Sentenza della Corte (grande sezione) del 17 gennaio 2006. Susanne Staubitz-Schreiber. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure d'insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Applicazione nel tempo - Giudice competente. Causa C-1/04.

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Cooperazione giudiziaria in materia civile
Procedure d'insolvenza
Regolamento (CE) n. 1346/2000
Applicazione nel tempo
Giudice competente.
Summary
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Massima

1. L’art. 43, prima frase, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che il detto regolamento si applica se non è stata adottata alcuna decisione di apertura di una procedura d’insolvenza prima della sua entrata in vigore, il 31 maggio 2002, anche se la domanda di decisione di apertura è stata proposta anteriormente a tale data.

(v. punto 21)

2. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando tale debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura del procedimento.

(v. punto 29 e dispositivo)

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-00701

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:39

  • Celex-Nr.: 62004CJ0001

Authentic language

  • Authentic language: tedesco

Dates

  • Date of document: 17/01/2006

  • Date lodged: 02/01/2004

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Germania

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Puissochet

  • Advocate General: Ruiz-Jarabo Colomer

  • Observations: Paesi Bassi, EUINST, Germania, Commissione europea, EUMS

  • National court:

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Causa C‑1/04

Susanne Staubitz-Schreiber

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Applicazione nel tempo — Giudice competente»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 6 settembre 2005

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 gennaio 2006

Massime della sentenza

1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento n. 1346/2000
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure d’insolvenza — Regolamento n. 1346/2000

1. L’art. 43, prima frase, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che il detto regolamento si applica se non è stata adottata alcuna decisione di apertura di una procedura d’insolvenza prima della sua entrata in vigore, il 31 maggio 2002, anche se la domanda di decisione di apertura è stata proposta anteriormente a tale data.

(v. punto 21)

2. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure d’insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando tale debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura del procedimento.

(v. punto 29 e dispositivo)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 gennaio 2006 (*)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure d’insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Applicazione nel tempo – Giudice competente»

Nel procedimento C-1/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 27 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2004, nella causa

Susanne Staubitz-Schreiber,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J. P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. Klučka, U. Lõhmus ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo tedesco, dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agente;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.‑G. Sevenster e dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig. re S. Grünheid e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento di ricorso interposto dinanzi al Bundesgerichtshof dalla sig.ra Staubitz-Schreiber (in prosieguo: la «ricorrente nella causa principale»), dopo che la sua domanda di apertura di una procedura di insolvenza («Insolvenzverfahren») era stata respinta dall’Amtsgericht – Insolvenzgericht – Wuppertal e successivamente, su ricorso, dal Landgericht Wuppertal.

Contesto normativo

3 Secondo il suo quarto e sesto ‘considerando’, il regolamento stabilisce norme sulla competenza per l’apertura delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, nonché per le decisioni che ne scaturiscono direttamente e sono ad esse strettamente connesse. Esso contiene altresì disposizioni in materia di riconoscimento di tali decisioni e in materia di legge applicabile, e, in particolare, ha lo scopo di dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica.

4 Emerge dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento che questo prevede l’apertura della procedura principale d’insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende in via di principio a comprendere tutti i beni del debitore, salvo, in particolare, l’apertura di procedure secondarie parallele, nello Stato o negli Stati membri in cui il debitore ha una dipendenza e i cui effetti sono limitati ai beni situati in tale Stato o tali Stati.

5 Ai sensi dell’art. 1, n. 1, del regolamento, esso si applica, salvo i casi particolari elencati nel suo n. 2, «alle procedure concorsuali fondate sull’insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».

6 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, si deve intendere per:

«a) “procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A;

(…)

d) “giudice”, l’organo giudiziario o qualsiasi altro competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;

e) “decisione”, in relazione all’apertura di una procedura d’insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;

f) “momento in cui è aperta la procedura di insolvenza”, il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

(…)».

7 L’art. 3 del regolamento prevede le norme seguenti in materia di competenza internazionale:

«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

4. Una procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1,

ovvero

b) allorché l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, residenza abituale o sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall’esercizio di tale dipendenza».

8 L’art. 4, n. 1, del regolamento indica come legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti «la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”». Varie eccezioni alla legge dello Stato di apertura sono tuttavia previste dagli artt. 5‑15 del regolamento.

9 A tenore dell’art. 16, n. 1, del regolamento, «[l]a decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta. Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri».

10 Ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento, «[l]a decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2».

11 L’art. 38 del regolamento prevede che, «[a]llorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza».

12 A titolo di disposizioni transitorie, l’art. 43 del regolamento prevede, sotto il titolo «Applicazione nel tempo»:

«Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento».

13 L’art. 44 del regolamento dispone altresì, sotto il titolo «Rapporti con le convenzioni», quanto segue:

«1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri (…).

2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

(…)».

14 In applicazione del proprio art. 47, il regolamento è entrato in vigore il 31 maggio 2002. L’allegato A menziona l’«Insolvenzverfahren» del diritto tedesco in quanto procedura d’insolvenza di cui all’art. 2, lett. a), dello stesso regolamento.

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
15 La ricorrente nella causa principale risiedeva in Germania, ove gestiva un’impresa individuale di commercio di apparecchi e di accessori di telecomunicazione. Essa ha smesso di gestire tale impresa nel corso dell’anno 2001 e, il 6 dicembre 2001, ha domandato l’apertura di una procedura di insolvenza sul proprio patrimonio dinanzi all’Amtsgericht – Insolvenzgericht – Wuppertal. Il 1o aprile 2002 essa ha trasferito la propria residenza in Spagna per viverci e lavorarci.

16 Con ordinanza 10 aprile 2002, tale giudice ha rifiutato di aprire la procedura di insolvenza richiesta, in ragione di una mancanza di attivi. Il ricorso presentato dalla ricorrente nella causa principale contro tale ordinanza è stato respinto dal Landgericht Wuppertal, con ordinanze 14 agosto 2002 e 15 ottobre 2003, in quanto i giudici tedeschi non erano competenti ad aprire la procedura d’insolvenza, in conformità dell’art. 3, n. 1, del regolamento, poiché il centro degli interessi principali della ricorrente nella causa principale si trovava in Spagna.

17 La ricorrente nella causa principale ha presentato un ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof, al fine di ottenere l’annullamento delle ordinanze menzionate e il rinvio della causa dinanzi al Landgericht Wuppertal. Essa sostiene che la competenza internazionale dovrebbe essere esaminata in relazione alla situazione esistente al momento in cui la domanda di apertura della procedura d’insolvenza è stata depositata, ossia, nel caso di specie, prendendo in considerazione il suo domicilio in Germania nel dicembre 2001.

18 Il giudice di rinvio afferma, innanzi tutto, che la causa ad esso sottoposta nel caso di specie rientra nel campo di applicazione del regolamento, in conformità degli artt. 43 e 44, n. 2, di questo, dal momento che non è stata adottata alcuna decisione positiva di apertura di una procedura d’insolvenza prima dell’entrata in vigore, il 31 maggio 2002, del detto regolamento.

19 Il detto giudice osserva, inoltre, che la ricorrente nella causa principale ha trasferito il centro dei propri interessi principali in Spagna dopo avere richiesto in Germania l’apertura di una procedura d’insolvenza, ma prima che una tale procedura fosse aperta e producesse i suoi effetti secondo la legislazione tedesca.

20 In queste circostanze, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il giudice dello Stato membro, al quale sia stata presentata la domanda di avvio della procedura di insolvenza, resti competente a decidere in merito all’apertura della detta procedura quando il debitore, successivamente alla proposizione della domanda ma anteriormente all’apertura della procedura stessa, abbia trasferito il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro, ovvero se la competenza venga invece trasferita al giudice dell’altro Stato membro»

Sulla questione pregiudiziale

21 L’art. 43, prima frase, del regolamento enuncia il principio che regola le condizioni di applicazione nel tempo del regolamento stesso. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che esso si applica se non è stata adottata alcuna decisione di apertura di una procedura di insolvenza prima della sua entrata in vigore, il 31 maggio 2002, anche se la domanda di decisione di apertura è stata proposta anteriormente a tale data. È proprio quanto avviene nel caso di specie, poiché la domanda della ricorrente nella causa principale è stata proposta il 6 dicembre 2001 e poiché non è stata adottata alcuna decisione di apertura della procedura d’insolvenza prima del 31 maggio 2002.

22 Ne deriva che, nella causa principale, il giudice del rinvio deve valutare la propria competenza ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento.

23 Tale disposizione, che prevede che siano competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, non precisa se il giudice inizialmente adito resti competente qualora il debitore abbia trasferito il centro dei propri interessi principali dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura, ma prima dell’adozione della decisione di apertura.

24 Tuttavia, un trasferimento di competenza dal giudice inizialmente adito verso un giudice di un altro Stato membro su tale fondamento sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dal regolamento.

25 Infatti, al quarto ‘considerando’ di quest’ultimo, il legislatore comunitario ricorda il suo intento di dissuadere le parti della procedura dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica. Tale obiettivo non sarebbe raggiunto se il debitore potesse trasferire il centro dei propri interessi principali in un altro Stato membro tra la presentazione della domanda di apertura e l’adozione della decisione di apertura della procedura e determinare, in questo modo, il giudice competente nonché il diritto applicabile.

26 Un tale trasferimento di competenza sarebbe altresì contrario allo scopo, ricordato al secondo e all’ottavo ‘considerando’ del regolamento, di un funzionamento efficace, migliorato e accelerato delle procedure transfrontaliere, in quanto esso obbligherebbe i creditori a ricercare continuamente il debitore là dove questi decidesse di stabilirsi in modo più o meno definitivo e, in pratica, rischierebbe di tradursi spesso in un allungamento della procedura.

27 Inoltre, il mantenimento della competenza del primo giudice adito assicura una maggiore certezza del diritto ai creditori che hanno valutato i rischi da assumere in caso di insolvenza del debitore rispetto al luogo in cui si trovava il centro degli interessi principali di questi al momento in cui essi stringevano rapporti giuridici con lui.

28 La portata universale della procedura d’insolvenza principale, l’apertura, ove opportuno, di procedure secondarie, nonché la possibilità per il curatore provvisorio designato dal giudice inizialmente adito di chiedere provvedimenti conservativi e protettivi sui beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, costituiscono peraltro garanzie importanti per i creditori, che permettono di assicurare la maggior copertura possibile del patrimonio del debitore, in particolare qualora quest’ultimo abbia trasferito il centro dei propri interessi principali successivamente alla domanda di apertura della procedura, ma prima che si apra la procedura.

29 Si deve dunque rispondere al giudice a quo che l’art. 3, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando tale debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.

Sulle spese

30 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore al momento della proposizione da parte di quest’ultimo della domanda di apertura della procedura d’insolvenza resta competente ad aprire la detta procedura quando tale debitore trasferisca il centro dei propri interessi principali nel territorio di un altro Stato membro successivamente alla proposizione della domanda, ma anteriormente all’apertura della procedura.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.

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