Massima
L’art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle convenzioni di adesione del 1978, del 1982, del 1989 e del 1996, nonché l’art. IV, primo comma, del protocollo allegato alla detta convenzione devono essere interpretati nel senso che, qualora sia applicabile in materia tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto una convenzione internazionale, quale la convenzione dell’Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, la regolarità della notificazione della domanda giudiziale a un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni di tale convenzione, fatto salvo il ricorso alle modalità di trasmissione mediante invio diretto tra pubblici ufficiali, in assenza di opposizione ufficiale dello Stato richiesto, ai sensi dell’art. IV, secondo comma, del protocollo. Infatti, le due possibilità di trasmissione previste dall’art. IV del protocollo allegato alla convenzione sono tassative, nel senso che solamente qualora nessuna di tali due possibilità sia utilizzabile la trasmissione può essere effettuata sulla base della normativa vigente dinanzi al giudice dello Stato di origine.
(v. punti 22, 28, 30 e dispositivo)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-08639
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:606
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Celex-Nr.: 62003CJ0522
Authentic language
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Authentic language: tedesco
Dates
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Date of document: 13/10/2005
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Date lodged: 15/12/2003
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Germania
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Jann
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Advocate General: Geelhoed
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Observations: Commissione europea, Germania, EUINST, Austria, EUMS, Francia
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National court:
- *A9* Oberlandesgericht München, Beschluß vom 31/10/2003 (25 W 1478/02)
- - Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2004 p.XI (résumé)
- - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 2003, 2005 p.609-613
- *P1* Oberlandesgericht München, Beschluß vom 22/12/2005 (25 W 1478/02)
- - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 2005 2007 p.448-450
Legal doctrine
8. Anthimos, A.: Armenopoulos 2006 p.180-181
1. Raynouard, Arnaud: Revue de jurisprudence commerciale 2005 p.500-501
9. Tagaras, Haris: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Années judiciaires 2004-2005 et 2005-2006, Cahiers de droit européen 2006 p.532-535
5. Heiderhoff, Bettina: Zeitschrift für Zivilprozeß International 2005 Bd. 10 p.296-305
7. Stadler, Astrid: Ordnungsgemäße Zustellung im Wege der remise au parquet und Heilung von Zustellungsfehlern nach der Europäischen Zustellungsverordnung, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2006 p.116-123
6. Pataut, Etienne: Revue critique de droit international privé 2006 p.199-205
4. Adobati, E.: La Corte interpreta la convenzione di Bruxelles e chiarisce che la sentenza può essere eseguita solamente nel rispetto della normativa sulle notifiche, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2005 p.717-719
2. X: Giustizia civile 2005 I p.2890
3. Idot, Laurence: Signification des actes et conditions de l'exequatur, Europe 2005 Décembre nº 422 Comm. p.26
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A27PT2 Interpreta 41968A0927(02) A04L2 Interpreta 41968A0927(02) A04L1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41965A1115 A01 N 7 41965A1115 A15 N 8 24 26 41968A0927(01) A20 N 3 41968A0927(01) A26L1 N 4 41968A0927(01) A65 N 6 41968A0927(01) A20L3 N 24 41968A0927(01) A20L2 N 24 25 41968A0927(01) A27PT2 N 1 5 13 16 17 - 19 28 - 30 41968A0927(02) A04L1 N 13 18 22 30 41968A0927(02) A04 N 6 22 23 41968A0927(02) A04L2 N 22 26 30 61980CJ0166 N 16 61981CJ0228 N 18 23 25 29 61984CJ0049 N 15 61988CJ0305 N 15 18 23 11997E012 N 13 61998CJ0007 N 15
Causa C‑522/03
Scania Finance France SA
contro
Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München)
«Convenzione di Bruxelles — Riconoscimento ed esecuzione — Motivi di diniego — Nozione di “regolare notificazione o comunicazione”»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 17 marzo 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 ottobre 2005
Massime della sentenza
L’art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle convenzioni di adesione del 1978, del 1982, del 1989 e del 1996, nonché l’art. IV, primo comma, del protocollo allegato alla detta convenzione devono essere interpretati nel senso che, qualora sia applicabile in materia tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto una convenzione internazionale, quale la convenzione dell’Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, la regolarità della notificazione della domanda giudiziale a un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni di tale convenzione, fatto salvo il ricorso alle modalità di trasmissione mediante invio diretto tra pubblici ufficiali, in assenza di opposizione ufficiale dello Stato richiesto, ai sensi dell’art. IV, secondo comma, del protocollo. Infatti, le due possibilità di trasmissione previste dall’art. IV del protocollo allegato alla convenzione sono tassative, nel senso che solamente qualora nessuna di tali due possibilità sia utilizzabile la trasmissione può essere effettuata sulla base della normativa vigente dinanzi al giudice dello Stato di origine.
(v. punti 22, 28, 30 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
«Convenzione di Bruxelles – Riconoscimento ed esecuzione – Motivi di diniego – Nozione di “regolare notificazione o comunicazione”»
Nel procedimento C‑522/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo del 3 giugno 1971 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall’Oberlandesgericht München (Germania), con ordinanza 31 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre seguente, nella causa
contro
LA CORTE (Prima Sezione),
composta sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per la Scania Finance France SA, dal sig. W. Hildmann, Rechtsanwalt;
– per la Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., dal sig. A. Vigier, Rechtsanwalt;
– per la Repubblica federale di Germania, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;
– per la Repubblica francese, dalle sig.re A. Bodard-Hermant e A. L. Hare nonché dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti;
– per la Repubblica d’Austria, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud‑Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 27, punto 2, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nel testo modificato dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), nonché dell’art. IV del Protocollo allegato alla convenzione medesima.
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Scania Finance France SA («Scania»), con sede in Angers (Francia), e la Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. («Rockinger»), con sede in Monaco di Baviera (Germania), in merito all’esecuzione in Germania di una sentenza pronunciata dalla Cour d’appel d’Amiens (Francia) con cui la Rockinger è stata condannata a versare alla Scania la somma di FRF 615 566,72.
«Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza.
Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.
Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell’articolo 15 della convenzione dell’Aja, del 15 novembre 1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione».
«Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».
5 Ai sensi del successivo art. 27, punto 2, tuttavia, le decisioni pronunciate in uno Stato contraente non sono riconosciute negli altri Stati contraenti «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese».
«Gli atti giudiziari ed extragiudiziari, formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.
Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono [anche] essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell’atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d’origine trasmette copia dell’atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. La trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente dal pubblico ufficiale dello Stato d’origine».
7 La Convenzione dell’Aja è applicabile, a termini dell’art. 1, in tutti i casi in cui un atto giudiziario o extragiudiziario debba essere trasmesso all’estero per esservi notificato o comunicato.
8 L’art. 15 della detta convenzione così recita:
«Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso all’estero per la notifica o la comunicazione, secondo le disposizioni della presente convenzione, e il convenuto non compa[ia], il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:
a) o che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio,
b) o che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un’altra procedura prevista dalla presente convenzione, e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o la comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.
(…)».
9 Nel diritto francese, a termini dell’art. 684 del nuovo codice di procedura civile, la comunicazione di un atto destinato ad una persona residente all’estero viene effettuata presso la procura della Repubblica. Ai sensi dell’art. 685 del codice medesimo, tale notificazione viene operata mediante la consegna, da parte di un ufficiale giudiziario, di due copie dell’atto al procuratore. Quest’ultimo appone la sua firma sull’originale e trasmette le copie dell’atto al Ministro della Giustizia ai fini della trasmissione. A termini del successivo art. 686, l’ufficiale giudiziario deve provvedere, il giorno stesso o, al più tardi, il primo giorno lavorativo seguente, alla spedizione al destinatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di una copia autenticata dell’atto notificato. Secondo l’art. 683 del codice medesimo, tali disposizioni non pregiudicano l’applicazione dei trattati che prevedano altre forme di comunicazione.
10 La Scania citava in giudizio la Rockinger dinanzi al Tribunal de commerce d’Amiens. La notificazione dell’atto di citazione avveniva mediante consegna alla procura della Repubblica.
11 Un ufficiale giudiziario tedesco veniva incaricato della consegna dell’atto di citazione alla Rockinger. Quest’ultima rifiutava la consegna, segnatamente, sulla base del rilievo che l’atto non era tradotto in lingua tedesca. La Rockinger riceveva successivamente lo stesso atto di citazione a mezzo posta, ma nuovamente non accompagnato dalla sua traduzione in lingua tedesca.
12 Con sentenza 8 settembre 2000 la Cour d’appel d’Amiens condannava la Rockinger, rimasta contumace, al versamento a favore della Scania della somma di FRF 615 566, 72.
13 Su domanda della Scania, il Landgericht München I concedeva, con decisione 3 aprile 2002, l’exequatur alla sentenza della Cour d’appel d’Amiens. L’Oberlandesgericht München, dinanzi al quale ricorreva in appello la Rockinger, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
2) In caso di soluzione negativa alla questione sub 1), se l’art. 12 CE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consideri quale notifica interna fittizia la notifica di un atto giudiziario ad un convenuto, residente in un altro Stato membro all’epoca della notifica, laddove l’ufficiale giudiziario del Tribunale deposita la domanda giudiziale presso la procura della Repubblica, la quale è tenuta a trasmetterla, o per via diplomatica o secondo le modalità previste dalle convenzioni internazionali, e l’ufficiale giudiziario informa la parte residente all’estero dell’avvenuta notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno».
14 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxellese l’art. IV, primo comma, del protocollo debbano essere interpretati nel senso che, nel caso in cui in materia sia applicabile una convenzione internazionale conclusa tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, la regolarità della notificazione della domanda giudiziale ad un convenuto rimasto contumace debba essere valutata esclusivamente riguardo alle disposizioni della convenzione medesima, ovvero se possa essere parimenti valutata sulla base della normativa nazionale vigente nello Stato d’origine, nell’ipotesi in cui l’applicazione di tale normativa non sia esclusa dalla convenzione stessa.
15 In limine si deve rammentare che, sebbene lo scopo della Convenzione, come risulta dal suo preambolo, sia quello di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, tale obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto, come emerge dalla costante giurisprudenza della Corte, indebolendo, in qualsiasi modo, il diritto di difesa (sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, Racc. pag. 1779, punto 10; 3 luglio 1990, causa C‑305/88, Lancray, Racc. pag. I‑2725, punto 21, e 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach, Racc. pag. I‑1935, punto 43).
16 In tale prospettiva, l’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles mira a garantire che un provvedimento non venga riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (sentenza 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps, Racc. pag. 1593, punto 9).
17 A tal fine, il detto art. 27, punto 2, stabilisce che le decisioni pronunciate in un altro Stato contraente non siano riconosciute qualora la domanda giudiziale non sia stata notificata o comunicata al convenuto contumace «regolarmente» e «in tempo utile».
19 Dal tenore di tale disposizione emerge che, nell’ipotesi in cui tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto esista una convenzione in materia di notificazione o comunicazione di atti giudiziari, la regolarità della notifica della domanda giudiziale dev’essere verificata con riguardo alle disposizioni di tale convenzione.
20 A parere della Scania e del governo tedesco, l’art. IV, primo comma, del protocollo dev’essere interpretato nel senso che esso rinvia anche a tutte le modalità di comunicazione previste dalle normative nazionali degli Stati interessati, laddove la loro utilizzazione non sia esclusa dalle convenzioni concluse tra gli Stati medesimi.
21 Tale interpretazione non può essere accolta.
22 Infatti, l’art. IV del protocollo prevede, nei suoi due commi, due modalità di trasmissione degli atti, il primo secondo le modalità previste dalle convenzioni concluse tra gli Stati contraenti, il secondo, in assenza di opposizione ufficiale dello Stato di destinazione, direttamente tra pubblici ufficiali dei due Stati. Dai termini «possono [anche]», impiegati nell’art. IV, secondo comma, del protocollo, si evince chiaramente che tali due possibilità di trasmissione sono tassative, nel senso che solamente qualora nessuna di tali due possibilità sia utilizzabile la trasmissione può essere effettuata sulla base della normativa vigente dinanzi al giudice dello Stato di origine.
23 Il carattere esaustivo delle norme contenute nell’art. IV del protocollo trova conferma nel fatto che, al fine di garantire al convenuto contumace un’effettiva tutela dei propri diritti, la Convenzione di Bruxelles affida il controllo della regolarità della notificazione della domanda giudiziale non solo, nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione, al giudice dello Stato richiesto, bensì parimenti, nella fase dell’esame della competenza, al giudice dello Stato d’origine, che è invitato a procedere a tale verifica ai sensi dell’art. 20 della Convenzione medesima (v. sentenze Pendy Plastic, citata supra, punto 13, e Lancray, citata supra, punto 28).
24 A tal riguardo, l’art. 20 della Convenzione di Bruxelles prevede, al secondo comma, che, nel caso in cui il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente venga citato dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente e non compaia, il detto giudice è tenuto a sospendere il procedimento fino a quando non venga accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale in tempo utile per presentare le proprie difese. Ai termini del terzo comma del medesimo art. 20, tali disposizioni sono sostituite da quelle dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja qualora la domanda giudiziale abbia dovuto essere trasmessa in esecuzione della detta Convenzione.
25 Al pari dell’art. 20, secondo comma, della Convenzione di Bruxelles, ma con modalità sensibilmente più complete e precise, l’art. 15 della Convenzione dell’Aja stabilisce i requisiti in presenza dei quali la domanda giudiziale può considerarsi comunicata, notificata o rimessa al convenuto che, residente all’estero, resti contumace (sentenza Pendy Plastic, citata supra, punto 12).
26 Come correttamente sostenuto dalla Commissione, considerato che il sistema istituito dalla Convenzione di Bruxelles prevede che il giudice dello Stato di origine ed il giudice dello Stato richiesto controllino entrambi la regolarità della notificazione della domanda giudiziale, l’economia di tale sistema impone che tale controllo abbia luogo, nella misura del possibile, nell’ambito del medesimo ordinamento giuridico. Laddove non si sia fatto ricorso alla possibilità offerta dall’art. IV, secondo comma, del protocollo e la Convenzione dell’Aja sia applicabile, nei rapporti tra lo Stato d’origine e lo Stato richiesto, tanto il giudice dello Stato d’origine quanto il giudice dello Stato richiesto dovranno verificare la regolarità della notificazione della domanda giudiziale unicamente sulla base delle disposizioni dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja, al quale fa rinvio l’art. 20, terzo comma, della Convenzione di Bruxelles.
27 Nella causa principale, il giudice del rinvio ha accertato che, alla data di notificazione dell’atto di cui trattasi, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania erano entrambe parti contraenti della Convenzione dell’Aja.
29 Spetta al giudice del rinvio verificare, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione giudiziaria pronunciata nello Stato di origine, se le disposizioni dell’art. 15 della Convenzione dell’Aja sono state rispettate nel procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine riguardo alla notificazione della domanda giudiziale al convenuto (sentenza Pendy Plastic, citata supra, punti 13 e 14).
30 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la prima questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles e l’art. IV, primo comma, del protocollo devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui in materia sia applicabile una convenzione internazionale conclusa tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, la regolarità della notificazione della domanda giudiziale ad un convenuto contumace dev’essere valutata sulla base delle disposizioni di tale convenzione, fatto salvo il ricorso alle modalità di trasmissione mediante invio diretto tra pubblici ufficiali, in assenza di opposizione ufficiale dello Stato richiesto, ai sensi dell’art. IV, secondo comma, del protocollo.
31 Alla luce della soluzione data alla prima questione non occorre procedere alla soluzione della seconda.
32 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Firme
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