edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 007 pag. 230 - 231
edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 012 pag. 88 - 89
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 007 pag. 230 - 231
Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/794/oj
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Celex-Nr.: 32005D0794
Dates
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Date of document: 20/09/2005
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Date of effect: 20/09/2005 ; entrata in vigore data del documento
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Consiglio dell’Unione europea
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Form: Decisione
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Additional Info: Questo atto non si applica alla Danimarca
Procedure
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Procedure number: Internal procedure
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 12002E061 - PTC) 12002E300 - P2L1 FR1 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 52005PC0146(01) approvazione -
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 11997D/PRO/04 11997D/PRO/05 32000R1348
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
| (1) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1) , né è soggetta alla relativa applicazione. |
| (2) |
Con decisione dell’8 maggio 2003, il Consiglio ha autorizzato in via eccezionale la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del predetto regolamento. |
| (3) |
La Commissione ha negoziato tale accordo con il Regno di Danimarca in nome della Comunità. |
| (4) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
| (5) |
A norma degli articoli 1 e 2 del summenzionato protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. |
| (6) |
L’accordo, parafato a Bruxelles il 17 gennaio 2005, deve essere firmato, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale è approvata in nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in nome della Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1)
GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37
.
17.11.2005
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 300/55
ACCORDO
tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,
da un lato, e
IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,
dall’altro,
INTENDENDO migliorare e accelerare la trasmissione, tra la Danimarca e gli altri Stati membri della Comunità, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale,
RITENENDO che la trasmissione a questo scopo debba essere eseguita direttamente tra gli organi locali designati dalle parti contraenti,
RITENENDO che la rapidità della trasmissione giustifichi l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e di fedeltà degli atti ricevuti,
RITENENDO che la sicurezza della trasmissione postuli che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato ricevente,
RITENENDO che per garantire l’efficacia del presente accordo, la possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti debba essere limitata a situazioni eccezionali,
CONSIDERANDO che la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale stilata dal Consiglio dell’Unione europea con l’atto del 26 maggio 1997
(1)
non è entrata in vigore e che dovrebbe essere assicurata la continuità nell’esito dei negoziati per la conclusione della convenzione,
CONSIDERANDO che il contenuto principale della convenzione è stato integrato nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
(2)
(«regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti»),
FACENDO RIFERIMENTO al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo sulla posizione della Danimarca»), a norma del quale il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non è vincolante o applicabile in Danimarca,
INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, le future modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea,
SOTTOLINEANDO l’importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sul campo d’applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti o determinarne modifiche,
SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l’applicazione coerente del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e del presente accordo,
AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniformi del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura comunitaria di attuazione costituente parte di tale accordo,
FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa la validità e l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,
RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee debba essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese e che tale giurisdizione debba, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,
FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,
RITENENDO che alla Danimarca debba essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito a questioni relative all’interpretazione del presente accordo,
SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero — nell’interpretazione del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante dell’accordo — tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all’interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,
RITENENDO che sia possibile richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea disciplinanti i procedimenti davanti alla Corte,
CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è appropriato che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode del trattato,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. Obiettivo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
2. È obiettivo delle parti contraenti giungere ad un’applicazione e ad un’interpretazione uniformi in tutti gli Stati membri delle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione.
3. Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo derivano dal protocollo sulla posizione della Danimarca.
1. Le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, e le informazioni comunicate dagli Stati membri in virtù dell’articolo 23 del regolamento, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.
2. Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di cui all’articolo 25 del regolamento.
1. La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.
2. Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.
3. Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l’attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richiede l’approvazione del Parlamento.
4. Se la notifica indica che l’attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.
5. Se la notifica indica che l’attuazione richiede l’approvazione del Parlamento danese, si applicano le seguenti disposizioni:
|
a) |
i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore; |
|
b) |
la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la data dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione. |
6. La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.
7. Qualora:
|
a) |
la Danimarca notifichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche, oppure |
|
b) |
la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure |
|
c) |
le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5, |
il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.
8. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicate.
1. La Danimarca non prenderà parte all’adozione dei pareri del comitato di cui all’articolo 18 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.
2. Qualsiasi misura di attuazione adottata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento dovrà essere comunicata alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.
3. La notifica dovrà attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.
4. La notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato applicato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formeranno dunque parte integrante del presente accordo.
5. Qualora:
|
a) |
la Danimarca notifichi la decisione di non attuare il contenuto delle misure di attuazione, oppure |
|
b) |
la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, |
il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.
6. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicate.
7. Qualora, in casi eccezionali, l’attuazione richieda l’approvazione del Parlamento danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, dovrà farne menzione, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafi da 5 a 8.
8. La Danimarca dovrà comunicare alla Commissione le informazione di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, lettera a), e 19 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. La Commissione pubblicherà queste informazioni insieme alle informazioni pertinenti relative agli altri Stati membri. Il manuale e il repertorio elaborati ai sensi dell’articolo 17 del regolamento dovranno includere anche le informazioni pertinenti relative alla Danimarca.
1. Gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nell’esercizio delle sue competenze esterne, basati sulle norme del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.
2. La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l’accordo internazionale in questione.
3. Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordinerà la sua posizione con quella della Comunità e si asterrà da qualunque azione possa compromettere gli obiettivi di una posizione coordinata della Comunità nell’ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.
1. Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione del presente accordo in una causa pendente davanti ad un organo giurisdizionale danese, quest’ultimo richiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito ogniqualvolta nelle medesime circostanze, un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
2. Ai sensi della legge danese, gli organi giurisdizionali danesi dovranno, nell’interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e di ogni altra misura comunitaria di attuazione.
3. La Danimarca può, come il Consiglio, la Commissione e qualunque altro Stato membro, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione del presente accordo. La pronuncia resa dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.
4. La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione di qualunque disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
5. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.
6. In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche ai sensi del presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche ed entro 60 giorni da essa.
In tal caso il presente accordo verrà considerato risolto. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la notifica.
7. Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicate.
1. La Commissione può promuovere un ricorso davanti alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca, nell’ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.
2. La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.
3. Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti davanti alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.
Il presente accordo si applica ai territori di cui all’articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.
1. Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo stesso.
2. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all’altra parte contraente. La denuncia sarà efficace trascorsi sei mesi dalla data della notifica.
3. Le richieste trasmesse prima della data di denuncia dell’accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicate.
1. Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica, effettuata dalle parti contraenti, del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.
Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.
V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.
V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólonoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark
Per il Regno di Danimarca
Dānijas Karalistes vārdā
Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről
Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken
W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca
Za Dánske kráľovstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Danmarks vägnar
(1) GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1 . Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso nota della relazione concernente la convenzione di cui alla pag. 26 della Gazzetta ufficiale sopra menzionata.
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