Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2006. Reisch Montage AG contro Kiesel Baumaschinen Handels GmbH. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. Regolamento (CE) n. 44/2001- Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti - Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro - Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare - Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto. Causa C-103/05.

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Regolamento (CE) n. 44/2001- Art. 6, punto 1
Pluralità di convenuti
Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato e un coconvenuto domiciliato in un altro Stato membro
Irricevibilità dell'azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare
Competenza del Tribunale adito nei confronti del coconvenuto.
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Massima

L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che tale disposizione può essere invocata nell’ambito di un’azione promossa in uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in questo Stato e di un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale quale una norma che esclude ricorsi individuali dei creditori nei confronti di un debitore fallito. Infatti, da un lato, la detta disposizione non contiene alcun espresso rinvio all’applicazione delle norme interne né alcuna condizione secondo la quale una domanda rivolta nei confronti di più convenuti dovrebbe essere ammissibile in base alla normativa nazionale nei confronti di ciascuno di essi fin dalla sua introduzione. D’altro lato, poiché essa non rientra tra quelle disposizioni che prevedono espressamente l’applicazione delle norme nazionali e che ne costituiscono così il fondamento giuridico, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che la sua applicazione possa dipendere dall’efficacia delle norme interne. Tuttavia, questa stessa disposizione non può essere interpretata in modo tale da poter consentire ad un ricorrente di proporre una domanda diretta nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato.

(v. punti 27, 30-33 e dispositivo)

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-06827

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:471

  • Celex-Nr.: 62005CJ0103

Authentic language

  • Authentic language: tedesco

Dates

  • Date of document: 13/07/2006

  • Date lodged: 28/02/2005

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Austria

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Klučka

  • Advocate General: Ruiz-Jarabo Colomer

  • Observations: Commissione europea, Germania, EUINST, EUMS, Francia

  • National court:

    • *A9* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 02/02/2005 (9 Ob 95/04t)
    • - International Litigation Procedure 2005 p.623-629 (Texte anglais)
    • - The European Legal Forum 2005 p.II-108-II-109 (résumé) (D)
    • - The European Legal Forum 2005 p.135-136 (résumé) (EN)
    • *P1* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 11/08/2006 (9 Ob 89/06p)

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3. Idot, Laurence: Règlement nº 44/2001, "Bruxelles I", Europe 2006 Novembre Comm. nº 345 p.36 (FR)

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Document text

Causa C-103/05

Reisch Montage AG

contro

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato, e un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro — Irricevibilità dell’azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare — Competenza del Tribunale adito nei confronti dell’altro convenuto»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 14 marzo 2006

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 luglio 2006

Massime della sentenza

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001
L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che tale disposizione può essere invocata nell’ambito di un’azione promossa in uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in questo Stato e di un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale quale una norma che esclude ricorsi individuali dei creditori nei confronti di un debitore fallito. Infatti, da un lato, la detta disposizione non contiene alcun espresso rinvio all’applicazione delle norme interne né alcuna condizione secondo la quale una domanda rivolta nei confronti di più convenuti dovrebbe essere ammissibile in base alla normativa nazionale nei confronti di ciascuno di essi fin dalla sua introduzione. D’altro lato, poiché essa non rientra tra quelle disposizioni che prevedono espressamente l’applicazione delle norme nazionali e che ne costituiscono così il fondamento giuridico, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che la sua applicazione possa dipendere dall’efficacia delle norme interne. Tuttavia, questa stessa disposizione non può essere interpretata in modo tale da poter consentire ad un ricorrente di proporre una domanda diretta nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato.

(v. punti 27, 30-33 e dispositivo)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 luglio 2006 (*)
«Regolamento (CE) n. 44/2001– Art. 6, punto 1 – Pluralità di convenuti – Azione promossa in uno Stato membro avverso una persona sotto procedimento fallimentare, domiciliata in tale Stato, e un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro – Irricevibilità dell’azione promossa avverso la persona sotto procedimento fallimentare – Competenza del Tribunale adito nei confronti dell’altro convenuto»

Nel procedimento C-103/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione 2 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2005, nella causa

Reisch Montage AG

contro

Kiesel Baumaschinen Handels GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Reisch Montage AG (in prosieguo: la «Reisch Montage») e la Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (in prosieguo: la «Kiesel») in merito al rimborso di un debito dell’importo di EUR 8 689,22.

Quadro giuridico
Il regolamento comunitario
3 I ‘considerando’ undicesimo, dodicesimo e quindicesimo del regolamento n. 44/2001 sono così formulati:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(13) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

4 L’art. 2, n. 1, del detto regolamento, che figura nel capitolo II, sezione 1, del medesimo regolamento, sotto il titolo «Disposizioni generali», prevede:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5 A tenore dell’art. 3 del medesimo regolamento, che rientra pure nel detto capitolo II, sezione 1:

«1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell’allegato I».

6 A norma dell’art. 5 del regolamento n. 44/2001, che figura nella sezione 2 del medesimo capitolo II, intitolato «Competenze speciali», la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro a determinate condizioni.

7 Inoltre, l’art. 6 del medesimo regolamento, pur esso rientrante nella sezione 2, prevede:

«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

(…)».

La normativa nazionale

8 L’art. 6, n. 1, del regolamento in materia di fallimenti (Konkursordnung, in prosieguo: la «KO») così dispone:

«I giudizi intesi a far valere o a garantire diritti sul patrimonio appartenente alla massa fallimentare non possono essere avviati né proseguiti dopo l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti del debitore fallito».

Causa principale e questione pregiudiziale

9 Il 30 gennaio 2004 la Reisch Montage, società con sede in Liechtenstein, citava dinanzi al Bezirksgericht Bezau (Austria) il sig. Gisinger, domiciliato in Austria, e la Kiesel, con sede sociale in Germania. Quest’ultima società aveva prestato cauzione per il sig. Gisinger per la somma di EUR 8 689,22, di cui la Reisch Montage chiedeva il rimborso.

10 Con decisione 24 febbraio 2004 il Bezirksgericht Bezau, in applicazione dell’art. 6, n. 1, della KO, respingeva il ricorso della Reisch Montage in quanto diretto nei confronti del sig. Gisinger, per il motivo che il 23 luglio 2003 era stato aperto un procedimento fallimentare riguardante il patrimonio di quest’ultimo e tale procedimento era sempre pendente alla data dell’introduzione del detto ricorso. Tale decisione acquistava forza di res judicata.

11 La Kiesel contestava allora la competenza del giudice adito, sostenendo che la Reisch Montage non poteva avvalersi dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 per giustificare la competenza del Bezirksgericht Bezau, in quanto il ricorso rivolto nei confronti del sig. Gisinger era stato dichiarato inammissibile e respinto in applicazione dell’art. 6, n. 1, della KO.

12 Con sentenza 15 aprile 2004 il Bezirksgericht Bezau accoglieva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Kiesel e respingeva il ricorso della Reisch Montage a motivo dell’incompetenza territoriale e internazionale di tale giurisdizione.

13 Adito in appello, il Landesgericht Feldkirch (Austria) invalidava la detta sentenza e respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Kiesel.

14 Quest’ultima proponeva ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un attore possa invocare l’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento (…) n. 44/2001 nel convenire in giudizio una persona domiciliata nello Stato del foro e una persona domiciliata in un altro Stato membro, sebbene l’azione contro la persona residente nello Stato del foro sia inammissibile fin dal momento della sua proposizione a causa di un procedimento fallimentare avente ad oggetto il patrimonio del convenuto che, a norma del diritto nazionale, comporta una preclusione processuale».
Sulla questione pregiudiziale
15 Con la questione pregiudiziale il giudice a quo vuole in sostanza sapere se l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che può essere invocato nell’ambito di un’azione promossa in uno Stato membro avverso un convenuto domiciliato in questo Stato e un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, qualora tale azione sia considerata inammissibile, nei confronti del primo convenuto, fin dal momento della sua proposizione.
Osservazioni presentate alla Corte

16 Secondo il governo tedesco, l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere di stretta interpretazione, al fine di non rimettere in discussione il principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, previsto all’art. 2, n. 1, di tale regolamento.

17 A suo avviso, se il procedimento nei confronti di uno dei due convenuti è inammissibile fin dalla presentazione del ricorso a causa dello stato di fallimento nel quale questi versa, deve ritenersi che tra le domande dirette nei confronti dei due convenuti non vi sia «un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica», ai sensi del detto art. 6, punto 1. Tale disposizione non sarebbe pertanto applicabile in una situazione come quella di cui alla causa principale.

18 Il governo francese e la Commissione delle Comunità europee sostengono per contro che la detta disposizione può essere invocata in una siffatta causa.

19 Secondo il detto governo, l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 prevede soltanto che, se vi sono più convenuti, questi possono essere convenuti dinanzi al giudice del domicilio di uno di loro qualora le domande che li riguardano siano connesse. Contrariamente al punto 2 del medesimo articolo, il punto 1 di tale articolo non richiederebbe alcuna condizione particolare idonea ad evitare che esso venga utilizzato al solo scopo di sottrarre il convenuto al giudice del suo domicilio.

20 Lo stesso governo invoca la giurisprudenza della Corte (sentenze 15 maggio 1990, causa C‑365/88, Hagen, Racc. pag. I‑1845, punti 20 e 21; 27 aprile 2004, causa C‑159/02, Turner, Racc. pag. I‑3565, punto 29, e 26 maggio 2005, causa C‑77/04, GIE Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑4509, punto 34) per sostenere che un giudice nazionale non può fondare il rigetto di un’azione di garanzia sulla circostanza che il garante è domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del detto giudice e in cui è ubicato il domicilio del debitore il cui ricorso è inammissibile.

21 La Commissione sostiene che la Reisch Montage non può tuttavia proporre un ricorso inammissibile nei confronti di un convenuto domiciliato in uno Stato membro al solo scopo di sottrarre un altro convenuto alla competenza di principio dei giudici dello Stato membro del suo domicilio. Spetterebbe pertanto al giudice competente valutare se venga abusivamente fatto ricorso all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001.
Giudizio della Corte

22 In limine, si deve ricordare che la competenza prevista dall’art. 2 del regolamento n. 44/2001, cioè la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce il principio generale e che solo in deroga a tale principio il detto regolamento prevede norme di competenza speciale in casi limitativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro [v., per quanto riguarda la Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») le cui disposizioni sono in sostanza identiche a quelle del regolamento n. 44/2001sentenze 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑6511, punto 16, e 5 febbraio 2004, causa C‑265/02, Frahuil, Racc. pag. I‑1543, punto 23].

23 A questo proposito, è costante giurisprudenza che le dette norme di competenza speciale sono di stretta interpretazione, e non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001(v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxellessentenza 10 giugno 2004, causa C‑168/02, Kronhofer, Racc. pag. I‑6009, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

24 Spetta al giudice nazionale interpretare queste stesse norme nel rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001 (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxellessentenze 28 settembre 1999, causa C‑440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I‑6307, punto 23; 19 febbraio 2002, causa C‑256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punto 24, e 1° marzo 2005, causa C‑281/02, Owusu, Racc. pag. I‑1383, punto 38).

25 Questo principio esige, in particolare, che le norme di competenza speciale siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (v. citate sentenze GIE Groupe Concorde e a., punto 24; Besix, punto 26, e Owusu, punto 40).

26 Per quanto riguarda la competenza speciale prevista dall’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, il convenuto può essere citato, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempreché «tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».

27 Si deve a questo proposito innanzitutto constatare che la detta disposizione non contiene alcun espresso rinvio all’applicazione delle norme interne né alcuna condizione secondo la quale una domanda rivolta nei confronti di più convenuti dovrebbe essere ammissibile in base alla normativa nazionale nei confronti di ciascuno di essi fin dalla sua introduzione.

28 Si deve, in secondo luogo, rilevare che, a prescindere da questa prima constatazione, con la questione sollevata si vuole sapere se una norma nazionale che pone un’eccezione di inammissibilità possa essere di ostacolo all’applicazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001.

29 Orbene, secondo la costante giurisprudenza, le disposizioni del detto regolamento vanno interpretate in modo autonomo, alla luce soprattutto del loro sistema e delle loro finalità (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxellessentenza 15 gennaio 2004, causa C‑433/01, Blijdenstein, Racc. pag. I‑981, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

30 Di conseguenza, l’art. 6, n. 1, del detto regolamento – poiché non rientra tra quelle disposizioni che prevedono espressamente, come ad esempio l’art. 59 del regolamento n. 44/2001, l’applicazione delle norme nazionali e che ne costituiscono così il fondamento giuridico – non può essere interpretato nel senso che la sua applicazione possa dipendere dall’efficacia delle norme interne.
31 Ciò considerato, l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 può essere invocato nell’ambito di un’azione promossa in uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in tale Stato membro e di un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche nel caso in cui tale azione sia considerata, fin dalla sua introduzione, inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale.

32 Si deve tuttavia ricordare che la norma di competenza speciale sancita dall’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non può essere interpretata in modo tale da poter consentire ad un ricorrente di proporre una domanda diretta nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato (v., per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles, sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punti 8 e 9, nonché Réunion européenne e a., cit., punto 47). Tuttavia non pare che questo sia il caso nella causa principale.

33 Alla luce di tutto quanto precede, la questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, tale disposizione può essere invocata nell’ambito di un’azione promossa in uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in questo Stato e di un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale.
Sulle spese

34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono costituire oggetto di rimborso.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, tale disposizione può essere invocata nell’ambito di un’azione promossa in uno Stato membro nei confronti di un convenuto domiciliato in questo Stato e di un altro convenuto domiciliato in un altro Stato membro, anche qualora la detta azione sia considerata fin dalla sua introduzione inammissibile nei confronti del primo convenuto in forza di una normativa nazionale.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.

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