Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, che modifica l'allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2), e l'allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Publication reference
No longer in force , Date of end of validity 09/01/2015 ; Repealed by 32012R1215
GU L 225 del 22.08.2002, pagg. 13-13 (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV)

edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 006 pag. 29 - 29

edizione speciale in lingua ungherese: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua lettone: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua maltese: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua polacca: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua ceca: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua lituana: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 011 pag. 48 - 48

edizione speciale in lingua slovena: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 006 pag. 29 - 29

edizione speciale in lingua estone: capitolo 19 tomo 006 pag. 60 - 60

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Bibliographic notice

Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1496/oj

  • Celex-Nr.: 32002R1496

Dates

  • Date of document: 21/08/2002

  • Date of effect: 29/08/2002 ; entrata in vigore data della pubblicazione +7 vedi art. 4

  • Date of end of validity: 09/01/2015 ; abrogato da 32012R1215

Miscellaneous information

  • Author: Commissione europea

  • Form: Regolamento

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Regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione

del 21 agosto 2002

che modifica l'allegato I (le norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2), e l'allegato II (elenco dei giudici o autorità competenti) del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(1), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 2, 44 e 74,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(1), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 2, 44 e 74,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del capo II sulla competenza. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, in particolare nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.
(2) Conseguentemente, se una delle norme di cui all'allegato I viene soppressa in uno Stato membro, il contenuto di tale elenco deve essere modificato in modo corrispondente.
(3) Un'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività, in uno Stato membro, di una decisione emessa in un altro Stato membro ed ivi esecutiva deve essere presentata alle autorità competenti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001.
(4) Gli articoli 38 e seguenti e l'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 autorizzano la presentazione di una domanda di dichiarazione di esecutività di un atto autentico ad un notaio, in qualità di autorità competente.
(5) L'articolo 74 del regolamento (CE) n. 44/2001 dispone che gli Stati membri notifichino alla Commissione i testi che modificano gli elenchi delle autorità competenti che figurano negli allegati da I a IV.
(6) I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione una modifica delle norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I e dell'elenco dei giudici o autorità competenti che figurano nell'allegato II e la Germania ha notificato alla Commissione una modifica dell'elenco dei giudici o autorità competenti che figurano nell'allegato II. Ilregolamento (CE) n. 44/2001 deve pertanto essere modificato in modo corrispondente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001, l'ottavo trattino concernente i Paesi Bassi è soppresso.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "in Germania, presidente in una sezione del 'Landgericht'," è sostituita dal testo seguente: "in Germania:

a) presidente in una sezione del 'Landgericht';

b) notaio ('...'), in una procedura di dichiarazione di esecutività di un atto autentico".

Articolo 3

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 44/2001, la frase "nei Paesi Bassi, presidente dell''arrondissementsrechtbank'" è sostituita dal testo seguente: "nei Paesi Bassi, 'voorzieningenrechter van de rechtbank'".

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2002.

Per la Commissione

António Vitorino

Membro della Commissione

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.


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