Regolamento (UE) n. 156/2012 della Commissione, del 22 febbraio 2012 , recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Publication reference
No longer in force , Date of end of validity 09/01/2015 ; Repealed by 32012R1215
GU L 050 del 23.02.2012, pagg. 3-10 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 010 pag. 285 - 292

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Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/156/oj

  • Celex-Nr.: 32012R0156

Dates

  • Date of document: 22/02/2012

  • Date of effect: 14/03/2012 ; entrata in vigore data della pubblicazione +20 vedi art. 2

  • Date of end of validity: 09/01/2015 ; abrogato da 32012R1215

Miscellaneous information

  • Author: Commissione europea

  • Form: Regolamento

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) , in particolare l’articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L’allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L’allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L’allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.

(2)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione (2) per inserirvi le norme nazionali sulla competenza e gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti.

(3)

Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione modifiche ulteriori agli elenchi riportati agli allegati I, II e IV. Inoltre, le informazioni relative all’Islanda negli allegati III e IV devono essere eliminate dal momento che l’Islanda non è uno Stato membro. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

(4)

Ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) , il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l’Unione europea e la Danimarca.

(5)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j) di tale accordo, le informazioni relative alla Danimarca devono essere aggiunte negli allegati da I a IV.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1 .

(2) GU L 119 del 13.5.2010, pag. 7 .

(3) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62 .

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2

— in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,

— in Bulgaria: l’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del codice di diritto internazionale privato,

— nella Repubblica ceca: l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Coll., il codice di procedura civile ( občanský soudní řád ) modificato,

— in Danimarca: l’articolo 246, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile ( lov om rettens pleje ),

— in Germania: l’articolo 23 del codice di procedura civile ( Zivilprozessordnung ),

— in Estonia: l’articolo 86 del codice di procedura civile ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ),

— in Grecia: l’articolo 40 del codice di procedura civile ( Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ),

— in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile ( Code civil ),

— in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,

— in Italia: l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,

— a Cipro: la sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,

— in Lettonia: l’articolo 27 e l’articolo 28, terzo, quinto, sesto e nono comma, del codice di procedura civile ( Civilprocesa likums ),

— in Lituania: l’articolo 31 del codice di procedura civile ( Civilinio proceso kodeksas ),

— in Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile ( Code civil ),

— in Ungheria: l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato ( a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet ),

— a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 ( Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12 ) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 ( Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13 ),

— in Austria: l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale ( Jurisdiktionsnorm ),

— in Polonia: l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile ( Kodeks postępowania cywilnego ),

— in Portogallo: l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura civile ( Código de Processo Civil ), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro ( Código de Processo de Trabalho ), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti riguardanti contratti di lavoro individuali intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro,

— in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,

— in Slovenia: l’articolo 48, secondo comma, della legge sul diritto internazionale privato e processuale ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della legge sulla procedura civile ( Zakon o pravdnem postopku ) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile ( Zakon o pravdnem postopku ),

— in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,

— in Finlandia: il capo 10, sezione 18, paragrafo 1, commi 1 e 2, del codice di procedura civile ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ),

— in Svezia: il capo 10, sezione 3, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile ( rättegångsbalken ),

— nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:

ALLEGATO II

ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:

— in Belgio: « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg » o « erstinstanzliches Gericht »,

— in Bulgaria: « окръжния съд »,

— nella Repubblica ceca: « okresní soud » o « soudní exekutor »,

— in Danimarca: « byret »,

— in Germania:

a)

il presidente di una sezione del « Landgericht »;

b)

un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,

— in Estonia: « maakohus »,

— in Grecia:

Μονομελές Πρωτοδικείο

— in Spagna: « Juzgado de Primera Instancia »,

— in Francia:

a)

«greffier en chef du tribunal de grande instance»;

b)

« président de la chambre départementale des notaires », in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,

— in Irlanda: « High Court »,

— in Italia: «Corte d’appello»,

— a Cipro: « Επαρχιακό Δικαστήριο » o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Οικογενειακό Δικαστήριο »,

— in Lettonia: « rajona (pilsētas) tiesa »,

— in Lituania: « Lietuvos apeliacinis teismas »,

— nel Lussemburgo: presidente del « tribunal d’arrondissement »,

— in Ungheria: « megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság » e a Budapest « Budai Központi Kerületi Bíróság »,

— a Malta: « Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili » o « Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Reġistratur tal-Qorti », cui l’istanza è trasmessa dal « Ministru responsabbli għall-Ġustizzja »,

— nei Paesi Bassi: « voorzieningenrechter van de rechtbank »,

— in Austria: « Bezirksgericht »,

— in Polonia: « sąd Okręgowy »,

— in Portogallo: « Tribunal de Comarca »,

— in Romania: « Tribunal »,

— in Slovenia: « okrožno sodišče »,

— in Slovacchia: « okresný súd »,

— in Finlandia: « käräjäoikeus/tingsrätt »,

— in Svezia: « Svea hovrätt »,

— nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, « High Court of Justice » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court », alla quale l’istanza è trasmessa dal « Secretary of State »;

b)

in Scozia, « Court of Session » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Sheriff Court », alla quale l’istanza è trasmessa dagli « Scottish Ministers »;

c)

nell’Irlanda del Nord, « High Court of Justice » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court », cui l’istanza è trasmessa dal « Secretary of State »;

d)

a Gibilterra, « Supreme Court of Gibraltar » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court », alla quale l’istanza è trasmessa dall’« Attorney General of Gibraltar ».

ALLEGATO III

ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

— in Belgio:

a)

per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;

b)

per quanto riguarda il ricorso dell’istante: « Cour d’appel » o « hof van beroep »,

— in Bulgaria: « Апелативен съд - София »,

— nella Repubblica ceca: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado,

— in Danimarca: « landsret »,

— in Germania: dinanzi all’« Oberlandesgericht »,

— in Estonia: « ringkonnakohus »,

— in Grecia: « Εφετείο »,

— in Spagna: « Juzgado de Primera Instancia » che ha reso la decisione contestata, affinché « Audiencia Provincial » si pronunci sul ricorso,

— in Francia:

a)

« cour d’appel » per le decisioni che accolgono l’istanza;

b)

presidente del « tribunal de grande instance » per le decisioni che respingono l’istanza,

— in Irlanda: « High Court »,

— in Italia: «Corte d’appello»,

— a Cipro: « Επαρχιακό Δικαστήριο » o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Οικογενειακό Δικαστήριο »,

— in Lettonia: « Apgabaltiesa » tramite il « rajona (pilsētas) tiesa »,

— in Lituania: « Lietuvos apeliacinis teismas »,

— nel Lussemburgo: « Cour supérieure de justice » giudicante in appello in materia civile,

— in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, « Budai Központi Kerületi Bírósághoz », tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, « Fővárosi Bíróság », il tribunale della capitale),

— a Malta: « Qorti tà l-Appell » conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.12 ” ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese per « ċitazzjoni » davanti alla « Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati tà Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħhà »,

— nei Paesi Bassi: « rechtbank »,

— in Austria: « Landesgericht » tramite il « Bezirksgericht »,

— in Polonia: « sąd apelacyjny » tramite il « sąd okręgowy »,

— in Portogallo: « Tribunal da Relação ». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

— in Romania: « Curte de Apel »,

— in Slovenia: « okrožno sodišče »,

— in Slovacchia: giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,

— in Finlandia: « hovioikeus/hovrätt »,

— in Svezia: « Svea hovrätt »,

— nel Regno Unito:

a)

in Inghilterra e nel Galles, « High Court of Justice » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court »;

b)

in Scozia, « Court of Session » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Sheriff Court »;

c)

nell’Irlanda del Nord, « High Court of Justice » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court »;

d)

a Gibilterra, « Supreme Court of Gibraltar » ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Magistrates’ Court ».

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 44 sono i seguenti:

— in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione,

— in Bulgaria: « обжалване пред Върховния касационен съд »,

— nella Repubblica ceca: « dovolání » e « žaloba pro zmatečnost »,

— in Danimarca: appello dinanzi al « Højesteret » su autorizzazione del « Procesbevillingsnævnet »,

— in Germania: « Rechtsbeschwerde »,

— in Estonia: « kassatsioonkaebus »,

— in Irlanda: ricorso alla « Supreme Court » per motivi di diritto,

— a Cipro: appello alla Corte suprema,

— in Lettonia: ricorso all’« Augstākās tiesas Senāts » tramite l’« Apgabaltiesa »,

— in Lituania: ricorso al « Lietuvos Aukščiausiasis Teismas »,

— in Ungheria: « felülvizsgálati kérelem »,

— a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, « Qorti tà l-Appell » conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel « kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12 »,

— in Austria: « Revisionsrekurs »,

— in Polonia: « skarga kasacyjna »,

— in Portogallo: ricorso per motivi di diritto,

— in Romania: « contestatie in anulare » o « revizuire »,

— in Slovenia: ricorso al « Vrhovno sodišče Republike Slovenije »,

— in Slovacchia: ricorso al « dovolanie »,

— in Finlandia: ricorso dinanzi al « korkein oikeus/högsta domstolen »,

— in Svezia: ricorso dinanzi allo « Högsta domstolen »,

— nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.


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