Document number
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Celex-Nr.: 41990A0728(01)
Dates
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Date of document: 27/09/1968
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Date of end of validity: 26/01/1998 ; vedi 498Y0126(02)
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Consiglio dell’Unione europea
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Form: Testo consolidato
Relationship between documents
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Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 41968A0927(01) -
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PROTOCOLLO
relativo all`interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1)
(90/C 189/03)
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968,
Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l`interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
signor Alfons VRANCKX,
ministro della giustizia;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
signor Gerhard JAHN,
ministro federale della giustizia;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
signor René PLEVEN,
guardasigilli,
ministro della giustizia;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
signor Erminio PENNACCHINI,
sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
signor Eugène SCHAUS,
ministro della giustizia,
vicepresidente del governo;
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
signor C. H. F. POLAK,
ministro della giustizia;
I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull`interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sull`interpretazione del presente protocollo.
La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull`interpretazione della convenzione relativa all`adesione del Regno di Danimarca, dell`Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo (1).
La Corte di giustizia della Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull`interpretazione della convenzione relativa all`adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978 (2).
La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull`interpretazione della convenzione relativa all`adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978 e del 1982 (3).
Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:
1) - in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van Cassatie e le Conseil d`État - de Raad van State,
- in Danimarca: hòjesteret,
- nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshoefe des Bundes,
- in Grecia: «ta anvtata dikasthria»,
- in Spagna: el Tribunal Supremo,
- in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d`État,
- in Irlanda: the Supreme Court,
- in Italia: la Corte suprema di cassazione,
- nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,
- nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,
- in Portogallo: o Supremo Tribunal de justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,
- nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell`articolo 37, secondo comma, o dell`articolo 41 della convenzione (4);
2) - le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d`appello;
3) - nei casi previsti dall`articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.
1. Quando una questione relativa all`interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all`articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell`articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell`articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
1. L`autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all`articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l`interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell`articolo 2, punti 1 e 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.
2. L`interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.
3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d`interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.
4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.
1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d`interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all`articolo 1.
2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell`articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
. . . (1)
(2)
Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
(3)
Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all`avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tala formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l`articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.
(4)
Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;
c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell`articolo 4, paragrafo 3;
d) . . . (5)
Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implichino una modifica dell`elenco delle giurisdizioni di cui all`articolo 2, punto 1.
Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.
Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.
(6)
Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari (7).
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening oder dit Protocol hebben gesteld.
Geschehen zu Luxembourg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.
Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.
Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.
Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventig.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Alfons VRANCKX
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Gerhard JAHN
Pour le président de la République française René PLEVEN
Per il presidente delle Repubblica italiana Erminio PENNACCHINI
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg Eugène SCHAUS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden C.H.F. POLAK
DICHIARAZIONE COMUNE
I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
al momento della firma del protocollo sull`interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l`esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
desiderosi di garantire un`applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo,
si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d`informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all`articolo 2, punto 1 di detto protocollo in applicazione della convenzione e del protocollo del 27 settembre 1968.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter diese Gemeinsame Erklaerung gesetzt.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.
Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben gesteld.
Geschehen zu Luxemburg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.
Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.
Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.
Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventing.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Alfons VRANCKX
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Gerhard JAHN
Pour le président de la République française René PLEVEN
Per il presidente della Repubblica italiana Erminio PENNACCHINI
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg Eugène SCHAUS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden C. H. F. POLAK
DICHIARAZIONE COMUNE del 9 ottobre 1978 (90/C 189/04)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
desiderando che, nello spirito della convenzione del 27 settembre 1968, l`uniformità delle competenze giudiziarie sia assicurata anche, per quanto possibile, in materia marittima,
considerando che la convenzione internazionale per l`unificazione di talune norme sul sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952, contiene disposizioni sulla competenza giudiziaria,
considerando che gli Stati membri non sono tutti parte alla suddetta convenzione,
auspicano che gli Stati membri, che sono Stati costieri e che non sono ancora divenuti parte della convenzione del 10 maggio 1952, la ratifichino o vi aderiscano quanto prima.
Udfaerdiget i Luxembourg, den niende oktober nitten hundrede og otteoghalvfjerds.
Geschehen zu Luxemburg am neunten Oktober neunzehnhundertachtundsiebzig.
Done at Luxembourg on the nith day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-eight.
Fait à Luxembourg, le neuf octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an naoú lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad seachtó a hocht.
Fatto a Lussemburgo, addì nove ottobre millenovecentosettantotto.
Gedaan te Luxemburg, de negende oktober negentienhonderd achtenzeventig.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen Renaat VAN ELSLANDE
FOR Hendes Majestaet Danmarks Dronning Nathalie LIND
Fùr den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland Dr. Hans-Jochen VOGEL
Pour le président de la République française Alain PEYREFITTE
Thar ceann Uachtarán na hEireann Gerard COLLINS
Per il presidente della Repubblica italiana Paolo BONIFACIO
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg Robert KRIEPS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden Prof. Mr. J. de RUITER
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland The Right Honourable the Lord ELWYN-JONES, C. H.
DICHIARAZIONE COMUNE del 26 maggio 1989 concernente la ratifica della convenzione relativa all`adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di esecuzione di Bruxelles del 1968 (90/C 189/05)
Al momento della firma della convenzione relativa all`adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles del 1968, avvenuta a Donostia-San Sebastián, il 26 maggio 1989,
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
DESIDEROSI che, in vista in particolare del completamento del mercato interno, l`applicazione della convenzione di Bruxelles e del protocollo del 1971 sia estesa rapidamente a tutta la Comunità,
SI COMPIACCIONO della conclusione, avvenuta il 16 settembre 1988, della convenzione di Lugano che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che diverranno parte alla convenzione di Lugano, destinata principalmente a disciplinare le relazioni tra gli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e quelli dell`associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone stabilite in tutti i suddetti Stati nonché la semplificazione delle formalità per il riconoscimento e l`esecuzione reciproci delle decisioni dei tribunali,
CONSIDERANDO che la convenzione di Bruxelles ha come base giuridica l`articolo 220 del trattato di Roma ed è interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,
CONSAPEVOLI che la convenzione di Lugano lascia impregiudicata l`applicazione della convenzione di Bruxelles per quanto concerne i rapporti tra gli Stati membri della Comunità economica europea, in quanto tali rapporti devono essere disciplinati dalla convenzione di Bruxelles,
PRENDENDO ATTO che la convenzione di Lugano entrerà in vigore dopo che due Stati, di cui uno membro delle Comunità europee e l`altro membro dell`associazione europea di libero scambio, avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica,
SI DICHIARANO PRONTI a prendere ogni misura utile affinché le procedure nazionali per la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles, firmata in data odierna, siano portate a termine quanto prima ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1992.
En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaracion común.
Til bekraeftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklaering.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten diese Erklaerung unterschrieben.
Se pistvsh tvn anvterv, oi katvui ypegracan thn paroysa dhlvsh.
In witness whereof the undersigned have signed this declaration.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze verklaring hebben gesteld.
Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram a sua assinatura no final da presente declaração comum.
Hecho en Donostia - San Sebastián, a veintiseis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.
Udfaerdiget i Donostia - San Sebastián, den seksogtyvende maj nitten hundrede og niogfirs.
Geschehen zu Donostia - Sebastián am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundachtzig.
Egine sth Donostia - San Sebastián, stiss eikosi eji Maioy xilia enniakosia ogdonta ennea.
Done at Donostia - San Sebastián on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.
Fait à Donostia - San Sebastián, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Arna dhénamh in Donostia - San Sebastián, an séú lá ís fiche de Bhealtaine sa bhliain míle gcéad ochtó a naoi.
Fatto a Donostia - San Sebastián, addì ventisei maggio millenovecentottantanove.
Gedaan te Donostia - San Sebastián, de zesentwintigste mei negentienhonderd negenentachtig.
Feito em Donostia - San Sebastián, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e oitenta e nove.
Pour le gouvernement du royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België Jacques de LENTDECKER
For regeringen for Kongeriget Danmark (1) Jette Birgitte SELSOE
Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Dr. Georg TREFETZ
Dr. Klaus KINKEL
Gia thn Kybernhsh thss Ellhnikhss Dhmokraiiass Giannh SKOULARIKH
Por el Gobierno del Reino de España Enrique MUGICA HERZOG
Pour le gouvernement de la République française Pierre ARPAILLANGE
Thar ceann Rialtas na hEireann Patrick WALSHE
Per il governo della Repubblica italiana Giuliano VASSALLI
Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg Ronald MAYER
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden Frits KORTHALS ALTES
J. SPOORMAKER
Pelo Governo da República Portuguesa Fernando NOGUEÏRA
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland John PATTEN
(1) Con riserva per quanto riguarda le Isole Faeroeer e la Groenlandia.
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