Massima
L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che tale disposizione può essere invocata nell’ambito di un’azione promossa in uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in questo Stato e di un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale quale una norma che esclude ricorsi individuali dei creditori nei confronti di un debitore fallito. Infatti, da un lato, la detta disposizione non contiene alcun espresso rinvio all’applicazione delle norme interne né alcuna condizione secondo la quale una domanda rivolta nei confronti di più convenuti dovrebbe essere ammissibile in base alla normativa nazionale nei confronti di ciascuno di essi fin dalla sua introduzione. D’altro lato, poiché essa non rientra tra quelle disposizioni che prevedono espressamente l’applicazione delle norme nazionali e che ne costituiscono così il fondamento giuridico, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che la sua applicazione possa dipendere dall’efficacia delle norme interne. Tuttavia, questa stessa disposizione non può essere interpretata in modo tale da poter consentire ad un ricorrente di proporre una domanda diretta nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato.
(v. punti 27, 30-33 e dispositivo)
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-06827
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:471
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Celex-Nr.: 62005CJ0103
Authentic language
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Authentic language: tedesco
Dates
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Date of document: 13/07/2006
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Date lodged: 28/02/2005
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Austria
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Klučka
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Advocate General: Ruiz-Jarabo Colomer
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Observations: Commissione europea, Germania, EUINST, EUMS, Francia
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National court:
- *A9* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 02/02/2005 (9 Ob 95/04t)
- - International Litigation Procedure 2005 p.623-629 (Texte anglais)
- - The European Legal Forum 2005 p.II-108-II-109 (résumé) (D)
- - The European Legal Forum 2005 p.135-136 (résumé) (EN)
- *P1* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 11/08/2006 (9 Ob 89/06p)
Legal doctrine
8. Barba, Maxime: Leçon 1 : De la connexité et de son instrumentalisation....., Revue Lamy droit des affaires 2016 nº 111 p.28-32 (FR)
5. Arvanitakis, P.: Armenopoulos 2007 p.145-146 (EL)
4. Würdinger, Markus: Zeitschrift für Zivilprozeß International 2006 Bd. 11 p.180-190 (DE)
7. Jánošíková, M.: Osobitná právomoc a neprípustnost žaloby, Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2009 p.41-43 (SK)
2. Althammer, Christoph: Die Anforderungen an die "Ankerklage" am forum connexitatis (Art. 6 Nr. 1 EuGVVO), Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2006 p.558-563 (DE)
1. Wittwer, Alexander: Das EuGVO-Debüt des EuGH - Strittiges zur Streitgenossenschaft von insolventem Hauptschuldner und seinem Bürgen, European Law Reporter 2006 p.424-425 (DE)
6. Pataut, Étienne: Revue critique de droit international privé 2007 p.181-186 (FR)
3. Idot, Laurence: Règlement nº 44/2001, "Bruxelles I", Europe 2006 Novembre Comm. nº 345 p.36 (FR)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32001R0044 A06PT1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) N 22 61987CJ0189 N 32 61988CJ0365 N 20 61997CJ0051 N 22 32 61997CJ0440 N 24 25 62000CJ0256 N 24 25 32001R0044 A05 N 6 32001R0044 A03 N 5 32001R0044 A02 N 4 16 22 32001R0044 C12 N 3 32001R0044 C15 N 3 32001R0044 A59 N 30 32001R0044 A06PT1 N 16 17 19 21 26 28 30 - 33 32001R0044 C11 N 3 62001CJ0433 N 29 62002CJ0159 N 20 62002CJ0168 N 23 62002CJ0265 N 22 62002CJ0281 N 24 25 62004CJ0077 N 20
Causa C-103/05
Reisch Montage AG
contro
Kiesel Baumaschinen Handels GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato, e un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro — Irricevibilità dell’azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare — Competenza del Tribunale adito nei confronti dell’altro convenuto»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 14 marzo 2006
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006
Massime della sentenza
(v. punti 27, 30-33 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
Nel procedimento C-103/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 2 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2005, nella causa
contro
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Reisch Montage AG (in prosieguo: la «Reisch Montage») e la Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (in prosieguo: la «Kiesel») in merito al rimborso di un debito dell’importo di EUR 8 689,22.
«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)
(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.
(…)
(13) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».
4 L’art. 2, n. 1, del detto regolamento, che figura nel capitolo II, sezione 1, del medesimo regolamento, sotto il titolo «Disposizioni generali», prevede:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
5 A tenore dell’art. 3 del medesimo regolamento, che rientra pure nel detto capitolo II, sezione 1:
«1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».
7 Inoltre, l’art. 6 del medesimo regolamento, pur esso rientrante nella sezione 2, prevede:
«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
(…)».
8 L’art. 6, n. 1, del regolamento in materia di fallimenti (Konkursordnung, in prosieguo: la «KO») così dispone:
«I giudizi intesi a far valere o a garantire diritti sul patrimonio appartenente alla massa fallimentare non possono essere avviati né proseguiti dopo l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti del debitore fallito».
9 Il 30 gennaio 2004 la Reisch Montage, società con sede in Liechtenstein, citava dinanzi al Bezirksgericht Bezau (Austria) il sig. Gisinger, domiciliato in Austria, e la Kiesel, con sede sociale in Germania. Quest’ultima società aveva prestato cauzione per il sig. Gisinger per la somma di EUR 8 689,22, di cui la Reisch Montage chiedeva il rimborso.
10 Con decisione 24 febbraio 2004 il Bezirksgericht Bezau, in applicazione dell’art. 6, n. 1, della KO, respingeva il ricorso della Reisch Montage in quanto diretto nei confronti del sig. Gisinger, per il motivo che il 23 luglio 2003 era stato aperto un procedimento fallimentare riguardante il patrimonio di quest’ultimo e tale procedimento era sempre pendente alla data dell’introduzione del detto ricorso. Tale decisione acquistava forza di res judicata.
12 Con sentenza 15 aprile 2004 il Bezirksgericht Bezau accoglieva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Kiesel e respingeva il ricorso della Reisch Montage a motivo dell’incompetenza territoriale e internazionale di tale giurisdizione.
13 Adito in appello, il Landesgericht Feldkirch (Austria) invalidava la detta sentenza e respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Kiesel.
14 Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
16 Secondo il governo tedesco, l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere di stretta interpretazione, al fine di non rimettere in discussione il principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, previsto all’art. 2, n. 1, di tale regolamento.
17 A suo avviso, se il procedimento nei confronti di uno dei due convenuti è inammissibile fin dalla presentazione del ricorso a causa dello stato di fallimento nel quale questi versa, deve ritenersi che tra le domande dirette nei confronti dei due convenuti non vi sia «un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica», ai sensi del detto art. 6, punto 1. Tale disposizione non sarebbe pertanto applicabile in una situazione come quella di cui alla causa principale.
18 Il governo francese e la Commissione delle Comunità europee sostengono per contro che la detta disposizione può essere invocata in una siffatta causa.
20 Lo stesso governo invoca la giurisprudenza della Corte (sentenze 15 maggio 1990, causa C‑365/88, Hagen, Racc. pag. I‑1845, punti 20 e 21; 27 aprile 2004, causa C‑159/02, Turner, Racc. pag. I‑3565, punto 29, e 26 maggio 2005, causa C‑77/04, GIE Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑4509, punto 34) per sostenere che un giudice nazionale non può fondare il rigetto di un’azione di garanzia sulla circostanza che il garante è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del detto giudice e in cui è ubicato il domicilio del debitore il cui ricorso è inammissibile.
22 In limine, si deve ricordare che la competenza prevista dall’art. 2 del regolamento n. 44/2001, cioè la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce il principio generale e che solo in deroga a tale principio il detto regolamento prevede norme di competenza speciale in casi limitativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro [v., per quanto riguarda la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») le cui disposizioni sono in sostanza identiche a quelle del regolamento n. 44/2001, sentenze 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑6511, punto 16, e 5 febbraio 2004, causa C‑265/02, Frahuil, Racc. pag. I‑1543, punto 23].
23 A questo proposito, è costante giurisprudenza che le dette norme di competenza speciale sono di stretta interpretazione, e non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001(v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenza 10 giugno 2004, causa C‑168/02, Kronhofer, Racc. pag. I‑6009, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).
24 Spetta al giudice nazionale interpretare queste stesse norme nel rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001 (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenze 28 settembre 1999, causa C‑440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I‑6307, punto 23; 19 febbraio 2002, causa C‑256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punto 24, e 1° marzo 2005, causa C‑281/02, Owusu, Racc. pag. I‑1383, punto 38).
25 Questo principio esige, in particolare, che le norme di competenza speciale siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (v. citate sentenze GIE Groupe Concorde e a., punto 24; Besix, punto 26, e Owusu, punto 40).
27 Si deve a questo proposito innanzitutto constatare che la detta disposizione non contiene alcun espresso rinvio all’applicazione delle norme interne né alcuna condizione secondo la quale una domanda rivolta nei confronti di più convenuti dovrebbe essere ammissibile in base alla normativa nazionale nei confronti di ciascuno di essi fin dalla sua introduzione.
29 Orbene, secondo la costante giurisprudenza, le disposizioni del detto regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del loro sistema e delle loro finalità (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenza 15 gennaio 2004, causa C‑433/01, Blijdenstein, Racc. pag. I‑981, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
32 Si deve tuttavia ricordare che la norma di competenza speciale sancita dall’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non può essere interpretata in modo tale da poter consentire ad un ricorrente di proporre una domanda diretta nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punti 8 e 9, nonché Réunion européenne e a., cit., punto 47). Tuttavia non pare che questo sia il caso nella causa principale.
34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono costituire oggetto di rimborso.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Firme
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