Massima
1. Quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000, secondo la quale il centro degli interessi principali di tale controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte dei terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria. Ciò potrebbe, in particolare, valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal regolamento.
(v. punto 37, dispositivo 1)
2. L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che la procedura di insolvenza principale aperta da un giudice di uno Stato membro dev’essere riconosciuta dai giudici degli altri Stati membri, senza che questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura. Infatti, la norma sulla priorità contenuta in tale disposizione, la quale prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura, poggia sul principio della fiducia reciproca, che ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenze e la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure di insolvenza. Se una parte interessata, ritenendo che il centro degli interessi principali del debitore sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza principale, intende contestare la competenza ritenuta dal giudice che ha aperto tale procedura, può utilizzare, davanti ai giudici dello Stato membro in cui questa è stata aperta, i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale di tale Stato membro nei confronti della decisione di apertura.
(v. punti 39‑40, 43, dispositivo 2)
3. L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda in tal senso, basata sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A del medesimo regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto dall’allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio. Infatti, il sistema che prevede che possa essere aperta una sola procedura principale, la quale produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile, potrebbe essere gravemente perturbato se i giudici dei detti Stati, investiti contemporaneamente di domande basate sull’insolvenza di un debitore, potessero rivendicare una competenza concorrente per un periodo prolungato. Occorre quindi, al fine di assicurare l’efficacia del sistema istituito dal regolamento, che il principio di riconoscimento previsto da tale disposizione possa applicarsi appena possibile nel corso della procedura.
(v. punti 52, 54, dispositivo 3)
4. L’art. 26 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro qualora la decisione di apertura sia stata assunta in manifesta violazione del diritto fondamentale di essere sentito di cui gode un soggetto interessato da una tale procedura. Anche se le concrete modalità del diritto di essere sentiti possono variare in funzione della possibile urgenza della decisione, ogni restrizione all’esercizio di tale diritto dev’essere adeguatamente giustificata e corredata di garanzie procedurali che assicurino ai soggetti interessati da una tale procedura l’effettiva possibilità di contestare i provvedimenti adottati in via di urgenza. Se è vero che spetta al giudice dello Stato richiesto accertare se, nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’altro Stato membro, abbia avuto luogo una manifesta violazione del diritto di essere sentiti, tale giudice non può limitarsi ad utilizzare la propria concezione dell’oralità della trattazione e del carattere fondamentale che essa riveste nel suo ordinamento giuridico, ma deve valutare, sulla base dell’insieme delle circostanze, se i soggetti coinvolti nel procedimento abbiano goduto o meno di una sufficiente possibilità di essere sentiti.
(v. punti 66‑68, dispositivo 4)
Publication reference
-
Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-03813
Document number
-
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:281
-
Celex-Nr.: 62004CJ0341
Authentic language
-
Authentic language: inglese
Dates
-
Date of document: 02/05/2006
-
Date lodged: 09/08/2004
Classifications
-
Subject matter
Miscellaneous information
-
Author: Corte di giustizia
-
Country or organisation from which the decision originates: Irlanda
-
Form: Sentenza
Procedure
-
Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Jann
-
Advocate General: Jacobs
-
Observations: Repubblica ceca, Irlanda, Francia, EUMS, EUINST, Finlandia, Austria, Commissione europea, Germania, Ungheria, Italia
-
National court:
- *A9* Supreme Court, judgment of 27/07/2004 (147/2004)
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- - JURIFAST
- - Herweg, Christian; Tschauner, Heiko: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2004 p.973-974
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32000R1346 A16P1L1 Interpreta 32000R1346 NC Interpreta 32000R1346 NA Interpreta 32000R1346 A03P1 Interpreta 32000R1346 A26 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) N 40 41968A0927(01) A27PT1 N 62 - 64 61995CJ0185 N 65 61998CJ0007 N 62 63 65 61998CJ0174 N 65 61998CJ0189 N 65 32000R1346 A26 N 61 - 68 32000R1346 A03P2 N 28 32000R1346 A29 N 57 32000R1346 A01P1 N 46 32000R1346 A03P1 N 26 - 37 41 32000R1346 NA N 47 54 32000R1346 NC N 47 54 - 57 32000R1346 A38 N 56 57 32000R1346 A17 N 60 - 68 32000R1346 A16P1L1 N 38 - 58 32000R1346 A16P1 N 38 - 58 62002CJ0116 N 40 62002CJ0159 N 40
Causa C‑341/04
Eurofood IFSC Ltd
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedure di insolvenza — Decisione di avvio della procedura — Centro degli interessi principali del debitore — Riconoscimento della procedura di insolvenza — Ordine pubblico»
Conclusioni dell’avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 27 settembre 2005
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2006
Massime della sentenza
(v. punto 37, dispositivo 1)
2. L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che la procedura di insolvenza principale aperta da un giudice di uno Stato membro dev’essere riconosciuta dai giudici degli altri Stati membri, senza che questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura. Infatti, la norma sulla priorità contenuta in tale disposizione, la quale prevede che la procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro sia riconosciuta in tutti gli Stati membri dal momento in cui essa produce i propri effetti nello Stato di apertura, poggia sul principio della fiducia reciproca, che ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenze e la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure di insolvenza. Se una parte interessata, ritenendo che il centro degli interessi principali del debitore sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza principale, intende contestare la competenza ritenuta dal giudice che ha aperto tale procedura, può utilizzare, davanti ai giudici dello Stato membro in cui questa è stata aperta, i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale di tale Stato membro nei confronti della decisione di apertura.
(v. punti 39‑40, 43, dispositivo 2)
3. L’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda in tal senso, basata sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A del medesimo regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto dall’allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio. Infatti, il sistema che prevede che possa essere aperta una sola procedura principale, la quale produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile, potrebbe essere gravemente perturbato se i giudici dei detti Stati, investiti contemporaneamente di domande basate sull’insolvenza di un debitore, potessero rivendicare una competenza concorrente per un periodo prolungato. Occorre quindi, al fine di assicurare l’efficacia del sistema istituito dal regolamento, che il principio di riconoscimento previsto da tale disposizione possa applicarsi appena possibile nel corso della procedura.
(v. punti 52, 54, dispositivo 3)
(v. punti 66‑68, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
Nel procedimento C‑341/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dalla Supreme Court (Irlanda) con decisione 27 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 9 agosto 2004, nella causa
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 luglio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Bondi, dai sigg. G. Moss, QC, e B. Shipsey, SC, dal sig. J. Gleeson, dalle sig.re G. Clohessy ed E. Barrington, barristers-at-law, nonché dai sigg. B. O’Neil, D. Smith e C. Mallon, solicitors;
– per la Bank of America NA, dai sigg. M.M. Collins e L. McCann, SC, nonché dai sigg. B. Kennedy, barrister-at-law, e W. Day, solicitor;
– per il sig. Farrell, Official Liquidator, dai sigg. M.G. Collins, SC, e D. Murphy, barrister-at-law, nonché dal sig. T. O’Grady, solicitor;
– per il Director of Corporate Enforcement, dalle sig.re A. Keating, principal solicitor, e C. Costello, barrister-at-law;
– per i Certificate/Note holders, dai sigg. D. Baxter, solicitor, D. McDonald, SC, e J. Breslin, barrister-at-law;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Barniville, barrister-at-law;
– per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. W.‑D. Plessing, in qualità di agente;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J‑C. Niollet, nonché dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. O. Fiumara e M. Massella Ducci Teri, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, dal sig. P. Gottfried, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo finlandese, dalle sig.re T. Pynnä e A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re C. O’Reilly e A.‑M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una procedura di insolvenza relativa alla società di diritto irlandese Eurofood IFSC Ltd (in prosieguo: la «Eurofood»).
«a) “Procedura di insolvenza”, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1. L’elenco di tali procedure figura nell’allegato A;
b) “Curatore”, qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari. L’elenco di tali persone e organi figura nell’allegato C;
(…)
e) “Decisione”, in relazione all’apertura di una procedura d’insolvenza o alla nomina di un curatore, la decisione di qualsiasi giudice competente a aprire tale procedura o a nominare un curatore;
f) “Momento in cui è aperta la procedura di insolvenza”, il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;
(…)».
5 L’allegato A al regolamento, relativo alle procedure di insolvenza di cui all’art. 2, lett. a), dello stesso, menziona, per l’Irlanda, la procedura di liquidazione coatta («compulsory winding up by the Court»). L’allegato C al medesimo regolamento indica per tale Stato membro, tra i curatori di cui all’art. 2, lett. b), il «provisional liquidator».
6 Quanto alla determinazione del giudice competente, l’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento prevede:
«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio».
«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta».
«La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura (…)».
«Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell’ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l’esecuzione possano produrre effetti palesemente contrari all’ordine pubblico, in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla costituzione».
12 L’art. 38 del regolamento stabilisce che il curatore provvisorio designato dal giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento «è legittimato a chiedere tutti i provvedimenti conservativi per i beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro, previsti dalla legge di detto Stato, per il periodo che separa la richiesta dalla decisione di apertura di una procedura di insolvenza».
13 L’art. 212 della legge sulle società del 1963 (Companies Act 1963; in prosieguo: il «Companies Act») riconosce alla High Court la competenza per disporre la liquidazione di qualsiasi società.
14 L’art. 215 del Companies Act stabilisce che la liquidazione di una società inizia con la presentazione al giudice, da parte della società o di uno o più suoi creditori, di una domanda con la quale si richiede che sia disposta la liquidazione di tale società.
15 L’art. 220 del Companies Act dispone:
«1) Laddove, prima della presentazione di una domanda di liquidazione di una società ad opera del giudice, una decisione di liquidazione volontaria è stata adottata dalla società, si considera che la liquidazione inizi al momento dell’adozione della decisione e che tutte le misure prese nel corso della liquidazione volontaria siano state prese validamente, a meno che il giudice, in caso di dolo o di errore, ritenga opportuno disporre altrimenti.
2) In tutti gli altri casi, si reputa che la liquidazione di una società ad opera del giudice inizi al momento della presentazione della domanda di liquidazione».
16 L’art. 226, n. 1, del Companies Act prevede che il giudice possa in ogni momento, dopo la presentazione di una domanda di liquidazione, indicare un curatore in via provvisoria. Altrimenti la nomina del curatore, prevista dall’art. 225 della medesima legge, avviene alla pronuncia del provvedimento di liquidazione. Una volta nominato, un «provisional liquidator» è tenuto, ai sensi dell’art. 229, n. 1, di essa, a «prendere nella sua custodia o sotto il suo controllo tutti i beni materiali e immateriali i quali appartengono o paiono appartenere alla società».
17 L’Eurofood è stata registrata in Irlanda nel 1997 come «company limited by shares» (società in accomandita per azioni), avente la propria sede statutaria nell’International Financial Services Center a Dublino. Si tratta di una società controllata detenuta al 100 % dalla Parmalat SpA, società di diritto italiano. Il suo scopo principale consisteva nel fornire agevolazioni di finanziamento alle società del gruppo Parmalat.
19 In data 27 gennaio 2004, la Bank of America NA ha chiesto alla High Court (Irlanda) l’apertura di una procedura di liquidazione coatta («compulsory winding up by the Court») nei confronti della Eurofood, oltre che la nomina di un curatore provvisorio. Tale domanda era basata sull’affermazione dell’insolvenza di tale società.
20 Il giorno stesso la High Court, sulla base di tale domanda, ha nominato il sig. Farrell curatore provvisorio («provisional liquidator»), conferendogli il potere di prendere possesso di tutti i beni di tale società, di gestirne gli affari, di aprire un conto bancario a nome della stessa e di ricorrere alle prestazioni di un consulente.
21 In data 9 febbraio 2004, il Ministro italiano delle Attività produttive ha ammesso l’Eurofood alla procedura di amministrazione straordinaria, nominando il sig. Bondi amministratore straordinario.
22 In data 10 febbraio 2004, è stata depositata presso il Tribunale civile e penale di Parma una domanda tendente a far dichiarare l’insolvenza della Eurofood. L’udienza è stata fissata per il 17 febbraio 2004, data della quale il sig. Farrell è stato informato il 13 febbraio. In data 20 febbraio 2004 tale giudice, ritenendo che il centro degli interessi principali della Eurofood fosse in Italia, ha dichiarato la propria competenza internazionale per dichiarare lo stato di insolvenza di tale società.
24 Poiché il sig. Bondi ha proposto appello contro tale decisione, la Supreme Court ha ritenuto necessario, prima di pronunciarsi sulla controversia sottopostale, sospendere il giudizio e proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
4) Se, laddove:
a) la sede statutaria di una società madre e della sua controllata sono in due diversi Stati membri,
b) la controllata esercita in modo abituale la gestione dei suoi interessi secondo modalità riconoscibili da terzi ed in osservanza completa e regolare della sua stessa identità societaria nello Stato membro dove è situata la sua sede statutaria, e
c) la società madre, grazie al suo azionariato ed al potere di nominare gli amministratori, è in grado di controllare e di fatto controlla la gestione della controllata,
per determinare il “centro degli interessi principali”, i fattori rilevanti siano quelli menzionati alla lett. b) supra o, invece, quelli menzionati alla lett. c) supra.
27 Il giudice del rinvio si pone la questione di come bilanciare, da un lato, il fatto che la controllata gestisce abitualmente i propri interessi, in modo verificabile dai terzi e nel rispetto della propria identità in quanto società, nello Stato membro in cui si trova la propria sede statutaria, e, dall’altro, il fatto che la società madre è in grado, attraverso la sua partecipazione nel capitale e il suo potere di nominare gli amministratori della controllata, di controllare la gestione di quest’ultima.
28 L’art. 3 del regolamento prevede due tipi di procedura. La procedura di insolvenza aperta, ai sensi del n. 1 di tale articolo, dal giudice competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale», produce effetti universali, poiché si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile. Se in seguito una procedura può, ai sensi del n. 2 di tale articolo, essere aperta dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, tale procedura, denominata «procedura secondaria», produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale secondo Stato.
34 Ne consegue che, per determinare il centro degli interessi principali di una società debitrice, la presunzione semplice prevista dal legislatore comunitario a favore della sede statutaria di tale società può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria.
35 Ciò potrebbe in particolare valere per una società fantasma, la quale non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui si trova la sua sede sociale.
37 Alla luce di quanto sopra, la quarta questione dev’essere risolta dichiarando che, quando un debitore è una società controllata la cui sede statutaria è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la sua società madre, la presunzione contenuta nell’art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento, secondo la quale il centro degli interessi principali di tale controllata è collocato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria, può essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di determinare l’esistenza di una situazione reale diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione nella detta sede statutaria. Ciò potrebbe, in particolare, valere per una società che non svolgesse alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è collocata la sua sede sociale. Per contro, quando una società svolge la propria attività sul territorio dello Stato membro in cui ha sede, il fatto che le sue scelte gestionali siano o possano essere controllate da una società madre stabilita in un altro Stato membro non è sufficiente per superare la presunzione stabilita dal detto regolamento.
38 Con la terza questione, che va esaminata per seconda in quanto riguarda in generale il sistema di riconoscimento introdotto dal regolamento, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ai sensi degli artt. 3 e 16 del regolamento, un giudice di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede statutaria dell’impresa e da quello in cui essa gestisce abitualmente i propri affari secondo modalità riconoscibili da terzi, ma nel quale la procedura di insolvenza è stata aperta per prima, debba essere considerato competente ad aprire la procedura di insolvenza principale. Il giudice del rinvio chiede così in sostanza se la competenza assunta da un giudice di uno Stato membro per aprire una procedura di insolvenza principale possa essere controllata da parte di un giudice di un altro Stato membro, nel quale è chiesto il riconoscimento.
40 È questa fiducia reciproca che ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutti i giudici cui si applica il regolamento sono tenuti a rispettare, e la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di delibazione a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure di insolvenza [v. per analogia, a proposito della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), sentenze 9 dicembre 2003, causa C‑116/02, Gasser, Racc. pag. I‑14693, punto 72, e 27 aprile 2004, causa C‑159/02, Turner, Racc. pag. I‑3565, punto 24].
43 Se una parte interessata, ritenendo che il centro degli interessi principali del debitore sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura di insolvenza principale, intende contestare la competenza ritenuta dal giudice che ha aperto tale procedura, può utilizzare, davanti ai giudici dello Stato membro in cui questa è stata aperta, i mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale di tale Stato membro nei confronti della decisione di apertura.
44 La terza questione dev’essere dunque risolta dichiarando che l’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento deve essere interpretato nel senso che la procedura di insolvenza principale aperta da un giudice di uno Stato membro deve essere riconosciuta dai giudici degli altri Stati membri, senza che questi possano controllare la competenza del giudice dello Stato di apertura.
45 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la decisione con la quale un giudice di uno Stato membro, investito di una domanda tendente a far disporre la liquidazione di un’impresa insolvente, nomina, prima di disporre tale liquidazione, un curatore provvisorio dotato di poteri che gli consentono, giuridicamente, di privare gli amministratori dell’impresa del potere di agire costituisca una decisione di apertura di una procedura di insolvenza ai sensi dell’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento.
49 Richiedendo che ogni decisione di apertura di una procedura di insolvenza principale da parte di un giudice di uno Stato membro competente per farlo sia riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui è pronunciata, l’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento fissa una regola di priorità, basata su un criterio cronologico, a favore della decisione di apertura pronunciata per prima. Come chiarisce il ventiduesimo ‘considerando’ del citato regolamento, «la decisione del giudice che apre per primo la procedura dovrebbe essere riconosciuta negli altri Stati membri, senza che questi ultimi abbiano la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice».
51 A tale proposito va ricordato che le condizioni e le formalità richieste per l’apertura di una procedura di insolvenza dipendono dal diritto nazionale e variano in modo significativo da uno Stato membro all’altro. In taluni Stati membri, la procedura è aperta rapidamente dopo il deposito della domanda, e i necessari controlli sono effettuati successivamente. In altri Stati membri, talune verifiche fondamentali, che possono richiedere un tempo piuttosto lungo, devono essere compiute prima dell’apertura della procedura. In taluni ordinamenti nazionali la procedura può essere aperta «in via provvisoria» per parecchi mesi.
52 Come osserva la Commissione delle Comunità europee, al fine di assicurare l’efficacia del sistema istituito dal regolamentoè necessario che il principio di riconoscimento previsto dall’art. 16, n. 1, primo comma, dello stesso possa applicarsi appena possibile nel corso della procedura. Il sistema che prevede che possa essere aperta una sola procedura principale, la quale produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri nei quali il regolamento è applicabile, potrebbe essere gravemente perturbato se i giudici dei detti Stati, investiti contemporaneamente di domande basate sull’insolvenza di un debitore, potessero rivendicare una competenza concorrente per un periodo prolungato.
54 In tale contesto, si deve considerare «decisione di apertura di una procedura di insolvenza» ai sensi del regolamento non solo una decisione formalmente indicata come decisione di apertura dalla normativa dello Stato membro cui appartiene il giudice che l’ha pronunciata, ma anche la decisione emessa a seguito di una domanda, fondata sull’insolvenza del debitore, finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A al regolamento, quando tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la designazione di un curatore ai sensi dell’allegato C al regolamento stesso. Un simile spossessamento implica che il debitore perda i poteri di gestione di cui dispone sul proprio patrimonio. In un simile caso, infatti, le due conseguenze tipiche di una procedura di insolvenza, vale a dire la nomina di un curatore previsto dall’allegato C e lo spossessamento del debitore, si sono già verificate, e sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della definizione di una tale procedura contenuta nell’art. 1, n. 1, del regolamento.
56 Sia il sig. Bondi che il governo italiano ammettono che, nella causa principale, il «provisional liquidator» nominato dalla High Court con provvedimento 27 gennaio 2004 rientra fra i curatori indicati nell’allegato C al regolamento per quanto riguarda l’Irlanda. Essi osservano però che si tratta di un curatore provvisorio, e che il regolamento contiene una specifica disposizione applicabile in tale caso. Infatti, come essi ricordano, l’art. 38 di tale regolamento autorizza il curatore provvisorio, definito nel sedicesimo ‘considerando’ del detto regolamento come il curatore «designato anteriormente all’apertura della procedura principale», a richiedere provvedimenti conservativi rispetto ai beni del debitore che si trovano in un altro Stato membro nel periodo tra la domanda di apertura di una procedura di insolvenza e la decisione di apertura. Il sig. Bondi e il governo italiano ne deducono che la nomina di un curatore provvisorio non può aprire la procedura di insolvenza principale.
57 A tale proposito va osservato che l’art. 38 del regolamento deve essere interpretato insieme all’art. 29 dello stesso, secondo il quale il curatore della procedura di insolvenza principale ha il diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria in un altro Stato membro. Il citato art. 38 prevede così il caso in cui il giudice competente di uno Stato membro è stato investito di una procedura di insolvenza principale, allorché tale giudice, pur avendo nominato un soggetto o un organo per vigilare provvisoriamente sui beni del debitore, non ha ancora ordinato lo spossessamento di quest’ultimo o designato un curatore di cui all’allegato C al regolamento. In tal caso, la persona o l’organo in questione, pur non avendo il potere di avviare una procedura di insolvenza secondaria in una altro Stato membro, può chiedere che siano presi provvedimenti conservativi relativamente ai beni del debitore situati in tale Stato membro. Non è però questo il caso nella causa principale, in cui la High Court ha nominato un «provisional liquidator» previsto nell’allegato C al regolamento, e ordinato lo spossessamento del debitore.
58 Sulla base delle considerazioni che precedono, la prima questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 16, n. 1, primo comma, del regolamento deve essere interpretato nel senso che costituisce una decisione di apertura della procedura di insolvenza ai sensi di tale norma la decisione pronunciata da un giudice di uno Stato membro investito di una domanda in tal senso, basata sull’insolvenza del debitore e finalizzata all’apertura di una procedura di cui all’allegato A del medesimo regolamento, allorché tale decisione comporta lo spossessamento del debitore e comprende la nomina di un curatore previsto dall’allegato C al citato regolamento. Tale spossessamento comporta che il debitore perda i poteri di gestione da lui posseduti sul proprio patrimonio.
59 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.
62 Con riferimento alla Convenzione di Bruxelles, la Corte ha affermato che il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico, di cui all’art. 27, punto 1, di tale Convenzione, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della stessa, vale a dire quello di favorire la libera circolazione delle sentenze, deve essere effettuato soltanto in casi eccezionali (sentenza 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach, Racc. Pag. I‑1935, punti 19 e 21).
65 Per quanto riguarda l’ambito procedurale, va ricordato che la Corte ha riconosciuto espressamente il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto ad un processo equo (sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punti 20 e 21; 11 gennaio 2000, cause riunite C‑174/98 P e C‑189/98 P, Paesi‑Bassi e Van der Wal/Commissione, Racc. pag. I‑1, punto 17, nonché Krombach, cit., punto 26). Tale principio si ispira ai diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
66 Per quanto riguarda più precisamente il diritto ad ottenere comunicazione degli atti del procedimento e, più in generale, il diritto di essere sentiti a cui fa riferimento la quinta questione posta dal giudice del rinvio, va osservato che essi occupano un posto preminente nell’organizzazione e nello svolgimento di un processo equo. Nell’ambito di una procedura di insolvenza, il diritto dei creditori o dei loro rappresentanti di partecipare alla procedura nel rispetto del principio della parità tra le parti riveste un’importanza peculiare. Anche se le concrete modalità del diritto di essere sentiti possono variare in funzione della possibile urgenza della decisione, ogni restrizione all’esercizio di tale diritto deve essere adeguatamente giustificata e corredata di garanzie procedurali che assicurino ai soggetti interessati da una tale procedura l’effettiva possibilità di contestare i provvedimenti adottati in via di urgenza.
68 Se del caso, spetta al giudice del rinvio accertare se, nella causa principale, ciò si sia verificato nello svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale civile e penale di Parma. A tale riguardo va osservato che tale giudice non può limitarsi ad utilizzare la propria concezione dell’oralità della trattazione e del carattere fondamentale che essa riveste nel suo ordinamento giuridico, ma deve valutare, sulla base dell’insieme delle circostanze, se il «provisional liquidator» nominato dalla High Court abbia goduto o meno di una sufficiente possibilità di essere sentito.
69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Firme
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