Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 aprile 1999. Eric Coursier contro Fortis Bank e Martine Bellami, in Coursier. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour supérieure de justice - Granducato del Lussemburgo. Convenzione di Bruxelles - Esecuzione delle decisioni - Art. 31 - Carattere esecutivo di una decisione - Procedura concorsuale di liquidazione del passivo. Causa C-267/97.

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Convenzione di Bruxelles
Esecuzione delle decisioni
Art. 31
Carattere esecutivo di una decisione
Procedura concorsuale di liquidazione del passivo.
Summary
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Massima

Il termine «esecutive» di cui all'art. 31, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente il carattere esecutivo, dal punto di vista formale, delle decisioni straniere e non le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine. Spetta al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito di un'opposizione contro l'exequatur di una decisione del genere, proposta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione, determinare, secondo la propria legge, comprese le norme di diritto internazionale privato, quali siano gli effetti giuridici sul suo territorio di un'altra decisione pronunciata nello Stato d'origine nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria, materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione.

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-02543

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:213

  • Celex-Nr.: 61997CJ0267

Authentic language

  • Authentic language: francese

Dates

  • Date of document: 29/04/1999

  • Date lodged: 22/07/1997

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Lussemburgo

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Edward

  • Advocate General: La Pergola

  • Observations: EUINST, Commissione europea

  • National court:

    • *A9* Cour d'appel, 8e chambre (Grand-Duché de Luxembourg), arrêt du 26/06/1997 (19837)
    • - Recht der internationalen Wirtschaft 1998 p.146-147
    • - International Litigation Procedure 1998 p.674-680

Legal doctrine

Paulus, Christoph G.: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 1999 p.951-952

Bos, T.M.: Ondernemingsrecht 2000 p.391

Vlas, P.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2000 nº 477

Linke, Hartmut: Zur grenzüberschreitenden Wirkung konkursbedingter Vollstreckungsbeschränkungen, insbesondere nach Art. 169 des französischen Insolvenzgesetzes vom 25.1.1985, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2000 p.8-11

Droz, Georges A.L.: Revue critique de droit international privé 2000 p.242-244

Montanari, Massimo: Exequatur comunitario e procedura concorsuale nello Stato a quo: la sentenza Coursier dinanzi al supremo giudice tedesco, Il Corriere giuridico 2002 p.123-128

Moustaïra, Elina N.: Koinodikion 1999 p.135-138

Volken, Paul: Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 1999 p.491-494

Mankowski, Peter: Zeitschrift für Zivilprozeß International 1999 Bd.4 p.276-288

Requejo Isidro, Marta: Sobre ejecución y exequatur. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 29 de abril de 1999 (As. C-267/97, Coursier V. Fortis Bank), La ley 1999 Vol.5 p.1898-1901

Huet, André: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Journal du droit international 2000 p.534-538

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Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Esecuzione - Decisioni «esecutive» nello Stato di origine - Nozione - Carattere esecutivo dal punto di vista formale - Esperimento dell'esecuzione nello Stato richiesto - Incidenza di una decisione posteriore che esula dall'ambito di applicazione della Convenzione e conferisce un'immunità da esecuzione nello Stato d'origine - Valutazione da parte del giudice dello Stato richiesto

(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 31, primo comma, e 36)

Massima

Il termine «esecutive» di cui all'art. 31, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente il carattere esecutivo, dal punto di vista formale, delle decisioni straniere e non le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine. Spetta al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito di un'opposizione contro l'exequatur di una decisione del genere, proposta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione, determinare, secondo la propria legge, comprese le norme di diritto internazionale privato, quali siano gli effetti giuridici sul suo territorio di un'altra decisione pronunciata nello Stato d'origine nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria, materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione.

Parti

Nel procedimento C-267/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour supérieure de justice (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

ric Coursier

e

Fortis Bank SA,

Martine Bellami, in Coursier,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 31, primo comma, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann e D.A.O. Edward (relatore), giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il signor Coursier, dall'avv. Jean Kauffman, del foro di Lussemburgo;

- per la Fortis Bank SA, dall'avv. Jean-Paul Noesen, del foro di Lussemburgo;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Gérard Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Coursier, della Fortis Bank SA e della Commissione all'udienza del 2 aprile 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con sentenza 26 giugno 1997, pervenuta alla Corte il 22 luglio successivo, la Cour supérieure de justice ha proposto, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 31, primo comma, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che vede il signor Coursier, residente in Francia, contrapposto alla Fortis Bank SA (in prosieguo: la «Fortis»), stabilita in Lussemburgo, e alla signora Bellami in Coursier, residente in Francia, in ordine all'esecuzione in Lussemburgo di una sentenza pronunciata il 6 gennaio 1993 dalla Corte d'appello di Nancy (Francia) (in prosieguo: la «sentenza controversa»), in cui si condannavano i coniugi Coursier-Bellami a rimborsare alla Fortis l'importo di un prestito loro concesso da quest'ultima.

3 Il 13 agosto 1990 la Fortis ha concesso ai coniugi Coursier-Bellami un mutuo di 480 000 LFR. Il 22 marzo 1991, alla luce dell'insolvenza di questi ultimi, la Fortis ha disdetto tale mutuo e citato i coniugi Coursier-Bellami dinanzi al giudice del luogo del loro domicilio ai sensi degli artt. 13 e14 della Convenzione di Bruxellesn che riguardano la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori. La Fortis ha ottenuto, con la sentenza controversa, la condanna dei coniugi Coursier-Bellami al rimborso della somma di 563 282 LFR, oltre agli interessi convenzionali e alle spese di giudizio. Tale sentenza è stata notificata ai debitori il 24 febbraio 1993.

4 Con sentenza 1_ luglio 1993 il Tribunal de commerce di Briey (Francia) ha convertito il risanamento giudiziario (redressement judiciaire) del signor Coursier, gestore di un bar a Rehon (Francia), in liquidazione giudiziaria (liquidation judiciaire), procedura nell'ambito della quale la Fortis ha insinuato il proprio credito.

5 Con sentenza 16 giugno 1994 (in prosieguo: la «sentenza di fallimento») tale giudice ha pronunciato la chiusura della liquidazione giudiziaria per insufficienza dell'attivo e ha precisato «che i creditori riacquistano i loro diritti di azione esecutiva individuale unicamente alle condizioni previste dall'art. 169 della legge del 25 gennaio 1985».

6 L'art. 169, primo comma, della legge 25 gennaio 1985, n. 85-98, relativa alla liquidazione dei beni e alla liquidazione giudiziaria delle imprese, che fa parte della sezione II «Chiusura delle operazioni di liquidazione giudiziaria» di tale legge, è formulato, nella sua versione entrata in vigore il 1_ ottobre 1994 e che non modifica, nel caso di specie, il senso della versione precedente, nei seguenti termini:

«La sentenza di chiusura della liquidazione giudiziaria per insufficienza dell'attivo non fa riacquistare ai creditori l'esercizio individuale delle loro azioni contro il debitore, salvo che il credito non risulti:

1_ Da una condanna penale per fatti estranei all'attività professionale del debitore, ovvero per frode fiscale, in tal caso a beneficio del solo Tesoro pubblico;

2_ Da diritti di natura strettamente personale del creditore.

Tuttavia, il debitore può essere escusso dal garante o co-obbligato che ha pagato in sua vece».

7 Avendo il signor Coursier successivamente ottenuto, da frontaliero, un impiego in Lussemburgo come lavoratore subordinato, la Fortis ha avviato dinanzi al Tribunal de paix di Lussemburgo un procedimento di pignoramento della retribuzione del signor Coursier. Nell'ambito di tale procedimento, il presidente del Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo, con ordinanza 2 luglio 1996 ha concesso, in forza della Convenzione di Bruxelles, l'exequatur della sentenza controversa.

8 Con atti del 9 e del 14 agosto 1996 il signor Coursier, conformemente all'art. 36 della Convenzione di Bruxelles, ha interposto appello contro tale ordinanza dinanzi alla Cour supérieure de justice in quanto, ai sensi dell'art. 169, primo comma, della legge n. 85-98, poiché la sentenza controversa non era più esecutiva in Francia, non può esserle concesso l'exequatur in Lussemburgo in forza dell'art. 31 della Convenzione di Bruxelles.

9 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, quest'ultima si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Tuttavia, ai sensi del secondo comma, punto 2, della stessa norma, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i fallimenti, concordati ed altre procedure affini.

10 L'art. 31, primo comma, che fa parte della sezione 2, intitolata: «Dell'esecuzione», del titolo III della Convenzione di Bruxelles, recita:

«Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

11 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione della Convenzione di Bruxelles, la Cour supérieure de justice ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una decisione resa nel paese d'origine nel quadro di una procedura di liquidazione giudiziaria, materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, e che non può neanche essere riconosciuta nel paese richiesto in virtù del diritto nazionale di quest'ultimo, ma che, nel paese in cui è stata pronunciata, conferisce ad una delle parti un'immunità dall'esecuzione della decisione di cui è richiesto l'exequatur, pregiudichi il carattere esecutivo al quale sono subordinati il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione ai sensi dell'art. 31, primo comma, della Convenzione».

Sulla portata della questione pregiudiziale

12 Per risolvere il quesito sollevato occorre mettere in rilievo, in via preliminare, gli elementi agli atti relativi alla portata e agli effetti giuridici della sentenza controversa nonché quelli della sentenza di fallimento.

13 Dal testo stesso della sentenza controversa risulta che essa è munita della formula esecutiva. Tale sentenza è stata notificata ai coniugi Coursier-Bellami il 24 febbraio 1993 e, in mancanza di ricorso in cassazione proposto contro di essa, è passata in giudicato.

14 E' pacifico che una siffatta decisione rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles e che, in quanto tale, può beneficiare del regime di riconoscimento e di esecuzione previsto al Titolo III di quest'ultima.

15 Risulta dagli atti che i coniugi Coursier-Bellami non sostengono che l'obbligo di pagamento del debito, riconosciuto in sede giudiziaria dalla sentenza controversa, sia stato estinto a seguito del pagamento del debito o per altra causa, quale la prescrizione.

16 Quanto alla sentenza di fallimento, essa verte su una materia, ossia il fallimento, espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles dall'art. 1, secondo comma, punto 2, di quest'ultima.

17 Risulta dagli atti della causa principale che il Tribunal de commerce di Briey, a norma dell'art. 167 della legge n. 85-98, ha pronunciato la chiusura della liquidazione giudiziaria in quanto la prosecuzione delle operazioni di liquidazione giudiziaria era divenuta impossibile a causa dell'insufficienza dell'attivo.

18 Conformemente all'art. 169, primo comma, della legge n. 85-98, la sentenza di chiusura della liquidazione giudiziaria per insufficienza dell'attivo ha l'effetto di vietare ai creditori l'esercizio individuale delle loro azioni contro il debitore. Secondo gli elementi informativi di cui dispone la Corte, tale disposizione non ha la conseguenza di estinguere l'obbligo di pagamento in capo al debitore, di modo che persiste un'obbligazione naturale in capo a quest'ultimo e l'eventuale adempimento spontaneo a favore del creditore non potrà qualificarsi come pagamento indebito, soggetto a ripetizione.

Sulla questione pregiudiziale

19 Secondo la Fortis, l'art. 169 della legge n. 85-98 attribuisce una sorta di immunità dall'esecuzione limitatamente al signor Coursier, e ciò solo in Francia, immunità che non toglie alla sentenza controversa il suo carattere intrinsecamente esecutivo rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles.

20 Il signor Coursier ritiene che, in forza dell'art. 169 della legge n. 85-98, la sentenza controversa abbia perduto il suo carattere esecutivo nei suoi confronti. Risulterebbe particolarmente dal tenore dell'art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles che l'immunità personale dall'esecuzione di cui egli beneficia in Francia vale a suo favore anche negli altri Stati contraenti.

21 Secondo la Commissione, la sentenza controversa non soddisfa la condizione di cui all'art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, secondo la quale una decisione dev'essere effettivamente esecutiva nello Stato d'origine. Infatti, non dovrebbero essere riconosciute alla sentenza controversa un'autorità e un'efficacia superiori a quelle che essa possiede già nello Stato d'origine. Al riguardo, anche se la sentenza di fallimento è esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles in forza dell'art. 1, secondo comma, punto 2, di quest'ultima, essa avrebbe un'incidenza che sarebbe indissociabile dall'esecuzione della sentenza controversa.

22 Alla luce della formulazione della questione pregiudiziale, si deve sottolineare che una sentenza come la sentenza controversa può, in linea di principio, beneficiare del regime di riconoscimento delle decisioni previsto dalla prima sezione del titolo III (artt. 26-30) della Convenzione di Bruxelles.

23 Il regime di esecuzione delle decisioni è previsto al titolo III, sezione 2 (artt. 31-45) della Convenzione di Bruxelles. Risulta dall'art. 31, primo comma, che fa parte di tale regime, che il carattere esecutivo della decisione nello Stato d'origine costituisce un presupposto dell'esecuzione di tale decisione nello Stato richiesto.

24 Si deve tuttavia operare una distinzione, da un lato, tra la questione se una decisione presenti, dal punto di vista formale, un carattere esecutivo e, dall'altro, quella se tale decisione non possa più essere eseguita a seguito del pagamento del debito o per altro motivo.

25 Al riguardo, la Convenzione di Bruxelles tende a facilitare la libera circolazione delle sentenze, istituendo un procedimento semplice e rapido nello Stato contraente in cui l'esecuzione di una decisione straniera è richiesta. Tale procedimento di exequatur costituisce un complesso autonomo e completo (v., in questo senso, sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981, punto 17, e 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. I-1963, punti 32 e 33).

26 Così, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione di Bruxelles, il procedimento diretto al conseguimento di un'autorizzazione all'esecuzione si svolge nei termini più brevi, senza che la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta possa, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

27 Ai sensi dell'art. 36 della Convenzione di Bruxelles, la parte contro la quale l'esecuzione è chiesta può presentare osservazioni solo in una fase successiva del procedimento, ossia nell'ambito di un'opposizione contro la decisione con cui l'esecuzione è autorizzata e dinanzi ad uno dei giudici di cui all'art. 37, primo comma, di tale Convenzione.

28 Così, la Corte ha dichiarato che la Convenzione di Bruxelles si limita a disciplinare il procedimento di exequatur per i titoli esecutivi stranieri e non si occupa dell'esecuzione propriamente detta, la quale rimane soggetta al diritto nazionale del giudice adito (v. sentenze Deutsche Genossenschaftsbank, citata, punto 18, e 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punto 27).

29 Pertanto, risulta dall'economia generale della Convenzione di Bruxelles che il termine «esecutive» contenuto all'art. 31 di tale Convenzione riguarda unicamente il carattere esecutivo, dal punto di vista formale, delle decisioni straniere e non le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine.

30 Tale interpretazione è confortata dalla relazione sulla Convenzione del 26 maggio 1989 (GU 1990, C 189, pag. 35). Ai sensi del punto 29 di tale relazione, benché l'espressione «dichiarate esecutive» che figura all'art. 31 della Convenzione di Bruxelles abbia sostituito l'espressione «munite (...) della formula esecutiva», che compare nella sua versione originale per conformare tale Convenzione a quella di Lugano, del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 319, pag. 9), le due espressioni possono essere considerate praticamente equivalenti.

31 Ne consegue che una decisione come la sentenza controversa, che è formalmente munita di carattere esecutivo, deve, in linea di principio, beneficiare del regime di esecuzione previsto al titolo III della Convenzione di Bruxelles.

32 Trattandosi di una sentenza quale la sentenza di fallimento, materia espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, spetta al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito di un'opposizione proposta in conformità dell'art. 36 della Convenzione di Bruxelles, determinare, secondo la propria legge, comprese le norme di diritto internazionale privato, quali ne siano gli effetti giuridici sul proprio territorio.

33 Occorre pertanto risolvere la questione sollevata dichiarando che il termine «esecutive» di cui all'art. 31, primo comma, della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente il carattere esecutivo, dal punto di vista formale, delle decisioni straniere e non le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine. Spetta al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione di Bruxelles, determinare, secondo la propria legge, comprese le norme di diritto internazionale privato, quali siano gli effetti giuridici di una decisione pronunciata nello Stato d'origine nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

34 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour supérieure de justice con sentenza 26 giugno 1997, dichiara:

Il termine «esecutive» di cui all'art. 31, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente il carattere esecutivo, dal punto di vista formale, delle decisioni straniere e non le condizioni alle quali tali decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine. Spetta al giudice dello Stato richiesto, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968, determinare, secondo la propria legge, comprese le norme di diritto internazionale privato, quali siano gli effetti giuridici di una decisione pronunciata nello Stato d'origine nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziaria.


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