Accordo tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Publication reference
In force
GU L 175M del 29.06.2006, pagg. 3-8 (MT),
GU L 300 del 17.11.2005, pagg. 55-60 (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV)

edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 007 pag. 232 - 237

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 012 pag. 90 - 95

edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 007 pag. 232 - 237

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Bibliographic notice

Authentic language

  • Authentic language: spagnolo, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, francese, italiano, lettone, lituano, ungherese, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, finlandese, svedese

Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/794/oj

  • Celex-Nr.: 22005A1117(01)

Dates

  • Date of document: 19/10/2005 ; data della firma

  • Date of effect: 01/07/2007 ; entrata in vigore vedi art. 10.2 e 22007X0404(01)

  • Date of signature: 19/10/2005 ; Bruxelles

  • Date of end of validity: ---

Miscellaneous information

  • Author: Comunità europea, Danimarca

  • Form: Accordo internazionale

  • Additional Info: validità: denuncia con preavviso di 6 mesi

  • INDEX.CM: accordo bilaterale: clausola evolutiva

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Document text

Accordo

tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito "la Comunità",

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito "la Danimarca",

dall’altro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1. Obiettivo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

2. È obiettivo delle parti contraenti giungere ad un’applicazione e ad un’interpretazione uniformi in tutti gli Stati membri delle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione.

3. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo derivano dal protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 2

Cooperazione relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. Le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, e le informazioni comunicate dagli Stati membri in virtù dell’articolo 23 del regolamento, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2. Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di cui all’articolo 25 del regolamento.

Articolo 3

Modifiche al regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

3. Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l’attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richiede l’approvazione del Parlamento.

4. Se la notifica indica che l’attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

5. Se la notifica indica che l’attuazione richiede l’approvazione del Parlamento danese, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;

b) la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la data dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione.

6. La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.

7. Qualora:

a) la Danimarca notifichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche, oppure

b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure

c) le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

8. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 4

Misure di attuazione

1. La Danimarca non prenderà parte all’adozione dei pareri del comitato di cui all’articolo 18 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. Qualsiasi misura di attuazione adottata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento dovrà essere comunicata alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

3. La notifica dovrà attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

4. La notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato applicato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formeranno dunque parte integrante del presente accordo.

5. Qualora:

a) la Danimarca notifichi la decisione di non attuare il contenuto delle misure di attuazione, oppure

b) la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

6. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicate.

7. Qualora, in casi eccezionali, l’attuazione richieda l’approvazione del Parlamento danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, dovrà farne menzione, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

8. La Danimarca dovrà comunicare alla Commissione le informazione di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, lettera a), e 19 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. La Commissione pubblicherà queste informazioni insieme alle informazioni pertinenti relative agli altri Stati membri. Il manuale e il repertorio elaborati ai sensi dell’articolo 17 del regolamento dovranno includere anche le informazioni pertinenti relative alla Danimarca.

Articolo 5

Accordi internazionali che influiscono sul regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1. Gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nell’esercizio delle sue competenze esterne, basati sulle norme del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2. La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l’accordo internazionale in questione.

3. Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordinerà la sua posizione con quella della Comunità e si asterrà da qualunque azione possa compromettere gli obiettivi di una posizione coordinata della Comunità nell’ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.

Articolo 6

Competenza della Corte di giustizia in merito all’interpretazione dell’accordo

1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione del presente accordo in una causa pendente davanti ad un organo giurisdizionale danese, quest’ultimo richiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito ogniqualvolta nelle medesime circostanze, un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

2. Ai sensi della legge danese, gli organi giurisdizionali danesi dovranno, nell’interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e di ogni altra misura comunitaria di attuazione.

3. La Danimarca può, come il Consiglio, la Commissione e qualunque altro Stato membro, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione del presente accordo. La pronuncia resa dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

4. La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione di qualunque disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

5. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche ai sensi del presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche ed entro 60 giorni da essa.

In tal caso il presente accordo verrà considerato risolto. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la notifica.

7. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 7

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell’accordo

1. La Commissione può promuovere un ricorso davanti alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca, nell’ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

2. La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

3. Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti davanti alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.

Articolo 8

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori di cui all’articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 9

Denuncia dell’accordo

1. Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo stesso.

2. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all’altra parte contraente. La denuncia sarà efficace trascorsi sei mesi dalla data della notifica.

3. Le richieste trasmesse prima della data di denuncia dell’accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicate.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica, effettuata dalle parti contraenti, del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.

Articolo 11

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

[1] GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso nota della relazione concernente la convenzione di cui alla pag. 26 della Gazzetta ufficiale sopra menzionata.

[2] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

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