edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 011 pag. 233 - 234
Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1142/oj
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Celex-Nr.: 32011R1142
Dates
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Date of document: 10/11/2011
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Date of effect: 12/11/2011 ; entrata in vigore data della pubblicazione +1 vedi art. 2
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Commissione europea
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Form: Regolamento di esecuzione
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Additional Info: Questo atto non si applica alla Danimarca
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2008)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 32003R2201 - A70 32009R0004 - A73P2 32009R0004 - A73P1 12010E291 - P2 32011R0182 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32009R0004 modifica modifica allegato X dal: 2011-11-12 32009R0004 modifica modifica allegato XI dal: 2011-11-12
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (1) , in particolare l’articolo 73, paragrafi 1 e 2,
visto il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2) , in particolare l’articolo 70,
visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3) ,
considerando quanto segue:
| (1) |
L’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità amministrative di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
| (2) |
La Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato alla Commissione le autorità amministrative da inserire nell’elenco di cui all’allegato X del regolamento (CE) n. 4/2009. |
| (3) |
Le autorità amministrative comunicate dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito ed elencate nell’allegato I rispondono alle prescrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009. |
| (4) |
L’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009 deve contenere l’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 47, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
| (5) |
La Finlandia ha comunicato alla Commissione l’autorità competente da inserire nell’elenco di cui all’allegato XI del regolamento (CE) n. 4/2009. |
| (6) |
Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 4/2009 e partecipano quindi all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
| (7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per tale paese di attuarne il contenuto ai sensi dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4) . |
| (8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l’esecuzione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari. |
| (9) |
Occorre pertanto stabilire di conseguenza gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il testo degli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 4/2009 figura negli allegati I e II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1 .
(2) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1 .
ALLEGATO I
«ALLEGATO X
Le autorità amministrative alle quali è fatto riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:
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— |
in Finlandia: il dipartimento degli affari sociali (“Sosiaalilautakunta/Socialnämnd”), |
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in Svezia: l’autorità di esecuzione (“Kronofogdemyndigheten”), |
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nel Regno Unito:
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ALLEGATO II
«ALLEGATO XI
Le autorità competenti alle quali è fatto riferimento all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:
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— |
in Finlandia: l’ufficio per il patrocinio a spese dello Stato (“Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå”).» |
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