Causa C‑294/15
Edyta Mikołajczyk
contro
Marie Louise Czarnecka
e
Stefan Czarnecki
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie)
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione ratione materiae — Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi — Articolo 3, paragrafo 1 — Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’“attore” — Portata»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2016
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di «annullamento di matrimonio» – Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 1, §§ 1, a), e 3] Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza generale – Criteri alternativi di competenza previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino – Nozione di «attore» – Interpretazione autonoma e uniforme [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 3, § 1, a), 5° e 6° trattino] Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Criteri alternativi di competenza previsti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino – Nozione di «attore» – Persona diversa dal coniuge – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 3, § 1, a), 5° e 6° trattino]
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. Infatti, relativamente, in primo luogo, al tenore letterale di tale disposizione, quest’ultima designa, tra le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, in particolare, l’annullamento del matrimonio, senza distinguere a seconda della data di proposizione di tale azione rispetto al decesso di uno dei coniugi o dell’identità della persona titolare del diritto di adire un giudice con un’azione siffatta. Un’interpretazione siffatta è, in secondo luogo, corroborata dal contesto nel quale tale disposizione si inserisce. A tale riguardo, l’articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento enumera tassativamente le materie escluse dall’ambito di applicazione del suddetto regolamento. Orbene, un’azione per l’annullamento di matrimonio promossa da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi non compare tra dette materie escluse. In terzo luogo, questa interpretazione è altresì confermata dall’obiettivo perseguito da tale regolamento, che contribuisce a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Orbene, escludere un’azione per l’annullamento di matrimonio promossa da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 nuocerebbe al rispetto di tale obiettivo, in quanto tale esclusione sarebbe atta ad aumentare la mancanza di certezza del diritto legata all’assenza di un quadro uniforme in materia, e ciò a maggior ragione per il fatto che le questioni relative allo status delle persone fisiche nonché quelle relative ai rapporti di famiglia sono escluse dall’ambito del regolamento n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. (v. punti 27‑30, 32‑34, 37, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 44, 45) L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni. Infatti, le regole di competenza previste all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, incluse quelle previste al paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, di detto articolo sono concepite per proteggere gli interessi dei coniugi. Un’interpretazione del genere risponde del pari alla finalità perseguita da tale regolamento, in quanto esso ha istituito regole di conflitto non rigide per tenere conto della mobilità delle persone e per proteggere altresì i diritti del coniuge che ha lasciato il paese della residenza abituale comune, garantendo nel contempo che sussista un nesso di collegamento effettivo tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza. Ne consegue che, pur se l’azione d’annullamento del matrimonio proposta da un terzo rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, detto terzo deve restare vincolato dalle regole di competenza stabilite a vantaggio dei coniugi. Tale interpretazione, peraltro, non priva dell’accesso al giudice detto terzo, in quanto egli potrebbe avvalersi degli altri criteri di competenza previsti all’articolo 3 di tale regolamento. (v. punti 49‑51, 53, dispositivo 2)
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:772
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Celex-Nr.: 62015CJ0294
Authentic language
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Authentic language: polacco
Dates
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Date of document: 13/10/2016
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Date lodged: 17/06/2015
Classifications
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Polonia
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Toader
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Advocate General: Wathelet
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Observations: Commissione europea, Polonia, EUINST, Italia, EUMS
Legal doctrine
1. Idot, Laurence: Une action en annulation d'un mariage intentée par un tiers relève du champ d'application matériel du règlement « Bruxelles II bis », mais le tiers n'est pas un « demandeur » au sens de l'article 3, § 1, sous a), 5e et 6e tirets, Europe 2016 Décembre Comm. nº 12 p.45-46 (FR)
5. De Boer, Th.M.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2017 nº 188 (NL)
4. Nourissat, Cyril: Le règlement « Bruxelles II bis » à l'épreuve de la bigamie, Procédures 2017 nº 1 p.24-25 (FR)
7. Nademleinsky, Marco: Internationale Bigamie, Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht : EF-Z 2017 p.139 (DE)
2. Brenn, Christoph: "Antragsteller" ist ausschließlich ein Ehegatte, Österreichische Juristenzeitung 2016 p.1110-1111 (DE)
6. Berner, Felix: Familien- und Erbrecht. Anmerkung zu EuGH, Urt. v. 13.10.2016 - C-294/15 (Mikołajczyk), Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union - GPR 2017 p.131-134 (DE)
8. Hilbig-Lugani, Katharina: EuEheVO und posthume Eheungültigerklärungsverfahren Dritter (zu EuGH, 13.10.2016 – Rs. C-294/15 – Mikolajczyk . / . Czarnecka und Czarnecki, unten S. 607, Nr. 44), Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2017 p.556-562 (DE)
9. Corneloup, Sabine: L'action en annulation du mariage intentée par un tiers après le décès d'un epoux, Revue critique de droit international privé 2017 nº 2 p.291-293 (FR)
10. Laazouzi, Malik: XXI. Compétence des juridictions et lois applicables - Cour de justice, 2e ch., 13 octobre 2016, Edyta Mikolajczyk, aff. C-294/15, ECLI:EU:C:2016:272, Jurisprudence de la CJUE 2016. Décisions et commentaires (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2017, p. 794-802 (FR)
3. Idot, Laurence: Champ d'application matériel, Europe 2016 Décembre nº 12 p.45-46 (FR)
11. Sokołowski, Marcin: Legitymacja procesowa osób trzecich w sprawach o unieważnienie małżeństwa – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.10.2016 r. w sprawie C-294/15, E. Mikołajczyk przeciwko Czarneccy, Europejski Przegląd Sądowy 2017 Vol. 6 p. 34-38 (PL)
Relationship between documents
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32003R2201 A03P1LAT6 Interpreta 32003R2201 A01P1LA Interpreta 32003R2201 A03P1LAT5 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 32003R2201 A03P1LAT6 N 1 21 38 41 42 45 46 52 53 32003R2201 A03P1LAT1 N 41 32003R2201 A03P1LA N 48 32003R2201 A03P1LAT2 N 41 32003R2201 C8 N 3 29 32003R2201 A03P1LAT3 N 41 32003R2201 A17 N 6 32003R2201 A01P3 N 29 30 32003R2201 A01P3LF N 31 32003R2201 A03 N 40 49 51 32003R2201 N 21 22 33 34 35 36 47 51 32003R2201 A01P1LA N 1 21 23 24 27 28 32 37 32003R2201 A03P1LAT4 N 41 32003R2201 A01 N 4 32003R2201 C1 N 3 33 32003R2201 A03P1LAT5 N 1 21 38 41 42 45 46 52 53 62007CJ0068 N26 N 50 62007CJ0523 N34 N 44 62008CJ0168 N50 N 48 62008CJ0168 N48 N 33 46 62008CJ0168 N49 N 47 62008CJ0168 N38 N 44 62008CJ0168 N47 N 33 32012R0650 N 34 62012CJ0251 N26 N 26 62013CJ0556 N23 N 26 62015CC0294 N 35 62015CJ0215 N28 N 24
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 ottobre 2016 (*1)
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — Ambito di applicazione ratione materiae — Azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi — Articolo 3, paragrafo 1 — Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell’“attore” — Portata»
Nella causa C‑294/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con decisione del 20 marzo 2015, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2015, nel procedimento
contro
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Pucciariello, avvocato dello Stato; |
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per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 maggio 2016,
ha pronunciato la seguente
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede opposti la sig.ra Edyta Mikołajczyk al sig. Stefan Czarnecki, defunto, rappresentato nel procedimento principale da un curatore, e alla sig.ra Marie Louise Czarnecka, in merito ad una domanda di annullamento del matrimonio contratto da questi ultimi. |
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3 |
I considerando 1 e 8 del regolamento n. 2201/2003 sono formulati nel modo seguente:
(...)
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento: «1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
(...) 3. Il presente regolamento non si applica:
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5 |
L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento così prevede: «Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
(...)». |
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6 |
L’articolo 17 del medesimo regolamento, intitolato «Verifica della competenza», così prevede: «L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza». |
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7 |
Dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del kodeks rodzinny i opiekuńczy (legge del 25 febbraio 1964, codice della famiglia e della tutela) (Dz.U. n. 9, posizione 59, come modificata), non può contrarre matrimonio colui che è ancora vincolato da un precedente matrimonio. |
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8 |
L’articolo 13, paragrafo 2, del citato codice prevede che l’annullamento del matrimonio per il fatto che per uno dei coniugi continua ad esistere un precedente vincolo matrimoniale può essere richiesto da chiunque abbia un interesse giuridico al riguardo. |
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9 |
L’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo codice, dispone che il matrimonio non può essere annullato per difetto di libertà di stato di uno dei coniugi qualora il vincolo matrimoniale precedente sia stato sciolto o annullato, sempre che lo scioglimento non sia dovuto al decesso della persona che aveva contratto un nuovo matrimonio in costanza di un precedente matrimonio. |
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10 |
Alla luce dell’articolo 1099 del kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964, codice di procedura civile) il giudice adito esamina d’ufficio, in qualunque fase del procedimento, la questione dell’incompetenza dei giudici nazionali e, in caso di incompetenza, dichiara irricevibile la domanda. L’incompetenza del giudice nazionale costituisce una causa di nullità del procedimento. |
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11 |
Il 20 novembre 2012, la sig.ra Mikołajczyk ha proposto, dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), un’azione per l’annullamento del matrimonio tra il sig. Czarnecki e la sig.ra Marie Louise Czarnecka, nata Cuenin, contratto il 4 luglio 1956 a Parigi (Francia), menzionando di essere l’erede testamentaria della sig.ra Zdzisława Czarnecka, prima moglie del sig. Czarnecki, deceduta il 15 giugno 1999. |
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12 |
Secondo la sig.ra Mikołajczyk, il matrimonio tra il sig. Czarnecki e la sig.ra Zdzisława Czarnecka, contratto il 13 luglio 1937 a Poznań (Polonia) era ancora esistente al momento in cui il sig. Czarnecki e la sig.ra Marie Louise Czarnecka hanno contratto matrimonio, cosicché quest’ultimo costituiva una relazione bigama e doveva perciò essere annullato. |
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13 |
Dal canto suo, la sig.ra Marie Louise Czarnecka ha concluso per l’irricevibilità dell’azione di annullamento del matrimonio per incompetenza dei giudici polacchi. A suo parere, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo e terzo trattino, del regolamento n. 2201/2003, tale azione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi ad un’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi risiede ancora abitualmente in tale Stato, oppure davanti ad un’autorità giurisdizionale dello Stato di residenza abituale del convenuto, ossia, in entrambe le ipotesi, dinanzi ad un giudice francese. Considerato che il sig. Czarnecki è deceduto il 3 marzo 1971, per rappresentarlo nel procedimento principale è stato nominato un curatore processuale, il quale ha aderito alle conclusioni della sig.ra Marie Louise Czarnecka. |
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14 |
Con ordinanza del 9 settembre 2013, non impugnata dalle parti e dunque divenuta definitiva, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto tale eccezione di irricevibilità e ha dichiarato, fondandosi sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento n. 2201/2003, di essere competente a conoscere dell’azione di annullamento del matrimonio. |
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15 |
Nel merito, il suddetto giudice, con sentenza del 13 febbraio 2014, ha respinto la domanda in quanto infondata, giacché l’attrice non aveva provato che il primo matrimonio del sig. Czarnecki fosse ancora esistente al momento in cui egli aveva contratto matrimonio con la sig.ra Marie Louise Czarnecka, in quanto i fatti accertati da tale giudice consentivano invece di constatare lo scioglimento del suddetto primo vincolo matrimoniale a seguito di divorzio in data 29 maggio 1940. |
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16 |
La sig.ra Mikołajczyk ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia). |
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17 |
Quest’ultimo giudice ritiene di essere tenuto, in forza dell’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003 e dell’articolo 1099 del codice di procedura civile, ad esaminare d’ufficio la questione della propria competenza internazionale a conoscere della causa principale, benché il giudice di primo grado si sia già pronunciato al riguardo. |
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18 |
A tal proposito, detto giudice nutre dubbi quanto all’interpretazione, segnatamente, degli articoli 1 e 3 del regolamento n. 2201/2003 e vorrebbe ottenere chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento. Si interroga quindi, in primo luogo, sulla questione se un’azione per l’annullamento di matrimonio proposta successivamente al decesso di uno dei coniugi rientri nell’ambito del suddetto regolamento. In tale contesto detto giudice fa osservare che il regolamento n. 2201/2003 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU 2000, L 160, pag. 19), il cui contenuto aveva ampiamente ripreso quello della convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, stabilita con atto del Consiglio del 28 maggio 1998 (GU 1998, C 221, pag. 2). Orbene, nella relazione esplicativa relativa alla suddetta convenzione, elaborata dalla prof.ssa Alegria Borrás e approvata dal Consiglio (GU 1998, C 221, pag. 27) era precisato che non rientravano nell’ambito di applicazione della convenzione i procedimenti riguardanti l’esame della validità del matrimonio sulla base di una domanda di annullamento proposta dopo il decesso di uno o di entrambi i coniugi. |
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19 |
Sempre per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, e in caso di risposta affermativa alla sua prima domanda, tale giudice si chiede poi se un’azione di annullamento di matrimonio proposta da una persona diversa da uno dei coniugi rientri nell’ambito di tale regolamento. |
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20 |
Nell’ipotesi in cui la risposta a detta seconda questione fosse affermativa, il giudice del rinvio desidera ottenere precisazioni circa la questione se la competenza dei giudici di uno Stato membro a conoscere di un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo possa fondarsi sui criteri di competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, cosicché i giudici dello Stato membro della residenza abituale di detto terzo possano dichiararsi competenti, senza che sussista quindi un nesso tra il giudice adito e il luogo di residenza abituale dei coniugi o di uno di essi. |
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21 |
Il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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22 |
Con le questioni prima e seconda, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’azione per l’annullamento del matrimonio presentata da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. |
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23 |
Il regolamento n. 2201/2003, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio. |
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24 |
Al fine di stabilire se una domanda rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento occorre far riferimento all’oggetto della medesima (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie in esame, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio è stato adito con una domanda di annullamento del matrimonio contratto a Parigi, il 4 luglio 1956, tra la sig.ra Marie Louise Czarnecka e il sig. Czarnecki, domanda motivata dall’asserita esistenza di un precedente vincolo matrimoniale tra quest’ultimo e la sig.ra Zdzisława Czarnecka. In linea di principio, tale azione ha quindi per oggetto l’«annullamento del matrimonio» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003. |
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25 |
Il giudice del rinvio non è tuttavia sicuro che un’azione siffatta rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento giacché è stata proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi. |
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26 |
A tal proposito, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 19 settembre 2013, van Buggenhout e van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, punto 26, nonché del 26 marzo 2015, Litaksa, C‑556/13, EU:C:2015:202, punto 23). |
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27 |
Relativamente, in primo luogo, al tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, occorre rilevare che tale disposizione designa, tra le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, in particolare, l’annullamento del matrimonio, senza distinguere a seconda della data di proposizione di tale azione rispetto al decesso di uno dei coniugi o dell’identità della persona titolare del diritto di adire un giudice con un’azione siffatta. Pertanto, se si tiene conto del solo tenore letterale di tale disposizione, un’azione di annullamento di matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi appare dover rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. |
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28 |
Un’interpretazione siffatta dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 è, in secondo luogo, corroborata dal contesto nel quale tale disposizione si inserisce. |
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29 |
A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 enumera tassativamente le materie escluse dall’ambito di applicazione del suddetto regolamento, tra le quali compaiono, in particolare, le obbligazioni alimentari nonché i trust e le successioni. Il considerando 8 dello stesso regolamento precisa allo stesso riguardo che tale regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali. |
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30 |
Orbene, un’azione per l’annullamento di matrimonio promossa da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi non compare tra le materie escluse dall’ambito di applicazione di tale regolamento, enumerate all’articolo 1, paragrafo 3, di quest’ultimo. |
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31 |
Inoltre, se è vero che secondo il giudice del rinvio, l’interesse ad agire della sig.ra Mikołajczyk è, nella controversia di cui al procedimento principale, legato alla sua qualità di erede testamentaria della sig.ra Zdzisława Czarnecka, tale giudice precisa che tuttavia la suddetta controversia verte unicamente sulla questione dell’annullamento del matrimonio contratto tra la sig.ra Marie Louise Czarnecka e il sig. Czarnecki e non può pertanto rientrare nell’esclusione, prevista all’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento n. 2201/2003, riguardante i trust e le successioni. |
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32 |
In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, secondo la quale un’azione per l’annullamento di matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento è confermata anche dall’obiettivo perseguito da quest’ultimo. |
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33 |
A questo proposito occorre rilevare che il regolamento n. 2201/2003, come risulta dal suo considerando 1, contribuisce a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tale scopo, detto regolamento, ai capi II e III, stabilisce, in particolare, norme che regolano la competenza nonché il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale, regole queste che sono dirette a garantire la certezza del diritto (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punti 47 e 48). |
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Orbene, escludere un’azione come quella oggetto del procedimento principale dall’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 nuocerebbe al rispetto di tale obiettivo, in quanto tale esclusione sarebbe atta ad aumentare la mancanza di certezza del diritto legata all’assenza di un quadro uniforme in materia, e ciò a maggior ragione per il fatto che le questioni relative allo status delle persone fisiche nonché quelle relative ai rapporti di famiglia sono escluse dall’ambito del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107). |
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35 |
Come sostenuto, peraltro, dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, il fatto che l’azione per l’annullamento di cui trattasi nel procedimento principale riguardi un matrimonio già sciolto per decesso di uno dei coniugi non implica che tale istanza non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. Non è escluso, infatti, che una persona possa avere interesse a ottenere l’annullamento di un matrimonio anche dopo il decesso di uno dei coniugi. |
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36 |
Pur se tale interesse deve essere valutato alla stregua della normativa nazionale applicabile, non sussiste al contrario alcun motivo per privare un terzo che abbia proposto un’azione per l’annullamento del matrimonio successivamente al decesso di uno dei coniugi della possibilità di avvalersi delle norme uniformi di conflitto previste dal regolamento n. 2201/2003. |
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37 |
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. |
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38 |
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che presenti un’azione per l’annullamento del matrimonio può fondarsi sui criteri di competenza previsti in tali disposizioni. |
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39 |
Il giudice del rinvio nutre dubbi circa la risposta da fornire a tale questione, in quanto, in caso di risposta affermativa, un giudice che non abbia alcun nesso con il luogo di residenza abituale dei coniugi o di uno di essi potrebbe conoscere di un’azione per l’annullamento del matrimonio proposta da un terzo. |
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40 |
A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 fissa i criteri generali di competenza in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio. Tali criteri oggettivi, non cumulativi ed esclusivi rispondono alla necessità di una regolazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale. |
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41 |
Pur se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), trattini dal primo al quarto, del regolamento n. 2201/2003 fa esplicitamente riferimento ai criteri della residenza abituale dei coniugi o di quella del convenuto, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del suddetto regolamento autorizzano l’applicazione della regola di competenza del forum actoris. |
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42 |
Queste ultime disposizioni riconoscono, infatti, a determinate condizioni, ai giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore la competenza a pronunciarsi sullo scioglimento del vincolo matrimoniale. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento n. 2201/2003, infatti, sancisce tale competenza se l’attore vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della domanda, mentre l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, dello stesso regolamento prevede del pari tale competenza se l’attore vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, in certi casi, ha ivi il proprio «domicile». |
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43 |
Alla luce di tali premesse, al fine di rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio, occorre determinare la portata esatta della nozione di «attore» ai sensi di tali disposizioni per stabilire se tale nozione sia circoscritta ai coniugi o se essa includa anche i terzi. |
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44 |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, tanto dalla necessità dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, a un’interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punto 34, e del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 38). |
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45 |
Poiché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, non contiene alcun riferimento espresso al diritto degli Stati membri per determinare la portata della nozione di «attore», tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto di tali disposizioni e dell’obiettivo del suddetto regolamento. |
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46 |
Relativamente al contesto nel quale si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003, dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale articolo prevede diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati nel suddetto articolo sono alternativi (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 48). |
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47 |
Ne consegue che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 49). |
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48 |
Riguardo ai criteri enumerati all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, la Corte ha dichiarato che essi si basano, sotto vari profili, sulla residenza abituale dei coniugi (sentenza del 16 luglio 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, punto 50). |
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49 |
Da quanto precede risulta che le regole di competenza previste all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003, incluse quelle previste al paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, di detto articolo sono concepite per proteggere gli interessi dei coniugi. |
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50 |
Un’interpretazione del genere risponde del pari alla finalità perseguita da tale regolamento, in quanto esso ha istituito regole di conflitto non rigide per tenere conto della mobilità delle persone e per proteggere altresì i diritti del coniuge che ha lasciato il paese della residenza abituale comune, garantendo nel contempo che sussista un nesso di collegamento effettivo tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2007, Sundelind Lopez, C‑68/07, EU:C:2007:740, punto 26). |
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51 |
Ne consegue che, pur se l’azione d’annullamento del matrimonio proposta da un terzo rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, detto terzo deve restare vincolato dalle regole di competenza stabilite a vantaggio dei coniugi. Tale interpretazione, peraltro, non priva dell’accesso al giudice detto terzo, in quanto potrebbe avvalersi degli altri criteri di competenza previsti all’articolo 3 di tale regolamento. |
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52 |
Per tale motivo la nozione di «attore», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 non include le persone diverse dai coniugi. |
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53 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un’azione per l’annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni. |
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54 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
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Firme |
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