edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 007 pag. 101 - 102
edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 012 pag. 85 - 86
edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 007 pag. 101 - 102
Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2245/oj
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Celex-Nr.: 32004R2245
Dates
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Date of document: 27/12/2004
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Date of effect: 04/01/2005 ; entrata in vigore data della pubblicazione + 7 vedi art. 2
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Date of end of validity: 09/01/2015 ; abrog. impl. da 32012R1215
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Commissione europea
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Form: Regolamento
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 32001R0044 - A74 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32001R0044 modifica modifica allegato 1 dal: 2005-01-04 32001R0044 modifica modifica allegato 2 dal: 2005-04-01 32001R0044 modifica modifica allegato 3 dal: 2005-01-04 32001R0044 modifica modifica allegato 4 dal: 2005-01-04
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) , in particolare l’articolo 74,
considerando quanto segue:
| (1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza. L’allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L’allegato III riporta l’elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l’allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso. |
| (2) |
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l’elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti. |
| (3) |
Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV. |
| (4) |
Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.
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1) |
L’allegato I è modificato come segue.
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2) |
L’allegato II viene modificato come segue:
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3) |
L’allegato III viene modificato come segue:
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4) |
L’allegato IV viene modificato come segue:
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Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.
Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Presidente
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
Source
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