Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 ottobre 1991. Berend Jan van Dalfsen e altri contro Bernard van Loon e Theodora Berendsen. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. Convenzione di Bruxelles - Interpretazione degli artt. 37 e 38. Causa C-183/90.

Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF
HTML
Summary
Original source
IT

Massima

1. L' art. 37, secondo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione, con cui il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del beneficiario dell' autorizzazione all' esecuzione, non costituisce una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione e non può pertanto costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. La soluzione di tale questione non è diversa quando la decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione e la "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione figurano in una stessa sentenza.

2. L' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato in senso stretto, per non pregiudicare l' effetto utile sia dell' art. 31, che consacra il principio secondo cui le decisioni rese in uno Stato contraente ed ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato contraente, anche se non hanno forza di cosa giudicata, sia dell' art. 34, terzo comma, che consacra il divieto per i giudici dello Stato richiesto di riesaminare nel merito la decisione adottata nello Stato di origine.

Di conseguenza, l' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato nel senso che il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento ai sensi di tale disposizione, solo i mezzi che la parte che ha proposto l' opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine.

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-04743

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:379

  • Celex-Nr.: 61990CJ0183

Authentic language

  • Authentic language: neerlandese

Dates

  • Date of document: 04/10/1991

  • Date lodged: 11/06/1990

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Paesi Bassi

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Schockweiler

  • Advocate General: Van Gerven

  • Observations: EUMS, Paesi Bassi, EUINST, Germania, Commissione europea

  • National court:

    • *P1* Hoge Raad, 1e kamer, arrest van 15/05/1992 (13.825)
    • - Nederlands Internationaal Privaatrecht 1992 nº 256
    • - Nederlands juristenblad 1992 Bijl. p.259 (résumé)
    • - Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1992 nº 585
    • - Rechtspraak van de week 1992 nº 139
    • - European Current Law 1992 Part 12 nº 327 (résumé)
    • - Schultsz, J.C.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1992 nº 585
    • *A8* Arrondissementsrechtbank Zwolle, vonnis van 13/04/1988
    • - Nederlands Internationaal Privaatrecht 1990 nº 486
    • - Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1992 nº 583
    • *A9* Hoge Raad, 1e kamer, arrest van 01/06/1990 (13.825)
    • - Nederlands Internationaal Privaatrecht 1990 nº 486
    • - Rechtspraak van de week 1990 nº 114
    • - Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1992 nº 583

Legal doctrine

Anton, A.E. ; Beaumont, P.R.: Case Notes on European Court Decisions Relating to the Judgments Convention, The Scots Law Times 1995 p.a7

Borrás Rodríguez, Alegría: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1992 p.1121-1128

Gallego Caballero, Fabiola: Interpretación de los artículos 37 y 38 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 27 de septiembre de 1968, Noticias CEE 1992 nº 93 p.111-115

Tagaras, H.: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles: Années judiciaires 1990-1991 et 1991-1992, Cahiers de droit européen 1992 p.677-681

Volken, Paul: Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (1991), Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 1992 p.248-249

Briggs, Adrian: The Brussels Convention, Yearbook of European Law 1991 p.530-531

Gaudemet-Tallon, Hélène: Revue critique de droit international privé 1992 p.128-132

Huet, André: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Journal du droit international 1992 p.499-505

Vlas, P.: TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1992 p.217-218

Vlas, P.: The EEC Convention on Jurisdiction and Judgments of 27 September 1968, Netherlands International Law Review 1992 p.411-414

Schultsz, J.C.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1992 nº 585

Relationship between documents

Document text

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

++++

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Mezzi di ricorso - Ricorso in cassazione - Decisioni suscettibili di ricorso - Decisione relativa alla sospensione del procedimento o alla costituzione di una garanzia, adottata dal giudice dinanzi a cui è stata proposta opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione - Esclusione

(Convenzione del 27 settembre 1968, artt. 37, secondo comma, e 38).

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione - Facoltà del giudice adito di sospendere il procedimento - Esercizio - Presa in considerazione dei soli mezzi che non fossero già stati fatti valere o che non fossero già conosciuti nel procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine

(Convenzione del 27 settembre 1968, artt. 31, 34, terzo comma, e 38, primo comma)

Massima

1. L' art. 37, secondo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione, con cui il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del beneficiario dell' autorizzazione all' esecuzione, non costituisce una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione e non può pertanto costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. La soluzione di tale questione non è diversa quando la decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione e la "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione figurano in una stessa sentenza.

2. L' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato in senso stretto, per non pregiudicare l' effetto utile sia dell' art. 31, che consacra il principio secondo cui le decisioni rese in uno Stato contraente ed ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato contraente, anche se non hanno forza di cosa giudicata, sia dell' art. 34, terzo comma, che consacra il divieto per i giudici dello Stato richiesto di riesaminare nel merito la decisione adottata nello Stato di origine.

Di conseguenza, l' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato nel senso che il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento ai sensi di tale disposizione, solo i mezzi che la parte che ha proposto l' opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine.

Parti

Nel procedimento C-183/90,

avente ad oggetto la domanda sottoposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Berend Jan van Dalfsen,

Jantina Timmerman,

Harm van Dalfsen,

Jentje Harmke,

Gerard van Dalfsen

e

Bernard van Loon,

Theodora Berendsen,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37 e 38 della Convenzione 27 settembre 1968,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo tedesco, dal sig. Christof Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia;

- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 18 giugno 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 1 giugno 1990, pervenuta in cancelleria l' 11 giugno seguente, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32, in prosieguo: la "Convenzione"), tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 37, secondo comma, e 38, primo comma, della Convenzione.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia pendente dinanzi a tale giudice tra B.J. Van Dalfsen, J. Timmerman, H. Van Dalfsen, J. Harmke e G. Van Dalfsen (in prosieguo: "Van Dalfsen e a."), residenti nei Paesi Bassi, e B. Van Loon e T. Berendsen (in prosieguo: "Van Loon e a."), residenti in Belgio.

3 Dal fascicolo trasmesso alla Corte risulta che, con sentenza 21 ottobre 1986, il Vrederechter van het kanton Herentals (Belgio) ha respinto la domanda principale, avente ad oggetto l' annullamento di un contratto di locazione esistente tra le parti nella causa principale, che Van Dalfsen e a. avevano presentato contro Van Loon e a., e ha riconosciuto la fondatezza in via di principio della domanda in subordine di Van Dalfsen e a., intesa ad ottenere da Van Loon e a. il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria che essi avevano effettuato nell' immobile locato, disponendo una perizia per determinarne l' importo esatto. Statuendo sulla domanda riconvenzionale di Van Loon e a., il Vrederechter ha condannato Van Dalfsen e a. a pagare a Van Loon e a. l' importo di 2 700 000 BFR, oltre agli interessi, a titolo di canoni di locazione arretrati. Questa sentenza veniva dichiarata "provvisoriamente esecutiva, salvi tutti i rimedi giurisdizionali e senza costituzione di cauzione".

4 Il 17 dicembre 1986, Van Dalfsen e a. interponevano appello contro la parte per loro sfavorevole di tale sentenza dinanzi alla Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout (Belgio).

5 Van Loon e a., da parte loro, chiedevano al presidente dell' Arrodissementsrechtbank di Zwolle (Paesi Bassi) di autorizzare, in conformità all' art. 31 della convenzione, l' esecuzione nei Paesi Bassi della sentenza del Vrederechter belga. Con decisione 23 gennaio 1987, il presidente dell' Arrondissementsrechtbank concedeva tale autorizzazione.

6 Contro tale decisione, Van Dalfsen e a., il 2 aprile 1987, proponevano opposizione dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Zwolle ai sensi dell' art. 36 della convenzione. Nell' ambito di tale opposizione, Van Dalfsen e a. si sono limitati a chiedere all' Arrondissementsrechtbank di sospendere il procedimento sull' opposizione, ai sensi dell' art. 38, primo comma, della convenzione, facendo valere il fatto che essi avevano interposto appello contro la sentenza pronunciata dal Vrederechter di Herentals e avevano costituito una cauzione bancaria a garanzia dell' importo che tale sentenza li aveva condannati a pagare a Van Loon e a.; essi hanno inoltre sottolineato che la loro domanda in subordine di rimborso era stata accolta in via di principio e valutata, nell' ambito di una perizia provvisoria, a 477 954 BFR.

7 Con sentenza 13 aprile 1988, l' Arrondissementsrechtbank di Zwolle respingeva la domanda di sospensione del procedimento, poiché Van Dalfsen e a., a sostegno di tale domanda, non avevano fatto valere alcun mezzo diverso da quelli che il giudice straniero aveva potuto esaminare nella sua decisione; con la stessa sentenza, l' Arrondissementsrechtbank dichiarava il ricorso infondato e pertanto autorizzava l' esecuzione nei Paesi Bassi della sentenza pronunciata dal Vrederechter belga, pur subordinandone d' ufficio l' esecuzione, in conformità all' art. 38, ultimo comma, della convenzione, alla costituzione, da parte di Van Loon e a., di una garanzia bancaria per l' importo di 478 000 BFR finché non si fosse definitivamente statuito sulla domanda in subordine di Van Dalfsen e a.

8 Van Dalfsen e a. hanno presentato ricorso in cassazione contro tale sentenza, ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione, dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi. Con il loro unico mezzo di cassazione, essi hanno addebitato all' Arrondissementsrechtbank di essersi basata su una valutazione inesatta dell' estensione dei poteri che l' art. 38 della convenzione conferisce al "giudice dell' opposizione", ai sensi di tale norma. Infatti, secondo Van Dalfsen e a., un giudice che statuisce sulla base di tale disposizione deve tener conto di tutte le circostanze che il giudice straniero ha già potuto prendere in considerazione nella sua decisione, ed in particolare valutare le probabilità di successo dell' impugnazione ordinaria che è stata o deve essere presentata in un altro Stato contraente.

9 Lo Hoge Raad dei Paesi Bassi si è posto innanzitutto la questione se la sentenza pronunciata dovesse essere considerata come una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione. In caso negativo, il ricorso in cassazione presentato da Van Dalfsen e a. sarebbe irricevibile. Per contro, in caso di soluzione affermativa di tale questione, occorrerebbe esaminare la fondatezza di tale ricorso, e sorgerebbe allora il problema dell' estensione dei poteri che l' art. 38 della convenzione conferisce al "giudice dell' opposizione".

10 Ritenendo che la controversia sollevasse pertanto questioni di interpretazione della convenzione, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con ordinanza 1 giugno 1990, ha deciso, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione, di sospendere il procedimento finché la Corte non si fosse pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

"1) Se la decisione del 'giudice dell' opposizione' di avvalersi o no, a seconda dei casi in un determinato modo, dei poteri attribuitigli dall' art. 38 della Convenzione di Bruxelles possa essere considerata 'una decisione resa sull' opposizione' avverso la quale, a norma dell' art. 37, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, è esperibile un ricorso in cassazione nei Paesi Bassi.

2) Se per la soluzione della prima questione rilevi che le decisioni basate sull' art. 38 della Convenzione di Bruxelles, quali considerate nella precedente questione, siano o no contenute nella sentenza (definitiva) con la quale ci si pronuncia sull' opposizione. 3) Se il 'giudice dell' opposizione' possa avvalersi dei poteri attribuitigli dal primo comma dell' art. 38 della Convenzione di Bruxelles:

a) anche qualora la parte che ha proposto opposizione, ai fini della sua domanda di sospendere l' esecuzione della sentenza o della domanda di subordinare l' esecuzione alla costituzione di una garanzia, non deduca nessun motivo diverso da quelli che il giudice straniero ha potuto considerare nella sua decisione;

b) solo qualora vengano posti a sostegno della suddetta domanda anche od esclusivamente mezzi che non sono stati dedotti nel procedimento dinanzi al giudice straniero;

o

c) solo qualora vengano posti a sostegno della suddetta domanda anche od esclusivamente mezzi che non potevano essere dedotti nel procedimento dinanzi al giudice straniero in quanto i fatti sui quali essi si basano non erano ancora noti, a quel momento, alla parte che ha proposto opposizione".

11 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

12 Occorre anzitutto ricordare che gli artt. 37, secondo comma, e 38, primo comma, della convenzione fanno parte del titolo III, sezione 2, di tale convenzione, concernente l' esecuzione delle decisioni giurisdizionali che sono esecutive nello Stato contraente in cui sono state pronunciate.

13 Ai sensi dell' art. 31 della convenzione, tali decisioni sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata, dal giudice competente previsto dall' art. 32 della convenzione in conformità alle norme contenute negli artt. 33-35 e 42-45 di tale convenzione. E' importante rilevare in particolare che, ai sensi dell' art. 34 della convenzione, la parte contro cui l' esecuzione viene chiesta non può, in tale fase della procedura, presentare osservazioni, l' istanza di esecuzione può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 della convenzione e in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito.

14 Quando l' esecuzione è autorizzata, la parte contro cui l' esecuzione è chiesta può, in conformità all' art. 36 della convenzione, proporre opposizione contro tale decisione dinanzi a uno dei giudici menzionati all' art. 37, primo comma, della convenzione. L' art. 39 della convenzione prevede che, in pendenza del termine per proporre l' opposizione e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l' esecuzione.

15 Se la decisione straniera la cui esecuzione viene chiesta è stata, nello Stato di origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l' impugnazione non è scaduto, l' art. 38 della convenzione prevede che il giudice dell' opposizione può, su istanza della parte che ha proposto l' opposizione ai sensi dell' art. 36, sospendere il procedimento sull' opposizione. In conformità all' art. 38, ultimo comma, della convenzione, tale giudice può anche subordinare l' esecuzione alla costituzione di una garanzia da parte di colui che beneficia dell' autorizzazione all' esecuzione.

16 A norma dell' art. 37, secondo comma, della convenzione, la decisione resa sull' opposizione può costituire oggetto solo di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo.

Sulla prima e seconda questione

17 Con le due prime questioni pregiudiziali, che occorre esaminare insieme, il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 37, secondo comma, della convenzione debba essere interpretato nel senso che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione, con la quale il giudice dell' opposizione proposta contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento ed ha disposto la costituzione di una garanzia da parte del beneficiario dell' autorizzazione all' esecuzione, costituisca una "decisione resa sull' opposizione", ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione, e possa pertanto costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. Il giudice nazionale chiede inoltre se la soluzione di tale questione vari a seconda che la decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione e la "decisione resa sull' opposizione", ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione, figurino o no in una stessa sentenza.

18 A tal riguardo, occorre rilevare anzitutto che la convenzione non dà la definizione di ciò che bisogna intendere per "decisione resa sull' opposizione", ai sensi dell' art. 37, secondo comma.

19 Occorre constatare poi che la Corte si è pronunciata a favore di un' interpretazione in senso stretto della nozione di "decisione resa sull' opposizione", che figura all' art. 37, secondo comma, della convenzione, dichiarando, nella sentenza 27 novembre 1984, Brennero/Wendel, punto 15 della motivazione (causa 258/83, Racc. pag. 3971), che, nell' ambito della struttura generale della convenzione e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la semplificazione dei procedimenti nello Stato in cui l' esecuzione viene chiesta, detta disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una decisione diversa da quella emessa sull' opposizione, per esempio l' impugnazione di un provvedimento preparatorio o interlocutorio con cui si dispongano mezzi istruttori.

20 La relazione di esperti redatta in occasione dell' elaborazione della convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1) ha inoltre sottolineato la necessità di un' interpretazione in senso stretto dell' art. 37, secondo comma, della convenzione. Infatti, secondo tale relazione, "la molteplicità dei rimedi giurisdizionali, consentendo alla parte soccombente di utilizzarli a fini puramente dilatori, costituisce, in definitiva, un ostacolo alla libera circolazione delle sentenze, a cui tende la convenzione".

21 Da quanto precede risulta che, tenuto conto del fatto che la convenzione tende a facilitare la libera circolazione delle sentenze, istituendo una procedura semplice e rapida nello Stato contraente in cui l' esecuzione di una decisione straniera viene chiesta, l' espressione "decisione resa sull' opposizione", che figura nell' art. 37, secondo comma, della convenzione, deve essere intesa nel senso che essa riguarda solo le decisioni con cui si statuisce sulla fondatezza dell' opposizione proposta contro una decisione che accorda l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente, ad esclusione di quelle adottate ai sensi dell' art. 38 della convenzione.

22 Occorre aggiungere che, anche nell' ipotesi in cui la decisione con cui si rifiuta di sospendere il procedimento o si dispone la costituzione di una garanzia e quella con cui si statuisce sulla fondatezza dell' opposizione proposta contro l' autorizzazione all' esecuzione siano contenute nella stessa sentenza, i procedimenti avviati rispettivamente ai sensi dell' art. 36 e dell' art. 38 della convenzione continuano ad avere un diverso oggetto.

23 Infatti, la procedura di ricorso contemplata dall' art. 36 riguarda la questione giuridica se, in considerazione dei motivi tassativamente indicati agli artt. 27 e 28 della convenzione, l' autorizzazione all' esecuzione sia stata giustamente concessa, mentre la decisione relativa alla sospensione del procedimento o alla costituzione di una garanzia a norma dell' art. 38 costituisce una misura accessoria, destinata a disciplinare l' ulteriore svolgimento del procedimento, che presuppone il bilanciamento dei rispettivi interessi del creditore e del debitore.

24 Stando così le cose, una decisione resa ai sensi dell' art. 38 della convenzione non può essere equiparata alla decisione che accoglie o rigetta l' opposizione proposta contro l' exequatur, nonostante il fatto che, formalmente, le due decisioni facciano parte della stessa sentenza.

25 Ne deriva che, anche quando una decisione basata sull' art. 38 della convenzione figura nella stessa sentenza della decisione che statuisce sulla fondatezza dell' opposizione proposta contro l' autorizzazione all' esecuzione, una tale decisione non va considerata come una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione, e di conseguenza non può costituire oggetto di un ricorso in cassazione.

26 Occorre pertanto risolvere le prime due questioni poste dal giudice nazionale dichiarando che l' art. 37, secondo comma, della convenzione va interpretato nel senso che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione, con cui il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato membro contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento e ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del beneficiario dell' autorizzazione all' esecuzione, non costituisce una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione e non può pertanto costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. La soluzione di tale questione non è diversa quando la decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione e la "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione figurano in una stessa sentenza.

Sulla terza questione

27 Con la terza questione pregiudiziale il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 38, primo comma, della convenzione debba essere interpretato nel senso che il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente possa prendere in considerazione, nella sua decisione relativa ad una istanza di sospensione del procedimento ai sensi di tale disposizione, solo i mezzi che la parte che ha proposto l' opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine, o se possa anche tener conto, in una tale decisione, dei mezzi che sono già stati sottoposti al giudice straniero, nonché dei mezzi di cui quest' ultimo non aveva conoscenza al momento di adottare la sua decisione, poiché la parte che ha proposto l' opposizione aveva trascurato di farli valere davanti ad esso.

28 Per risolvere tale questione occorre rilevare anzitutto che l' art. 31, primo comma, della convenzione consacra il principio secondo cui le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive possono essere eseguite in un altro Stato contraente, anche se non hanno forza di cosa giudicata.

29 Si fa eccezione a tale principio mediante la facoltà di sospendere il procedimento riconosciuta dall' art. 38, primo comma, della convenzione al giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente. Come risulta dalla relazione di esperti redatta in occasione dell' elaborazione della convenzione, tale eccezione deve consentire di tutelare la parte contro cui viene chiesta l' esecuzione contro i danni che potrebbero derivare dall' esecuzione di decisioni, non ancora passate in giudicato, che siano successivamente modificate, e serve pertanto come contrappeso al carattere unilaterale della procedura di exequatur prevista dagli artt. 31 e seguenti della convenzione.

30 Ne deriva che l' art. 38, primo comma, della convenzione, essendo una norma derogatoria, deve essere interpretato in senso stretto, per non pregiudicare l' effetto utile dell' art. 31 di tale convenzione e compromettere l' obiettivo perseguito da quest' ultima, che è di assicurare la libera circolazione delle sentenze consentendo che le decisioni esecutive rese in uno Stato contraente possano essere eseguite in un altro Stato contraente.

31 Occorre ricordare poi che l' art. 34, terzo comma, della convenzione consacra il principio fondamentale secondo cui la decisione resa nello Stato di origine non può, in nessun caso, formare oggetto di un riesame nel merito da parte dei giudici dello Stato richiesto.

32 Ora, se il giudice dell' opposizione potesse prendere in considerazione, per adottare la sua decisione su un' istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 38, primo comma, della convenzione, mezzi che sono già stati sottoposti al giudice straniero, esisterebbe un rischio reale che tale giudice procedesse, direttamente o indirettamente, ad un riesame nel merito della decisione straniera, cosa che è formalmente vietata dalla convenzione. Lo stesso accadrebbe se tale giudice fosse autorizzato a valutare le probabilità di successo di un mezzo di impugnazione ordinario presentato o da presentare nello Stato di origine.

33 Stando così le cose, l' art. 38, primo comma, della convenzione non può essere interpretato nel senso che il giudice dell' opposizione possa prendere in considerazione, in una decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento, mezzi che sono già stati sottoposti al giudice straniero.

34 Per quanto riguarda la questione se il giudice dell' opposizione possa prendere in considerazione, in una decisione relativa ad un' istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell' art. 38, primo comma, della convenzione, mezzi di cui il giudice straniero non aveva conoscenza al momento di emettere la sua decisione, poiché la parte che ha proposto l' opposizione aveva trascurato di farli valere davanti ad esso, occorre ricordare che, nella sentenza 4 febbraio 1988, Hoffmann/Krieg (causa 145/86, Racc. pag. 645), la Corte, a proposito dell' art. 36 della convenzione, ha dichiarato che il fatto che una parte avesse omesso di proporre un' opposizione privava quest' ultima della possibilità di avvalersi, in una fase successiva del procedimento, di un mezzo che avrebbe sostenuto tale opposizione.

35 Ora, occorre constatare che tale principio si applica allo stesso modo per quanto riguarda l' art. 38, primo comma, della convenzione. Infatti, il sistema della convenzione e, in particolare, il principio della libera circolazione delle sentenze, che costituisce un obiettivo essenziale di quest' ultima, si oppone a che una parte che si è astenuta dal far valere mezzi dinanzi al giudice straniero possa poi farli valere dinanzi al giudice chiamato a pronunciarsi, in conformità all' art. 38, primo comma, su un' istanza di sospensione del procedimento relativo all' opposizione proposta contro l' autorizzazione all' esecuzione.

36 Pertanto, l' art. 38, primo comma, della convenzione non può essere interpretato nel senso che il giudice dell' opposizione possa prendere in considerazione, in una decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento a titolo di tale disposizione, mezzi di cui il giudice straniero non aveva conoscenza al momento di emettere la sua decisione, poiché la parte che ha proposto l' opposizione aveva omesso di farli valere dinanzi ad esso.

37 Da tutte queste considerazioni risulta che occorre risolvere la terza questione posta dal giudice nazionale dichiarando che l' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato nel senso che il giudice dinanzi al quale è stata proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento ai sensi di tale disposizione, solo i mezzi che la parte che ha proposto l' opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

38 Le spese sostenute dai governi tedesco e olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad esso sottoposte dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 1 giugno 1990, dichiara:

1) L' art. 37, secondo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che una decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione, con cui il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento ed ha ordinato la costituzione di una garanzia da parte del beneficiario dell' autorizzazione all' esecuzione, non costituisce una "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione e non può pertanto costituire oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. La soluzione di tale questione non è diversa quando la decisione adottata ai sensi dell' art. 38 della convenzione e la "decisione resa sull' opposizione" ai sensi dell' art. 37, secondo comma, della convenzione figurano in una stessa sentenza.

2) L' art. 38, primo comma, della convenzione va interpretato nel senso che il giudice davanti al quale è proposta l' opposizione contro l' autorizzazione all' esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento ai sensi di tale disposizione, solo i mezzi che la parte che ha proposto l' opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine.


Source