Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971 /* Versione consolidata CF 498Y0126(02) */

Publication reference
In force
GU L 204 del 02.08.1975, pagg. 28-31 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 002 pag. 28 - 32

edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 002 pag. 28 - 32

edizione speciale greca: capitolo 17 tomo 001 pag. 18 - 22

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Bibliographic notice

Authentic language

  • Authentic language: tedesco, francese, italiano, neerlandese

Document number

  • Celex-Nr.: 41971A0603(02)

Dates

  • Date of document: 03/06/1971

  • Date of effect: 01/09/1975 ; entrata in vigore vedi art. 8

  • Date of signature: 03/06/1971 ; Lussemburgo

  • Date of end of validity: ---

Miscellaneous information

  • Author: Rappresentanti dei Governi degli Stati membri

  • Form: Protocollo

Relationship between documents

Document text

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato o detta convenzione, firmati o Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sull'interpretazione del presente protocollo.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione: 1. in Belgio : la Cour de Cassation - het Hof van Cassatie, e le Conseil d'État - de Raad van State,

nella Repubblica federale di Germania : die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

in Francia : la Cour de Cassation et le Conseil d'État,

in Italia : la Corte Suprema di Cassazione,

nel Lussemburgo : la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,

nei Paesi Bassi : de Hoge Raad;

2. le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;

3. nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.

Articolo 3

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 4

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicata nell'articolo 2, punti 1 e 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la demanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 5

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 6

Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica del presente protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che il presente protocollo si applicherà al Surinam ed alle Antille olandesi.

Articolo 7

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 8

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultime a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 9

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente le competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.

Articolo 10

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari: a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3;

d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6, secondo comma.

Articolo 11

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implichino una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'orticolo 2, punto 1.

Articolo 12

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 13

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 14

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Luxemburg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.

Fait à Luxembourg, le troi juin mil neuf cent soixante et onze.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderdeenenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard JAHN

Pour le président de la République française,

René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg,

Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

C.H.F. POLAK


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