Causa C‑54/16
Vinyls Italia SpA
contro
Mediterranea di Navigazione SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può essere impugnato – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafo 3 – Legge scelta dalle parti – Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – Rilevanza»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2017
Cooperazione giudiziaria in materia civile–Procedure di insolvenza–Regolamento n. 1346/2000–Atti pregiudizievoli–Legge applicabile–Eccezione alla regola generale di applicare la lex fori concursus–Modalità procedurali–Applicazione del diritto processuale dello Stato membro del giudice adito dell’azione revocatoria–Presupposto–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 13) Cooperazione giudiziaria in materia civile–Procedure di insolvenza–Regolamento n. 1346/2000–Atti pregiudizievoli–Legge applicabile–Eccezione alla regola generale di applicare la lex fori concursus–Presupposti d’applicazione–Atto non impugnabile sulla base della lex causae–Onere della prova a carico del convenuto nell’azione di nullità, di annullamento o di inopponibilità–Obbligo di invocare l’assenza delle circostanze che consentono di impugnare l’atto in questione e di fornirne la prova (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 13) Cooperazione giudiziaria in materia civile–Procedure di insolvenza–Regolamento n. 1346/2000–Atti pregiudizievoli–Legge applicabile–Eccezione alla regola generale di applicare la lex fori concursus–Ambito di applicazione–Legge di uno Stato membro, diverso da quello in cui sono ubicati tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione, scelta dalle parti come applicabile a un contratto–Inclusione–Inapplicabilità dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 593/2008 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593/2008, art. 3, § 3; regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 13) Cooperazione giudiziaria in materia civile–Procedure di insolvenza–Regolamento n. 1346/2000–Atti pregiudizievoli–Legge applicabile–Eccezione alla regola generale di applicare la lex fori concursus–Ambito di applicazione–Legge di uno Stato membro, diverso da quello in cui sono ubicati tutti gli elementi pertinenti alla situazione, scelta dalle parti come applicabile a un contratto–Inclusione–Eccezione–Scelta abusiva o fraudolenta della legge applicabile–Verifica incombente al giudice nazionale (Regolamento del Consiglio n. 1346/2000, art. 13)
L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la forma e il termine nei quali colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori ha l’onere di sollevare un’eccezione ai sensi di detto articolo, al fine di opporsi a un’azione diretta alla revoca di tale atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, nonché la questione se il medesimo articolo sia applicabile anche d’ufficio da parte del giudice competente, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte interessata, rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello che disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività), circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punto 33, dispositivo 1) L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la parte sulla quale incombe l’onere della prova deve dimostrare che, qualora la lex causae consenta di impugnare un atto ritenuto pregiudizievole, non sussistono in concreto i presupposti – differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus – richiesti perché l’impugnazione di tale atto possa essere accolta. (v. punto 39, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 48-50) L’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 può essere validamente invocato qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro, a condizione che dette parti non abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punto 56, dispositivo 3)
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:433
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Celex-Nr.: 62016CJ0054
Authentic language
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Authentic language: italiano
Dates
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Date of document: 08/06/2017
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Date lodged: 29/01/2016
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Italia
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Berger
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Advocate General: Szpunar
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Observations: EUINST, Commissione europea, Grecia, EUMS, Italia
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National court:
- *A9* Tribunale Ordinario di Venezia, ordinanza dell' 07/01/2016 (4540/2012)
Legal doctrine
6. Thole, Christoph: Die Einrede des Anfechtungsgegners gemäß Art. 16 EuIns VO 2017 (Art. 13 EuIns VO 2002) zwischen Lex causae und lex fori concursus, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2018 p.388-392 (DE)
2. Nourissat, Cyril: Révocation d'un paiement intervenu avant l'ouverture de la faillite, Procédures 2017 nº 8-9 p.19 (FR)
4. Idot, Laurence: Actes préjudiciables à la masse, Europe 2017 Août Comm. nº 337 p.45-46 (FR)
1. Berlin, Dominique: Limites à l'autonomie procédurale, La Semaine Juridique - édition générale 2017 nº 25 p.1215 (FR)
3. D'Avout, Louis: Le contrat artificiellement internationalisé devant la Cour de justice (un naufrage juridique), La Semaine Juridique - édition générale 2017 nº 38 p.1655 (FR)
5. Dumont, Christel: Arrêt de la CJUE du 8 juin 2017 (affaire C-54/16) - Vinyls Italia SpA, en faillite, c/ Mediterranea di Navigazione SpA,, JurisNews 2017 p.81-83 (FR)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2008)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32000R1346 A13 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41980A0934 A03P1 N 3 45 41989A0128 A02 N 4 43 32000R1346 N 50 32000R1346 A04 N 6 29 48 32000R1346 C24 N 5 32000R1346 A13 N 1 7 22 - 40 43 44 46 48 49 50 54 56 32000R1346 C23 N 5 47 32000R1346 A04P2LM N 32 32008R0593 A01P1L1 N 8 22 32008R0593 A03P3 N 9 22 40 49 50 32008R0593 N 29 42 48 32008R0593 A03 32008R0593 A01P1 N 22 32008R0593 A28 N 41 32008R0593 A03P1 N 9 45 62013CJ0557 N49 N 28 62013CJ0557 N46 N 29 48 62014CJ0310 N31 N 37 62014CJ0310 N19 N 30 62014CJ0310 N21 N 36 62014CJ0310 N20 N 35 62014CJ0310 N27 N 25 62014CJ0310 N28 N 26 62015CJ0423 N38 N 52 62015CJ0423 N40 N 52 62015CJ0423 N41 N 53 62015CJ0423 N42 N 53 62015CJ0423 N39 N 52
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
8 giugno 2017 (1)
«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articoli 4 e 13 — Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori — Circostanze in presenza delle quali l’atto in questione può essere impugnato — Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura — Atto non impugnabile in base a tale legge — Regolamento (CE) n. 593/2008 — Articolo 3, paragrafo 3 — Legge scelta dalle parti — Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi — Rilevanza»
Nella causa C‑54/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia), con ordinanza del 7 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2016, nel procedimento
contro
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
considerate le osservazioni presentate:
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per la Vinyls Italia SpA, in fallimento, da S. Girotto, F. Marrella e M. Pizzigati, avvocati; |
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per la Mediterranea di Navigazione SpA, da M. Maresca, F. Campodonico, L. Fabro e G. Duca, avvocati; |
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per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita inizialmente da D. Del Gaizo, successivamente da P. Pucciariello, avvocati dello Stato,; |
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per il governo ellenico, da E. Zisi e S. Charitaki, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da E. Montaguti, M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2017,
ha pronunciato la seguente
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Vinyls Italia SpA, in fallimento, e la Mediterranea di Navigazione SpA (in prosieguo: la «Mediterranea») relativamente a un’azione revocatoria per ottenere la restituzione, da parte di quest’ultima società, degli importi che la prima società le avrebbe corrisposto nei sei mesi precedenti la sua dichiarazione di fallimento. |
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3 |
L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Roma») dispone quanto segue: «Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze (…)». |
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4 |
L’articolo 2 del primo protocollo concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione di Roma (GU 1989, L 48, pag. 1) elenca le giurisdizioni degli Stati membri che hanno il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad esse e relativa all’interpretazione di tale convenzione. Per quanto riguarda la Repubblica italiana, tale facoltà è riservata alla Corte suprema di cassazione e al Consiglio di Stato. |
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5 |
I considerando 23 e 24 del regolamento n. 1346/2000 così recitano:
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6 |
L’articolo 4 del regolamento medesimo così dispone: «1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza ed ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel territorio in cui è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”. 2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: (...)
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Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000: «Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:
e che
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8 |
Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I») al suo articolo 1, paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale». |
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9 |
L’articolo 3 del regolamento Roma I, intitolato «Libertà di scelta», ai paragrafi 1 e 3 così dispone: «1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. (...) 3. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente». |
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10 |
L’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare, approvata con il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (GURI n. 81, del 6 aprile 1942), dispone quanto segue: «Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento». |
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11 |
Ai sensi dell’articolo 167 del codice di procedura civile (in prosieguo: il «CPC»): «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (...)». |
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12 |
L’articolo 183 del CPC così recita: «All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti (...) (...) [l]e parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. (...) Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
(...)
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13 |
L’articolo 239, paragrafi 2 e 3, dell’Insolvency Act 1986 (legge sull’insolvenza del 1986; in prosieguo: l’«IA 1986»), vigente in Inghilterra e Galles, dispone quanto segue: «2. Qualora la società nel periodo rilevante [determinato dalle disposizioni dell’IA 1986] abbia posto un terzo in una situazione privilegiata, il curatore può chiedere al giudice un provvedimento previsto nel presente articolo. 3. Fatto salvo quanto segue, il giudice adito con tale richiesta adotta un provvedimento che ritiene opportuno al fine di ripristinare la situazione che si sarebbe configurata se la società non avesse concesso tale preferenza. (...)». |
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14 |
La controversia principale, pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Venezia (Italia), vede contrapposte la Vinyls Italia, società in fallimento, con sede a Venezia, e la Mediterranea, con sede sociale a Ravenna (Italia), relativamente a una domanda di revoca di due pagamenti (in prosieguo: i «pagamenti controversi») effettuati in esecuzione di un contratto di noleggio marittimo concluso l’11 marzo 2008, la cui validità è stata prorogata con un addendum del 9 dicembre 2009. Tali pagamenti, dell’importo complessivo di EUR 447740,27, erano stati versati alla Mediterranea dalla Vinyls Italia prima che quest’ultima fosse sottoposta a una procedura di amministrazione straordinaria, sfociata poi nel fallimento. |
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15 |
Nell’ambito della controversia principale, il curatore fallimentare della Vinyls Italia ha sostenuto che i pagamenti controversi sono stati effettuati in ritardo rispetto ai termini contrattuali, in un periodo nel quale era noto che tale società versava in stato di insolvenza, e che detti pagamenti potevano essere revocati ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare. |
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16 |
La Mediterranea si oppone alla revoca dei pagamenti controversi e fa valere che essi sono stati effettuati in esecuzione di un contratto soggetto, per scelta delle parti, alla legge inglese. Orbene, secondo tale legge, che sarebbe determinante in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, i pagamenti controversi non sarebbero impugnabili. A sostegno di tale argomento, la Mediterranea ha prodotto una dichiarazione giurata («affidavit») di un avvocato («barrister») del Regno Unito, concludendo che, nel caso di specie, la legge inglese non consente di revocare i pagamenti controversi. |
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La Vinyls Italia ritiene invece che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 preveda un’eccezione processuale. Orbene, in quanto tale, quest’ultima non potrebbe essere sollevata d’ufficio dal giudice, ma dovrebbe essere sollevata dalla parte interessata, entro il termine fissato dalla legge processuale del foro dell’azione revocatoria. Orbene, nel caso di specie, tale eccezione sarebbe stata sollevata tardivamente. |
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Il giudice del rinvio rileva anzitutto che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 1346/2000, le disposizioni applicabili relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori sono quelle previste dalla lex fori concursus, vale a dire le disposizioni della legge italiana che disciplina l’insolvenza, ossia nel caso di specie l’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare. Tale disposizione consentirebbe la revoca dei pagamenti controversi nel caso in cui la Mediterranea fosse stata a conoscenza della situazione di insolvenza in cui versava la Vinyls Italia nel momento in cui essi sono stati effettuati. |
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19 |
Per contro, tale giudice ricorda che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), di tale regolamento non trova applicazione quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo. Il giudice del rinvio precisa che, sebbene la Mediterranea abbia sollevato un’eccezione in tal senso, lo ha fatto oltre i termini previsti dal diritto processuale italiano per sollevare «eccezioni processuali» ai sensi di tale diritto. |
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Il giudice del rinvio fa inoltre osservare che la clausola contrattuale di sottoposizione del contratto di cui al procedimento principale alla legge inglese potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento Roma I. Orbene, tale regolamento, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, riguarderebbe «circostanze che comportino un conflitto di leggi», e al suo articolo 3, paragrafo 3, porrebbe taluni limiti agli effetti di una legge scelta dalle parti. Tuttavia, non risulterebbe in maniera chiara che la situazione di cui al procedimento principale comporti un conflitto di leggi. Essa riguarderebbe infatti un contratto di noleggio marittimo, concluso in Italia, tra due società di diritto italiano, le cui sedi sarebbero in tale Stato membro, per il trasporto di sostanze chimiche su navi battenti bandiera italiana. Per contro, tale contratto sarebbe redatto in inglese e conterrebbe una clausola di scelta della legge inglese nonché una clausola di attribuzione della competenza alla London Maritime Arbitrators Association (associazione londinese degli arbitri marittimi). |
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21 |
Infine, secondo il giudice del rinvio, dall’affidavit prodotto dalla Mediterranea nel procedimento principale risulta che la legge inglese non esclude in linea generale e astratta ogni possibilità di impugnare i pagamenti controversi, ma condiziona l’impugnazione a taluni presupposti sostanziali diversi da quelli fissati dalla lex fori concursus. Infatti, l’articolo 239, paragrafo 2, dell’IA 1986 richiederebbe al curatore fallimentare di fornire la prova di una specifica volontà del debitore di avvantaggiare il creditore destinatario del pagamento, anziché la prova della conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore. |
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22 |
In tali circostanze, il Tribunale Ordinario di Venezia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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23 |
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che obbliga chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, ove intenda opporsi a un’azione diretta alla revoca di quell’atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, a sollevare un’eccezione processuale, nella forma e nei termini fissati dalla legge processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente, o se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 sia applicabile anche d’ufficio dal giudice adito, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte interessata. |
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24 |
Occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), dello stesso non trova applicazione quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura (in prosieguo: la «lex causae») e che la lex causae non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo. |
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25 |
Come statuito dalla Corte, l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 disciplina espressamente l’attribuzione dell’onere della prova, ma non contiene disposizioni più specifiche sugli aspetti processuali. Tale articolo non include infatti disposizioni relative, segnatamente, alle modalità di assunzione della prova, ai mezzi probatori ammissibili dinanzi al giudice nazionale competente o ai principi che disciplinano la valutazione da parte di tale giudice della forza probatoria degli elementi di prova sottopostigli (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 27). Lo stesso vale per altri aspetti procedurali, quali in particolare la forma e il termine per far valere detto articolo nell’ambito di una controversia. |
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Orbene, da una giurisprudenza costante risulta che, in mancanza nel diritto dell’Unione di un’armonizzazione di tali regole, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilirle, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 28 e giurisprudenza citata). |
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27 |
Di conseguenza, la forma e i termini per far valere l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 nell’ambito di una controversia concernente la revoca, ai sensi delle norme previste dalla lex fori concursus, di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, nonché la questione se il giudice adito possa applicare d’ufficio detto articolo, rientrano nella sfera del diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente. |
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Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che il regime derogatorio istituito dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 include parimenti i termini di prescrizione, i termini per l’esercizio dell’azione revocatoria e i termini di decadenza previsti dalla lex causae, come statuito dalla Corte nella sentenza del 16 aprile 2015, Lutz (C‑557/13, EU:C:2015:227, punto 49). |
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Infatti, la conclusione a cui la Corte è giunta nella sentenza citata al punto precedente si basa sulla considerazione in base alla quale gli articoli 4 e 13 del regolamento n. 1346/2000 costituiscono una lex specialis rispetto ad altri testi che disciplinano il diritto internazionale privato degli Stati membri, soprattutto rispetto al regolamento Roma I, e devono essere interpretati alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1346/2000 (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Lutz, C‑557/13, EU:C:2015:227, punto 46). |
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Per quanto concerne più in particolare l’obiettivo perseguito dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, dalla giurisprudenza risulta che tale articolo mira a tutelare il legittimo affidamento di chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prevedendo che tale atto rimarrà disciplinato, anche dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, dal diritto che era ad esso applicabile alla data in cui tale atto è stato realizzato, ossia la lex causae (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 19). |
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In simili circostanze, occorre constatare che né il tenore letterale né gli obiettivi perseguiti dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 consentono di ritenere che la forma e il termine che una parte deve rispettare per far valere tale articolo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale siano determinati dalla lex causae. Infatti, il regolamento n. 1346/2000 e segnatamente il suo articolo 13 non mirano a proteggere il singolo contro il rischio abituale di doversi difendere nell’ambito di un siffatto procedimento, sia esso instaurato dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio risiede l’interessato o dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, né pertanto contro il diritto processuale applicato dal giudice competente. |
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Occorre quindi considerare che una normativa nazionale quale l’articolo 167 del CPC – che dispone sostanzialmente che nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese e, a pena di decadenza, le eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio – in combinato disposto con l’articolo 183 del CPC – ai sensi del quale le parti possono tuttavia precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti medesime – può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività richiamati al punto 26 della presente sentenza, in una controversia vertente su un’azione revocatoria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento n. 1346/2000, e nel cui ambito viene fatto valere l’articolo 13 di tale regolamento. |
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33 |
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la forma e il termine nei quali colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori ha l’onere di sollevare un’eccezione ai sensi di detto articolo al fine di opporsi a un’azione diretta alla revoca di tale atto secondo le disposizioni della lex fori concursus, nonché la questione se il medesimo articolo sia applicabile anche d’ufficio dal giudice competente, eventualmente dopo che sia scaduto il termine impartito alla parte interessata, rientrano nel diritto processuale dello Stato membro nel cui territorio la controversia è pendente. Tale diritto non deve, tuttavia, essere meno favorevole rispetto a quello che disciplina situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività), circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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34 |
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che la parte sulla quale incombe l’onere della prova deve dimostrare che, nella fattispecie, la lex causae non prevede in via generale e astratta nessun mezzo di impugnazione di un atto ritenuto pregiudizievole, oppure nel senso che tale parte deve provare che, ove la lex causae ammetta l’impugnazione di un atto di quel genere, non sussistono in concreto i presupposti – differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus – richiesti perché l’impugnazione possa essere accolta. |
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35 |
A tale riguardo la Corte ha statuito anzitutto che dall’obiettivo perseguito dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, come richiamato al punto 30 della presente sentenza, risulta chiaramente che l’applicazione di tale articolo impone di tener conto di tutte le circostanze del caso di specie. Infatti non può sussistere legittimo affidamento sul fatto che la validità di un atto sarà valutata, dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, a prescindere da tali circostanze, laddove, se una procedura siffatta non viene avviata, esse dovrebbero invece essere tenute in considerazione (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 20). |
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36 |
Inoltre, la Corte ha statuito che l’obbligo di interpretare in maniera restrittiva l’eccezione stabilita dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 osta ad un’interpretazione estensiva della portata di tale articolo, che consenta a colui che ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori di sottrarsi all’applicazione della lex fori concursus eccependo solo in maniera meramente astratta il carattere non impugnabile dell’atto interessato sulla base di una disposizione della lex causae (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 21). |
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37 |
Infine, la Corte ha altresì dichiarato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e nell’ipotesi in cui il convenuto in un’azione di nullità, annullamento o inopponibilità di un atto sollevi una disposizione della lex causae secondo cui tale atto è impugnabile unicamente nelle circostanze previste da tale disposizione, incombe a tale convenuto eccepire l’assenza di tali circostanze e produrne la prova (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 31). |
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38 |
Di conseguenza, la Corte ha implicitamente escluso un’interpretazione in base alla quale detto convenuto dovrebbe provare che la lex causae non prevede in via generale e astratta nessun mezzo di impugnazione dell’atto di cui trattasi, interpretazione che sarebbe peraltro eccessivamente restrittiva, tenuto conto del fatto che siffatti mezzi di impugnazione esistono, quantomeno in via astratta, praticamente sempre, e che priverebbe pertanto l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 del suo effetto utile. |
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39 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la parte sulla quale incombe l’onere della prova deve dimostrare che, qualora la lex causae consenta di impugnare un atto ritenuto pregiudizievole, non sussistono in concreto i presupposti – differenti da quelli previsti dalla lex fori concursus – richiesti perché l’impugnazione di tale atto possa essere accolta. |
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40 |
Le questioni dalla terza alla quinta, che occorre esaminare congiuntamente, vertono sostanzialmente sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far valere tale disposizione nel caso previsto all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I, vale a dire qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione in essere tra le parti di un contratto siano ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta dalle parti medesime. |
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41 |
Occorre rilevare preliminarmente che, in forza del suo articolo 28, il regolamento Roma I si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009. Come risulta dagli elementi di cui dispone la Corte, il contratto che disciplina i pagamenti di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso l’11 marzo 2008 e la sua validità è stata prorogata con un addendum del 9 dicembre 2009. |
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42 |
Di conseguenza, il regolamento Roma I non è applicabile alla controversia principale. |
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43 |
In simili circostanze, e poiché in forza dell’articolo 2 del primo protocollo concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione di Roma il giudice del rinvio non ha il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione di tale convenzione, la presente sentenza si riferisce al regolamento Roma I solo nei limiti in cui un siffatto riferimento consente di precisare l’ambito di applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000. |
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44 |
Alla luce di tali considerazioni, occorre riformulare le questioni dalla terza alla quinta nel senso che con esse si chiede se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 possa essere validamente invocato qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro. |
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A tale riguardo è noto che, nel commercio internazionale, le parti di un contratto si avvalgono regolarmente della facoltà di assoggettare il contratto medesimo alla legge di un determinato Stato membro, mediante una clausola contrattuale in tal senso, in particolare al fine di garantire la certezza del diritto quanto alla legge applicabile ai diritti e agli obblighi derivanti per le parti dal contratto in questione. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Roma I, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione di Roma – quest’ultima in vigore in tutti gli Stati membri al momento dell’adozione del regolamento n. 1346/2000 – prevedono tale possibilità. |
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Di conseguenza, poiché al momento dell’adozione del regolamento n. 1346/2000 detta possibilità era acquisita e poiché né l’articolo 13 di tale regolamento né le altre disposizioni del medesimo contengono limitazioni a tale riguardo, si deve ritenere che detto articolo 13 sia applicabile anche nel caso in cui le parti abbiano assoggettato tale contratto alla legge di uno Stato membro diverso da quello in cui entrambe le parti hanno la loro sede. |
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47 |
Occorre inoltre ricordare che il considerando 23 del regolamento n. 1346/2000 prevede che tale regolamento «dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato». |
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Pertanto, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato che gli articoli 4 e 13 del regolamento n. 1346/2000 costituiscono una lex specialis rispetto al regolamento Roma I e devono essere interpretati alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1346/2000 (sentenza del 16 aprile 2015, Lutz, C‑557/13, EU:C:2015:227, punto 46). |
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49 |
Di conseguenza, occorre ritenere che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I non disciplini la questione se, qualora tutti gli altri elementi di una situazione, tranne la scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, siano ubicati in uno Stato membro diverso da quello la cui legge è stata designata, la scelta delle parti debba essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000. Tale questione deve infatti essere esaminata unicamente alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1346/2000 e, in particolare, degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo. |
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50 |
A tale riguardo, si deve constatare che il regolamento n. 1346/2000 non contiene disposizioni derogatorie paragonabili all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Roma I. Di conseguenza, in mancanza nel regolamento n. 1346/2000 di elementi che depongano in senso contrario, occorre ritenere che l’articolo 13 di tale regolamento possa essere validamente invocato anche qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione, abbiano designato la legge di un altro Stato membro quale applicabile a tale contratto. |
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51 |
Occorre tuttavia ricordare in tale contesto che, secondo una giurisprudenza costante delle Corte, i soggetti dell’ordinamento non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione. |
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52 |
In tale contesto, da una reiterata giurisprudenza risulta che l’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva richiede che ricorrano un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. Da un lato, per quanto riguarda l’elemento oggettivo, tale accertamento richiede un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla detta normativa non è stato raggiunto. Dall’altro lato, un siffatto accertamento richiede un elemento soggettivo, vale a dire che da un insieme di elementi oggettivi deve risultare che lo scopo essenziale delle operazioni in questione è il conseguimento di un vantaggio indebito. Il divieto di comportamenti abusivi, infatti, non è pertinente ove le operazioni di cui trattasi possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di un vantaggio (sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, punti da 38 a 40 e giurisprudenza citata). |
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53 |
La Corte ha inoltre statuito che, per valutare la sussistenza di tale secondo elemento, il quale si ricollega all’intenzione degli operatori, può segnatamente essere tenuto in conto il carattere puramente artificioso delle operazioni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente alle norme nazionali in materia di prova, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto dell’Unione, se gli elementi costitutivi di una pratica abusiva ricorrano nel procedimento principale (sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, punti 41 e 42 nonché giurisprudenza citata). |
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54 |
In tal senso, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 a una situazione come quella di cui al procedimento principale, tale applicazione può essere esclusa solo nel caso in cui appaia in maniera oggettiva che lo scopo perseguito dalla medesima, consistente in tale contesto nel tutelare il legittimo affidamento delle parti nell’applicabilità di una determinata normativa, non è stato raggiunto, e che il contratto è stato assoggettato alla legge di un determinato Stato membro in maniera artificiosa, vale a dire al fine essenziale non di assoggettare effettivamente tale contratto alla normativa dello Stato membro scelto, bensì di avvalersi della legge di tale Stato membro al fine di sottrarre il contratto, o gli atti intervenuti in esecuzione del medesimo, all’applicazione della lex fori concursus. |
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55 |
Per contro, e in ogni caso, occorre ricordare che, come rilevato dalla Commissione, il semplice fatto che le parti si siano avvalse della possibilità di scegliere, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la legge di uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede non fa sorgere alcuna presunzione quanto alla volontà di eludere fraudolentemente o abusivamente le norme previste in materia di insolvenza. |
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56 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni dalla terza alla quinta dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 può essere validamente invocato qualora le parti di un contratto, che abbiano sede in uno stesso Stato membro, nel cui territorio sono ubicati anche tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi, abbiano designato come applicabile a tale contratto la legge di un altro Stato membro, a condizione che dette parti non abbiano scelto tale legge fraudolentemente o abusivamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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57 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Da Cruz Vilaça Berger Borg Barthet Levits Biltgen Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 giugno 2017. Il cancelliere A. Calot Escobar Il presidente della Quinta Sezione J.L. da Cruz Vilaça |
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