Regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Publication reference
No longer in force , Date of end of validity 09/01/2015 ; Repealed by 32012R1215
GU L 119 del 13.05.2010, pagg. 7-13 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 013 pag. 160 - 166

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Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/416/oj

  • Celex-Nr.: 32010R0416

Dates

  • Date of document: 12/05/2010

  • Date of effect: 14/05/2010 ; entrata in vigore data della pubblicazione +1 vedi art. 2

  • Date of end of validity: 09/01/2015 ; abrogato da 32012R1215

Miscellaneous information

  • Author: Commissione europea

  • Form: Regolamento

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) , in particolare l’articolo 74,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali può essere proposto il ricorso contro le decisioni relative ad una dichiarazione di esecutività.

(2)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (CE) n. 280/2009 della Commissione (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza, gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti e le procedure di ricorso vigenti.

(3)

Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche agli elenchi di cui agli allegati I, II e III. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

(4)

La Danimarca, in conformità dell’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) , non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento Bruxelles I e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né applicabili ad essa.

(5)

Il regolamento (CE) n. 44/2001 va modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1 .

(2) GU L 93 del 7.4.2009, pag. 13 .

(3) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62 .

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,

in Bulgaria: l’articolo 4(1)(2) del codice di diritto internazionale privato,

nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Racc., il codice di procedura civile ( občanský soudní řád ) modificato,

in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile ( Zivilprozessordnung ),

in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ),

in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile ( Κώδικας πολιτικής δικονομίας ),

in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile ( Code civil ),

in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,

in Italia: gli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,

a Cipro: sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile ( Civilprocesa likums ),

in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile ( Civilinio proceso kodeksas ),

nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile ( Code civil ),

in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato ( a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet ),

a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 ( Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12 ) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 ( Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13 ),

in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale ( Jurisdiktionsnorm ),

in Polonia: l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile ( Kodeks postępowania cywilnego ),

in Portogallo: l’articolo 65(1a) del codice di procedura civile ( Código de Processo Civil ), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro ( Código de Processo de Trabalho ), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti avviati dal lavoratore contro il datore di lavoro riguardanti contratti di lavoro individuali,

in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,

in Slovenia: l’articolo 48(2) della legge sul diritto internazionale privato e processuale ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile ( Zakon o pravdnem postopku ) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile ( Zakon o pravdnem postopku ),

in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37e della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,

in Finlandia: il capo 10, sezione 18(1), paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ),

in Svezia: il capo 10, sezione 3, primo comma, prima frase, del codice di procedura civile ( rättegångsbalken ),

nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:

a)

su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; o

b)

sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; o

c)

sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito.

ALLEGATO II

ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:

in Belgio: « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg » o « erstinstanzliches Gericht »,

in Bulgaria: « окръжния съд »,

nella Repubblica ceca: « okresní soud » o « soudní exekutor »,

in Germania:

a)

presidente di una sezione del «Landgericht»;

b)

un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,

in Estonia: « maakohus »,

in Grecia: « Μονομελές Πρωτοδικείο »,

in Spagna: « Juzgado de Primera Instancia »,

in Francia:

a)

« greffier en chef du tribunal de grande instance »;

b)

« président de la chambre départementale des notaires », in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,

in Irlanda: « High Court »,

in Italia: « Corte d’appello »,

a Cipro: « Επαρχιακό Δικαστήριο » o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari « Οικογενειακό Δικαστήριο »,

in Lettonia: « rajona (pilsētas) tiesa »,

in Lituania: « Lietuvos apeliacinis teismas »,

nel Lussemburgo: presidente del « tribunal d’arrondissement »,

in Ungheria: « megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság » e a Budapest « Budai Központi Kerületi Bíróság »,

a Malta: « Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili » o « Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Reġistratur tal-Qorti », cui l’istanza è trasmessa dal « Ministru responsabbli għall-Ġustizzja »,

nei Paesi Bassi: « voorzieningenrechter van de rechtbank »,

in Austria: « Bezirksgericht »,

in Polonia: « sąd okręgowy »,

in Portogallo: « Tribunal Judicial de Comarca »,

in Romania: « Tribunal »,

in Slovenia: « okrožno sodišče »,

in Slovacchia: « okresný súd »,

in Finlandia: « käräjäoikeus/tingsrätt »,

in Svezia: « Svea hovrätt »,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, « High Court of Justice » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court », alla quale l’istanza sarà trasmessa dal « Secretary of State »;

b)

in Scozia, « Court of Session » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Sheriff Court », alla quale l’istanza sarà trasmessa dagli « Scottish Ministers »;

c)

nell’Irlanda del Nord, « High Court of Justice » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court », alla quale l’istanza sarà trasmessa dal « Secretary of State »;

d)

a Gibilterra, « Supreme Court of Gibraltar » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court », alla quale l’istanza sarà trasmessa dall’« Attorney General of Gibraltar ».

ALLEGATO III

ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

in Belgio:

a)

per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

b)

per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van beroep»,

in Bulgaria: «Апелативен съд — София»,

nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado,

in Germania: «Oberlandesgericht»,

in Estonia: «ringkonnakohus»,

in Grecia: «Εφετείο»,

in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso,

in Francia:

a)

«cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza;

b)

il presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l’istanza,

in Irlanda: «High Court»,

in Islanda: «heradsdomur»,

in Italia: «Corte d’appello»,

a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari «Οικογενειακό Δικαστήριο»,

in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,

in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,

nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,

in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),

a Malta: «Qorti ta’ l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12» ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese dal «ċitazzjoni» davanti alla «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’»,

nei Paesi Bassi: «rechtbank»,

in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,

in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,

in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

in Romania: «Curte de Apel»,

in Slovenia: «okrožno sodišče»,

in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,

in Finlandia: «hovioikeus/hovrätt»,

in Svezia: «Svea hovrätt»,

nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

b)

in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»;

c)

nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;

d)

a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court».


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