Iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza, presentata al Consiglio il 26 maggio 1999

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No longer in force , Date of end of validity 29/05/2000
GU C 221 del 03.08.1999, pagg. 8-23 (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV)
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Document number

  • Celex-Nr.: 31999Y0803(02)

Dates

  • Date of document: 26/05/1999

  • Date of end of validity: 29/05/2000 ; vedi 32000R1346

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  • Author: Germania, Finlandia

  • Form: Iniziativa

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INIZIATIVA

della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Finlandia ai fini dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza, presentata al Consiglio il 26 maggio 1999

(1999/C 221/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c), e 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Germania e della Finlandia,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'iniziativa della Germania e della Finlandia,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea ha stabilito quale obiettivo l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(2) Per il buon funzionamento del mercato interno occorre migliorare e accelerare le procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere; l'adozione del presente regolamento è necessaria per raggiungere tale obiettivo.
(3) Questo obiettivo rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.
(4) L'attività delle imprese presenta in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipende pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche il fallimento di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che permetta di coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente.
(5) È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica ("forum shopping").
(6) Tali obiettivi non possono pertanto essere raggiunti in maniera soddisfacente a livello nazionale. È quindi giustificata un'azione a livello comunitario.
(7) Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita a disposizioni che disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento contiene inoltre disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch'esse tale principio.
(8) Le procedure di insolvenza relative al fallimento, ai concordati e ad altre procedure analoghe sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(3), modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima(4).
(9) Allo scopo di accelerare e migliorare le procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, è necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facciano parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.
(10) Il presente regolamento si applica indistintamente a tutte le procedure, chiunque sia il debitore, una persona fisica o giuridica, un commerciante o un privato. Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento collettivo sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali imprese non sono contemplate nel regolamento poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi.
(11) Il regolamento tiene conto del fatto che, tenuto conto delle notevoli differenze fra i diritti reali, è estremamente difficile istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale per tutta la Comunità. Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà; ciò vale anche per gli interessi garantiti esistenti nella Comunità, che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, anche per quanto concerne le relazioni, alle quali ricorrono i singoli creditori nel corso delle procedure di insolvenza, si registrano in alcuni casi enormi differenze. Il presente regolamento vuole tenerne conto in due modi distinti, prevedendo, da un lato, criteri speciali di collegamento per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura.
(12) Un parallelismo tra procedura principale di insolvenza - riconosciuta in altri Stati membri - e procedura secondaria - che consente ai creditori di un altro Stato membro di ricorrere ad uno strumento locale per salvaguardare i loro interessi - evita un accentramento troppo rigido. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno della Comunità.
(13) Una procedura di insolvenza può essere aperta nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. La procedura principale di insolvenza ha portata universale; essa tende a comprendere tutti i beni del debitore, a livello internazionale, e a interessare tutti i creditori ovunque si trovino. Per "centro degli interessi principali" si intende un luogo con il quale il debitore intrattiene regolarmente strettissimi rapporti, nel quale si concentrano le sue molteplici relazioni commerciali e nel quale è per lo più situato il nucleo del suo patrimonio. Tale luogo è ben noto anche ai creditori.
(14) Le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza fissano soltanto la competenza internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure di insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale.
(15) La disposizione sulla competenza internazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, consente ai giudici competenti di aprire una procedura principale di insolvenza per imporre l'adozione di provvedimenti provvisori e conservativi sin dalla richiesta di apertura della procedura. I provvedimenti conservativi anteriori e posteriori all'apertura della procedura di insolvenza possono avere grande rilevanza per garantire l'efficacia della procedura stessa. Il regolamento prevede al riguardo due possibilità: da un lato il giudice competente per la procedura principale di insolvenza può disporre provvedimenti provvisori conservativi, da attuare a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, terzo comma, anche per quanto concerne i beni situati all'estero. Dall'altro, un curatore provvisorio designato anteriormente all'apertura della procedura principale di insolvenza negli Stati in cui si trova una dipendenza del creditore e nei quali questi desidera aprire una procedura secondaria d'insolvenza può, in base al diritto di detto Stato, richiedere eventuali provvedimenti conservativi (articolo 38).
(16) Il diritto di chiedere l'apertura di una procedura territoriale indipendente spetta esclusivamente ai creditori locali e ai creditori della dipendenza locale o è limitato ai casi in cui non si può aprire una procedura principale a norma del diritto dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Lo scopo di detta limitazione delle procedure territoriali indipendenti è limitarle al minimo indispensabile.
(17) Possono presentarsi casi nei quali il patrimonio del debitore è troppo complesso da amministrare unitariamente, o le divergenze tra i sistemi giuridici interessati sono così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per tale motivo il curatore della procedura principale può chiedere l'apertura di procedure secondarie ogniqualvolta la buona gestione del patrimonio lo richieda.
(18) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra le procedure pendenti. Il persupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza il curatore della medesima dispone di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo ad esempio la facoltà di aprire una tale procedura, di proporre un piano di risanamento o un concordato oppure di chiedere la sospensione della liquidazione dell'attivo nelle procedure secondarie.
(19) Ciascun creditore, ovunque sia domiciliato nella Comunità, ha il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nella Comunità sul patrimonio del debitore. Ciò vale anche per le autorità tributarie e gli organismi di previdenza sociale. Nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione del ricavato deve tuttavia essere coordinata. Ogni creditore può trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non può partecipare alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non abbiano ottenuto una quota proporzionale equivalente. Deve essere di conseguenza elaborato un conto consolidato delle quote per la Comunità europea.
(20) Il regolamento prevede l'immediato riconoscimento delle decisioni relative all'apertura, allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza che rientra nel suo ambito d'applicazione, nonché delle decisioni strettamente collegate con detta procedura d'insolvenza. Il riconoscimento automatico ha pertanto per conseguenza che gli effetti che il diritto dello Stato di apertura della procedura comporta per la stessa si estendono ai rimanenti Stati membri. Il riconoscimento delle decisioni pronunciate dai giudici degli Stati membri deve poggiare sul principio di fiducia reciproca. A tale riguardo i motivi del mancato riconoscimento sono ridotti al minimo necessario. Si deve risolvere secondo tale principio anche il conflitto che insorge quando i giudici di due Stati membri si ritengono competenti ad aprire una procedura principale di insolvenza. La decisione del giudice che apre per primo la procedura deve essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice.
(21) Il regolamento stabilisce, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro ambito d'applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato. Nel presente regolamento, l'espressione "legge applicabile" si riferisce al diritto interno dello Stato membro, eccetto le norme di diritto internazionale privato di questo. Salvo disposizione contraria, si applica la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi si applica sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati; essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza.
(22) Il riconoscimento automatico di una procedura d'insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, il presente regolamento prevede una serie di deroghe alla regola generale, che figurano negli articoli da 5 a 15.
(23) Sono particolarmente necessari criteri speciali di collegamento che deroghino alla legge dello Stato di apertura per i diritti reali, perché questi hanno grande rilevanza per la concessione dei crediti. La costituzione, la validità e la portata di detti diritti reali sono disciplinate, di norma, dalla legge del luogo in cui si trovano i beni e su di esse non incide l'apertura della procedura d'insolvenza. Pertanto il titolare del diritto reale può continuare a far valere il diritto di separare la garanzia dalla massa. Se a norma della legge dello Stato in cui i beni si trovano la procedura d'insolvenza incide anche sui diritti reali, il curatore può chiedere l'apertura di una procedura secondaria d'insolvenza, purché il debitore possegga una dipendenza in tale Stato. Se tale procedura territoriale d'insolvenza non viene aperta, il bene in questione è sottoposto allo stesso spossessamento di portata universale della procedura principale di insolvenza, sicché, in caso di realizzazione della garanzia, il residuo del ricavato della vendita va ceduto all'attivo.
(24) Se la legge dello Stato di apertura non permette la compensazione, il creditore ne ha comunque diritto se essa è possibile in base alla legge applicabile al credito del debitore insolvente. In tal modo, la compensazione diventa in sostanza una specie di garanzia disciplinata da una legge sulla quale il creditore può fare affidamento nel momento in cui sorge il credito.
(25) È inoltre necessaria una tutela specifica per i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Ciò vale, per esempio, per la liquidazione dei contratti e le compensazioni riconducibili a tali sistemi, oltre che per la realizzazione di titoli e per le garanzie a copertura di dette operazioni, a norma, in particolare, della direttiva 98/26/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli(5). Su dette operazioni dovrebbe pertanto incidere soltanto la legge applicabile al sistema o al mercato in questione. L'obiettivo di tale disposizione è evitare, in caso di insolvenza di una parte delle operazioni, qualsiasi modifica dei meccanismi di regolamento e di liquidazione delle operazioni previsti nei sistemi di pagamento o di regolamento o nei mercati finanziari organizzati operanti negli Stati membri. Per alcuni dei casi qui considerati, la direttiva 98/26/CE prevede disposizioni particolari che sostituiscono le disposizioni generali del regolamento.
(26) Per tutelare i lavoratori e i rapporti di lavoro, gli effetti della procedura di insolvenza sulla continuazione o la cessazione del rapporto di lavoro e sui diritti ed obblighi di ciascuna parte del rapporto devono essere stabiliti dalla legge applicabile al contratto in base alle norme generali sui conflitti di leggi. Ogni altra questione di diritto fallimentare, come ad esempio se i crediti dei lavoratori siano assistiti o meno da una prelazione e quale sia il grado di questa eventuale prelazione, è disciplinata dalla legge dello Stato di apertura.
(27) Per tutelare l'attività commerciale, occorre pubblicizzare negli altri Stati membri, su richiesta del curatore, il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Qualora nello Stato membro interessato si trovi una dipendenza, può essere imposto l'obbligo di pubblicità. Comunque, in entrambi i casi, la pubblicità non costituisce un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.
(28) In determinati casi, una parte degli interessati può ignorare l'apertura della procedura e, in buona fede, agire in contrasto con le nuove circostanze. Per tutelare tali persone che, ignorando che all'estero è stata aperta una procedura, adempiono obbligazioni a favore del debitore, laddove di fatto avrebbero dovuto eseguirle a favore del curatore straniero, il regolamento attribuisce carattere liberatorio a tale prestazione o pagamento.
(29) Al regolamento sono acclusi alcuni allegati che riguardano l'iter delle procedure d'insolvenza in base al diritto interno degli Stati membri. Il Consiglio si riserva il diritto di modificare detti allegati per poterli adattare alle eventuali modifiche del diritto interno degli Stati membri.
(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato, dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, esso non vincola né il Regno Unito né l'Irlanda e non è applicabile nei loro confronti, a meno che essi non esercitino i loro diritti a norma degli articoli 3 e 4 di detto protocollo.
(31) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato, dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, tale Stato membro non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, esso non vincola la Danimarca e non è applicabile nei suoi confronti, a meno che tale Stato membro informi il Consiglio, a norma dell'articolo 7 di detto protocollo, che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, dello stesso protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi, le imprese d'investimento che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) "procedura di insolvenza", le procedure concorsuali di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

b) "curatore", qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. L'elenco di tali persone e organi figura nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

c) "procedura di liquidazione", una procedura d'insolvenza ai sensi della lettera a), che comporta la liquidazione dei beni del debitore, anche se la procedura è chiusa in seguito ad un concordato o ad altra misura che ponga fine all'insolvenza o è chiusa a causa di insufficienza dell'attivo. L'elenco di tali procedure figura nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

d) "giudice", l'organo giudiziario o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro legittimata ad aprire una procedura di insolvenza o a prendere decisioni nel corso di questa;

e) "decisione", in relazione all'apertura di una procedura d'insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente ad aprire tale procedura o a nominare un curatore;

f) "momento in cui è aperta la procedura di insolvenza", il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

g) "Stato membro in cui si trova un bene",

- per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,

- per i beni e i diritti che il proprietario o il titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro,

- per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;

h) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni.

Articolo 3

Competenza internazionale

1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.

3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione.

4. Una procedura d'insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:

a) allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, ovvero

b) allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da un creditore il cui domicilio, la residenza abituale o le sede è situata nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione, ovvero il cui credito deriva dall'esercizio di tale dipendenza.

Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato "Stato di apertura".

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;

b) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza;

c) i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;

d) le condizioni di opponibilità della compensazione;

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

g) i crediti da insinuare nel passivo del debitore e la sorte di quelli successivi all'apertura della procedura di insolvenza;

h) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;

i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante concordato;

k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;

l) l'onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Articolo 5

Diritti reali dei terzi

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili di proprietà del debitore che al momento dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono, in particolare, i seguenti:

a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c) il diritto di esigere il bene e chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga e/o lo abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

4. La disposizione di cui al paragrafo 1 non pregiudica le azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 6

Compensazione

1. L'apertura della procedura di insolvenza non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito del debitore, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito del debitore insolvente.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 7

Riserva di proprietà

1. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell'acquirente di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato di apertura.

2. L'apertura della procedura di insolvenza nei confronti del venditore di un bene dopo la consegna di quest'ultimo non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita, impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m).

Articolo 8

Contratto relativo a un bene immobile

Gli effetti della procedura di insolvenza su un contratto che dà diritto di acquistare un bene immobile o di goderne sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato.

Articolo 9

Sistemi di pagamento e mercati finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 5, gli effetti della procedura di insolvenza sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un sistema di pagamento o di regolamento o a un mercato finanziario sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile a tale sistema o mercato.

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al sistema di pagamento o al mercato finanziario in questione.

Articolo 10

Contratti di lavoro

Gli effetti della procedura di insolvenza sul contratto e sul rapporto di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto di lavoro.

Articolo 11

Effetti sui diritti soggetti a iscrizione nei pubblici registri

Gli effetti della procedura di insolvenza in ordine ai diritti del debitore su un bene immobile, su una nave a su un aeromobile, soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 12

Brevetti e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo istituito da disposizioni comunitarie possono essere inclusi solo in una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 13

Atti pregiudizievoli

Non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

- tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che

- tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

Articolo 14

Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l'apertura della procedura di insolvenza, il debitore disponga a titolo oneroso

- di un bene immobile,

- di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in un pubblico registro, o

- di valori mobiliari la cui esistenza presuppone l'iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

Articolo 15

Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti

Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplianti esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

CAPITOLO II

RICONOSCIMENTO DELLA PROCEDURA DI INSOLVENZA

Articolo 16

Principio

1. La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri.

2. Il riconoscimento di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non osta all'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, da parte del giudice di un altro Stato membro. Quest'ultima è una procedura secondaria ai sensi del capitolo III della convenzione.

Articolo 17

Effetti del riconoscimento

1. La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Gli effetti della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non possono essere contestati negli altri Stati membri. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, in particolare una dilazione di pagamento o la remissione di un debito risultante da tale procedura, può essere fatta valere per i beni situati nel territorio di un altro Stato membro soltanto nei confronti dei creditori che vi hanno acconsentito.

Articolo 18

Poteri del curatore

1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché, non vi è stata aperta un'altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato. In particolare, egli può trasferire, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano, i beni del debitore, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2. Il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l'apertura della procedura di insolvenza. Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.

3. Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi coercitivi, il diritto di decidere su una controversia o una lite.

Articolo 19

Prova della nomina del curatore

La nomina del curatore è formalizzata con la presentazione di una copia conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dal giudice competente.

Può essere richiesta una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel cui territorio il curatore esercita la sue funzioni. Non è richiesta una legalizzazione o altra formalità analoga.

Articolo 20

Restituzione e imputazione

1. Il creditore che, dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ottiene con qualsiasi mezzo, in particolare mediante azioni esecutive, soddisfazione totale o parziale del credito con beni del debitore situati nel territorio di un altro Stato membro, deve restituire al curatore ciò che ha ottenuto, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 7.

2. Perché sia garantita la parità di trattamento dei creditori, il creditore che, in una procedura di insolvenza, abbia recuperato una quota del proprio credito partecipa ai riparti effettuati in un'altra procedura soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in tale altra procedura una quota equivalente.

Articolo 21

Pubblicità

1. Il curatore può chiedere che il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura di insolvenza e, se del caso, la decisione che lo nomina siano rese pubbliche negli altri Stati membri secondo le modalità ivi previste. Le misure di pubblicità indicano inoltre l'identità del curatore nominato e precisano se la regola di competenza applicata è quella dell'articolo 3, paragrafo 1 o paragrafo 2.

2. Tuttavia, ogni Stato membro nel cui territorio si trova una dipendenza del debitore può prevedere la pubblicazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta prende le misure necessarie per la pubblicazione.

Articolo 22

Annotazione in un pubblico registro

1. Il curatore può chiedere che la decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia annotata nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro pubblico registro tenuto negli altri Stati membri.

2. Tuttavia, ogni Stato membro può prevedere l'annotazione obbligatoria. In tal caso il curatore o l'autorità a ciò legittimata nello Stato membro in cui la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata aperta prende le misure necessarie per l'annotazione.

Articolo 23

Spese

Le spese per le misure di pubblicità e di annotazione di cui agli articoli 21 e 22 sono considerate spese della procedura.

Articolo 24

Prestazioni a favore del debitore

1. Colui che in uno Stato membro adempie un'obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore del curatore della procedura, è liberato se non era informato dell'apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all'articolo 21 non fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza; si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l'abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell'apertura della procedura.

Articolo 25

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 31 a51 della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a detta convenzione, eccezion fatta per l'articolo 34, secondo comma.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla richiesta d'apertura di una procedura d'insolvenza.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 si effettuano secondo le disposizioni della convenzione di cui al paragrafo 1, ove questa si applichi.

3. Gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere e a rendere esecutiva una decisione di cui al paragrafo 1 che abbia come effetto una limitazione della libertà personale o del segreto postale.

Articolo 26

Ordine pubblico

Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all'ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione.

CAPITOLO III

PROCEDURE SECONDARIE DI INSOLVENZA

Articolo 27

Apertura

La procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest'altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d'insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l'insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell'allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati nel territorio in tale altro Stato membro.

Articolo 28

Legge applicabile

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applica alla procedura secondaria la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

Articolo 29

Diritto di chiedere l'apertura

L'apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:

a) dal curatore della procedura principale;

b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria.

Articolo 30

Anticipo delle spese

Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.

Articolo 31

Obbligo di collaborazione e d'informazione

1. Salvo disposizioni che limitano la trasmissione di informazioni, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie devono rispettare l'obbligo d'informazione reciproca. Devono comunicare senza ritardo qualsiasi informazione che possa essere utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a porre fine alla procedura.

2. Fatte salve le norme applicabili a ciascuna procedura, il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere della cooperazione reciproca.

3. Il curatore della procedura secondaria deve dare in tempo utile la possibilità al curatore della procedura principale di presentare proposte riguardanti la liquidazione o qualsiasi altro uso dell'attivo della procedura secondaria.

Articolo 32

Esercizio dei diritti dei creditori

1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualiasi procedura secondaria.

2. I curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare all'insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.

3. Il curatore di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.

Articolo 33

Sospensione della liquidazione

1. A richiesta del curatore della procedura principale, il giudice che ha aperto la procedura secondaria sospende in tutto o in parte le operazioni di liquidazione, salva la facoltà di esigere in tal caso dal curatore della procedura principale misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria e di taluni gruppi di creditori. La richiesta del curatore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale. La sospensione della liquidazione può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata.

2. Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di liquidazione:

- a richiesta del curatore della procedura principale,

- d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta del curatore della procedura secondaria, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale o della procedura secondaria.

Articolo 34

Misure che pongono fine alla procedura secondaria di insolvenza

1. Qualora la legge applicabile alla procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere la procedura senza liquidazione mediante un piano di risanamento, un concordato o una misura analoga, tale misura è proposta dal curatore della procedura principale.

La chiusura della procedura secondaria mediante una misura di cui al primo comma diventa definitiva soltanto con l'assenso del curatore della procedura principale ovvero, mancando tale assenso, qualora la msiura proposta non leda gli interessi finanziari dei creditori della procedura principale.

2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.

3. Durante la sospensione delle operazioni di liquidazione disposta ai sensi dell'articolo 33, soltanto il curatore della procedura principale, o il debitore con il suo consenso, può proporre nella procedura secondaria una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo; non può essere messa ai voti né approvata alcun'altra proposta relativa a tale misura.

Articolo 35

Residuo dell'attivo della procedura secondaria

Se la liquidazione dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore della procedura principale.

Articolo 36

Apertura successiva della procedura principale

Qualora una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sia aperta dopo l'apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in un diverso Stato membro, alla procedura aperta per prima si applicano gli articoli da 31 a 35, ove lo stato della procedura lo consenta.

Articolo 37

Chiusura e conversione della procedura precedente

Il curatore della procedura principale può chiedere che una procedura figurante nell'allegato A precedentemente aperta in un altro Stato membro sia convertita in una procedura di liquidazione, se tale convenzione si rivela utile per gli interessi dei creditori della procedura principale.

Il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ordina la conversione in una delle procedure dell'allegato B.

Articolo 38

Provvedimenti conservativi

Allorché, per garantire la conservazione dei beni del debitore, il giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, nomina un curatore provvisorio ai fini di garantire la conservazione dei beni del debitore, tale curatore provvisorio è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza.

CAPITOLO IV

INFORMAZIONE DEI CREDITORI E INSINUAZIONE DEI LORO CREDITI

Articolo 39

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri, ha il diritto di insinuare i crediti per iscritto nella procedura di insolvenza.

Articolo 40

Obbligo di informare i creditori

1. Non appena è aperta una procedura in uno Stato membro, il giudice competente di detto Stato o il curatore da lui nominato informa senza ritardo i creditori conosciuti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede negli altri Stati membri.

2. L'informazione, trasmessa mediante una nota individuale, riguarda in particolare i termini da rispettare, le sanzioni previste circa i termini, l'organo o l'autorità legittimati a ricevere l'insinuazione dei crediti e gli altri provvedimenti prescritti. La nota indica anche se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale devono insinuare il credito.

Articolo 41

Contenuto dell'insinuazione del credito

Il creditore invia una copia dei documenti giustificativi, qualora ne esistano, e indica la natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo; indica, inoltre, se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà e quali sono i beni che costituiscono la garanzia da lui invocata.

Articolo 42

Lingue

1. L'informazione di cui all'articolo 40 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura. A tal fine si usa un formulario che reca il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

2. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Stato. Tuttavia, in tal caso, l'insinuazione deve recare, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura, il titolo "Insinuazione di credito". Può essere chiesta al creditore una traduzione della dichiarazione di insinuazione del credito in quella lingua.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Applicazione nel tempo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte dopo la sua entrata in vigore. Gli atti compiuti dal debitore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati dalla legge ad essi applicabile al momento del loro compimento.

Articolo 44

Rapporti con le convenzioni

1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri in particolare:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;

- la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;

- la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull'autorità e sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

- il trattato tra la Germania e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;

- la convenzione tra la Francia e l'Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;

- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

- la convenzione tra l'Italia e l'Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;

- la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen l'11 novembre 1933;

- la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990.

2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal presente regolamento per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Il presente regolamento non si applica:

- in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 45

Modifica degli allegati

Gli allegati del presente regolamento possono essere modificati con decisione del Consiglio.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) Parere espresso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere espresso il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.

(4) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.

GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.

GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.

GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.

GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.

(5) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

ALLEGATO A

BELGIQUE/BELGIË

- La faillite/Het faillissement

- Concordat judiciaire/Het gerechtelijk akkoord

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren

- Das gerichtliche Vergleichsverfahren

- Das Gesamtvollstreckungsverfahren

- Das Insolvenzverfahren

ELLAS

- Πτώχευση

- Η ειδική εκκαθάριση

- Η προσωρινή διαχείριση εταιρίας. Η διοίκηση και η διαχείριση των πιστωτών

- Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας με τους πιστωτές

ESPAÑA

- Concurso de acreedores

- Quiebra

- Suspensión de pagos

FRANCE

- Liquidation judiciaire

- Redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur

ITALIA

- Fallimento

- Concordato preventivo

- Liquidazione coatta amministrativa

- Amministrazione straordinaria

- Amministrazione controllata

LUXEMBOURG

- Faillite

- Gestion contrôlée

- Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

- Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND

- Het faillissement

- De surséance van betaling

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren

- Das Ausgleichsverfahren

- Das Vorverfahren

PORTUGAL

- O processo de falência

- Os processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

- A concordata

- O acordo de credores

- A reestruturação financeira

- A gestão controlada

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs

- Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

- Konkurs

- Offentligt ackord

- Företagsrekonstruktion

ALLEGATO B

BELGIQUE/BELGIË

- La faillite/Het faillissement

DEUTSCHLAND

- Das Konkursverfahren

- Das Gesamtvollstreckungsverfahren

- Das Insolvenzverfahren

ELLAS

- Πτώχευση

- Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

- Concurso de acreedores

- Quiebra

- Suspensión de pagos basada en la insolvencia definitiva

FRANCE

- Liquidation judiciaire

ITALIA

- Fallimento

- Liquidazione coatta amministrativa

LUXEMBOURG

- Faillite

- Régime spécial de liquidation du notariat

NEDERLAND

- Het faillissement

ÖSTERREICH

- Das Konkursverfahren

PORTUGAL

- O processo de falência

SUOMI/FINLAND

- Konkurssi/konkurs

SVERIGE

- Konkurs

ALLEGATO C

BELGIQUE/BELGIË

- Le curateur/de curator

- Le juge délégué/de rechter-commissaris

DEUTSCHLAND

- Konkursverwalter

- Vergleichsverwalter

- Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

- Verwalter

- Insolvenzverwalter

- Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

- Treuhänder

ELLAS

- Σύνδικος

- Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

- Ο ειδικός εκκαθαριστής

- Ο επίτροπος

ESPAÑA

- Depositario-administrador

- Interventor o interventores

- Síndicos

- Comisario

FRANCE

- Représentant des créanciers

- Mandataire liquidateur

- Administrateur judiciaire

- Commissaire à l'exécution de plan

ITALIA

- Curatore

- Commissario liquidatore

LUXEMBOURG

- Le curateur

- Le commissaire

- Le liquidateur

- Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

NEDERLAND

- De curator in het faillissement

- De bewindvoerder in de surséance van betaling

ÖSTERREICH

- Masseverwalter

- Ausgleichsverwalter

- Sachwalter

- Treuhänder

- Besonderer Verwalter

- Vorläufiger Verwalter

- das Konkursgericht

PORTUGAL

- Gestor judicial

- Liquidatário judicial

- Comissão de Credores

SUOMI/FINLAND

- Pesänhoitaja/boförvaltare

- Selvittäjä/utredare

SVERIGE

- Förvaltare

- God man

- Rekonstruktör


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