Causa C‑222/15
Hőszig Kft.
contro
Alstom Power Thermal Services
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék)
«Rinvio pregiudiziale — Clausola attributiva di giurisdizione — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 23 — Clausola inserita nelle condizioni generali — Consenso delle parti alle condizioni ivi previste — Validità e precisione di una clausola di tal genere»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione – Clausola attributiva di competenza – Nozione – Interpretazione autonoma (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 23, § 1) Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Consenso tra le parti – Requisiti di forma – Forma scritta – Clausola contenuta nelle condizioni generali – Necessità di un rinvio espresso a tali condizioni nel contratto Necessità di designare con sufficiente precisione il giudice competente (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 23, § 1)
La nozione di «clausola attributiva di competenza», di cui al suo articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata non già come un semplice rinvio al diritto interno di questo o quello Stato interessato, bensì come una nozione autonoma. Considerata la finalità procedurale di tale disposizione, che persegue l’istituzione di regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale, una clausola attributiva di giurisdizione è disciplinata da detta disposizione, che stabilisce i requisiti formali e sostanziali che tali clausole devono possedere, allo scopo di garantire la certezza del diritto, e di assicurarsi che sussista il consenso tra le parti. (v. punti 29, 31‑33) Il giudice chiamato a dirimere una controversia relativa alla validità di una clausola attributiva di giurisdizione ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se tale clausola sia stata effettivamente oggetto di consenso inter partes, che deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, in quanto le forme richieste dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia stato effettivamente prestato. Tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali del contratto di fornitura del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola. Nella prassi corrente della realtà commerciale, la clausola attributiva di giurisdizione, stipulata nell’ambito di condizioni generali, è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima. Per quanto attiene alla precisione del contenuto di tale clausola, con riferimento alla determinazione del giudice o dei giudici di uno Stato membro ai fini della risoluzione delle controversie presenti o future tra le parti, è sufficiente che la clausola individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie. (v. punti 37, 39, 43, 44, 49 e dispositivo)
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:525
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Celex-Nr.: 62015CJ0222
Authentic language
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Authentic language: ungherese
Dates
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Date of document: 07/07/2016
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Date lodged: 15/05/2015
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia
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Country or organisation from which the decision originates: Ungheria
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale - non luogo, Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Toader
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Advocate General: Szpunar
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Observations: EUINST, Commissione europea, Ungheria, EUMS
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National court:
- *A9* Pécsi Törvényszék, végzés 04/05/2015 (15.G.20.841/2013/34. szám)
- *P1* Pécsi Törvényszék, végzés 02/12/2016 (15.G.20.951/2016/4/I. szám)
Legal doctrine
1. Idot, Laurence: Clause attributive de juridiction et réalité du consentement, Europe 2016 Octobre Comm. nº 10 p.40 (FR)
6. Rokicka, Karolina ; Fuchs, Angelika ; Kiss, Renáta: Area of Freedom, Security and Justice – Judicial Cooperation in Civil Matters, ERA-Forum : scripta iuris europaei 2017 p.583-591 (EN)
4. Herman, Harold: Précisions sur les critères de validité des clauses attributives de compétence dans l’Union européenne, Gazette du Palais 2016 nº 42 Jur. p.65-66 (FR)
3. Kuert, Matthias: EuGH, Rs. C-222/15: Konsenserfordernis bei Gerichtsstandsvereinbarungen im internationalen Handelsverkehr, Aktuelle juristische Praxis - AJP 2016 p.1538-1548 (DE)
5. Pfeiffer, Thomas: Anforderungen an Gerichtsstandsvereinbarungen, IWRZ – Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht 2016 p.281 (DE)
2. Nourissat, Cyril: Opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans des conditions générales, Procédures 2016 nº 12 p.24 (FR)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2008)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 32001R0044 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) 61976CJ0024 61978CJ0023 61979CJ0784 61995CJ0269 61997CJ0159 61998CJ0387 32001R0044 32008R0593 62010CJ0543 62013CJ0302 62013CJ0352 62013CJ0366 62014CJ0322 62015CC0222
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 luglio 2016 (*1)
«Rinvio pregiudiziale — Clausola attributiva di giurisdizione — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 23 — Clausola inserita nelle condizioni generali — Consenso delle parti alle condizioni ivi previste — Validità e precisione di una clausola di tal genere»
Nella causa C‑222/15,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs, Ungheria), con decisione del 4 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2015, nel procedimento
contro
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader (relatore), A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: V. Tourrès, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2016,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Alstom Power Thermal Services, da S. M. Békési, ügyvéd; |
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per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da A. Tokár e M. Wilderspin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,
ha pronunciato la seguente
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6), e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Hőszig Kft. e la Alstom Power Thermal Services (in prosieguo: la «Alstom»), subentrata alla Technos e Compagnie (in prosieguo: la «Technos»), riguardo all’esecuzione di contratti conclusi inter partes, in merito ai quali viene contestato, in forza di clausola attributiva della giurisdizione, che il giudice del rinvio sia competente a conoscerne. |
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3 |
La sfera di applicazione ratione materiae del regolamento Roma I è definita nell’articolo 1. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede che un determinato numero di materie ne sono escluse, tra cui quelle indicate alla lettera e) di tale paragrafo, ossia «i compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente». |
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4 |
L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone: «Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso». |
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5 |
Il successivo articolo 4, paragrafo 1, così prevede: «In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: (...)
(...)». |
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6 |
Intitolato «Consenso e validità sostanziale», l’articolo 10 dello stesso regolamento così recita: «1. L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi. 2. Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1». |
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7 |
Ai sensi dei considerando 11 e 14 del regolamento Bruxelles I:
(...)
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8 |
L’articolo 5 del regolamento medesimo così dispone: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(...)». |
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9 |
Al capo II, rubricato «Competenza», l’articolo 23 del regolamento medesimo, collocato nella sezione 7, intitolata «Proroga di competenza», così recita: «1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. (...)». |
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10 |
La Technos, persona giuridica stabilita in Francia, intendeva partecipare a taluni lavori in diverse centrali elettriche esistenti, situate in Francia. A tal fine, essa invitava la Hőszig a proporle offerte per contribuire a tali lavori in qualità di subappaltante. Il 18 agosto 2009, la Technos faceva quindi pervenire, per via elettronica, alla Hőszig, un elenco delle strutture metalliche di cui le sarebbe stata eventualmente chiesta la fabbricazione, talune indicazioni relative alle condizioni tecniche nonché le condizioni generali di fornitura della Technos (vigenti nel dicembre 2008) (in prosieguo: le «condizioni generali»). |
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11 |
In seguito all’offerta di prezzo presentata dalla Hőszig sulla base di tali informazioni, la parti concludevano per corrispondenza diversi contratti d’appalto avanti ad oggetto la realizzazione di strutture metalliche da fabbricare in Ungheria e da integrare nelle centrali elettriche. È pacifico inter partes che il primo di essi in ordine temporale risalga al 16 dicembre 2010 (in prosieguo: «il primo contratto»). |
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12 |
Ai fini dell’esecuzione dei lavori le parti pattuivano varie altre clausole e variazioni contrattuali. Nell’elenco intitolato «Documenti utilizzati» dell’atto con cui è stato stipulato il primo contratto, si legge quanto segue:
detti documenti si applicano nell’ordine indicato supra». |
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13 |
All’ultima pagina di tale contratto, redatto in lingua inglese, si legge che «la presente commessa comprende l’elenco di tutti documenti e informazioni originari, necessari alla sua esecuzione. Sarà Vostro onere assicurarVi di essere in possesso dei documenti recanti il riferimento adeguato, nonché degli ulteriori documenti da questi ultimi richiesti. In caso contrario, Vi preghiamo di provvedere a richiederci per iscritto i documenti mancanti». |
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14 |
Inoltre, ai sensi dell’ultimo paragrafo del contratto, «il prestatore dichiara di conoscere e accettare le condizioni della presente commessa, le vigenti condizioni generali di contratto allegate e le condizioni stabilite in eventuali accordi o contratti quadro». |
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15 |
A termini del punto 23.1 delle condizioni generali: «Alla presente commessa ed alla sua interpretazione si applica la legge francese. Non è applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980. Qualsiasi controversia derivante o connessa alla validità, alla limitazione, all’esecuzione o cessazione della commessa che non possa essere composta bonariamente inter partes sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi, anche per quanto riguarda i procedimenti accelerati, le decisioni di sospensione e la concessione di provvedimenti cautelari». |
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16 |
Tra le parti insorgeva quindi una controversia attinente all’esecuzione dei contratti, in conseguenza della quale la Hőszig proponeva, in data 31 ottobre 2013, azione dinanzi al giudice del rinvio, in quanto giudice del luogo dell’esecuzione delle prestazioni convenute. |
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17 |
A sostegno del ricorso, la Hőszig afferma, in sostanza, che la scelta della legge francese, per parte sua, non avrebbe chiaramente costituito un comportamento ragionevole sul piano degli effetti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I, poiché i prodotti da essa fabbricati costituiscono l’oggetto dei contratti il cui luogo di esecuzione era il suo stabilimento in Ungheria, considerato che il processo di fabbricazione, fino alla consegna al cliente, avrebbe avuto interamente luogo in tale paese. |
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18 |
La Hőszig sostiene quindi che è alla luce del diritto ungherese che occorre esaminare la relazione intercorrente tra le condizioni generali e i vari contratti conclusi inter partes. Orbene, richiamandosi alla legge ungherese, essa ritiene che le condizioni generali non facciano parte integrante dei contratti di cui trattasi. Pertanto, la designazione della legge applicabile a tali condizioni generali sarebbe priva di rilievo e occorrerebbe applicare la legge ungherese, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I. |
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19 |
Per quanto riguarda, poi, la competenza giurisdizionale, la Hőszig deduce che, considerato che le condizioni generali non farebbero parte del complesso contrattuale, la giurisdizione spetterebbe ai giudici ungheresi, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento Bruxelles I. |
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20 |
La Hőszig sostiene, infine, che, anche nell’assunto che le condizioni generali facessero parte integrante dei contratti conclusi inter partes, la clausola attributiva della giurisdizione ivi contenuta non è conforme ai requisiti previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, poiché tale clausola menziona il «foro di Parigi». Orbene, dato che la città di Parigi non costituisce uno Stato, detta espressione designerebbe non un giudice specifico, bensì un insieme di giudici che si trovano sul territorio di detta città. |
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21 |
La Alstom ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, richiamandosi, al riguardo, alle condizioni generali che, a suo avviso, fanno parte integrante dei contratti. Pertanto, il giudice del rinvio non sarebbe competente, per effetto del punto 23.1 delle condizioni generali, a conoscere della controversia. |
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22 |
A parere della Alstom, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I offre alla Hőszig la possibilità di dimostrare di non aver prestato il proprio consenso al contratto ovvero ad una delle sue clausole, richiamandosi, a tal fine, alla legge del paese in cui essa ha la propria sede abituale, ossia l’Ungheria, qualora dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole determinare la manifestazione del suo consenso con riguardo alla legge applicabile, in linea di principio, in forza del regolamento suddetto. Orbene, sarebbe, nella specie, del tutto ragionevole «stabilire l’effetto del comportamento», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della Hőszig alla luce del diritto francese, dato che essa sarebbe la subappaltante dell’aggiudicatario dell’appalto pubblico bandito in Francia per lavori da effettuare in una centrale elettrica francese. |
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23 |
Inoltre, la clausola attributiva della giurisdizione collocata nel punto 23.1 delle condizioni generali sarebbe in ogni suo punto conforme al contenuto dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, considerato che il foro di Parigi è costituito da giudici di uno Stato membro, vale a dire la Repubblica francese. L’interpretazione restrittiva auspicata dalla Hőszig non terrebbe conto del considerando 14 di tale regolamento, secondo il quale va rispettata l’autonomia delle parti. |
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24 |
Il giudice del rinvio ritiene, riguardo al difetto di giurisdizione eccepito dalla Alstom, che occorra accertare se le condizioni generali facciano parte integrante del complesso pattuito inter partes. Al riguardo, occorrerebbe determinare le «circostanze» cui far riferimento, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I, per valutare in qual misura la Hőszig abbia manifestato il proprio consenso in merito all’applicabilità delle condizioni generali. |
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25 |
Qualora, sulla base della legge del paese in cui la Hőszig ha la propria sede abituale, tale giudice pervenisse alla conclusione che dette condizioni generali fanno parte integrante del complesso contrattuale di cui trattasi, occorrerebbe allora accertare se la clausola attributiva di giurisdizione contenuta al punto 23.1 delle condizioni generali risponda ai requisiti previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I. |
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26 |
In tale contesto, il Pécsi Törvényszék (Tribunale di Pécs) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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27 |
Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che la clausola attributiva di competenza, come quella oggetto del procedimento principale, che sia stata, da un lato, stipulata nell’ambito delle condizioni generali di acquisto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici giurisdizionalmente competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfi i requisiti previsti da detta disposizione, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto della clausola in esame. |
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28 |
Occorre, anzitutto, ricordare che, anche qualora l’interpretazione di una clausola attributiva di competenza spetti, al fine di determinare le controversie ricomprese nel suo ambito di applicazione, al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 67 e giurisprudenza ivi citata), la competenza giurisdizionale di un giudice o dei giudici di uno Stato membro, pattuita dalle parti all’interno di una clausola siffatta, è, secondo il dettato dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, in linea di principio, esclusiva (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 24). |
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29 |
Tenuto conto, poi, degli obiettivi e della ratio di tale regolamento, e allo scopo di garantirne l’applicazione uniforme, è necessario interpretare la nozione di «clausola attributiva di competenza», di cui al suo articolo 23, non già come un semplice rinvio al diritto interno di questo o quello Stato interessato, bensì come una nozione autonoma (sentenza del 7 febbraio 2013, Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). |
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30 |
Infine, nei limiti in cui il regolamento Bruxelles I sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione a tale Convenzione dei nuovi Stati membri (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, qualora le disposizioni di tali atti comunitari possano essere qualificate come equivalenti (sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). |
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31 |
Per quanto attiene all’articolo 17, primo comma, della Convenzione suddetta, cui ha fatto seguito articolo 23 del regolamento Bruxelles I, la Corte ha dichiarato che una clausola attributiva di giurisdizione, rispondente a finalità procedurali, è disciplinata dalle disposizioni della stessa Convenzione che persegue l’istituzione di regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale (sentenza del 3 luglio 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, punto 25). |
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32 |
La Corte ha parimenti avuto modo di precisare che tale disposizione è finalizzata a stabilire essa stessa i requisiti di forma che le clausole attributive di competenza dovevano possedere, allo scopo di garantire la certezza del diritto, nonché per garantire che sussistesse il consenso tra le parti (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
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33 |
Riguardo ai requisiti fissati dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, si deve rammentare che tale disposizione prevede essenzialmente condizioni formali e menziona un requisito sostanziale inerente all’oggetto della clausola, che deve riguardare un rapporto giuridico determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). |
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34 |
Nella specie, il requisito sostanziale risulta soddisfatto, poiché dalla decisione di rinvio emerge che le parti in causa sono collegate da diversi contratti d’appalto. |
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35 |
Per quanto riguarda i requisiti formali, occorre ricordare, da un lato, che, a termini del menzionato articolo 23, paragrafo 1, una convenzione attributiva di giurisdizione dev’essere conclusa, per essere valida, o per iscritto, o oralmente con conferma scritta, oppure, infine, in una forma conforme agli usi seguiti dalle parti nei loro reciproci rapporti ovvero, conforme, nel commercio internazionale, ad usi che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere. Ai sensi del successivo paragrafo 2, «qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza» deve essere considerata comprendere «la forma scritta» (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 24). |
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36 |
D’altro canto, l’effettività del consenso degli interessati rappresenta uno degli scopi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Ciò è giustificato dall’esigenza di tutelare il contraente più debole evitando che clausole attributive di giurisdizione, inserite nel contratto da una sola delle parti, passino inosservate (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). |
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37 |
Il giudice adito ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se la clausola attributiva di giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di consenso inter partes, che deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, in quanto le forme richieste dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia stato effettivamente prestato (sentenze del 6 maggio 1980, Porta-Leasing, 784/79, EU:C:1980:123, punto 5 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
Pertanto, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esistenza di una «convenzione» tra le parti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento Bruxelles I può essere desunta dal rispetto dei requisiti formali, richiesti dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento medesimo. |
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39 |
Per quanto attiene ad una fattispecie come quella in esame, in cui la clausola attributiva di giurisdizione è stipulata nell’ambito di condizioni generali, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che tale clausola è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, punto 13, nonché del 20 aprile 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). |
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Ciò è valido, tuttavia, soltanto nel caso di un riferimento espresso, verificabile dalla parte che faccia uso della normale diligenza e qualora risulti provato che le condizioni generali contenenti la clausola attributiva di giurisdizione siano state effettivamente comunicate all’altro contraente (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, punto 12). |
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41 |
Nella specie, dalla decisione di rinvio risulta che la clausola attributiva di competenza è stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto della Technos, a loro volta menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse al momento della loro conclusione. |
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42 |
Dai suesposti rilievi emerge pertanto che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, risponde ai requisiti di forma fissati dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I. |
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43 |
Per quanto attiene alla precisione del contenuto della clausola attributiva di giurisdizione, con riferimento alla determinazione del giudice o dei giudici di uno Stato membro ai fini della risoluzione delle controversie presenti o future tra le parti, la Corte ha già avuto modo di dichiarare, con riferimento all’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles, che i termini di detta disposizione non possono essere interpretati nel senso che esigano una formulazione della clausola stessa tale da consentire di identificare il giudice competente in base al suo solo tenore letterale. È, infatti, sufficiente che la clausola individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per consentire al giudice adito di accertare la propria giurisdizione, possono essere concretamente determinati, eventualmente, sulla base delle circostanze proprie del caso di specie (sentenza del 9 novembre 2000, Coreck, C‑387/98, EU:C:2000:606, punto 15). |
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44 |
Tale interpretazione, ispirata alla prassi corrente della realtà commerciale, si giustifica con la circostanza che l’articolo 23 del regolamento Bruxelles I, come confermato dai suoi considerando 11 e 14, si basa sul riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale ai giudici chiamati a conoscere delle controversie ricomprese nell’ambito di applicazione di detto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1978, Meeth, 23/78, EU:C:1978:198, punto 5, e del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punto 26). |
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45 |
Nella specie, alla luce di quanto esposto dal giudice del rinvio, le controversie che possono sorgere inter partes sono devolute, per effetto della clausola attributiva di giurisdizione oggetto del procedimento principale, alla «giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi». |
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46 |
Pertanto, sebbene tale clausola non designi esplicitamente quale sia lo Stato membro i cui giudici siano giurisdizionalmente competenti in base all’accordo delle parti, i giudici contemplati sono quelli della capitale di uno Stato membro, che, nella specie, è anche quello la cui legge è stata individuata dalle parti quale legge applicabile al contratto, in modo che non sussiste alcun dubbio quant’al fatto che tale clausola, contenuta in un contratto come quello in esame, intenda conferire giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale proprio di detto Stato membro. |
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47 |
Risulta, pertanto, dalle circostanze proprie dalla situazione di specie, quali esposte dal giudice del rinvio, che una clausola attributiva di giurisdizione come quella in esame risponde ai requisiti di precisione rammentati supra al punto 43. |
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48 |
Peraltro, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle conclusioni, va osservato che una clausola attributiva di giurisdizione, che faccia riferimento ai «giudici» di una città di uno Stato membro, richiama implicitamente ma necessariamente, ai fini della determinazione esatta del giudice dinanzi al quale debba essere intentata l’azione, il sistema delle norme sulla competenza giurisdizionale vigenti nello Stato membro medesimo. |
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49 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola. |
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50 |
Il regolamento Roma I è inapplicabile, in forza del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera e), alle clausole attributive di giurisdizione. |
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51 |
Inoltre, come risulta dalla risposta alla seconda questione, il giudice del rinvio è incompetente a conoscere della controversia principale. Il giudice medesimo non dovrà pertanto statuire sulla validità della clausola, secondo cui la legge francese si applicherebbe ai contratti in esame, clausola che la Hőszig parimenti contesta invocando l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Roma I. |
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52 |
Di conseguenza, non occorre rispondere alla prima questione. |
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53 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: |
| L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola. |
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