Causa C‑649/13
Comité d’entreprise de Nortel Networks SA e altri
contro
Cosme Rogeau
e
Cosme Rogeau
contro
Alan Robert Bloom e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Versailles)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 2, lettera g), 3, paragrafo 2, e 27 — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura principale d’insolvenza — Procedura secondaria d’insolvenza — Conflitto di competenza — Competenza esclusiva o alternativa — Individuazione della legge applicabile — Determinazione dei beni del debitore che rientrano nella procedura secondaria d’insolvenza — Ubicazione di tali beni — Beni situati in uno Stato terzo»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 giugno 2015
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Ambito di applicazione — Azioni che mirano alla ripartizione dei proventi della vendita del patrimonio di una società in liquidazione tra una procedura principale e una procedura secondaria d’insolvenza — Inclusione — Inapplicabilità del regolamento n. 44/2001 [Regolamenti del Consiglio n. 1346/2000 e n. 44/2001, art. 1, § 2, b)] Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Competenza internazionale ad aprire una procedura di insolvenza — Procedura secondaria — Azione che mira a determinare i beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria — Inclusione — Competenza alternativa con i giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, artt. 3, §§ 1 e 2, 25, § 1, comma 1, e 27) Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento n. 1346/2000 — Procedura secondaria — Azione che mira a determinare i beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria — Stato membro in cui si trova un bene — Nozione [Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, artt. 2, g), 3, § 2, e 27]
La competenza per statuire su una controversia può essere disciplinata dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche se detta controversia oppone i liquidatori di due procedure d’insolvenza, una principale e l’altra secondaria, che rientrano ognuna nel regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvibilità. A tale proposito, è già stato statuito, da una parte, che i regolamenti n. 44/2001 e n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi lacuna del diritto e, dall’altra parte, che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 non deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva, e che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse rientrano nell’’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Inoltre, è stato ritenuto come criterio determinante per individuare l’ambito in cui rientra un’azione non il contesto procedurale nel quale tale azione si inserisce, bensì il fondamento giuridico di quest’ultima. Secondo tale approccio, si deve indagare se il diritto o l’obbligo che serve come base dell’azione abbia la sua fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale o nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza. Trattandosi della ripartizione dei proventi della vendita del patrimonio di una società in liquidazione tra una procedura principale e una procedura secondaria d’insolvenza, poiché tale ripartizione deve effettuarsi, in sostanza, applicando le disposizioni del regolamento n. 1346/2000, tale regolamento deve essere applicato. (v. punti 25‑28, 30) Gli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, devono essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, in via alternativa con i giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura secondaria. Alla luce dell’economia e dell’effetto utile del regolamento n. 1346/2000, si deve ritenere infatti che l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento attribuisca ai giudici dello Stato membro sul cui territorio è stata aperta una procedura secondaria d’insolvenza una competenza internazionale a statuire su azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse («azioni connesse») purché tali azioni riguardino i beni del debitore che si trovano sul territorio di tale ultimo Stato. Nel prevedere, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000, un obbligo di riconoscimento delle decisioni «connesse» adottate dai giudici competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento, quest’ultimo sembra attribuire, per lo meno in maniera implicita, a questi ultimi giudici la competenza ad adottare decisioni del genere. Inoltre, la tutela degli interessi locali, che è uno degli obiettivi perseguiti con la possibilità, di cui all’articolo 27 di detto regolamento, di aprire una procedura secondaria d’insolvenza e, pertanto, l’effetto utile, segnatamente, di tale articolo sarebbero sensibilmente indeboliti qualora un’azione connessa tendente a far dichiarare che determinati beni rientrano in una procedura secondaria d’insolvenza non potesse essere esperita dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio è stata aperta la procedura secondaria d’insolvenza. Pertanto, i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura. Inoltre, una competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura priverebbe del suo effetto utile l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, nella parte in cui tale disposizione prevede una competenza internazionale a statuire sulle decisioni connesse, e non può pertanto essere accolta. (v. punti 27, 33, 35‑38, 42, 46 e dispositivo) La determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza. Gli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza sono limitati, infatti, come deriva dagli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento n. 1346/2000, ai beni del debitore che, alla data d’apertura della procedura d’insolvenza, si trovavano sul territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria. A tal proposito, tale regolamento prevede norme uniformi per quanto riguarda la questione se si debba ritenere che un bene si trovasse nel territorio di uno Stato membro alla data d’apertura della procedura d’insolvenza, le quali escludono, entro tali limiti, qualsiasi ricorso al diritto nazionale. Inoltre, sebbene l’articolo 2, lettera g), di detto regolamento faccia espressamente riferimento solo ai beni, ai diritti e ai crediti che si trovano in uno Stato membro, da ciò non può dedursi che tale disposizione non sia applicabile nell’ipotesi in cui il bene, il diritto o il credito di cui trattasi debbano essere considerati come situati in uno Stato terzo. Pertanto, per determinare i beni che rientrano in una procedura secondaria di insolvenza è sufficiente verificare se, alla data d’apertura della procedura d’insolvenza, essi si trovassero sul territorio dello Stato membro di apertura della procedura d’insolvenza, ai sensi di tale articolo 2, lettera g), senza che sia rilevante a tale proposito la questione in quale altro Stato, eventualmente, tali beni si siano trovati in una fase ulteriore della procedura. (v. punti 48, 50, 52, 53, 55 e dispositivo)
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:384
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Celex-Nr.: 62013CJ0649
Authentic language
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Authentic language: francese
Dates
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Date of document: 11/06/2015
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Date lodged: 06/12/2013
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Francia
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Berger
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Advocate General: Mengozzi
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Observations: EUINST, Commissione europea, Regno Unito, Francia, EUMS
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National court:
- *A9* Tribunal de commerce de Versailles, jugement du 21/11/2013 (2011L01208 ; 2009J00465)
Legal doctrine
2. Schulz, Patrick: Insolvenzrecht: Zuständigkeit und anwendbares Recht für Annexverfahren bei Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2015 p.596-598 (DE)
7. Legrand, Véronique: Nouvel élargissement du champ d'application du règlement relatif à l'insolvabilité : l'affaire Nortel, Petites affiches. La Loi / Le Quotidien juridique 2015 nº 135 p.16-21 (FR)
11. Espiniella Menéndez, Ángel: Tribunal de Justicia : Espacio de libertad, seguridad y justicia - Competencia judicial internacional: insolvencia - Competencia judicial internacional [...] Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 11 de junio de 2015, asunto C-649/13, Comité d'entreprise de Nortel Networks SA y otros c. A.R. Bloom y otros, Revista española de Derecho Internacional 2016 nº 68 p.166-169 (ES)
12. Veder, P.M.: Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Tribunal de commerce de Versailles (Frankrijk) bij beslissing van 21 november 2013. Insolventieverordening. Hoofdinsolventieprocedure. Secundaire insolventieprocedure. Bevoegdheidsconflict; exclusieve of gedeelde bevoegdheid; bepaling toepasselijk recht; vaststelling van de goederen van de schuldenaar die onder de secundaire insolventieprocedure vallen; lokalisatie van die goederen; goederen die zich in een derde staat bevinden, Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2017 nº 4425-4426 (NL)
8. Madaus, Stephan: Der Wettlauf ist eröffnet - Die Nortel-Entscheidung des EuGH, Ecolex 2015 p.775-778 (DE)
3. Michalopoulos, Georgios N.: Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2015 p.1257-1260 (EL)
1. Knof, Béla: Zuständigkeit der Gerichte des Staates der Eröffnung des Sekundärverfahrens für die Bestimmung des Wirkungsbereichs dieses Verfahrens („Nortel“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.319-320 (DE)
6. Nourissat, Cyril: Articulation entre procédure principale et procédure secondaire d'insolvabilité, Procédures 2015 nº 8-9 p.16 (FR)
5. Idot, Laurence: Périmètre d'une procédure secondaire en cas de "faillite" d'un groupe multinational, Europe 2015 Août-Septembre Comm. nº 8-9 p.48-49 (FR)
9. Laukemann, Björn: Regulatory copy and paste: the allocation of assets in cross-border insolvencies – methodological perspectives from the Nortel decision, Journal of private international law 2016 Vol. 12 p.379-410 (EN)
10. Thomale, Chris: Sekundärinsolvenzverfahren mit Drittstaatenbezug bei multinationalen Unternehmensgruppeninsolvenzen, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2016 p.558-563 (DE)
4. Schmidt, Jessica: (Alternative) Zuständigkeit der Gerichte des Staates der Eröffnung des Sekundärverfahrens für die Bestimmung dessen Wirkungsbereichs („Nortel“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2015 p.515-516 (DE)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2008)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32000R1346 A02LG Interpreta 32000R1346 A27 Interpreta 32000R1346 A03P2 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 32000R1346 C6 N 3 49 32000R1346 A02 N 4 32000R1346 A02LG N 1 21 51 - 53 55 32000R1346 A03P1 N 26 31 32 34 39 40 42 45 51 32000R1346 A27 N 1 7 21 23 30 36 37 46 48 32000R1346 A03 N 5 32000R1346 A25 N 6 32000R1346 A25P1L1 N 34 32000R1346 C23 N 3 49 32000R1346 N 3 - 7 24 25 - 46 49 50 32000R1346 A03P2 N 1 21 23 30 32 35 38 40 45 46 48 32000R1346 A25P1 N 45 32001R0044 N 8 24 25 - 30 32001R0044 A01P2LB N 26 32001R0044 A01 N 8 62004CJ0001 N 43 62007CJ0339 N21 N 39 62010CJ0213 N27 N 31 39 62013CJ0157 N27 N 28 62013CJ0157 N22 N 27 62013CJ0157 N21 N 26 62013CJ0157 N23 N 27 62013CJ0327 N36 N 36
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 giugno 2015 (*1)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 2, lettera g), 3, paragrafo 2, e 27 — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura principale d’insolvenza — Procedura secondaria d’insolvenza — Conflitto di competenza — Competenza esclusiva o alternativa — Individuazione della legge applicabile — Determinazione dei beni del debitore che rientrano nella procedura secondaria d’insolvenza — Ubicazione di tali beni — Beni situati in uno Stato terzo»
Nella causa C‑649/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal de commerce de Versailles (Francia), con decisione del 21 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 6 dicembre 2013, nei procedimenti
contro
e
contro
che agiscono in qualità di curatori con poteri congiunti nella procedura principale d’insolvenza contro la Nortel Networks SA,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
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per il comitato aziendale della Nortel Networks SA e altri, da R. Dammann e M. Boché‑Robinet, avocats; |
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per il sig. Rogeau, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario nella procedura secondaria d’insolvenza nei confronti della Nortel Networks SA, da A. Tchekhoff ed E. Fabre, avocats; |
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— |
per i sigg. Bloom, Hudson, Harris e Wilkinson Hill, che agiscono in qualità di curatori con poteri congiunti nella procedura principale d’insolvenza nei confronti della Nortel Networks SA, da C. Dupoirier, avocat; |
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— |
per il governo francese, da F.‑X. Bréchot e D. Colas, in qualità di agenti; |
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— |
per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente, assistito da B. Kennelly, barrister; |
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— |
per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 gennaio 2015,
ha pronunciato la seguente
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, lettera g), 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito, da un lato, di una controversia in cui il comitato aziendale della Nortel Networks SA (in prosieguo: la «NNSA») e altri sono opposti al sig. Rogeau, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario nella procedura secondaria d’insolvenza aperta in Francia nei confronti della NNSA (in prosieguo: la «procedura secondaria»), in merito ad un’azione tendente, segnatamente, al versamento di un’indennità di liquidazione e, dall’altro, di una controversia in cui il sig. Rogeau, che agisce in qualità di liquidatore giudiziario nella procedura secondaria, è opposto ai sigg. Bloom, Hudson, Harris e Wilkinson Hill, che agiscono in qualità di curatori con poteri congiunti («joint administrators»; in prosieguo: i «coamministratori») nella procedura principale d’insolvenza aperta nel Regno Unito nei confronti della NNSA (in prosieguo: la «procedura principale»), avente ad oggetto una chiamata in causa. |
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3 |
I considerando 6 e 23 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:
(...)
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4 |
L’articolo 2 del regolamento n. 1346/2000, dal titolo «Definizioni», recita: «Ai fini del presente regolamento, s’intende per: (...)
(...)». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento, intitolato «Competenza internazionale»: «1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. 2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. (...)». |
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6 |
L’articolo 25 di detto regolamento, intitolato «Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni», così dispone: «1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta (...), nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciut[i] senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a 51 eccezion fatta per l’articolo 34, secondo comma, della convenzione [del 27 settembre 1968] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [(GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta Convenzione]. La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice. (...) 2. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi. (...)». |
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7 |
L’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Apertura», così prevede: «La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d’insolvenza (...) I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro». |
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8 |
L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), definisce il campo di applicazione dello stesso nei seguenti termini: «1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: (...)
(...)». |
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9 |
Il gruppo Nortel era fornitore di soluzioni tecniche destinate alle reti di telecomunicazione. La Nortel Networks Limited (in prosieguo: la «NNL»), con sede a Mississauga (Canada), controllava la maggior parte delle società del gruppo Nortel nel mondo, tra cui la NNSA, stabilita negli Yvelines (Francia). |
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10 |
Quasi tutta la proprietà intellettuale generata dall’attività di ricerca e di sviluppo delle controllate specializzate del gruppo Nortel era registrata, principalmente in America del Nord, a nome della NNL, che concedeva a tali controllate, tra cui la NNSA, licenze esclusive gratuite per lo sfruttamento della proprietà intellettuale di tale gruppo. Dette controllate dovevano altresì conservare la proprietà economica («beneficial ownership») su tale proprietà intellettuale, nella misura dei loro rispettivi contributi. Una convenzione infragruppo, denominata «Master R&D Agreement» (in prosieguo: l’«accordo MRDA»), disciplinava i rapporti giuridici tra la NNL e le controllate medesime. |
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11 |
Poiché il gruppo Nortel si è trovato, nel corso del 2008, in gravi difficoltà finanziarie, i suoi dirigenti hanno deciso di avviare l’apertura simultanea di procedure d’insolvenza in Canada, negli Stati Uniti e nell’Unione europea. Con la decisione del 14 gennaio 2009, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), ha aperto una procedura principale d’insolvenza di diritto britannico nei confronti di tutte le società del gruppo Nortel con sede nell’Unione, tra cui la NNSA, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000. |
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12 |
Su richiesta congiunta depositata dalla NNSA e dai coamministratori, il giudice del rinvio, con sentenza del 28 maggio 2009, ha aperto la procedura secondaria nei confronti della NNSA e ha designato il sig. Rogeau quale liquidatore giudiziario in tale procedura. |
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13 |
Il 21 luglio 2009, un protocollo di accordo di fine conflitto ha messo un termine a un conflitto aziendale in seno alla NNSA (in prosieguo: il «protocollo di fine conflitto»). Tale accordo prevedeva il pagamento di un’indennità di liquidazione di cui una parte pagabile immediatamente e un’altra, denominata «indennità di liquidazione differita» (in prosieguo: l’«IDL differita»), da versare, una volta cessata l’attività, attingendo ai fondi disponibili provenienti da qualsiasi cessione di beni, dopo il pagamento dei costi originati in occasione della prosecuzione delle attività della NNSA nel corso delle procedure principale e secondaria nonché delle spese di gestione («administration expenses»). |
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14 |
Il 1o luglio 2009, un protocollo di coordinamento delle procedure principale e secondaria è stato sottoscritto dagli organi delle due procedure (in prosieguo: il «protocollo di coordinamento»), ai sensi del quale, in particolare, le spese di gestione dovevano essere integralmente pagate, in via prioritaria, indipendente dal luogo in cui si trovavano i relativi beni venduti. Con sentenza del 24 settembre 2009, il giudice del rinvio ha omologato, segnatamente, i protocolli di coordinamento e di fine conflitto. |
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15 |
Al fine di garantire una migliore valorizzazione del patrimonio del gruppo Nortel, i curatori delle diverse procedure d’insolvenza aperte nel mondo hanno convenuto di cedere complessivamente tale patrimonio, per ramo di azienda. Secondo un accordo intitolato «Interim Funding and Settlement Agreement» (in prosieguo: l’«accordo IFSA»), concluso il 9 giugno 2009 tra la NNL e numerose controllate del gruppo Nortel, tali controllate avrebbero rinunciato in tempo utile ai loro diritti di proprietà industriale e intellettuale coperti dall’accordo MRDA. Per contro, i diritti di licenza di cui le controllate beneficiavano sarebbero stati mantenuti fino al termine delle operazioni di liquidazione e di cessione, e sarebbero stati mantenuti i diritti di tali controllate quali proprietari economici della proprietà intellettuale in parola. |
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16 |
In forza dell’accordo IFSA, gli introiti delle cessioni patrimoniali del gruppo Nortel sarebbero stati collocati su conti posti sotto sequestro, detti «lockbox» (in prosieguo: la «lockbox»), presso istituti di credito stabiliti negli Stati Uniti e nessuna distribuzione delle somme depositate sulla «lockbox» avrebbe potuto avere luogo al di fuori di un accordo concluso da tutti gli enti interessati di tale gruppo. La NNSA è divenuta parte dell’accordo IFSA tramite un accordo di adesione concluso l’11 settembre 2009. Gli introiti delle cessioni sono stati sequestrati come era stato previsto dall’accordo IFSA, senza tuttavia che sia ancora intervenuto un accordo sulla loro ripartizione. |
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17 |
Da un rapporto predisposto dal sig. Rogeau il 23 novembre 2010, nell’ambito della procedura secondaria, emergeva un saldo positivo di EUR 38980313 sui conti bancari della NNSA al 30 settembre 2010, che ha consentito di prevedere, a partire dal mese di maggio 2011, un primo versamento dell’IDL differita. Tuttavia, dopo una messa in mora da parte del comitato aziendale della NNSA, il sig. Rogeau precisava a quest’ultimo, con lettera del 18 maggio 2011, che gli era impossibile applicare i termini del protocollo di fine conflitto, poiché una previsione di liquidità mostrava un importo negativo di quasi EUR 6 milioni, segnatamente a causa di diverse domande di pagamento dei coamministratori, a titolo, in particolare, delle spese generate dal proseguimento delle attività del gruppo Nortel durante la procedura e dalla cessione di alcuni beni. |
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18 |
Contestando questo stato di fatto, il comitato aziendale della NNSA e alcuni ex dipendenti della NNSA hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunal de commerce de Versailles (Francia), tendente, da un lato, a che sia dichiarato che la procedura secondaria consente loro di disporre di un diritto esclusivo e diretto sulla quota del prezzo di cessione della totalità del patrimonio del gruppo Nortel spettante alla NNSA e, dall’altro, a che il sig. Rogeau, nella qualità di liquidatore giudiziario, sia condannato a procedere immediatamente al pagamento, in particolare, dell’IDL differita, sino a concorrenza delle somme disponibili della NNSA. |
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19 |
In seguito, il sig. Rogeau ha chiamato in causa dinanzi al giudice del rinvio i coamministratori. Questi ultimi hanno tuttavia chiesto al Tribunal de commerce de Versailles, in particolare, di dichiararsi internazionalmente incompetente a favore della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. In via subordinata, i coamministratori hanno chiesto al giudice del rinvio, in particolare, di dichiararsi incompetente a statuire sui beni e sui diritti che non erano ubicati in Francia, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000, alla data di adozione della decisione di apertura della procedura secondaria. |
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20 |
Il giudice del rinvio spiega che, per statuire sulle domande che gli sono state presentate, esso dovrà innanzitutto decidere sulla propria competenza a delimitare la sfera degli effetti della procedura secondaria. Esso ritiene altresì che sarà chiamato a stabilire se gli effetti di una procedura secondaria possano estendersi ai beni del debitore situati al di fuori dell’Unione. |
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21 |
In tali circostanze, il Tribunal de commerce de Versailles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il giudice dello Stato di apertura di una procedura secondaria sia competente, in via esclusiva o alternativa con il giudice dello Stato di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti della procedura secondaria ai sensi degli articoli 2, lettera g), 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento n. 1346/2000, e, nel caso di una competenza esclusiva o alternativa, se il diritto applicabile sia quello della procedura principale o quello della procedura secondaria». |
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22 |
La questione posta si suddivide in due parti, che vanno esaminate separatamente. La prima parte della questione verte, infatti, sulla ripartizione della competenza giurisdizionale tra il giudice della procedura principale e il giudice della procedura secondaria, mentre la seconda parte intende identificare il diritto applicabile alla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti della procedura secondaria. |
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23 |
Con la prima parte della questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento n. 1346/2000 debbano essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, in via esclusiva o alternativa con i giudici dello Stato membri di apertura della procedura principale d’insolvenza, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura secondaria. |
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24 |
A tale proposito, sebbene la questione si riferisca unicamente al regolamento n. 1346/2000, occorrerà tuttavia stabilire, in primo luogo, se la competenza del giudice del rinvio in tale contesto sia disciplinata da tale regolamento o dal regolamento n. 44/2001. In seguito, si dovrà verificare se, sulla base delle disposizioni del regolamento applicabile, sia stabilita la competenza di tale giudice in un’ipotesi come quella di cui al procedimento principale. In ultimo, sarà esaminata la questione se una competenza del genere debba essere considerata esclusiva o alternativa. |
Sull’applicabilità dei regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001
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25 |
Va ricordato che i procedimenti principali rientrano nell’ambito d’applicazione di molteplici accordi conclusi dalle parti del procedimento principale o tra di esse, in particolare gli accordi IFSA e MRDA nonché i protocolli di coordinamento e di fine conflitto. Nell’ambito di una controversia vertente sull’interpretazione di uno o più di tali accordi, la competenza a statuire su tale controversia può essere disciplinata dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001, anche se detta controversia oppone i liquidatori di due procedure d’insolvenza, una principale e l’altra secondaria, che rientrano ognuna nel regolamento n. 1346/2000. |
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26 |
A tale proposito, la Corte ha già statuito che i regolamenti nn. 44/2001 e 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi lacuna del diritto. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra «i fallimenti, i concordati e l[e] procedure affini», ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 44/2001 (sentenza Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). |
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27 |
La Corte ha altresì statuito che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 non deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva, e che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse (in prosieguo: le «azioni connesse») sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Di conseguenza, solo tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 (v. sentenza Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punti 22 e 23 nonché giurisprudenza ivi citata). |
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28 |
Infine, la Corte ha fatto proprio, quale criterio determinante per individuare l’ambito in cui rientra un’azione, non il contesto procedurale nel quale tale azione s’inserisce, bensì il fondamento giuridico di quest’ultima. Secondo tale approccio, si deve indagare se il diritto o l’obbligo che serve come base dell’azione abbia la sua fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale o nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza (sentenza Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 27). |
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29 |
Nel caso di specie, sebbene spetti al giudice del rinvio valutare il contenuto dei diversi accordi conclusi dalle parti del procedimento principale, risulta tuttavia che i diritti o gli obblighi sui quali sono fondate le azioni di cui al procedimento principale derivano direttamente da una procedura d’insolvenza, sono ad essa strettamente connesse e trovano la loro fonte nelle norme specifiche delle procedure d’insolvenza. |
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30 |
Infatti, la soluzione delle controversie principali dipende, in particolare, dalla ripartizione dei proventi della vendita del patrimonio della NNSA tra la procedura principale e la procedura secondaria. Come sembra risultare dal protocollo di coordinamento, e come hanno confermato le parti del procedimento principale durante l’udienza, tale ripartizione dovrà effettuarsi, in sostanza, applicando le disposizioni del regolamento n. 1346/2000, senza che detto protocollo o gli altri accordi di cui al procedimento principale tendano a modificarne il contenuto. I diritti e gli obblighi sui quali sono fondate le azioni di cui al procedimento principale trovano pertanto la loro fonte negli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento n. 1346/2000, con la conseguenza che è tale regolamento a dover essere applicato. |
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31 |
Per quanto riguarda la competenza del giudice che ha aperto una procedura secondaria d’insolvenza a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura, secondo costante giurisprudenza, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce una competenza internazionale a statuire sulle azioni connesse allo Stato membro sul territorio del quale la procedura d’insolvenza sia stata avviata (v., in particolare, sentenza F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). |
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32 |
Sebbene la Corte abbia finora riconosciuto la competenza internazionale a statuire su un’azione connessa solo allo Stato membro i cui giudici siano competenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere accolta un’interpretazione analoga dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000. |
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33 |
Infatti, alla luce dell’economia e dell’effetto utile del regolamento n. 1346/2000, si deve ritenere che l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento attribuisca ai giudici dello Stato membro sul cui territorio è stata aperta una procedura secondaria d’insolvenza una competenza internazionale a statuire su azioni connesse, purché tali azioni riguardino i beni del debitore che si trovano sul territorio di tale ultimo Stato. |
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34 |
Da un lato, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 32 delle sue conclusioni, l’articolo 25, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dispone per gli Stati membri un obbligo di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d’insolvenza pronunciate tanto da giudici competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, quanto da giudici la cui competenza è fondata sul paragrafo 2 di tale articolo 3, mentre l’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento precisa che il primo comma di tale ultima disposizione si applica altresì alle «decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse», ovvero alle decisioni che statuiscono, segnatamente, su un’azione connessa. |
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35 |
Orbene, nel prevedere un obbligo di riconoscimento delle decisioni «connesse» adottate dai giudici competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, tale regolamento sembra attribuire, per lo meno in maniera implicita, a questi ultimi giudici la competenza ad adottare decisioni del genere. |
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36 |
Dall’altro lato, va ricordato che uno degli obiettivi perseguiti con la possibilità, di cui all’articolo 27 del regolamento n. 1346/2000, di aprire una procedura secondaria d’insolvenza consiste, precisamente, nella tutela degli interessi locali, fermo restando il fatto che tale procedura può anche perseguire altri obiettivi (v., in tal senso, sentenza Burgo Group, C‑327/13, EU:C:2014:2158, punto 36). |
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37 |
Orbene, un’azione connessa, come quella di cui al procedimento principale, tendente a far dichiarare che determinati beni rientrano in una procedura secondaria d’insolvenza intende precisamente tutelare tali interessi. Tale tutela e, pertanto, l’effetto utile, segnatamente, dell’articolo 27 di tale regolamento sarebbero sensibilmente indeboliti qualora tale azione connessa non potesse essere esperita dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio è stata aperta la procedura secondaria d’insolvenza. |
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38 |
Si deve pertanto concludere che i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura. |
Sul carattere esclusivo o alternativo della competenza internazionale a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza
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39 |
Per quanto riguarda, infine, la questione se la competenza dei giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura abbia carattere esclusivo o alternativo, occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte che riconosce la competenza dei giudici, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, a statuire sulle decisioni connesse è fondata principalmente sull’effetto utile di tale regolamento (v., in tal senso, sentenze Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, punto 21, e F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, punto 27). Come risulta dal punto 37 della presente sentenza, lo stesso vale per quanto riguarda la competenza analoga dei giudici competenti sulla base del paragrafo 2 di tale articolo 3. |
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40 |
Di conseguenza, al fine di determinare il carattere esclusivo o alternativo della competenza internazionale a statuire sulle azioni connesse e, pertanto, la portata dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo 3, si deve anche garantire l’effetto utile di tali disposizioni. |
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41 |
Infatti, trattandosi di un’azione diretta a far constatare che taluni beni del debitore ricadono nella sfera degli effetti della procedura secondaria d’insolvenza, quali le azioni di cui al procedimento principale, si deve constatare che essa ha, palesemente, un’incidenza diretta sugli interessi amministrati nell’ambito della procedura principale d’insolvenza, dal momento che dalla constatazione richiesta deriverebbe necessariamente che i beni di cui trattasi non rientrano nella procedura principale. Tuttavia, come ha in sostanza rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 57 delle sue conclusioni, i giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale sono anch’essi competenti a statuire sulle azioni connesse e, dunque, a determinare la sfera degli effetti di tale ultima procedura. |
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Ciò posto, una competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura priverebbe del suo effetto utile l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, nella parte in cui tale disposizione prevede una competenza internazionale a statuire sulle decisioni connesse, e non può pertanto essere accolta. |
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43 |
Peraltro, dalle disposizioni del regolamento n. 1346/2000 non risulta che esso attribuisca al giudice adito per primo la competenza a statuire su un’azione connessa. Contrariamente a quanto fatto valere dal comitato aziendale della NNSA, un’attribuzione del genere non deriva nemmeno dalla sentenza Staubitz-Schreiber (C‑1/04, EU:C:2006:39), che riguarda un caso diverso, ovvero l’attribuzione della competenza ad aprire una procedura principale d’insolvenza e, pertanto, l’attribuzione di una competenza che è esclusiva in forza delle disposizioni di tale regolamento. |
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44 |
Vero è che, come hanno fatto valere vari interessati, il riconoscimento, in tale contesto, di una competenza giurisdizionale «alternativa» comporta il rischio di decisioni concorrenti e potenzialmente inconciliabili. |
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45 |
Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale nel paragrafo 60 delle sue conclusioni, l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 consentirà di evitare il rischio di decisioni inconciliabili imponendo ad ogni giudice adito di un’azione connessa, come quella di cui al procedimento principale, di riconoscere una decisione anteriore adottata da un altro giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, o, eventualmente, paragrafo 2, di tale regolamento. |
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46 |
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alla prima parte della questione posta dichiarando che gli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento n. 1346/2000 devono essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, in via alternativa con i giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura secondaria. |
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47 |
Con la seconda parte della questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia il diritto applicabile alla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza. |
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48 |
A tale proposito occorre ricordare, da un lato, che gli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza sono limitati, come deriva dagli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento n. 1346/2000, ai beni del debitore che, alla data d’apertura della procedura d’insolvenza, si trovavano sul territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria. |
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49 |
Dall’altro lato, dai considerando 6 e 23 del regolamento n. 1346/2000 risulta, in primo luogo, che tale regolamento stabilisce norme di conflitto uniformi che sostituiscono le norme nazionali di diritto internazionale privato e, in secondo luogo, che tale sostituzione si limita, secondo il principio di proporzionalità, all’ambito di applicazione delle norme previste da tale regolamento. Infatti, detto regolamento non esclude, in linea di principio, qualunque applicazione, nell’ambito di un’azione connessa come quella di cui al procedimento principale, della legislazione dello Stato membro di cui fa parte il giudice dinanzi al quale è pendente tale azione connessa, fondata sul diritto internazionale privato di tale Stato, in quanto il regolamento n. 1346/2000 non contiene norme uniformi che disciplinino la situazione in parola. |
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50 |
Tuttavia, per quanto riguarda la questione se, al fine dell’applicazione del regolamento n. 1346/2000, si debba ritenere che un bene si trovasse nel territorio di uno Stato membro alla data d’apertura della procedura d’insolvenza, va constatato che tale regolamento prevede effettivamente norme uniformi che escludono, in tal modo, qualsiasi ricorso al diritto nazionale. |
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51 |
Infatti, dall’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000 risulta che, ai fini di tale regolamento, lo «Stato membro in cui si trova un bene» è, per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene, per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro e, in ultimo, per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento. Nonostante la complessità della situazione giuridica di cui al procedimento principale, tale norma deve consentire al giudice del rinvio di localizzare i beni, i diritti o i crediti di cui trattasi. |
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52 |
Occorre aggiungere a tale proposito che, sebbene l’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000 faccia espressamente riferimento solo ai beni, ai diritti e ai crediti che si trovano in uno Stato membro, da ciò non può dedursi che tale disposizione non sia applicabile nell’ipotesi in cui il bene, il diritto o il credito di cui trattasi debbano essere considerati come situati in uno Stato terzo. |
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53 |
Infatti, per determinare i beni che rientrano in una procedura secondaria d’insolvenza è sufficiente verificare se, alla data d’apertura della procedura d’insolvenza, essi si trovassero sul territorio dello Stato membro di apertura della procedura d’insolvenza, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000, senza che sia rilevante a tale proposito la questione in quale altro Stato, eventualmente, tali beni si siano trovati in una fase ulteriore della procedura. |
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54 |
Di conseguenza, per quanto riguarda i procedimenti principali, spetterà al giudice del rinvio verificare innanzitutto se i beni di cui trattasi, che non sembra possano essere considerati beni materiali, costituiscano beni o diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, o se debbano essere considerati crediti. In seguito, spetterà al medesimo giudice determinare, rispettivamente, se lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro sia quello di apertura della procedura secondaria d’insolvenza, nella presente fattispecie la Repubblica francese, o se, eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore sia la Repubblica francese. Solo nell’ipotesi in cui una di tali verifiche avesse esito positivo, i beni di cui trattasi rientreranno nella procedura secondaria d’insolvenza aperta in Francia. |
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55 |
Alla luce di ciò, si deve rispondere alla seconda parte della questione posta dichiarando che la determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000. |
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56 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
| Gli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, devono essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria d’insolvenza sono competenti, in via alternativa con i giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di tale procedura secondaria. |
| La determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti di una procedura secondaria d’insolvenza deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000. |
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Firme |
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