Sentenza della Corte del 19 febbraio 2002. Besix SA contro Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) e Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & KG (Plafog). Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Bruxelles - Belgio. Convenzione di Bruxelles -- Art. 5, punto 1 - Competenza in materia contrattuale - Luogo di adempimento dell'obbligazione - Obbligo di non fare applicabile senza limitazione geografica - Impegno fra due società a non associarsi a terzi ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto - Applicazione dell'art. 2. Causa C-256/00.

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Convenzione di Bruxelles -- Art. 5, punto 1
Competenza in materia contrattuale
Luogo di adempimento dell'obbligazione
Obbligo di non fare applicabile senza limitazione geografica
Impegno fra due società a non associarsi a terzi ai fini della partecipazione ad una gara d'appalto
Applicazione dell'art. 2.
Summary
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Massima

$$La norma di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non si applica nell'ipotesi in cui il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non possa essere determinato, per il motivo che l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare che non comporta alcuna limitazione geografica ed è, pertanto, caratterizzata dalla pluralità dei luoghi in cui è stata o doveva essere eseguita; in un caso del genere la competenza può essere determinata solo applicando il criterio generale di competenza previsto dall'art. 2, primo comma, della detta Convenzione.

( v. punto 55 e dispositivo )

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-01699

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:99

  • Celex-Nr.: 62000CJ0256

Authentic language

  • Authentic language: francese

Dates

  • Date of document: 19/02/2002

  • Date lodged: 28/06/2000

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Belgio

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Schintgen

  • Advocate General: Alber

  • Observations: EUINST, Commissione europea

  • National court:

    • *A9* Cour d'appel de Bruxelles, 4e chambre, arrêt du 19/06/2000 (1992/AR/4139 ; Nº 2000/3268 ; Nº 1617)

Legal doctrine

Carballo Piñeiro, Laura: Revista española de Derecho Internacional 2002 p.856-860

Mankowski, Peter: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2002 p.519-520

Franzina, Pietro: Obbligazioni di non fare e obbligaioni eseguibili in più luoghi nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e nel regolamento (CE) n. 44/2001, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2002 p.391-406

Buhrow, Astrid: Noch einmal - keine autonome Bestimmung des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVÜ, European Law Reporter 2002 p.170-171

Gaudemet-Tallon, Hélène: Revue critique de droit international privé 2002 p.588-594

Lombardi, Paolo: Brevi note sulla più recente giurisprudenza comunitaria relativa alla Convenzione di Bruxelles del 1968: il caso Besix, Contratto e impresa / Europa 2002 p.640-653

X: Revue de jurisprudence de droit des affaires 2002 p.486

Huber-Mumelter, Ulrike ; Mumelter, Karl H.: Mehrere Erfüllungsorte beim forum solutionis: Plädoyer für eine subsidiäre Zuständigkeit am Sitz des vertragscharakteristisch Leistenden, Juristische Blätter 2008 p.561-577

Vlas, P.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2004 nº 159

De Cristofaro, Marco: Obbligazioni di non fare a proiezione geografica illimitata e forum destinatae solutionis, Il Corriere giuridico 2002 p.114-117

Idot, Laurence: Europe 2002 Avril Comm. nº 160 p.24-25

Carballo Piñeiro, Laura: Obligación de no hacer y competencia judicial internacional. (la STJCE de 19 febrero 2002, Besix vs. Wabag Plafog y sus consecuencias), La ley 2002 nº 5534 p.1890-1896

Hau, Wolfgang: Zeitschrift für Zivilprozeß International 2002 Bd. 7 p.214-220

Volken, Paul: Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 2004 p.390

Verlinden, Johan: The Columbia Journal of European Law 2002 p.493-497

Van Haersolte-Van Hof, J.J.: Plaatsbepaling van de verbintenis uit overeenkomst eng uitgelegd, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2002 p.226-229

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Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Obbligo di non fare applicabile senza limitazioni geografiche - Inapplicabilità dell'art. 5, punto 1, della Convenzione - Applicazione del solo art. 2 della Convenzione

(Convenzione 27 settembre 1968, artt. 2 e 5, punto 1, come modificata dalla Convenzione di adesione del 1978)

Massima

$$La norma di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non si applica nell'ipotesi in cui il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non possa essere determinato, per il motivo che l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare che non comporta alcuna limitazione geografica ed è, pertanto, caratterizzata dalla pluralità dei luoghi in cui è stata o doveva essere eseguita; in un caso del genere la competenza può essere determinata solo applicando il criterio generale di competenza previsto dall'art. 2, primo comma, della detta Convenzione.

( v. punto 55 e dispositivo )

Parti

Nel procedimento C-256/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d'appel di Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Besix SA

e

Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG),

Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, citata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Besix SA, dall'avv. A. Delvaux, avocat;

- per la Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (WABAG) e la Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (Plafog), dall'avv. P. Hallet, avocat;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. L. Iglesias Buhigues e X. Lewis, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con sentenza 19 giugno 2000, pervenuta in cancelleria il 28 giugno seguente, la Cour d'appel di Bruxelles, in base al Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto a questa Corte una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di detta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società di diritto belga Besix SA (in prosieguo: la «Besix»), con sede in Bruxelles (Belgio), e le società di diritto tedesco Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «WABAG») e Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Plafog»), entrambe con sede in Kulmbach (Germania), avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma richiesto dalla Besix alla WABAG e alla Plafog come risarcimento del danno che la prima asserisce di avere subito a seguito del mancato rispetto da parte delle seconde di una clausola di esclusiva nel contesto di un contratto relativo ad un appalto pubblico.

Convenzione di Bruxelles3 Le norme sulla competenza stabilite dalla Convenzione di Bruxelles figurano nel titolo II, costituito dagli artt. 2-24.

4 Al riguardo, l'art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», recita:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

L'art. 3, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, dispone:

«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».

6 Così, ai sensi dell'art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della Convenzione di Bruxelles:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

(...)».

Causa principale e questione pregiudiziale

7 Dal fascicolo della causa principale risulta che il 24 gennaio 1984 la WABAG, che appartiene al gruppo Deutsche Babcock, e la Besix hanno sottoscritto a Bruxelles un accordo redatto in lingua francese, con il quale si sono impegnate a presentare un'offerta comune nel contesto di un appalto pubblico relativo ad un progetto del Ministero delle Miniere e dell'Energia del Camerun denominato «Rifornimento d'acqua in undici centri urbani del Camerun», e ad eseguire insieme il contratto nel caso in cui fosse prescelta la loro offerta.

8 Ai sensi del detto accordo queste due società si sono obbligate «ad agire in esclusiva, senza associarsi a terzi».

9 Tuttavia, al momento dell'apertura delle buste, è risultato che la Plafog, la quale, come la WABAG, fa parte del gruppo Deutsche Babcock, aveva anch'essa partecipato, associandosi ad un'impresa finlandese, alla gara relativa all'appalto pubblico di cui trattasi.

10 In seguito alla valutazione di tutte le offerte, è stato deciso di frazionare l'appalto affidando la realizzazione dei vari lotti a più imprese. Un lotto è stato attribuito al gruppo di cui faceva parte la Plafog, mentre il gruppo WABAG-Besix, in posizione inferiore nella graduatoria, non ha ottenuto alcuna parte dell'appalto.

11 Ritenendo che la clausola contrattuale di esclusiva e di non concorrenza fosse stata violata, la Besix ha pertanto esperito davanti al Tribunal de commerce di Bruxelles, in data 19 agosto 1987, un'azione di risarcimento danni nei confronti della WABAG e della Plafog chiedendo la somma di BEF 80 000 000.

12 Detto giudice si è dichiarato competente a conoscere della domanda della Besix in base all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, con la motivazione che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, la legge applicabile è quella dello Stato con il quale il contratto presenta i nessi più stretti e che l'obbligazione controversa, cioè l'impegno di esclusiva, doveva essere eseguita in Belgio in quanto corollario della formulazione dell'offerta comune.

13 Poiché, ciononostante, il suo ricorso è stato respinto, la Besix ha portato la controversia davanti alla Cour d'appel di Bruxelles.

14 In sede di appello incidentale la WABAG e la Plafog hanno dedotto che solo i giudici tedeschi erano competenti a conoscere la menzionata controversia.

15 La Besix, invece, ha sostenuto che l'obbligazione di esclusiva era stata parzialmente eseguita in Belgio, poiché l'impegno di non concorrenza avrebbe permesso la formulazione dell'offerta comune, e che questa sola circostanza era sufficiente a rendere competenti i giudici belgi ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.16 Secondo la Cour d'appel di Bruxelles l'obbligazione contrattuale su cui si basa la domanda, prevista dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, nel caso di specie consiste nell'impegno - che, secondo la Besix, è stato violato dalla WABAG e dalla Plafog - di agire in esclusiva e di non associarsi a terzi ai fini della partecipazione all'appalto pubblico in oggetto.

17 Inoltre, avuto riguardo alla costante giurisprudenza inaugurata con la sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili (Racc. pag. 1473), secondo la quale il luogo di esecuzione dell'obbligazione controversa deve essere determinato in base alla legge da applicare a questa obbligazione così come designata dalla regola di conflitto del giudice adito, e avuto riguardo al fatto che la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1), non è applicabile nel caso di specie - in quanto la legge belga di approvazione limita la sua applicazione ai contratti conclusi dal 1° gennaio 1988 in poi -, il diritto internazionale privato belga renderebbe applicabile, in mancanza di scelta ad opera delle parti contraenti come nel caso di specie, la legge dello Stato con il quale il contratto presenta i nessi più stretti.

18 Orbene, da una parte, l'accordo del 24 gennaio 1984 sarebbe stato concluso a Bruxelles; dall'altra, la Besix, cui sarebbe spettata la parte più rilevante dell'appalto, sarebbe stata considerata come la capofila del gruppo WABAG-Besix e avrebbe centralizzato a Bruxelles le operazioni in vista della formulazione dell'offerta comune. Conseguentemente, la legge belga sarebbe la legge dello Stato con il quale il contratto, compreso l'impegno di esclusiva che comportava, presentava i nessi più stretti.

19 Inoltre, il Belgio sarebbe il luogo in cui le parti avevano di fatto il maggior interesse a rispettare il proprio impegno di esclusiva, poiché in tale Stato contraente esse avrebbero dovuto elaborare l'offerta comune, e, in maniera più generale, nel caso di specie esisterebbe, tra la controversia e i giudici belgi, un nesso particolarmente stretto, che sarebbe in grado di permettere l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

20 La Cour d'appel di Bruxelles si chiede tuttavia se il fatto che l'impegno di esclusiva dovesse essere rispettato in particolare in Belgio - e così è stato, dal momento che le trattative tra la Plafog e la società finlandese si sono svolte in Germania - sia sufficiente a determinare la competenza dei giudici belgi. Infatti, poiché la sicura volontà delle parti sarebbe stata nel senso che nessuna di esse si associasse ad un terzo al fine di presentare un'offerta comune nel contesto dell'appalto pubblico in questione, il luogo dove tale impegno sia stato assunto o eseguito sarebbe di poca importanza, in quanto la controversa obbligazione di esclusiva è applicabile in qualunque posto del mondo e, pertanto, i luoghi di esecuzione di tale obbligazione sono particolarmente numerosi.

21 Ritenendo che in una simile situazione la soluzione della controversia richiedesse un'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, la Cour d'appel di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:«Se l'art. 5, punto 1, della Convenzione [di Bruxelles] (...) debba essere interpretato nel senso che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato, in materia contrattuale, in un altro Stato contraente dinanzi al giudice di uno qualsiasi dei luoghi in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, in particolare allorché, trattandosi di un obbligo di non fare - come, nel caso di specie, un impegno ad agire in esclusiva con un contraente ai fini della presentazione di un'offerta congiunta nell'ambito di un appalto pubblico e a non associarsi a terzi -, tale obbligazione debba essere eseguita in un luogo qualsiasi del mondo.

In caso di soluzione negativa, se il detto convenuto possa essere citato dinanzi al giudice di un luogo preciso tra quelli in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita e, in tal caso, in base a quale criterio tale luogo debba essere determinato».

22 In via preliminare si deve ricordare che dalla sentenza di rinvio emerge che la Cour d'appel di Bruxelles ha accertato, da una parte, che ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles l'obbligazione pertinente è un'obbligazione di non fare, consistente in particolare nell'impegno delle parti di non associarsi a terzi ai fini della partecipazione ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, e, dall'altra, che le parti non hanno indicato né il luogo di esecuzione di tale obbligazione contrattuale, né il giudice competente a conoscere un'eventuale controversia relativa a detta obbligazione né peraltro il diritto applicabile al contratto. Il giudice nazionale ha del pari precisato che, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, la chiara intenzione delle parti era quella di garantire il rispetto dell'obbligazione in questione in ogni parte del mondo, sicché i luoghi di esecuzione di questa sono particolarmente numerosi.

23 E' alla luce di queste caratteristiche che occorre risolvere la questione pregiudiziale.

24 Come d'altronde ha osservato lo stesso giudice nazionale, è importante rilevare al riguardo che, da una parte, la Corte ha più volte affermato che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., sentenze 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer, Racc. pag. 825, punto 6; 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte, Racc. pag. I-3967, punti 11, 12, 18 e 19; 20 gennaio 1994, causa C-129/92, Owens Bank, pag. I-117, punto 32; 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial, Racc. pag. I-2913, punto 18, e 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I-6307, punto 23).

25 Infatti, ai sensi del suo preambolo, la Convenzione di Bruxelles mira a potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio, prevedendo norme comuni sulla competenza tali da assicurare certezza in merito alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia determinata (v., in questo senso, sentenza Custom Made Commercial, citata, punto 15).26 Detto principio della certezza del diritto richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della Convenzione di Bruxelles enunciato nel suo art. 2, come quella che figura nell'art. 5, punto 1, della medesima, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenze citate Handte, punto 18, e GIE Groupe Concorde e a., punto 24).

27 D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza della Corte, è indispensabile evitare, nella misura del possibile, il moltiplicarsi dei fori competenti relativamente al medesimo contratto per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare così il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate (v. sentenze 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos, Racc. pag. 1497, punto 9; 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai, Racc. pag. 239, punto 8; 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, Racc. pag. I-4075, punto 21; 9 gennaio 1997, causa C-383/95, Rutten, Racc. pag. I-57, punto 18, e 5 ottobre 1999, causa C-420/97, Leathertex, Racc. pag. I-6747, punto 31).

28 Da quanto precede discende che l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che, quando l'obbligazione contrattuale pertinente è stata o deve essere eseguita in più luoghi differenti, la competenza a conoscere della controversia non può essere riconosciuta al giudice sotto la cui giurisdizione si trova uno qualunque di questi luoghi di esecuzione.

29 Al contrario, come risulta dallo stesso tenore di detta disposizione, la quale, in materia contrattuale, attribuisce la competenza al giudice «del luogo» in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, è importante determinare un solo luogo di esecuzione dell'obbligazione di cui trattasi.

30 Secondo la relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 22), le norme di competenza speciale, enunciate nel titolo II, sezione 2, di detta Convenzione, si giustificano in particolare con la considerazione che esiste una stretta correlazione tra la controversia ed il giudice competente a conoscerla (v. sentenza 17 gennaio 1980, causa 56/79, Zelger, Racc. pag. 89, punto 3).

31 Infatti, sono considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia e all'utile organizzazione del processo che hanno giustificato l'adozione del criterio di competenza di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (v., in questo senso, in particolare, sentenze citate Tessili, punto 13; Shenavai, punto 6, e Mulox IBC, punto 17, nonché, per analogia, relativamente all'art. 5, punto 3, della medesima Convenzionesentenze 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba, Racc. pag. I-49, punto 17; 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a., Racc. pag. I-415, punto 19, e 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari, Racc. pag. I-2719, punto 10), poiché il giudice più idoneo a decidere, in particolare per ragioni di vicinanza alla controversia e di facilità nella gestione delle prove, è il giudice del luogo in cui dev'essere eseguita l'obbligazione stipulata nel contratto e dedotta in giudizio.

32 Ne deriva che in una causa come quella principale, che è caratterizzata da una molteplicità dei luoghi di esecuzione dell'obbligazione contrattuale in oggetto, si deve determinare un luogo unico di esecuzione, il quale è, in linea di principio, quello che presenta il nesso più stretto tra la controversia e il giudice competente.

33 Orbene, come giustamente fa valere la Commissione, l'applicazione della giurisprudenza tradizionale della Corte, secondo la quale il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito (sentenze citate Tessili, punti 13 e 15; Custom Made Commercial, punto 26; GIE Groupe Concorde e a., punto 32, e Leathertex, punto 33), non permette di giungere a questo risultato.

34 Infatti, trattandosi di un'obbligazione contrattuale di non fare applicabile senza alcuna limitazione geografica, questo metodo non evita la pluralità dei giudici competenti, perché porta al risultato che i luoghi di esecuzione dell'obbligazione in oggetto sono situati in tutti gli Stati contraenti. Esso comporta inoltre il rischio che l'attore possa scegliere il luogo di esecuzione che ritiene più favorevole ai suoi interessi.

35 Di conseguenza, questa interpretazione non permette di designare il giudice territorialmente più qualificato per conoscere della controversia e, per di più, rischia di compromettere la prevedibilità del tribunale competente, sicché è incompatibile con il principio della certezza del diritto.

36 Dall'altro lato, non è possibile, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dare un'interpretazione autonoma della nozione di luogo di esecuzione di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles senza rimettere in questione la giurisprudenza consolidata a partire dalla citata sentenza Tessili, ricordata nel punto 33 della presente sentenza e confermata ancora di recente dalla Corte nelle citate sentenze GIE Groupe Concorde e a. e Leathertex.

37 Pertanto, da una parte, contrariamente al criterio che il giudice di rinvio pensa di seguire, la determinazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione di cui trattasi nella causa principale non può essere effettuata sulla base di considerazioni di fatto, fondandosi sulle circostanze concrete del caso di specie idonee a comprovare un nesso particolarmente stretto della controversia con uno Stato contraente.

38 Dall'altra parte, è vero che, secondo la giurisprudenza in materia di contratti di lavoro, anzitutto occorre determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base alle norme di conflitto del giudice adito, ma, al contrario, secondo criteri uniformi che spetta alla Corte definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (sentenza Mulox IBC, citata, punto 16), inoltre questi criteri inducono a prendere in considerazione il luogo in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenza Mulox IBC, citata, punto 20), e, infine, nell'ipotesi in cui il dipendente eserciti le sue attività in più Stati contraenti, il luogo dove l'obbligazione che connota il contratto è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, è quello nel quale o a partire dal quale l'interessato adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (sentenza Mulox IBC, citata, punto 26) oppure quello dove il lavoratore ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali (sentenza Rutten, citata, punto 26).

39 Tuttavia, contrariamente alla tesi sostenuta in via subordinata dalla Besix, la giurisprudenza della Corte ricordata nel punto precedente non può essere applicata per analogia nel caso di specie.

40 Infatti, come la Corte ha più volte statuito (v., in particolare, sentenze citate Shenavai, punto 17; GIE Groupe Concorde e a., punto 19, e Leathertex, punto 36), quando vengono a mancare le particolarità specifiche dei contratti di lavoro, non è necessario né indicato individuare l'obbligazione che caratterizza il contratto e centralizzare nel luogo di esecuzione della stessa la competenza giudiziaria, in quanto luogo di esecuzione, per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali.

41 Quanto alla soluzione consistente nello scegliere come luogo di esecuzione quello dove si è verificato l'inadempimento dell'obbligazione controversa, nemmeno essa può essere accolta, anzitutto per il motivo che comporterebbe anch'essa un'inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza formatasi a partire dalla citata sentenza Tessili, poiché sancisce un'interpretazione autonoma della nozione di luogo di esecuzione, senza passare attraverso la legge applicabile all'obbligazione pertinente conformemente al diritto internazionale privato del giudice adito. Inoltre, essa non eviterebbe la pluralità dei giudici competenti nell'ipotesi in cui tale clausola non sia stata rispettata in vari Stati contraenti.

42 Infine, la Commissione ha proposto di applicare per analogia la soluzione adottata dalla Corte nel punto 19 della sentenza citata Shenavai, sicché sarebbe determinante, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, in una causa come quella principale, non il luogo di esecuzione dell'impegno di non concorrenza, ma quello dell'obbligazione positiva di cui il detto impegno costituisce l'accessorio per il fatto che ne garantisce la buona esecuzione.

43 La Besix ha suggerito una variante di questa soluzione, secondo la quale l'obbligazione di non fare di cui trattasi nella causa principale dovrebbe essere intesa come il corollario dell'obbligazione, risultante dall'accordo concluso il 24 gennaio 1984 tra la Besix e la WABAG, di partecipare alla gara nel contesto dell'appalto pubblico in questione e di eseguire i lavori oggetto dell'aggiudicazione, sicché nel caso di specie occorrerebbe determinare il luogo di esecuzione di quest'ultima obbligazione.

44 Si deve tuttavia rilevare che una simile interpretazione sarebbe difficilmente compatibile con la lettera dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la quale, dopo la sua modifica, in talune versioni linguistiche, da parte della Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, enuncia il criterio di competenza del luogo di esecuzione dell'«obbligazione dedotta in giudizio». Tale interpretazione non sarebbe compatibile nemmeno con la giurisprudenza della Corte relativa alla versione anteriore alla menzionata modifica di detta disposizione, secondo cui l'obbligazione il cui luogo di esecuzione determina il giudice competente ai sensi dell'art. 5, punto 1, è quella che deriva dal contratto ed il cui inadempimento viene invocato per legittimare l'azione giudiziaria (sentenza De Bloos, citata, punti 14 e 15).

45 Orbene, come risulta dal punto 16 della presente sentenza, il giudice di rinvio ha accertato che nella causa principale era in discussione solo l'obbligazione di esclusiva e di non concorrenza, in quanto l'azione giudiziaria promossa dalla Besix aveva il solo scopo di ottenere il risarcimento del danno che quest'ultima asserisce di avere subito a causa dell'inadempimento di detta obbligazione da parte della WABAG e della Plafog. E' per questo motivo che la questione pregiudiziale della Cour d'appel di Bruxelles verte unicamente sulla determinazione del luogo di esecuzione di questa obbligazione di non fare. Al contrario, il criterio caldeggiato dalla Besix e dalla Commissione implicherebbe la determinazione previa della pertinente obbligazione di fare.

46 Del resto, secondo la giurisprudenza della Corte, tenuto conto della ripartizione delle competenze nell'ambito del procedimento pregiudiziale previsto dal Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione di Bruxelles, è compito del giudice nazionale pronunciarsi su tali questioni di valutazione dei fatti, mentre la Corte si limita ad interpretare la menzionata Convenzione alla luce degli accertamenti del giudice nazionale (v., in questo senso, sentenza Leathertex, citata, punto 21).

47 Inoltre, diversamente dalla causa principale, la controversia che ha dato luogo alla sentenza Shenavai, sopra citata, riguardava due obbligazioni distinte.

48 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, risulta che l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non si può applicare in una causa come quella principale, nella quale non è possibile determinare il giudice che presenta il nesso più stretto con la controversia, facendo coincidere la competenza giudiziaria con il luogo effettivo di esecuzione dell'obbligazione considerata come pertinente da parte del giudice nazionale.

49 Per sua natura, un'obbligazione di non fare che, come quella di cui trattasi nella causa principale, consiste in un impegno ad agire in esclusiva con l'altra parte, contraente, nonché in un divieto per le parti di associarsi a terzi ai fini della presentazione di un'offerta comune nell'ambito di un appalto pubblico e che, secondo la volontà delle parti, vale senza alcuna limitazione geografica e deve dunque essere rispettata in ogni parte del mondo - e, in particolare, in ciascuno degli Stati contraenti -, non può né essere localizzata in un luogo preciso, né essere collegata ad un giudice particolarmente idoneo a conoscere della controversia relativa a questa obbligazione. Infatti, un siffatto impegno di astenersi dal fare una cosa in qualunque luogo non si presta, per definizione, a rientrare nella competenza di un determinato giudice piuttosto che di un altro.

50 In tale situazione, la competenza non può, in un caso del genere, che essere determinata in conformità all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles, il quale assicura un criterio sicuro e affidabile (sentenza 15 febbraio 1989, causa 32/88, Six Constructions, Racc. pag. 341, punto 20).51 Dopotutto, questa soluzione è conforme al sistema della Convenzione di Bruxelles e alla ratio dell'art. 5, punto 1, di questa.

52 Infatti, il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune di cui al titolo II della Convenzione di Bruxelles è fondato sul principio, sancito nell'art. 2, primo comma, in forza del quale le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. La natura di principio generale di tale norma sulla competenza, espressione del broccardo actor sequitur forum rei, si spiega con il fatto che essa consente al convenuto di difendersi, in linea di massima, più agevolmente (v., in particolare, sentenza 13 luglio 2000, causa C-412/98, Group Josi, Racc. pag. I-5925, punti 34 e 35).

53 Solo in deroga a tale principio fondamentale la Convenzione di Bruxelles prevede, in conformità all'art. 3, primo comma, in particolare norme di competenza speciale, come quelle enunciate all'art. 5, punto 1, la cui scelta dipende da un'opzione dell'attore.54 Da una giurisprudenza consolidata risulta tuttavia che tale opzione non può dar luogo a un'interpretazione che vada oltre i casi esplicitamente previsti dalla Convenzione di Bruxelles, a pena di privare di contenuto il principio generale, sancito dall'art. 2, primo comma, della stessa, e, eventualmente, di giungere a permettere all'attore di influenzare la scelta di un giudice imprevedibile per un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente (v., in particolare, sentenza Group Josi, citata, punti 49 e 50, e i riferimenti ivi contenuti).55 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la questione proposta dev'essere risolta nel senso che la norma di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, non si applica nell'ipotesi in cui, come nella causa principale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non possa essere determinato, per il motivo che l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare che non comporta alcuna limitazione geografica ed è, pertanto, caratterizzata da una pluralità dei luoghi in cui è stata o deve essere eseguita; in un caso del genere la competenza può essere determinata solo applicando il criterio generale di competenza previsto dall'art. 2, primo comma, della detta Convenzione.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

56 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Bruxelles con sentenza 19 giugno 2000, dichiara:

La norma di competenza speciale in materia contrattuale, enunciata dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non si applica nell'ipotesi in cui, come nella causa principale, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio non possa essere determinato, per il motivo che l'obbligazione contrattuale controversa consiste in un impegno di non fare che non comporta alcuna limitazione geografica ed è, pertanto, caratterizzata dalla pluralità dei luoghi in cui è stata o deve essere eseguita; in un caso del genere, la competenza può essere determinata solo applicando il criterio generale di competenza previsto dall'art. 2, primo comma, della detta Convenzione.


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