Massima
Se dalla motivazione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento di divorzio risulta che la prestazione che essa dispone è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, la decisione riguarda un'obbligazione alimentare e rientra quindi nella sfera d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale e quindi non può essere resa esecutiva in base alla Convenzione di Bruxelles. Una decisione nella quale sono disciplinati entrambi gli aspetti può essere resa parzialmente esecutiva, ai sensi dell'art. 42 della detta Convenzione, qualora ne emergano chiaramente gli scopi ai quali corrispondono rispettivamente le varie parti della prestazione disposta.
Ne consegue che una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della Convenzione se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante a questo proposito.
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-01147
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:91
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Celex-Nr.: 61995CJ0220
Authentic language
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Authentic language: neerlandese
Dates
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Date of document: 27/02/1997
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Date lodged: 21/06/1995
Classifications
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Paesi Bassi
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Jann
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Advocate General: Jacobs
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Observations: EUMS, Commissione europea, EUINST, Austria
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National court:
- *A9* Arrondissementsrechtbank Amsterdam, vonnis van 14/06/1995 (H 93.2242)
- - International Litigation Procedure 1996 p.654-660
- *P1* Arrondissementsrechtbank Amsterdam, vonnis van 16/06/1999 (H 93.2242)
- - Nederlands internationaal privaatrecht 1999 nº 283
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A42 N 22 41968A0927(01) A57 N 17 41968A0927(01) A36 N 16 41968A0927(01) A01L2PT1 N 15 - 27 61992CJ0127 N 16 61995CC0220 N 17 20 24 26
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Sfera d'applicazione - Materia civile e commerciale - Obbligazioni alimentari - Decisioni che, nell'ambito di un procedimento di divorzio, dispongono il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni - Inclusione - Presupposti
(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 1, primo e secondo comma, punto 1, e 42)
Massima
Se dalla motivazione di una decisione emessa nell'ambito di un procedimento di divorzio risulta che la prestazione che essa dispone è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, la decisione riguarda un'obbligazione alimentare e rientra quindi nella sfera d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale e quindi non può essere resa esecutiva in base alla Convenzione di Bruxelles. Una decisione nella quale sono disciplinati entrambi gli aspetti può essere resa parzialmente esecutiva, ai sensi dell'art. 42 della detta Convenzione, qualora ne emergano chiaramente gli scopi ai quali corrispondono rispettivamente le varie parti della prestazione disposta.
Ne consegue che una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della Convenzione se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante a questo proposito.
Parti
Nel procedimento C-220/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Antonius van den Boogaard
e
Paula Laumen,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, secondo comma, della predetta Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77) e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo austriaco, dal signor F. Cede, Botschafter presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Van den Boogaard, rappresentato dall'avv. M. Wigleven, del foro di Amsterdam, della signora Laumen, rappresentata dall'avv. R.Th.R.F. Carli, del foro dell'Aia, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all'udienza del 24 ottobre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 14 giugno 1995, pervenuta in cancelleria il successivo 21 giugno, l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto a questa Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77) e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 1, secondo comma, della detta Convenzione.
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra il signor Van den Boogaard e la signora Laumen a proposito di una domanda diretta a far rendere esecutiva nei Paesi Bassi una sentenza pronunciata il 25 luglio 1990 dalla High Court of Justice of England and Wales.
3 Dal provvedimento di rinvio risulta che il signor Van den Boogaard e la signora Laumen hanno contratto matrimonio nei Paesi Bassi nel 1957 in regime di comunione dei beni. Nel 1980 essi hanno stipulato, sempre nei Paesi Bassi, una convenzione che ha trasformato il detto regime in regime di separazione dei beni. Nel 1982 essi si sono stabiliti a Londra. Con sentenza 25 luglio 1990, la High Court ha sciolto il matrimonio e si è inoltre pronunciata su una domanda accessoria di liquidazione globale («full ancillary relief») proposta dalla signora Laumen. Poiché questa desiderava una rottura chiara e netta («clean break») dei rapporti con il marito, il giudice inglese le ha assegnato un capitale al fine di rendere superfluo il versamento periodico di un assegno alimentare. Esso ha inoltre ritenuto la convenzione sulla separazione dei beni stipulata nei Paesi Bassi irrilevante ai fini della sua pronuncia.
4 Nella detta sentenza la High Court ha stimato in 875 000 UKL la somma complessiva di cui la signora Laumen doveva disporre per sovvenire ai propri bisogni. Una parte di tale somma, ossia 535 000 UKL, era coperta da denaro che ella possedeva e dai proventi della vendita di beni mobili, nonché dalla cessione di un quadro e di una proprietà immobiliare. Per il resto, il giudice inglese ha dichiarato che il signor Van den Boogaard doveva corrispondere alla signora Laumen la somma forfettaria di 340 000 UKL, cui si aggiungevano 15 000 UKL per spese relative ad un precedente giudizio.
5 Con istanza proposta il 14 aprile 1992 al presidente dell'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, la signora Laumen ha chiesto l'exequatur della sentenza inglese in base alla Convenzione dell'Aia 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: la «Convenzione dell'Aia»).
6 Il 21 maggio 1992 il presidente dell'Arrondissementsrechtbank ha accolto l'istanza.
7 Il 19 luglio 1993 il signor Van den Boogaard ha proposto opposizione contro l'ordinanza di exequatur.
8 L'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, competente a statuire sull'opposizione, si è chiesto se la sentenza 25 luglio 1990 della High Court dovesse essere qualificata «sentenza in materia di obbligazioni alimentari», nel qual caso l'exequatur era stato concesso a buon diritto, o andasse considerata come una «sentenza in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi», nel qual caso la Convenzione dell'Aia non poteva costituire valido fondamento per il procedimento di exequatur.
9 Esso è giunto alla conclusione che le conseguenze della detta sentenza sui rapporti patrimoniali fra le parti erano tali da escludere che si trattasse di «una decisione in materia di obbligazioni alimentari» ai sensi dell'art. 1 della Convenzione dell'Aia. Pertanto, l'exequatur non avrebbe dovuto essere concesso in base a questa Convenzione. Il giudice olandese si è quindi chiesto se la Convenzione di Bruxelles potesse servire da fondamento per l'ordinanza di exequatur.
10 L'art. 1 della Convenzione di Bruxelles dispone:
«La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:
1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
(...)».
11 L'art. 5 della stessa Convenzione recita:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1) (...)
2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti;
(...)».
12 Infine, ai sensi dell'art. 57, n. 1, della Convenzione di Bruxelles,
«La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni».
13 L'art. 23 della Convenzione dell'Aia stabilisce quanto segue:
«La convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o che le leggi dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di una transazione».
14 Nutrendo dubbi sull'interpretazione da dare alla Convenzione di Bruxelles, l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la decisione del giudice inglese, che in ogni caso riguarda anche un'obbligazione alimentare, debba essere considerata come una pronuncia (anche) in materia di regime patrimoniale fra coniugi ai sensi dell'art. 1, secondo comma, inizio e punto 1), della Convenzione di Bruxelles, benché:
a) l'importo dei mezzi necessari per il mantenimento sia stato capitalizzato;
b) sia stata ordinata la cessione dell'abitazione e del quadro del De Heem, appartenenti, secondo la decisione, al marito;
c) il giudice inglese abbia anche esplicitamente dichiarato nella sua decisione che non si considerava vincolato dalla convenzione matrimoniale;
d) esso non abbia indicato in che misura la considerazione indicata sub c) abbia influito sulla sua decisione».
15 Con tale questione il giudice di rinvio chiede in sostanza se una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro sia esclusa dalla sfera d'applicazione della Convenzione di Bruxelles in base all'art. 1, secondo comma, punto 1, di questa, in quanto si riferisce al regime patrimoniale fra coniugi, oppure possa rientrarvi in quanto relativa ad obbligazioni alimentari. Si chiede inoltre alla Corte se in proposito rilevi il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione.
16 In via preliminare va rilevato che all'udienza è stato sostenuto che il signor Van den Boogaard aveva proposto opposizione dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall'art. 36 della Convenzione di Bruxelles per i ricorsi contro le decisioni di exequatur. Orbene, ciò non influisce affatto sulla competenza della Corte a risolvere la questione pregiudiziale, giacché, secondo una costante giurisprudenza, spetta esclusivamente ai giudici nazionali aditi, che devono assumersi la responsabilità dell'emananda decisione, valutare, alla luce degli aspetti particolari di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del loro giudizio quanto la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (v. sentenza 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby, Racc. pag. I-5535, punto 10).
17 Si deve inoltre osservare che, per i motivi esposti dall'avvocato generale nei punti 24-29 delle sue conclusioni, la Convenzione dell'Aia, in base al suo art. 23, non osta all'applicazione della Convenzione di Bruxelles, nonostante quanto dispone l'art. 57 di quest'ultima.
18 E' pacifico che né la nozione di regime patrimoniale fra coniugi né quella di obbligazione alimentare sono definite nella Convenzione di Bruxelles. Tuttavia, è necessario stabilire una distinzione tra di esse poiché soltanto le obbligazioni alimentari sono contemplate da tale Convenzione.
19 A questo proposito va precisato che, come si legge nella relazione Schlosser, in nessun ordinamento giuridico di uno Stato membro «le obbligazioni alimentari fra coniugi si basano su regolamentazioni pertinenti alla normativa in materia di regime patrimoniale fra coniugi» (Relazione sulla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia; GU 1979, C 59, pag. 88, punto 49).
20 Come ha rilevato l'avvocato generale nei paragrafi 54-62 delle sue conclusioni, il giudice competente in materia di divorzi in Inghilterra e nel Galles gode di un ampio potere discrezionale per adottare provvedimenti di natura economica. In particolare, può disporre il versamento di somme periodiche o forfettarie nonché il trasferimento della proprietà di beni da uno dei due ex coniugi all'altro. Di conseguenza, può disciplinare con lo stesso provvedimento i rapporti patrimoniali e le obbligazioni alimentari conseguenti alla risoluzione del vincolo matrimoniale.
21 Orbene, proprio perché, nell'ambito di un divorzio, un giudice inglese può statuire con la stessa decisione in merito sia ai rapporti patrimoniali sia alle obbligazioni alimentari, il giudice adito con istanza di exequatur è tenuto a distinguere fra gli aspetti della decisione relativi ai regimi patrimoniali tra coniugi e quelli concernenti le obbligazioni alimentari, in considerazione, in ciascun caso concreto, dello scopo specifico della decisione emessa.
22 Tale scopo dovrebbe poter essere desunto dalla motivazione della decisione. Se da questa risulta che una determinata prestazione è diretta a garantire il sostentamento di un coniuge bisognoso o se le esigenze e le risorse di ciascun coniuge sono prese in considerazione per stabilirne l'ammontare, la decisione riguarda un'obbligazione alimentare. Invece, quando la prestazione attiene unicamente alla ripartizione dei beni tra i coniugi, la decisione concerne il regime patrimoniale e quindi non può essere resa esecutiva in base alla Convenzione di Bruxelles. Una decisione nella quale sono disciplinati entrambi gli aspetti può essere resa parzialmente esecutiva, ai sensi dell'art. 42 della Convenzione di Bruxelles, qualora ne emergano chiaramente gli scopi ai quali corrispondono rispettivamente le varie parti della prestazione disposta.
23 A questo proposito è irrilevante che per l'adempimento dell'obbligazione alimentare sia previsto il versamento di una somma forfettaria. Infatti, questa forma di versamento può del pari rivestire natura alimentare se l'importo del capitale è fissato in modo da garantire un livello predeterminato di reddito.
24 Come ha sottolineato l'avvocato generale nel paragrafo 59 delle sue conclusioni, nel caso di specie il giudice originario era inoltre tenuto ad esaminare se fosse opportuno risolvere una volta per tutte i rapporti tra i coniugi e disporre il versamento di una somma forfettaria invece della corresponsione periodica degli alimenti. E' evidente che la scelta della modalità di versamento effettuata dal giudice originario non è idonea a modificare lo scopo della decisione.
25 Analogamente, nemmeno il fatto che la decisione della quale è stato chiesto l'exequatur disponga anche il trasferimento della proprietà di taluni beni fra gli ex coniugi può rimetterne in discussione la natura alimentare. Infatti, si tratta pur sempre della costituzione di un capitale allo scopo di garantire il sostentamento di uno di essi.
26 Infine, per i motivi esposti dall'avvocato generale nei paragrafi 69-72 delle sue conclusioni, la dichiarazione del giudice inglese secondo cui esso non si considera vincolato dalla convenzione sulla separazione dei beni dovrebbe essere letta nel suo contesto e, comunque, non è pertinente ai fini della qualificazione della decisione di cui trattasi.
27 Di conseguenza, si deve dichiarare che una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della Convenzione di Bruxelles se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di un convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante a questo proposito.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam con sentenza 14 giugno 1995, dichiara:
Una decisione emessa in una causa di divorzio e che dispone il pagamento di una somma forfettaria e il trasferimento della proprietà di taluni beni da uno dei due ex coniugi all'altro deve considerarsi vertere su obbligazioni alimentari e, quindi, ricompresa nella sfera d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, se è diretta a garantire il sostentamento dell'altro ex coniuge. Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante a questo proposito.
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