edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 010 pag. 166 - 167
Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/942/oj
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Celex-Nr.: 32009D0942
Dates
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Date of document: 30/11/2009
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Date of effect: 30/11/2009 ; entrata in vigore data del documento
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Consiglio dell’Unione europea
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Form: Decisione senza indicazione del destinatario
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Additional Info: CNS 2009/0034
Procedure
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Procedure number: 2009/0034/CNS , Procedura di consultazione (CNS)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 12006E061 - PTC) 12006E300 - P2L1 FR1 12006E300 - P3L1 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32006D0325 modifica aggiunta articolo 1 TR dal: 2009/11/30 32006D0325 modifica aggiunta articolo 1BI dal: 2009/11/30 52009PC0101 approvazione -
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 32001R0044 22005A1116(01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1) ,
considerando quanto segue:
| (1) |
L’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) è stata estesa alla Danimarca con l’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) (l’«accordo»), concluso con decisione 2006/325/CE del Consiglio (4) . |
| (2) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo, la Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sull’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 o causarne modifiche, a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra tale accordo e l’accordo internazionale in questione. |
| (3) |
Né l’accordo né la decisione 2006/325/CE indicano in quale modo la Comunità debba esprimere il suo consenso alla conclusione, da parte della Danimarca, dell’accordo internazionale in questione. |
| (4) |
È pertanto necessario stabilire una procedura per l’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2 dell’accordo. Tale procedura dovrebbe garantire che le decisioni che esprimono il consenso della Comunità possano essere prese rapidamente. |
| (5) |
Dopo essere stata informata dalla Danimarca della sua intenzione di prendere parte ad un accordo internazionale, la Commissione dovrebbe valutare la coerenza di tale accordo con il regolamento (CE) n. 44/2001, compresa la normativa comunitaria attinente a tale regolamento, e adottare le necessarie disposizioni. Poiché l’obiettivo è di giungere ad un’applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 in tutti gli Stati membri e in Danimarca, la Commissione dovrebbe assicurare che la Danimarca non prenda parte ad un determinato accordo internazionale qualora ciò possa influire sulle condizioni alle quali la Comunità stessa aderirebbe all’accordo in questione o, secondo il caso, autorizzerebbe gli Stati membri ad aderirvi nell’interesse della Comunità. Nel caso in cui la Comunità sia già parte dell’accordo in questione o qualora la Comunità abbia autorizzato gli Stati membri a diventarne parti nell’interesse della Comunità, la Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione più limitata, allo scopo di verificare che la Danimarca si propone di aderire all’accordo internazionale alle stesse condizioni della Comunità o, secondo il caso, degli Stati membri autorizzati dalla Comunità. |
| (6) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/325/CE, al fine di istituire tale procedura. |
| (7) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
| (8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione, |
DECIDE:
Sono inseriti i seguenti articoli nella decisione 2006/325/CE:
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione, prima di adottare una decisione che esprima il consenso della Comunità, valuta se l’accordo internazionale che la Danimarca prevede di concludere non renda inefficace l’accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.
2. La Commissione adotta una decisione motivata entro 90 giorni dal momento in cui è stata informata dalla Danimarca dell’intenzione di quest’ultima di prendere parte all’accordo internazionale in questione.
Se l’accordo internazionale in questione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione esprime il consenso della Comunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 dell’accordo.
La Commissione informa gli Stati membri in merito agli accordi internazionali che la Danimarca è stata autorizzata a concludere in conformità dell’articolo 1 bis .»
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) Parere del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1 .
Source
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