Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016. Universal Music International Holding BV contro Michael Tétreault Schilling e a. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenze speciali – Articolo 5, punto 3 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Evento dannoso – Negligenza dell’avvocato nella redazione di un contratto – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Causa C-12/15.

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Causa C‑12/15

Universal Music International Holding BV

contro

Michael Tétreault Schilling e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 5, punto 3 — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Evento dannoso — Negligenza dell’avvocato nella redazione di un contratto — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento no44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Interpretazione autonoma – Interpretazione restrittiva (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio no44/2001, art. 5, punto 3) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento no44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Azione di responsabilità non rientrante nella materia contrattuale (Regolamento del Consiglio no44/2001, art. 5, punto 3) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento no44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Nozione – Luogo in cui il danno si è concretizzato e luogo del fatto generatore (Regolamento del Consiglio no44/2001, art. 5, punto 3) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento no44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui si è verificato l’evento dannoso – Nozione – Luogo in cui il danno si è concretizzato sotto forma di perdita economica sul conto bancario del ricorrente – Esclusione in assenza di altri fattori di collegamento (Regolamento del Consiglio no44/2001, art. 5, punto 3) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento no44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Obblighi di controllo incombenti ai giudici nazionali in sede di verifica della propria competenza internazionale – Insussistenza – Valutazione delle contestazioni sollevate dal convenuto – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio no44/2001, art. 5, punto 3)

V. il testo della decisione. (v. punti 22, 23, 25) V. il testo della decisione. (v. punto 24) V. il testo della decisione. (v. punti 26‑28, 34‑37) L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui è sorto un danno a causa del fatto che un errore introdotto in un contratto di compravendita di azioni all’atto della redazione di quest’ultimo ha avuto l’effetto di moltiplicare il prezzo di acquisto delle azioni di cui trattasi, non può essere considerato quale luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto tale danno, qualora esso consista esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell’attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro. Infatti, il danno puramente economico che si concretizza direttamente sul conto bancario dell’attore non può essere, di per sé, qualificato come punto di collegamento pertinente, a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento no44/2001. È soltanto nella situazione in cui le altre circostanze specifiche della controversia concorrano parimenti ad attribuire la competenza al giudice del luogo cui il danno puramente economico si è concretizzato che tale danno potrebbe fondatamente consentire all’attore di proporre l’azione dinanzi al giudice suddetto. (v. punti 38‑40, dispositivo 1) Al fine di determinare la propria competenza giurisdizionale ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 44/2001, il giudice investito di una controversia deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, ivi compresi, se del caso, gli elementi addotti dal convenuto o resistente. Infatti, sebbene il giudice nazionale adito non sia obbligato, in caso di contestazione degli argomenti del ricorrente ex adverso, a procedere ad un’assunzione della prova in sede di determinazione della competenza giurisdizionale, sia l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia, sottostante all’applicazione del regolamento n. 44/2001, sia il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni impongono che il giudice adito possa esaminare la propria competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone. (v. punti 45, 46, dispositivo 2)

Bibliographic notice

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:449

  • Celex-Nr.: 62015CJ0012

Authentic language

  • Authentic language: neerlandese

Dates

  • Date of document: 16/06/2016

  • Date lodged: 14/01/2015

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Paesi Bassi

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale, Domanda pregiudiziale - non luogo

  • Judge-Rapportuer: Toader

  • Advocate General: Szpunar

  • Observations: EUMS, Grecia, Commissione europea, EUINST

  • National court:

    • *A9* Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Kamer, Arrest van 09/01/2015 (13/03881)
    • *P1* Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Kamer, Arrest van 15/09/2017 (ECLI:NL:HR:2017:2358)

Legal doctrine

7. Idot, Laurence: Coup d'arrêt à la possibilité d'admettre comme « lieu du fait dommageable » au sens de l'article 5, point 3, le lieu d'un préjudice exclusivement financier résultant d'un acte illicite commis dans un autre État membre, Europe 2016 Septembre Comm. nº 8-9 p.50-51 (FR)

10. Zaprianos, Nikolaos: Deliktsgerichtsstand am Erfolgsort bei reinen Vermögensschäden, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2016 p.251-255 (DE)

1. Nourissat, Cyril: Essai de cantonnement de la portée du forum actoris en matière délictuelle, Procédures 2016 nº 8-9 p.16 (FR)

12. Pfitzner, Tanja V.: Internationale Zuständigkeit – Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, IWRZ – Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht 2016 p.232 (DE)

6. Idot, Laurence: Coup d'arrêt à la possibilité d'admettre comme « lieu du fait dommageable » au sens de l'article 5, point 3, le lieu d'un préjudice exclusivement financier résultant d'un acte illicite commis dans un autre État membre, Europe 2016 Septembre Comm. nº 8-9 p.54-55 (FR)

4. Schotel, Olivier: Groot is de wereld, maar wanneer is de rechter van de plaats waar zuivere vermogensschade is geleden bevoegd?, Nederlands internationaal privaatrecht 2016 Afl.3 p.478-484 (NL)

3. Morel-Maroger, Juliette: Le compte bancaire ne permet pas à lui seul de localiser le préjudice financier, Gazette du Palais 2016 nº 33 Jur. p.81-82 (FR)

8. Skubic, Zoran: Odgovornost za malomarno delo odvetnikov s čezmejnimi učinki po pravu Unije, Pravna praksa 2016 nº 28 p.26-27 (SL)

5. Müller, Michael F.: Deliktsgerichtsstand am Erfolgsort bei reinen Vermögensschäden, Neue juristische Wochenschrift 2016 p.2169-2170 (DE)

9. Wautelet, Patrick: Arrêt « Universal Music » : détermination du forum delicti, Journal de droit européen 2016 nº 234 p.386-388 (FR)

2. Nourissat, Cyril: Essai de cantonnement de la portée du forum actoris en matière délictuelle, Procédures 2016 nº 8-9 p.16 (FR)

13. Kruger, T. ; Rys, M.: Waar dagvaarden in geval van een grensoverschrijdende onrechtmatige daad? Over schadeveroorzakende gebeurtenissen en schade, S.E.W. : Tijdschrift voor Europees en economisch recht 2017 p.367-373 (NL)

11. Combet, Mathieu: Arrêt "Universal Music", Revue du droit de l'Union européenne 2016 nº 3/4 p.661-666 (FR)

Document text

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 giugno 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 5, punto 3 — Materia di illeciti civili dolosi o colposi — Evento dannoso — Negligenza dell’avvocato alla redazione di un contratto — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto»

Nella causa C‑12/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 9 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 2015, nel procedimento

Universal Music International Holding BV

contro

Michael Tétreault Schilling,
Irwin Schwartz,
Josef Brož,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader (relatore), A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la Universal Music International Holding BV, da C. Kroes e S. Janssen, advocaten;

per Michael Tétreault Schilling, da A. Knigge, P. Fruytier e L. Parret, advocaten;

per Josef Brož, da F. Vermeulen e B. Schim, advocaten;

per il governo ellenico, da A. Dimitrakopoulou, S. Lekkou e S. Papaïoannou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Universal Music International Holding BV (in prosieguo: la «Universal Music»), con sede nei Paesi Bassi, e i sigg. Michael Schilling, Irwin Schwartz e Josef Brož, tutti e tre avvocati, residenti rispettivamente in Romania, in Canada e nella Repubblica ceca, riguardante una negligenza da parte dell’avv. Brož nella redazione nella Repubblica ceca di un contratto di acquisto di azioni.

Contesto normativo

3

L’articolo 5 della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri alla convenzione medesima (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), così recita:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

(...)

3)

in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto;

(...)».

4

considerando 111215 e 19 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(...)

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili.

(...)

(19)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia [dell’Unione europea] e il protocollo del [3 giugno 1971, relativo al lavoro d’interpretazione della Corte] dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce una competenza giurisdizionale generale ai giudici dello Stato del domicilio del convenuto, è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6

L’articolo 5 del regolamento medesimo così dispone:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

La Universal Music è una casa discografica e fa parte dell’Universal Music Group. La Universal Music International Ltd è una società sorella della Universal Music, appartenente allo stesso gruppo.

8

Nel corso del 1998, la Universal Music International Ltd pattuiva con controparti ceche, segnatamente la casa discografica B&M spol. s r. o. (in prosieguo: la «B&M») e i suoi azionisti, che una o più società da specificare in seno alla Universal Music Group avrebbero acquisito il 70% delle azioni della B&M. Le parti convenivano altresì che, nel corso del 2003, l’acquirente avrebbe acquisito il restante pacchetto azionario, ove il prezzo avrebbe dovuto essere fissato all’atto di quest’ultima acquisizione. Un anticipo era già stato pagato sul prezzo di vendita. L’accordo e i punti principali di tale progetto di transazione sono stati fissati in una lettera di intenti che stabilisce come obiettivo di prezzo di vendita un importo pari a cinque volte l’utile medio annuo della B&M.

9

Le parti avviavano successivamente trattative volte alla conclusione di un contratto vertente sulla vendita e la cessione del 70% delle azioni della B&M, nonché un contratto avente ad oggetto l’opzione di acquisto del restante 30% di azioni (in prosieguo: l’«opzione d’acquisto delle azioni»).

10

Su richiesta dell’ufficio legale dell’Universal Music Group, il contratto di opzione di acquisto del restante pacchetto azionario veniva predisposto dallo studio legale ceco Burns Schwartz International. Varie versioni di tale contratto venivano scambiate tra lo studio legale medesimo, l’ufficio legale della Universal Music Group e gli azionisti della B&M.

11

Nel corso di tali trattative, la Universal Music veniva designata, a termini del contratto di opzione di acquisto di azioni, quale acquirente. Detto contratto veniva sottoscritto il 5 novembre 1998 dalla Universal Music, dalla B&M e dai suoi azionisti.

12

Ad avviso del giudice del rinvio, da tale contratto risulta che una modifica proposta dall’ufficio legale della Universal Music non è stata interamente riportata dall’avv. Brož, collaboratore dello studio legale Burns Schwartz International, il che ha determinato una moltiplicazione per cinque del prezzo di vendita rispetto al prezzo inizialmente previsto, prezzo di vendita che avrebbe dovuto poi essere moltiplicato per il numero degli azionisti.

13

Nel corso del mese d’agosto del 2003, la Universal Music, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattuali di acquisizione delle rimanenti azioni, ne calcolava il prezzo secondo la formula da essa prevista, giungendo all’importo di 10180281 corone ceche (CZK) (pari a circa EUR 313770). Richiamandosi alle modalità di calcolo previste nel contratto, gli azionisti della B&M reclamavano invece la somma di CZK 1003605620 (circa EUR 30932520).

14

Per effetto di clausola compromissoria conclusa il 31 gennaio 2005, la controversia veniva deferita ad un collegio arbitrale nella Repubblica ceca. In esecuzione del lodo arbitrale, la Universal Music pagava la somma di EUR 2654280,03 (in prosieguo: l’«importo transatto») per il restante 30% delle azioni, mediante versamento da un conto bancario da essa detenuto nei Paesi Bassi. Il trasferimento veniva effettuato a favore di un conto che gli azionisti della B&M possedevano nella Repubblica ceca.

15

La Universal Music proponeva quindi ricorso dinanzi al Rechtbank Utrecht (Tribunale di Utrecht, Paesi Bassi), ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, al fine di ottenere la condanna in solido degli avv.ti Schilling e Schwartz, in qualità di ex associati nello studio legale Burns Schwartz International, nonché dell’avv. Brož, al pagamento di EUR 2767861,25, oltre interessi e spese, danno che essa asserisce di aver subìto a causa della negligenza che quest’ultimo avrebbe commesso all’atto della redazione del testo del contratto relativo all’opzione di acquisto delle azioni. Il danno sarebbe derivato dalla differenza, risultante da tale negligenza, tra il prezzo di vendita inizialmente previsto e l’importo transatto, oltre alle spese gravate sulla Universal Music nel contesto del procedimento arbitrale.

16

A sostegno del proprio ricorso, la Universal Music asserisce di aver subìto il danno a Baarn (Paesi Bassi), dove ha sede.

17

Con sentenza del 27 maggio 2009, il Rechtbank Utrecht (Tribunale di Utrecht) si dichiarava incompetente a conoscere della controversia ad esso sottoposta, in base al rilievo che il preteso danno subìto dalla Universal Music, da questa qualificato come «danno puramente patrimoniale diretto» sorto a Baarn, non poteva essere considerato come [sorto nel] luogo dell’«evento dannoso», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, a causa dell’assenza di un sufficiente elemento di collegamento che consentisse di radicare la competenza del giudice olandese.

18

Adito in appello dalla Universal Music, il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi), con sentenza del 15 gennaio 2013, confermava la decisione di primo grado, rilevando che difettava nella specie il nesso di collegamento particolarmente stretto che deve sussistere tra domanda e giudice adito, che costituisce il criterio di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Pertanto, il solo fatto che al versamento della somma della transazione abbia dovuto far fronte una società con sede nei Paesi Bassi non sarebbe sufficiente per radicare la competenza internazionale del giudice olandese.

19

Avverso la sentenza del Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden) la Universal Music proponeva ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. I sigg. Schilling e Brož presentavano, separatamente, ricorso per cassazione incidentale.

20

Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi-Bassi) ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 5, (...) punto 3, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che per “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” possa intendersi il luogo in uno Stato membro dove sia insorto il danno, allorché tale danno consista unicamente in pregiudizio patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito compiuto in un altro Stato membro.

2)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione:

a)

Alla luce di quali criteri o di quali aspetti il giudice nazionale, per verificare la propria competenza giurisdizionale in base all’articolo 5, (...) punto 3, del regolamento n. 44/2001, debba stabilire se, nella specie, si configuri un danno patrimoniale direttamente risultante da un atto illecito (“pregiudizio patrimoniale iniziale” o “danno patrimoniale diretto”) ovvero un danno patrimoniale risultante da un danno iniziale insorto altrove o un danno risultante da un danno insorto altrove (“danno secondario” o “danno patrimoniale derivato”).

b)

Alla luce di quali criteri o di quali aspetti il giudice nazionale, per verificare la propria competenza giurisdizionale in base all’articolo 5, (...) punto 3, del regolamento (...) n. 44/2001, debba stabilire dove, nella specie, sia insorto, o debba presumersi che sia insorto, il pregiudizio patrimoniale – sia diretto sia derivato.

3)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il regolamento (…) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, chiamato a verificare se, nella specie, detto regolamento gli attribuisca competenza giurisdizionale, sia tenuto a fondare il proprio giudizio sulle pertinenti affermazioni dell’attore, o, rispettivamente, del ricorrente, oppure se detto giudice sia tenuto a considerare anche quanto sostenuto dal resistente in opposizione a detti asserti».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione

21

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, possa essere ritenuto come «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» il luogo, situato in uno Stato membro, in cui il danno sia insorto, qualora tale danno consista unicamente in una perdita finanziaria derivante direttamente da un illecito commesso in un altro Stato membro.

22

Per rispondere a tale questione, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali strumenti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08EU:C:2009:475, punto 18, nonché del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14EU:C:2015:574, punto 38).

23

Va osservato che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 rilevanti nella controversia in esame sono redatte in termini quasi identici a quelli della convenzione di Bruxelles. A fronte di tale equivalenza, occorre garantire, ai sensi del considerando 19 del regolamento n. 44/2001, la continuità nell’interpretazione dei due atti (sentenza del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08EU:C:2009:475, punto 19).

24

Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi», ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, comprende qualsiasi domanda che sia volta a contestare la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13EU:C:2015:37, punto 44). Al riguardo, in assenza di elementi nell’ordinanza di rinvio da cui risulti l’esistenza di una relazione contrattuale inter partes nel procedimento principale, cosa che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, occorre che la Corte limiti il proprio esame all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, che è oggetto delle questioni poste dal giudice del rinvio.

25

Come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, solo in deroga al principio fondamentale enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce la competenza giurisdizionale ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, il capo II, sezione 2, di tale regolamento prevede un certo numero di attribuzioni di competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, del regolamento medesimo. Poiché la competenza dei giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto costituisce una regola di competenza speciale, essa deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva, il che non consente un’interpretazione che ecceda ipotesi previste in modo esplicito dal regolamento suddetto (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2014, Coty Germany, C‑360/12EU:C:2014:1318, punti da 43 a 45, nonché del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14EU:C:2015:574, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

26

Secondo costante giurisprudenza, la regola di competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento suddetto è basata sull’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustificano l’attribuzione di competenza a quest’ultimo a fini di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale (sentenze del 5 giugno 2014, Coty Germany, C‑360/12EU:C:2014:1318, punto 47, nonché del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14EU:C:2015:574, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

27

In materia di illecito civile doloso o colposo, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è in genere il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per motivi di prossimità alla controversia e di facilità nell’assunzione delle prove (sentenze del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13EU:C:2015:335, punto 40, nonché del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14EU:C:2015:574, punto 74).

28

Con riferimento alla nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, come la Corte ha già avuto modo di affermare, tali termini riguardano sia il luogo della realizzazione del danno sia il luogo del fatto generatore che è all’origine del danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici di un luogo o dell’altro (v., in materia di inquinamento, sentenza del 30 novembre 1976, Bier, 21/76EU:C:1976:166, punti 24 e 25; in materia di contraffazione, sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany, C‑360/12EU:C:2014:1318, punto 46, nonché, in materia di contratto del direttore di una società, sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a., C‑47/14EU:C:2015:574, punto 72).

29

Se è pur vero che per le parti del procedimento principale è pacifico che la Repubblica ceca è il luogo in cui il fatto generatore si è verificato, vi è disaccordo tra di esse riguardo alla determinazione del luogo in cui il danno è sorto.

30

Risulta, infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il contratto concluso il 5 novembre 1998 tra la B&M e i suoi azionisti, da una parte, e la Universal Music, dall’altra, è stato negoziato e sottoscritto nella Repubblica ceca. I diritti e gli obblighi delle parti sono stati definiti in tale Stato membro, incluso l’obbligo per la Universal Music di pagare un importo più elevato rispetto a quello inizialmente previsto per il restante 30% di azioni. Tale obbligo contrattuale, che le parti del contratto non avevano intenzione di costituire, è sorto nella Repubblica ceca.

31

Il pregiudizio per la Universal Music, derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita previsto e quello menzionato nel contratto, è divenuto certo all’atto della transazione intervenuta inter partes dinanzi al collegio arbitrale, nella Repubblica ceca, il 31 gennaio 2005, data in cui è stato determinato il prezzo di vendita effettivo. L’obbligo di pagamento ha quindi gravato in modo irreversibile sul patrimonio della Universal Music.

32

Pertanto, la perdita di elementi patrimoniali si è verificata nella Repubblica ceca, ove quindi il danno è sorto. La sola circostanza che la Universal Music, in esecuzione della transazione da essa conclusa dinanzi al collegio arbitrale nella Repubblica ceca, abbia versato l’importo transatto mediante bonifico da un conto bancario da essa detenuto nei Paesi Bassi non è idonea a inficiare tale conclusione.

33

La soluzione che emerge quindi dai rilievi svolti supra ai punti da 30 a 32 risponde ai requisiti di prevedibilità e di certezza perseguiti dal regolamento n. 44/2001, in quanto l’attribuzione della competenza ai giudici cechi è giustificata da ragioni di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale.

34

In tal contesto, si deve rammentare che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo (sentenza del 19 settembre 1995, Marinari, C‑364/93EU:C:1995:289, punto 14).

35

Nel solco di tale giurisprudenza, la Corte ha parimenti precisato che tale espressione non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato membro (sentenza del 10 giugno 2004, Kronhofer, C‑168/02EU:C:2004:364, punto 21).

36

È ben vero che, nella causa sfociata nella sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C‑375/13EU:C:2015:37), la Corte ha rilevato, al punto 55 del proprio ragionamento, la sussistenza di una competenza a favore del giudice del domicilio del ricorrente, per effetto della concretizzazione del danno, quando quest’ultimo incida direttamente sul conto bancario del ricorrente medesimo presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.

37

Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale sostanzialmente, ai paragrafi 44 e 45 delle conclusioni relative alla presente causa, tale rilievo si inserisce nel particolare contesto della causa sfociata nella sentenza suddetta, caratterizzata dall’esistenza di circostanze concorrenti, atte ad attribuire la competenza al giudice de quo.

38

Di conseguenza, il danno puramente economico che si realizzi direttamente sul conto bancario dell’attore non può essere, di per sé, qualificato come «elemento di collegamento pertinente», a norma dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Al riguardo, va anche osservato che non è escluso che una società come la Universal Music potesse optare tra diversi conti bancari dai quali poter versare l’importo transatto, ragion per cui il luogo in cui si trova tale conto non costituisce necessariamente un criterio di collegamento affidabile.

39

Esclusivamente nel caso in cui le altre circostanze specifiche della controversia concorressero ad attribuire parimenti la competenza al giudice del luogo di realizzazione di un danno puramente economico, un pregiudizio di tal genere potrebbe fondatamente consentire al ricorrente di proporre ricorso dinanzi a detto giudice.

40

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non può essere considerato quale «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell’attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro.

41

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda questione.

Sulla terza questione

42

Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ambito della verifica della competenza giurisdizionale in base al regolamento n. 44/2001, il giudice adito debba valutare tutti gli elementi a sua disposizione, ivi incluse, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto.

43

Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, sebbene il giudice del rinvio sollevi tale questione soltanto nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima questione, sussiste pur sempre un interesse a risolverla, riferendosi la questione alla valutazione generale della competenza giurisdizionale e non soltanto alla questione se il danno patrimoniale sia sufficiente per accertarla.

44

Per quanto attiene, specificamente, all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha precisato che, in sede di esame della competenza giurisdizionale internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda in base alle norme del diritto nazionale, ma individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza in forza di tale disposizione. Tale giudice può altresì considerare accertati, al solo scopo di verificare la sua competenza in forza di detta disposizione, le pertinenti affermazioni del ricorrente quanto ai presupposti della responsabilità da atto illecito doloso o colposo (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C‑133/11EU:C:2012:664, punto 50, nonché del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13EU:C:2015:37, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

45

Sebbene il giudice nazionale adito non sia obbligato, in caso di contestazione degli argomenti del ricorrente ex adverso, a procedere ad un’assunzione della prova in sede di determinazione della competenza giurisdizionale, la Corte ha dichiarato che sia l’obiettivo di buona amministrazione della giustizia, sottostante all’applicazione del regolamento n. 44/2001, sia il rispetto dovuto all’autonomia del giudice nell’esercizio delle sue funzioni impongono che il giudice adito possa esaminare la propria competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13EU:C:2015:37, punto 64).

46

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla terza questione nel senso che, nel contesto della verifica della competenza giurisdizionale a norma del regolamento n. 44/2001, il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto.
Sulle spese

47

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, non può essere considerato quale «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell’attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro.
2) Nel contesto della verifica della competenza giurisdizionale a norma del regolamento n. 44/2001, il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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