prima dell’avvio del procedimento giurisdizionale, nel corso di questo, o anche dopo la sua fine, in ogni caso prima che sia attuata la fase esecutiva».
L’art. 278, n. 2, del ZIZ è così formulato:
«Il giudice, anche su istanza del debitore, interrompe il procedimento e annulla gli atti compiuti, qualora le circostanze sulla cui base è stata concessa la misura provvisoria siano mutate in modo tale da renderla non più necessaria».
L’art. 105, n. 3, della legge slovena sul matrimonio e sui rapporti familiari (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) dispone quanto segue:
«Se i genitori, anche con l’aiuto dei servizi sociali, non si accordano sull’affidamento e sull’educazione dei figli, il giudice dispone, su istanza di uno o entrambi i genitori, che tutti i figli siano affidati a uno di essi ovvero che uno o più figli siano affidati ad uno dei genitori e gli altri all’altro genitore. Il giudice può altresì decidere d’ufficio che tutti i figli ovvero alcuni di essi vengano affidati ad un’altra persona (...)».
La sig.ra Detiček, cittadina slovena, ed il sig. Sgueglia, coniugi tra i quali è in corso un giudizio di separazione, hanno risieduto a Roma (Italia) per 25 anni. La loro figlia Antonella è nata il 6 settembre 1997.
Il 25 luglio 2007, il giudice competente di Tivoli (Italia) (in prosieguo: il «Tribunale di Tivoli»), adito dai coniugi Detiček e Sgueglia con una domanda di separazione, riguardante anche l’affidamento della figlia Antonella, ha provvisoriamente concesso l’affidamento esclusivo di quest’ultima al sig. Sgueglia, disponendo il provvisorio collocamento della minore nell’istituto di accoglienza delle Suore Calasanziane di Roma.
Sempre in quella data, la sig.ra Detiček ha lasciato l’Italia con la figlia Antonella per recarsi in Slovenia, nella città di Zgornje Poljčane, dove esse tuttora vivono.
Con decisione dell’Okrožno sodišče v Mariboru (Tribunale regionale di Maribor) (Slovenia) in data 22 novembre 2007, confermata dalla decisione 2 ottobre 2008 del Vrhovno sodišče (Corte di cassazione) (Slovenia), l’ordinanza del Tribunale di Tivoli del 25 luglio 2007 è stata dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica di Slovenia.
Sulla base di tale decisione del Vrhovno sodišče, è stato avviato dinanzi all’Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici (Tribunale distrettuale di Slovenska Bistrica) (Slovenia) il procedimento esecutivo per la restituzione al sig. Sgueglia della figlia e il successivo collocamento di quest’ultima nell’istituto di accoglienza sopra menzionato. Tuttavia, il citato giudice dell’esecuzione, con ordinanza 2 febbraio 2009, ha sospeso il procedimento dinanzi ad esso pendente fino alla conclusione definitiva del procedimento principale.
Il 28 novembre 2008 la sig.ra Detiček ha adito l’Okrožno sodišče v Mariboru al fine di ottenere, mediante una misura provvisoria e cautelare, l’affidamento della figlia.
Con ordinanza 9 dicembre 2008, il detto tribunale ha accolto la domanda della sig.ra Detiček, concedendole l’affidamento provvisorio della figlia Antonella. Esso ha fondato la propria decisione sul combinato disposto dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 e dell’art. 13 della convenzione dell’Aja del 1980, adducendo a motivazione il mutamento delle circostanze e l’interesse della minore.
A questo proposito, l’Okrožno sodišče v Mariboru ha considerato che Antonella si era integrata nel suo ambiente sociale in Slovenia. Un ritorno in Italia, con un collocamento forzato in un istituto di accoglienza, sarebbe stato contrario al benessere della minore, in quanto ciò le avrebbe provocato traumi fisici e psichici irreversibili. Inoltre, nel corso del procedimento giudiziario svoltosi in Slovenia, Antonella avrebbe espresso il desiderio di restare con la madre.
Il sig. Sgueglia ha proposto opposizione avverso tale provvedimento dinanzi al medesimo giudice sopra citato, il quale ha respinto il suo ricorso con ordinanza provvisoria in data 29 giugno 2009.
Il sig. Sgueglia ha interposto appello contro tale ordinanza dinanzi al Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor) (Slovenia).
Alla luce di tali fatti, il Višje sodišče v Mariboru ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un giudice della Repubblica di Slovenia (Stato membro dell’[Unione europea]) sia competente, ai sensi dell’art. 20 del regolamento [n. 2201/2003], a emettere provvedimenti cautelari nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito in forza del detto regolamento, abbia già emesso un provvedimento cautelare, dichiarato esecutivo nella Repubblica di Slovenia.
In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra:
Il Višje sodišče v Mariboru ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto dall’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.
Il giudice del rinvio ha addotto a motivazione di tale domanda la coesistenza di una decisione giurisdizionale esecutiva adottata dal giudice italiano, che in via cautelare concede l’affidamento della minore al padre, nonché di una decisione giurisdizionale in senso contrario, adottata in sede cautelare dal giudice sloveno, che attribuisce l’affidamento della giovane alla madre. Il giudice del rinvio constata altresì la necessità di agire rapidamente, in quanto una decisione tardiva sarebbe contraria all’interesse della minore e potrebbe portare ad un deterioramento irreparabile dei rapporti tra lei e il padre. Il detto giudice fa infine presente che il carattere provvisorio della misura adottata, nell’ambito del procedimento cautelare in merito all’affidamento della minore, impone di per sé solo, al fine di non prolungare lo stato di incertezza giuridica, l’intervento urgente della Corte.
La Terza Sezione della Corte, sentito l’avvocato generale, ha deciso, in data 27 ottobre 2009, di accogliere la domanda del giudice del rinvio intesa a sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.
Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che esso consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore, che si trova nel territorio dello Stato suddetto, ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa e del suo contesto, ma anche degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, segnatamente, sentenze 18 maggio 2000, causa C‑301/98, KVS International, Racc. pag. I‑3583, punto 21; 23 novembre 2006, causa C‑300/05, ZVK, Racc. pag. I‑11169, punto 15, e 22 ottobre 2009, causa C‑301/08, Bogiatzi (coniugata Ventouras), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39].
Risulta inoltre da una giurisprudenza consolidata che gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto comunitario, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario o con gli altri principi generali del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 6 novembre 2003, causa C‑101/01, Lindqvist, Racc. pag. I‑12971, punto 87, e 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., Racc. pag. I‑5305, punto 28).
In via preliminare va osservato che, a termini del dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003, le regole di competenza dettate da quest’ultimo in materia di responsabilità genitoriale sono ispirate all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza.
A norma dell’art. 8 del regolamento n. 2201/2003, la competenza in materia di responsabilità genitoriale è attribuita, in primo luogo, ai giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la propria residenza abituale alla data in cui l’autorità giudiziaria viene adita. Infatti, a motivo della loro vicinanza geografica, tali giudici si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore.
Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio nonché dall’ordinanza dell’Okrožno sodišče v Mariboru in data 9 dicembre 2008 che il Tribunale di Tivoli è, a norma del citato art. 8, il giudice competente a conoscere del merito di qualsiasi questione attinente alla responsabilità genitoriale nella causa principale.
Tuttavia, l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che i giudici di uno Stato membro nel quale si trovi il minore sono autorizzati, in presenza di determinati presupposti, ad adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla loro legge nazionale, anche se il suddetto regolamento conferisce ad un giudice di un altro Stato membro la competenza a conoscere del merito. Costituendo un’eccezione al sistema di competenze previsto dal citato regolamento, la disposizione di cui sopra dev’essere interpretata restrittivamente.
Come risulta dal testo stesso dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, i giudici contemplati da tale disposizione sono autorizzati a concedere siffatti provvedimenti provvisori o cautelari soltanto a condizione che vengano rispettate tre condizioni cumulative, ossia, più precisamente, i provvedimenti in questione devono essere urgenti, devono essere adottati nei confronti di persone o beni presenti nello Stato membro in cui siedono i detti giudici nazionali, e devono avere carattere provvisorio (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 2009, causa C‑523/07, A, Racc. pag. I‑2805, punto 47).
Pertanto, il mancato rispetto di una sola di queste tre condizioni determina come conseguenza l’impossibilità di ricondurre il previsto provvedimento all’interno della sfera di applicazione dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.
Va esaminata, anzitutto, la condizione relativa all’urgenza.
Atteso che l’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 conferisce ad un giudice non competente nel merito il potere di adottare, in via eccezionale, un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale, occorre ritenere che la nozione di urgenza cui fa riferimento la detta disposizione si correli, al tempo stesso, alla situazione in cui si trova il minore e all’impossibilità pratica di presentare la domanda relativa alla responsabilità genitoriale dinanzi al giudice competente a conoscere del merito.
Risulta dalla decisione di rinvio che l’Okrožno sodišče v Mariboru, nella sua ordinanza 9 dicembre 2008, ha constatato l’esistenza di una situazione d’urgenza ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, riferendosi al mutamento di circostanze intervenuto successivamente all’adozione, da parte del Tribunale di Tivoli, del provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale che ha concesso al padre l’affidamento esclusivo della minore. Tale mutamento di circostanze sarebbe derivato dal fatto che la minore si è nel frattempo ben integrata nell’ambiente nel quale essa vive attualmente in Slovenia. Sulla scorta di tali premesse, l’Okrožno sodišče v Mariboru ha giudicato che il ritorno della minore in Italia, che conseguirebbe dall’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Tivoli, porrebbe la minore suddetta in una situazione capace di nuocere gravemente al suo benessere.
Tuttavia, le circostanze evocate dall’Okrožno sodišče v Mariboru non consentono di affermare l’esistenza di una situazione d’urgenza ai sensi dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.
Infatti, in primo luogo, ammettere l’esistenza di una situazione d’urgenza in un caso quale quello presente sarebbe in contrasto con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate negli Stati membri, stabilito dal regolamento n. 2201/2003, principio che, come risulta dal ventunesimo ‘considerando’ di quest’ultimo, è a sua volta fondato sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri.
Tra le norme che sanciscono i principi richiamati al punto precedente occorre menzionare, in particolare, quella di cui all’art. 28, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 – ai sensi del quale le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale, emesse ed esecutive nello Stato membro di origine, devono, in linea di principio, essere eseguite nello Stato membro richiesto – nonché quella di cui all’art. 31, n. 3, del medesimo regolamento, che vieta qualsiasi riesame del merito di una decisione della quale venga chiesta l’esecuzione.
Orbene, nella presente fattispecie, una decisione provvisoria in materia di responsabilità genitoriale è stata adottata dal giudice competente a conoscere del merito, vale a dire il Tribunale di Tivoli, ed è stata dichiarata esecutiva in Slovenia. Se un mutamento di circostanze derivante da un processo graduale, quale l’integrazione della minore in un nuovo ambiente, fosse sufficiente a conferire ad un giudice non competente a conoscere del merito il potere, ex art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, di adottare un provvedimento provvisorio per la modifica della misura in materia di responsabilità genitoriale adottata dal giudice competente nel merito, l’eventuale lentezza della procedura di esecuzione nello Stato membro richiesto contribuirebbe a creare le condizioni idonee a consentire al primo giudice di impedire l’esecuzione della decisione dichiarata esecutiva. Una simile interpretazione della disposizione suddetta comprometterebbe i principi stessi sui quali il regolamento in parola si fonda.
In secondo luogo, occorre rilevare che, nella presente fattispecie, il mutamento della situazione della minore deriva da un trasferimento illecito ai sensi dell’art. 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003. Il provvedimento provvisorio emesso dall’Okrožno sodišče v Mariboru è fondato, infatti, non soltanto sull’art. 20, n. 1, del detto regolamento, ma anche sull’art. 13 della convenzione dell’Aja del 1980, che è applicabile unicamente in caso di trasferimento o mancato ritorno illeciti.
Orbene, il riconoscimento di una situazione d’urgenza in un caso quale quello presente contravverrebbe alla finalità del regolamento n. 2201/2003, che mira a ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 2008, causa C‑195/08 PPU, Rinau, Racc. pag. I‑5271, punto 52). Infatti, ove si riconoscesse la possibilità di adottare, sulla base dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, una misura implicante il mutamento della responsabilità genitoriale, ciò si tradurrebbe – attraverso il consolidamento di una situazione di fatto derivante da una condotta illecita – in un rafforzamento della posizione del genitore responsabile del trasferimento illecito.
Inoltre, come risulta dal testo stesso dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, i provvedimenti provvisori devono essere presi relativamente alle persone presenti nello Stato membro in cui siedono i giudici competenti all’adozione di tali misure.
Ora, un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale, inteso ad una modifica dell’affidamento di un minore, non viene preso soltanto in relazione al minore stesso, bensì anche nei confronti del genitore cui ora viene attribuito l’affidamento, nonché dell’altro genitore che si vede sottrarre, a seguito dell’adozione di una misura siffatta, l’affidamento precedente.
Nel caso di specie, è pacifico che una delle persone relativamente alle quali una simile misura viene adottata, ossia il padre, risiede in un altro Stato membro, e nulla indica che egli sia presente nello Stato membro il cui giudice rivendica la competenza a norma dell’art. 20, n. 1, del regolamento n. 2201/2003.
Infine, le considerazioni sopra svolte sono suffragate dalle esigenze che emergono dal trentatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003, a termini del quale quest’ultimo riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, procurando, in particolare, che sia garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino, quali riconosciuti dall’art. 24 della Carta medesima.
Occorre rilevare che uno di tali diritti fondamentali del bambino è quello, sancito dall’art. 24, n. 3, della Carta, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, il rispetto del quale si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino.
Orbene, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere interpretato in modo tale da portare ad una violazione del suddetto diritto fondamentale.
A questo proposito, è giocoforza constatare che, il più delle volte, un trasferimento illecito del minore, a seguito di una decisione presa unilateralmente da uno dei suoi genitori, priva il bambino della possibilità di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con l’altro genitore.
Pertanto, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere interpretato in modo tale da costituire, per il genitore che ha trasferito illecitamente il minore, uno strumento per prolungare la situazione di fatto creata dal suo comportamento illecito o per legittimare gli effetti di quest’ultimo.
Vero è che, ai sensi dell’art. 24, n. 3, della Carta, è possibile derogare al diritto fondamentale del bambino di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori qualora tale interesse superiore si riveli contrario a un altro interesse del minore.
Pertanto, occorre ritenere che una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull’interesse sotteso al citato diritto fondamentale.
Tuttavia, una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell’ambito di un procedimento dinanzi al giudice competente a conoscere del merito in forza delle disposizioni del regolamento n. 2201/2003.
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Firme
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