Massima
L’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione del 1996, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione della detta disposizione un’azione che sia diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su beni immobiliari di proprietà del richiedente, immissioni costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati. Infatti, la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso della azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale Convenzione e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo. Per contro, se il fondamento di un’azione inibitoria di immissioni, eventualmente di natura preventiva, risiede nel pregiudizio arrecato ad un diritto reale immobiliare, un’azione del genere non costituisce una controversia avente ad oggetto un diritto reale su un bene immobile, quando la natura reale ed immobiliare di tale diritto rileva, in questo contesto, soltanto in via incidentale. In tal senso, tale natura reale e immobiliare del diritto in parola non esercita un’influenza determinante sulla configurazione della controversia principale, la quale non si porrebbe in termini sostanzialmente differenti se il diritto di cui è richiesta la protezione contro le pretese immissioni avesse natura differente, come ad esempio il diritto all’integrità fisica o un diritto su beni mobili.
Infine, le considerazioni di buona amministrazione della giustizia sottese all’art. 16, punto 1, lett. a), non trovano applicazione in presenza di un’azione del genere e, pertanto, non si oppongono al fatto che essa resti al di fuori dell’ambito di applicazione di quella disposizione.
(v. punti 27, 30‑31, 34‑35 e dispositivo)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-04557
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:330
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Celex-Nr.: 62004CJ0343
Authentic language
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Authentic language: tedesco
Dates
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Date of document: 18/05/2006
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Date lodged: 10/08/2004
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Austria
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Schiemann
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Advocate General: Poiares Maduro
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Observations: Regno Unito, EUMS, Polonia, Commissione europea, EUINST
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National court:
- *A9* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 21/07/2004 (3 Ob 266/03v)
- - Ecolex 2005 p.41-42 (résumé)
- - International Litigation Procedure 2005 p.683-688 (Texte anglais)
- *P1* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 26/07/2006 (3 Ob 134/06m)
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A16PT1LA -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A16PT1LA N 24 - 40 41968A0927(01) A04 N 27 61976CJ0021 N 38 61977CJ0073 N 28 29 61979CJ0814 N 22 61988CJ0115 N 25 27 29 30 62004CJ0073 N 26 27
Causa C‑343/04
Land Oberösterreich
contro
ČEZ as
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Convenzione di Bruxelles — Art. 16, punto 1, lett. a) — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Azione diretta a far cessare immissioni o un rischio di immissioni causate su proprietà immobiliari dall’attività di una centrale nucleare situata sul territorio di uno Stato confinante con quello in cui queste sono ubicate — Non applicazione»
Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate l’11 gennaio 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006
Massime della sentenza
L’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione del 1996, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione della detta disposizione un’azione che sia diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su beni immobiliari di proprietà del richiedente, immissioni costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati. Infatti, la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso della azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale Convenzione e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo. Per contro, se il fondamento di un’azione inibitoria di immissioni, eventualmente di natura preventiva, risiede nel pregiudizio arrecato ad un diritto reale immobiliare, un’azione del genere non costituisce una controversia avente ad oggetto un diritto reale su un bene immobile, quando la natura reale ed immobiliare di tale diritto rileva, in questo contesto, soltanto in via incidentale. In tal senso, tale natura reale e immobiliare del diritto in parola non esercita un’influenza determinante sulla configurazione della controversia principale, la quale non si porrebbe in termini sostanzialmente differenti se il diritto di cui è richiesta la protezione contro le pretese immissioni avesse natura differente, come ad esempio il diritto all’integrità fisica o un diritto su beni mobili.
Infine, le considerazioni di buona amministrazione della giustizia sottese all’art. 16, punto 1, lett. a), non trovano applicazione in presenza di un’azione del genere e, pertanto, non si oppongono al fatto che essa resti al di fuori dell’ambito di applicazione di quella disposizione.
(v. punti 27, 30‑31, 34‑35 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
«Convenzione di Bruxelles – Art. 16, punto 1, lett. a) – Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari – Azione diretta a far cessare immissioni o un rischio di immissioni causate su proprietà immobiliari dall’attività di una centrale nucleare situata sul territorio di uno Stato confinante con quello in cui queste sono ubicate – Non applicazione»
Nel procedimento C‑343/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall’Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 21 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2004, nella causa
contro
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Land Oberösterreich, dagli avv.ti J. Hintermayr e C. Hadeyer, Rechtsanwälte;
– per la ČEZ as, dall’avv. W. Moringer, Rechtsanwalt;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – versione modificata – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Land Oberösterreich e la ČEZ as (in prosieguo: la «ČEZ») riguardo ad immissioni che sarebbero state prodotte su alcuni fondi agricoli di cui il Land Oberösterreich è proprietario in Austria a causa della gestione da parte di tale società della centrale nucleare di Temelin, situata sul territorio della Repubblica ceca.
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
4 Ai sensi dell’art. 4, primo comma, della stessa Convenzione:
«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16».
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
(…)
3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto;
(…)».
«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
1) a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l’immobile è situato»;
(…)».
7 L’art. 364, n. 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: l’«ABGB») enuncia:
«Il proprietario di un fondo può vietare al vicino le immissioni provenienti dal suo fondo come deflusso di acque, fumo, gas, immissioni di calore, odori, rumore, scuotimenti di terra e simili, qualora superino la misura abituale secondo le condizioni del luogo e compromettano in misura sostanziale il godimento del fondo secondo consuetudine. Lo scarico diretto senza specifico titolo giuridico è inammissibile in qualsiasi circostanza».
8 Il giudice del rinvio precisa che l’azione proposta sulla base della detta norma è diretta a far cessare le immissioni subite da un fondo o, almeno, a prevenirle per mezzo di misure appropriate. Ai sensi della giurisprudenza nazionale, tale azione è assimilata ad un’azione negatoria («Eigentumsfreiheitsklage») mediante la quale si esercita una pretesa fondata sul diritto di proprietà.
9 L’art. 364 a dell’ABGB dispone:
«Tuttavia, qualora un danno sia arrecato da una miniera oppure da un impianto autorizzato da una pubblica autorità sul fondo del vicino in un modo che oltrepassi la misura suddetta, il possessore del terreno è soltanto legittimato a pretendere giudizialmente il risarcimento del danno arrecato, anche qualora il danno sia stato provocato da circostanze di fatto delle quali nella valutazione della pubblica amministrazione non si sia tenuto conto».
10 Il giudice del rinvio precisa che tale diritto al risarcimento pecuniario è indipendente da qualunque elemento di colpevolezza e rientra nell’ambito del diritto dei rapporti di vicinato.
11 Il Land Oberösterreich è proprietario di diversi fondi destinati all’agricoltura e alla sperimentazione agronomica sui quali ha sede una scuola agraria. Tali fondi sono situati a circa 60 km dalla centrale nucleare di Temelin, messa in servizio in via sperimentale il 9 ottobre 2000. Tale centrale è gestita dalla ČEZ, un’impresa ceca attiva nella fornitura di energia, controllata al 70% dallo Stato ceco, su un terreno di sua proprietà.
12 Agendo in qualità di proprietario dei detti fondi e ritenendo che la gestione di una centrale nucleare non costituisca una forma di esercizio del potere pubblico, bensì un atto di gestione rientrante nell’ambito dell’attività economica privata soggetto a giudizio dinanzi alle giurisdizioni civili, in data 31 luglio 2001 il Land Oberösterreich ha presentato al Landesgericht Linz [Tribunale di Linz] un ricorso contro la ČEZ.
13 Tale ricorso era volto, in via principale, ad ottenere un’ingiunzione contro la ČEZ a far cessare sui fondi di proprietà del Land Oberösterreich gli effetti generati dalle radiazioni ionizzanti provenienti dalla centrale di Temelin, nella misura in cui tali effetti superavano quelli generati da una centrale gestita secondo i parametri tecnologici correnti. In subordine, il Land chiedeva che fosse ingiunta la cessazione dei rischi generati da tali radiazioni nella misura in cui tali rischi superavano quelli generati da una centrale gestita secondo i parametri tecnologici correnti.
14 Secondo il Land Oberösterreich, le radiazioni ionizzanti emesse dalla centrale di Temelin costituiscono un’immissione ai sensi dell’art. 364, n. 2, dell’ABGB. La radioattività generata da tale centrale durante l’attuale fase sperimentale o, in ogni caso, i rischi di contaminazione dei suoli in caso di funzionamento normale della centrale e, a fortiori, in caso di un suo malfunzionamento eccederebbero il livello abituale del luogo e arrecherebbero un pregiudizio durevole all’utilizzazione normale a fini abitativi, didattici e agricoli dei fondi appartenenti al Land Oberösterreich. Le condizioni per un’azione inibitoria, eventualmente di carattere preventivo, sarebbero pertanto soddisfatte.
17 Adito con un ricorso per cassazione («Revision») diretto contro tale ultima decisione, l’Oberster Gerichtshof [Corte di cassazione] rileva che non risulta dagli atti se la centrale nucleare di Temelin sia stata oggetto o meno di un’autorizzazione amministrativa come quella prevista dall’art. 364 a dell’ABGB.
19 Alla luce di ciò, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la locuzione “in materia di diritti reali immobiliari” contenuta nell’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione [di Bruxelles] debba essere interpretata nel senso che essa contempla anche le azioni inibitorie (preventive) di cui all’art. 364, n. 2, del[l’AGBG], dirette a far vietare immissioni da un fondo situato in uno Stato confinante − che non è membro dell’Unione europea − (nella fattispecie: immissioni di radiazioni ionizzanti provenienti da un impianto nucleare situato nella Repubblica ceca) su di un’area di cui è proprietaria l’attrice».
22 Inoltre, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, questa si applica, indipendentemente dall’organo giurisdizionale adito, «in materia civile e commerciale», ma «non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa». Emerge da giurisprudenza costante della Corte che la nozione di «materia civile e commerciale» dev’essere considerata come nozione autonoma, che va interpretata richiamandosi, da un lato, alle finalità e al sistema della detta Convenzione e, dall’altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. È segnatamente per questo che la sfera d’applicazione della Convenzione deve essere determinata essenzialmente in funzione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer, Racc. pag. 3807, punti 7 e 14).
25 A tale riguardo occorre ricordare che, onde garantire, per quanto possibile, la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione di Bruxelles per gli Stati contraenti e le persone interessate, occorre determinare in maniera autonoma, in diritto comunitario, la portata dell’espressione «in materia di diritti reali immobiliari» (v., segnatamente, sentenza 10 gennaio 1990, causa
C-115/88, Reichert e Kockler, Racc. pag. I-27, punto 8).
26 Risulta pure da una giurisprudenza costante che, in quanto introducono un’eccezione alle regole generali sulla competenza della Convenzione di Bruxelles, le disposizioni dell’art. 16 di tale Convenzione, in particolare il suo punto 1, lett. a), non devono essere interpretate in senso più esteso di quanto non richieda la loro finalità (v., fra le altre, sentenza 13 ottobre 2005, causa C-73/04, Klein, Racc. pag. I-8667, punto 15 e giurisprudenza citata).
28 Quanto alla finalità perseguita dall’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione di Bruxelles, risulta tanto dalla relazione del sig. Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1) quanto da una giurisprudenza costante della Corte che il motivo essenziale dell’attribuzione della competenza esclusiva ai giudici degli Stati contraenti in cui è situato l’immobile è la circostanza che il tribunale del luogo di ubicazione dell’immobile è quello maggiormente in grado di dirimere le controversie in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili (v., tra le altre, sentenza 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders, Racc. pag. 2383, punti 11 e 12).
29 Infatti, le controversie su diritti reali immobiliari, in particolare, devono essere in generale giudicate secondo le regole dello Stato in cui l’immobile è situato e le liti cui esse danno luogo necessitano frequentemente di verifiche, indagini e perizie che devono essere eseguite sul posto, di modo che l’attribuzione della competenza esclusiva al giudice del luogo in cui si trova l’immobile e che è quello maggiormente in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto risponde all’interesse di una buona amministrazione della giustizia (v., segnatamente, sentenze Sanders, cit., punto 13, e Reichert e Klockler, punto 10).
30 È con riguardo ai principi interpretativi così richiamati che la Corte ha statuito che l’art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente ove si trova l’immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale Convenzione e tendono a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (sentenza Reichert e Kockler, cit., punto 11).
31 Come sostenuto a giusto titolo dalla ČEZ, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, un’azione inibitoria di immissioni, eventualmente di natura preventiva, come quella proposta nell’ambito della causa principale, non rientra nella categoria delle azioni definite ai punti precedenti.
34 Neanche un’azione inibitoria di immissioni, eventualmente di natura preventiva, quale quella proposta nell’ambito della causa principale, costituisce una controversia avente ad oggetto un diritto reale su un bene immobile. Vero è che il fondamento di tale azione risiede nel pregiudizio arrecato ad un diritto reale immobiliare, ma la natura reale ed immobiliare di tale diritto rileva, in questo contesto, soltanto in via incidentale. Come è stato sottolineato dalla ČEZ e dalla Commissione, tale natura reale e immobiliare del diritto in parola non esercita un’influenza determinante sulla configurazione della controversia principale, la quale non si porrebbe in termini sostanzialmente differenti se il diritto di cui è richiesta la protezione contro le pretese immissioni avesse natura differente, come ad esempio il diritto all’integrità fisica o un diritto su beni mobili. Proprio come l’azione nella causa principale, azioni di tal tipo sarebbero dirette, in sostanza, ad ottenere che a colui che, non essendosi conformato in particolare ai parametri tecnologici correnti, sia all’origine di una violazione effettiva o potenziale di un diritto sia ordinato di porre fine a tale comportamento.
36 Da un lato, infatti, trattandosi, come nel caso di specie, di due beni immobili situati sul territorio di due Stati differenti, non si può considerare che un’azione come quella proposta dinanzi al giudice del rinvio debba essere in generale giudicata secondo le norme dell’uno piuttosto che dell’altro Stato.
37 A questo riguardo, come lo dimostra l’art. 364, n. 2, dell’ABGB, prevedendo che le immissioni di cui può essere ordinata la cessazione siano quelle occasionate da un «vicino» che «superino la misura abituale secondo le normali relazioni del luogo e compromettano in misura sostanziale il godimento del fondo secondo consuetudine», un’azione di tale natura implica generalmente la considerazione di criteri propri del luogo in cui sono situati i beni immobili interessati. Di conseguenza, sembra difficile considerare che una simile disposizione conservi una vocazione all’esclusivismo allorquando la lontananza tra i due immobili in questione ha proprio il potenziale effetto di sottoporli a condizioni locali differenti.
38 Dall’altro lato, l’esame di un’azione quale quella proposta nella causa principale non richiede la valutazione di fatti che, essendo più particolarmente specifici del luogo di ubicazione di uno solo dei due beni immobili interessati, sarebbero di natura tale da giustificare la competenza dei giudici di uno dei due Stati in questione escludendo la competenza dei giudici dell’altro Stato. Così, ai punti 15 e 17 della sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier, detta «Mines de potasse d’Alsace» (Racc. pag. 1735), vertente su un’azione di responsabilità proposta a causa di un danno materiale arrecato ad un fondo situato in uno Stato membro da scarichi inquinanti in un fiume effettuati da un’azienda situata in un altro Stato membro, la Corte ha messo in evidenza che, in presenza di una situazione di tal tipo, sia il luogo del fatto generatore del danno sia il luogo in cui il danno si era concretato potevano rivelarsi, secondo le circostanze, particolarmente utili dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo.
39 Come risulta dall’ordinanza di rinvio, l’azione proposta dal Land Oberösterreich nella causa principale è diretta a stabilire se gli effetti generati o a rischio di essere generati dalle radiazioni ionizzanti provenienti dalla centrale di Temelin superino gli effetti o i rischi normalmente legati alla gestione di una centrale secondo i parametri tecnologici correnti. Come sostenuto a giusto titolo dalla ČEZ, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, tale valutazione implica in modo quanto mai evidente verifiche che dovranno in larga misura essere effettuate sul luogo di insediamento della detta centrale.
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Firme
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