Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (2005/794/CE) (Versione consolidata: 22/12/2020)

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Modificato da:



ACCORDO

tra la Comunità Europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale



LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito «la Comunità»,

da un lato, e

IL REGNO DI DANIMARCA, di seguito «la Danimarca»,

dall’altro,

INTENDENDO migliorare e accelerare la trasmissione, tra la Danimarca e gli altri Stati membri della Comunità, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale,

RITENENDO che la trasmissione a questo scopo debba essere eseguita direttamente tra gli organi locali designati dalle parti contraenti,

RITENENDO che la rapidità della trasmissione giustifichi l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e di fedeltà degli atti ricevuti,

RITENENDO che la sicurezza della trasmissione postuli che l’atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un’altra lingua ammessa dallo Stato ricevente,

RITENENDO che per garantire l’efficacia del presente accordo, la possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti debba essere limitata a situazioni eccezionali,

CONSIDERANDO che la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell’Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale stilata dal Consiglio dell’Unione europea con l’atto del 26 maggio 1997 ( 1 ) non è entrata in vigore e che dovrebbe essere assicurata la continuità nell’esito dei negoziati per la conclusione della convenzione,

CONSIDERANDO che il contenuto principale della convenzione è stato integrato nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ( 2 ) («regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti»),

FACENDO RIFERIMENTO al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo sulla posizione della Danimarca»), a norma del quale il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non è vincolante o applicabile in Danimarca,

INTENDENDO applicare, a norma del diritto internazionale, le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, le future modifiche, nonché le relative misure di attuazione, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, quale Stato membro con una posizione particolare rispetto al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea,

SOTTOLINEANDO l’importanza di un adeguato coordinamento tra la Comunità e la Danimarca rispetto alla negoziazione e alla conclusione di accordi internazionali che possano incidere sul campo d’applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti o determinarne modifiche,

SOTTOLINEANDO che la Danimarca dovrebbe cercare di aderire agli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ove la partecipazione danese sia rilevante per l’applicazione coerente del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e del presente accordo,

AFFERMANDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee dovrebbe essere competente al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione uniformi del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura comunitaria di attuazione costituente parte di tale accordo,

FACENDO RIFERIMENTO alla competenza conferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, in merito alla validità e all’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa la validità e l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che la Corte di giustizia delle Comunità europee debba essere competente, alle medesime condizioni, a pronunciarsi in via pregiudiziale in merito a questioni relative alla validità e all’interpretazione del presente accordo sollevate da una giurisdizione danese e che tale giurisdizione debba, pertanto, poter richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alle medesime condizioni delle giurisdizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,

FACENDO RIFERIMENTO alla disposizione secondo cui, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e gli Stati membri possono chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione degli atti delle istituzioni comunitarie basati sul titolo IV del trattato, compresa l’interpretazione del presente accordo, e alla circostanza che tale disposizione non è vincolante per la Danimarca, né ad essa applicabile, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca,

RITENENDO che alla Danimarca debba essere conferita la possibilità, alle medesime condizioni degli altri Stati membri con riferimento all’interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione, di richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito a questioni relative all’interpretazione del presente accordo,

SOTTOLINEANDO che, ai sensi della legge danese, le giurisdizioni danesi dovrebbero — nell’interpretazione del presente accordo, comprese le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e qualunque misura di attuazione che costituisce parte integrante dell’accordo — tenere debito conto delle pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e delle giurisdizioni degli Stati membri delle Comunità europee con riferimento all’interpretazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione,

RITENENDO che sia possibile richiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in merito a questioni riguardanti il rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea disciplinanti i procedimenti davanti alla Corte,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 300, paragrafo 7, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente accordo vincola gli Stati membri, è appropriato che la Danimarca, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, possa adire la Commissione quale custode del trattato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1.

Obiettivo del presente accordo è applicare le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e le relative misure di attuazione alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

2.

È obiettivo delle parti contraenti giungere ad un’applicazione e ad un’interpretazione uniformi in tutti gli Stati membri delle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione.

3.

Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo derivano dal protocollo sulla posizione della Danimarca.
Articolo 2

Cooperazione relativa alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1.

Le disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo e di cui forma parte integrante, nonché le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento e — per quanto concerne le misure di attuazione adottate dopo l’entrata in vigore del presente accordo — attuate dalla Danimarca ai sensi dell’articolo 4 del presente accordo, e le informazioni comunicate dagli Stati membri in virtù dell’articolo 23 del regolamento, si applicheranno, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra la Comunità e la Danimarca.

2.

Si applica la data di entrata in vigore del presente accordo invece della data di cui all’articolo 25 del regolamento.
Articolo 3

Modifiche al regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1.

La Danimarca non prende parte all’adozione delle modifiche del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e tali modifiche non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2.

Nel caso di adozione di modifiche al regolamento, la Danimarca notificherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche. La notifica dovrà essere effettuata al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

3.

Qualora la Danimarca decida di attuare il contenuto delle modifiche, la notifica dovrà indicare se l’attuazione può aver luogo in via amministrativa oppure richiede l’approvazione del Parlamento.

4.

Se la notifica indica che l’attuazione può aver luogo in via amministrativa, la notifica dovrà, inoltre, dare atto che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

5.

Se la notifica indica che l’attuazione richiede l’approvazione del Parlamento danese, si applicano le seguenti disposizioni:

i provvedimenti legislativi entrano in vigore in Danimarca alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento oppure nei 6 mesi successivi alla notifica, se questo secondo termine è posteriore;

la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la data dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione.

6.

La notifica della Danimarca di cui ai paragrafi 4 e 5, attestante che il contenuto delle modifiche è stato attuato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le modifiche al regolamento costituiranno dunque modifiche al presente accordo e saranno considerate allegati ad esso.

7.

Qualora:

la Danimarca notifichi la decisione di non accettare il contenuto delle modifiche, oppure

la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, oppure

le misure legislative non entrino in vigore in Danimarca entro il termine stabilito al paragrafo 5,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni, oppure, nel caso previsto alla lettera c), le misure legislative entrino in vigore in Danimarca entro il medesimo periodo. La risoluzione avrà effetto 3 mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

8.

Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 7 sono tuttavia impregiudicate.
Articolo 4

Misure di attuazione

1.

La Danimarca non prenderà parte all’adozione dei pareri del comitato di cui all’articolo 18 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Le misure di attuazione adottate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2.

Qualsiasi misura di attuazione adottata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento dovrà essere comunicata alla Danimarca. La Danimarca comunicherà alla Commissione la sua decisione di attuare o meno il contenuto di tali misure. La notifica dovrà essere effettuata alla data della comunicazione delle misure di attuazione o entro i 30 giorni successivi.

3.

La notifica dovrà attestare che tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione oppure sono entrate in vigore alla data della notifica, se questa seconda data è posteriore.

4.

La notifica della Danimarca attestante che il contenuto delle misure di attuazione è stato applicato in Danimarca, determina il sorgere di obbligazioni reciproche, ai sensi del diritto internazionale, tra la Danimarca e la Comunità. Le misure di attuazione formeranno dunque parte integrante del presente accordo.

5.

Qualora:

la Danimarca notifichi la decisione di non attuare il contenuto delle misure di attuazione, oppure

la Danimarca non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2,

il presente accordo verrà considerato risolto a meno che le parti decidano altrimenti entro 90 giorni. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la scadenza del periodo di 90 giorni.

6.

Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 5 sono tuttavia impregiudicate.

7.

Qualora, in casi eccezionali, l’attuazione richieda l’approvazione del Parlamento danese, la notifica della Danimarca, ai sensi del paragrafo 2, dovrà farne menzione, con conseguente applicazione dell’articolo 3, paragrafi da 5 a 8.

8.

La Danimarca dovrà comunicare alla Commissione le informazione di cui agli articoli 23491013141517, lettera a), e 19 del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. La Commissione pubblicherà queste informazioni insieme alle informazioni pertinenti relative agli altri Stati membri. Il manuale e il repertorio elaborati ai sensi dell’articolo 17 del regolamento dovranno includere anche le informazioni pertinenti relative alla Danimarca.
Articolo 5

Accordi internazionali che influiscono sul regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti

1.

Gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità nell’esercizio delle sue competenze esterne, basati sulle norme del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili.

2.

La Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra il presente accordo e l’accordo internazionale in questione.

3.

Nel negoziare accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti allegato al presente accordo o causarne modifiche, la Danimarca coordinerà la sua posizione con quella della Comunità e si asterrà da qualunque azione possa compromettere gli obiettivi di una posizione coordinata della Comunità nell’ambito della sua sfera di competenza in tali negoziati.
Articolo 6

Competenza della Corte di giustizia in merito all’interpretazione dell’accordo

1.

Qualora sorga una questione concernente la validità o l’interpretazione del presente accordo in una causa pendente davanti ad un organo giurisdizionale danese, quest’ultimo richiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in merito ogniqualvolta nelle medesime circostanze, un organo giurisdizionale di un altro Stato membro dell’Unione europea vi sarebbe obbligato ai sensi del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e delle relative misure di attuazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.

2.

Ai sensi della legge danese, gli organi giurisdizionali danesi dovranno, nell’interpretare il presente accordo, tenere in debito conto le pronunce contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alle disposizioni del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti e di ogni altra misura comunitaria di attuazione.

3.

La Danimarca può, come il Consiglio, la Commissione e qualunque altro Stato membro, chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione del presente accordo. La pronuncia resa dalla Corte di giustizia in risposta a tale richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato.

4.

La Danimarca ha la facoltà di sottoporre osservazioni alla Corte di giustizia nei casi in cui un organo giurisdizionale di uno Stato membro le abbia sottoposto una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione di qualunque disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

5.

Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee ed il suo regolamento di procedura.

6.

In caso di modifica delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti le pronunce della Corte di giustizia con conseguenze rispetto alle pronunce concernenti il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, la Danimarca può notificare alla Commissione la sua decisione di non applicare le modifiche ai sensi del presente accordo. La notifica deve essere effettuata al momento dell’entrata in vigore delle modifiche ed entro 60 giorni da essa.

In tal caso il presente accordo verrà considerato risolto. La risoluzione avrà effetto tre mesi dopo la notifica.

7.

Le richieste trasmesse prima della data di risoluzione dell’accordo ai sensi del paragrafo 6 sono tuttavia impregiudicate.
Articolo 7

Competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in relazione al rispetto dell’accordo

1.

La Commissione può promuovere un ricorso davanti alla Corte di giustizia nei confronti della Danimarca, nell’ipotesi di mancato rispetto di qualunque obbligazione derivante dal presente accordo.

2.

La Danimarca può presentare un reclamo alla Commissione in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro delle obbligazioni derivanti dal presente accordo.

3.

Si applicano le disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea che disciplinano i procedimenti davanti alla Corte di giustizia, nonché il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento di procedura.
Articolo 8

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori di cui all’articolo 299 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 9

Denuncia dell’accordo

1.

Il presente accordo avrà termine nel caso in cui la Danimarca informi gli altri Stati membri che non intende più avvalersi delle disposizioni della parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo stesso.

2.

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti contraenti dandone notifica all’altra parte contraente. La denuncia sarà efficace trascorsi sei mesi dalla data della notifica.

3.

Le richieste trasmesse prima della data di denuncia dell’accordo ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tuttavia impregiudicate.
Articolo 10

Entrata in vigore

1.

Il presente accordo è adottato dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive procedure.

2.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica, effettuata dalle parti contraenti, del completamento delle rispettive procedure richieste a tale scopo.
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ALLEGATO I

MODULO A



DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 8, paragrafo 2 , del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

n. di riferimento dell’organo mittente:

1. ORGANO MITTENTE

1.1.

Nome:

1.2.

Indirizzo:

1.2.1.

Via e numero civico/casella postale:

1.2.2.

Luogo + codice postale:

1.2.3.

Paese:

1.3.

Tel.

1.4.

Fax ( 3 ):

1.5.

E-mail:

2. ORGANO RICEVENTE

2.1.

Nome:

2.2.

Indirizzo:

2.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

2.2.2.

Luogo + codice postale:

2.2.3.

Paese:

2.3.

Tel.

2.4.

Fax (2) :

2.5.

E-mail:

3. RICHIEDENTE/I ( 4 )

3.1.

Nome:

3.2.

Indirizzo:

3.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

3.2.2.

Luogo + codice postale:

3.2.3.

Paese:

3.3.

Tel. (2) :

3.4.

Fax (2) :

3.5.

E-mail (2) :

4. DESTINATARIO

4.1.

Nome:

4.1.1.

Data di nascita, se disponibile:

4.2.

Indirizzo:

4.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

4.2.2.

Luogo + codice postale:

4.2.3.

Paese:

4.3.

Tel. (2) :

4.4.

Fax (2) :

4.5.

E-mail (2) :

4.6.

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (2) :

4.7.

Altre informazioni relative al destinatario (2) :

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

5.1.

Secondo la legge dello Stato membro richiesto□

5.2.

Secondo la forma particolare seguente□

5.2.1.

Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l’atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:

5.2.1.1.

sì□

5.2.1.2.

no□

6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE

6.1.

Natura dell’atto:

6.1.1.

Atto giudiziario□

6.1.1.1.

Atto di citazione□

6.1.1.2.

Decisione giudiziaria□

6.1.1.3.

Atto di impugnazione□

6.1.1.4.

Altro (precisare):

6.1.2.

Atto extragiudiziale□

6.2.

Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più necessaria (2) :

… (giorno) … (mese) … (anno)

6.3.

Lingua dell’atto:

6.3.1.

Originale BG□, ES□, CS□, DE□, ET□, EL□, EN□, FR□, GA□, HR□, IT□, LV□, LT□, HU□, MT□, NL□, PL□, PT□, RO□, SK□, SL□, FI□, SV□, altro□ (precisare)

6.3.2.

Traduzione (2) BG□, ES□, CS□, DE□, ET□, EL□, EN□, FR□, GA□, HR□, IT□, LV□, LT□, HU□, MT□, NL□, PL□, PT□, RO□, SK□, SL□, FI□, SV□, altro□ (precisare)

6.4.

Numero di allegati:

7. LINGUA DI COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE L’ATTO

Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874, indicare in quale delle seguenti lingue, oltre a quella dello Stato membro richiesto, si devono fornire le informazioni:

7.1.

Lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine ( 5 ): BG□, ES□, CS□, DE□, ET□, EL□, EN□, FR□, GA□, HR□, IT□, LV□, LT□, HU□, MT□, NL□, PL□, PT□, RO□, SK□, SL□, FI□, SV□

7.2.

Lingua ufficiale di un altro Stato membro che il destinatario potrebbe comprendere: BG□, ES□, CS□, DE□, ET□, EL□, EN□, FR□, GA□, HR□, IT□, LV□, LT□, HU□, MT□, NL□, PL□, PT□, RO□, SK□, SL□, FI□, SV□

8. RESTITUZIONE DELL’ESEMPLARE DELL’ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874]

8.1.

Sì (in questo caso trasmettere l’atto da notificare o comunicare in duplice copia)□

8.2.

No□

9. Motivi della mancata trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato [articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874] ( 6 )

La trasmissione elettronica non è stata possibile a causa di:

guasto del sistema informatico decentrato

circostanze eccezionali



1. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 tutte le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 2 del certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione.

2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 prevede che ci si metta in contatto con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti usando il modulo E di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2020/1874.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO B ( 7 )



RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

[Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (1) ] (2)

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

(2)

Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874.

N. di riferimento dell’organo mittente:

1. ORGANO MITTENTE

1.1.

Nome:

1.2.

Indirizzo:

1.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

1.2.2.

Luogo + codice postale:

1.2.3.

Paese:

1.3.

Tel. ( 8 ):

1.4.

Fax (8) :

1.5.

E-mail:

2. AUTORITÀ INTERPELLATA

2.1.

Nome:

2.2.

Indirizzo:

2.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

2.2.2.

Luogo + codice postale:

2.2.3.

Paese:

2.3.

Tel. (8) :

2.4.

Fax (8) :

2.5.

E-mail:

3. DESTINATARIO

3.1.

Nome:

3.2.

Ultimo recapito noto:

3.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

3.2.2.

Luogo + codice postale:

3.2.3.

Paese:

3.3.

Dati personali noti del destinatario (se si tratta di persona fisica), se disponibili:

3.3.1.

Cognome di nascita:

3.3.2.

Altri nomi noti:

3.3.3.

Data e luogo di nascita:

3.3.4.

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale o equivalente:

3.3.5.

Nome della madre o del padre alla nascita:

3.3.6.

Altre informazioni:

3.4.

Dati noti del destinatario (se si tratta di persona giuridica), se disponibili:

3.4.1.

Numero di registrazione o equivalente:

3.4.2.

Nome dei membri del consiglio di amministrazione/rappresentante:

3.5.

Tel. (8) :

3.6.

Fax (8) :

3.7.

E-mail (8) :

3.8.

Altre informazioni, se disponibili:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO C ( 9 )



RISPOSTA ALLA RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

[Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ] (2)

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

(2)

Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1874.

N. di riferimento dell’autorità interpellata:

N. di riferimento dell’organo mittente:

1. DESTINATARIO

1.1.

Nome:

1.2.

Recapito noto:

1.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

1.2.2.

Luogo + codice postale:

1.2.3.

Paese:

1.3.

Non si è potuto determinare il recapito□

1.4.

Altre informazioni:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO D



DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

[Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (1) .

(1)

L’obbligo di inviare la dichiarazione di ricezione attraverso il sistema informatico decentrato si applica soltanto a partire dalla data di applicazione di detto sistema a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874.

N. di riferimento dell’organo mittente:

N. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO E



RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ATTI SUPPLEMENTARI PER LA NOTIFICAZIONE O LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

[Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1.

La richiesta non può essere eseguita senza le seguenti informazioni supplementari:

1.1.

Nome del destinatario ( 10 ):

1.2.

Data di nascita (10) :

1.3.

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (10) :

1.4.

Altro (precisare):

2.

La richiesta non può essere eseguita senza gli atti seguenti:

2.1.

Atti da notificare/comunicare (10) :

2.2.

Prova del pagamento (10) :□

2.3.

Altro (precisare):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO F



AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

[Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La domanda e l’atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

1.1.

La domanda esula in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del regolamento:

1.1.1.

indirizzo sconosciuto□

1.1.2.

l’atto non è di natura civile o commerciale□

1.1.3.

la notificazione o la comunicazione non è tra uno Stato membro e un altro□

1.1.4.

altro (precisare):

1.2.

L’inosservanza dei requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione:□

1.2.1.

L’atto non è facilmente leggibile□

1.2.2.

L’atto è compilato in una lingua non prevista□

1.2.3.

Altro (precisare):

1.3.

La forma della notificazione o della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto [articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1874]□

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO G



AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO ALL’ORGANO RICEVENTE COMPETENTE

[Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La domanda e l’atto sono stati ritrasmessi all’organo ricevente, territorialmente competente per la notificazione o la comunicazione:

N. di riferimento dell’organo mittente:

N. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1. ORGANO RICEVENTE COMPETENTE

1.1.

Nome:

1.2.

Indirizzo:

1.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

1.2.2.

Luogo + codice postale:

1.2.3.

Paese:

1.3.

Tel.

1.4.

Fax ( 11 ):

1.5.

E-mail:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO H



DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELL’ORGANO RICEVENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ALL’ORGANO MITTENTE

[Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (1) .

(1)

L’obbligo di inviare la dichiarazione di ricezione attraverso il sistema informatico decentrato si applica soltanto a partire dalla data di applicazione di detto sistema a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874.

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO I ( 12 )



RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente.

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente (se disponibile):

1. LA RICHIESTA È STATA TRASMESSA MA NON È STATA RICEVUTA ALCUNA INFORMAZIONE SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

1.1.

La richiesta è stata trasmessa□

Data: …

1.2.

La dichiarazione di ricezione è pervenuta□

Data: …

1.3.

Sono pervenute altre informazioni□

2. ORGANO MITTENTE

2.1.

Nome:

Le voci da 2.2 a 2.6 sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:

2.2.

Indirizzo:

2.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

2.2.2.

Luogo + codice postale:

2.3.

Paese:

2.4.

Tel.

2.5.

Fax ( 13 ):

2.6.

E-mail:

3. ORGANO RICEVENTE

3.1.

Nome:

Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:

3.2.

Indirizzo:

3.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

3.2.2.

Luogo + codice postale:

3.3.

Paese:

3.4.

Tel.

3.5.

Fax (13) :

3.6.

E-mail:

4. DESTINATARIO

4.1.

Nome:

4.1.1.

Data di nascita, se disponibile:

Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:

4.2.

Indirizzo:

4.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

4.2.2.

Luogo + codice postale:

4.2.3.

Paese:

4.3.

Tel. (13) :

4.4.

Fax (13) :

4.5.

E-mail (13) ::

4.6.

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (13) :

4.7.

Altre informazioni relative al destinatario (13) :

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO J ( 14 )



RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

n. di riferimento dell’autorità interpellata:

n. di riferimento dell’organo mittente:

Destinatario:

1. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE DI UN ATTO

1.1.

La richiesta non è pervenuta□

1.2.

Non è possibile dar seguito alla richiesta entro un mese dalla sua ricezione per i seguenti motivi:

1.2.1.

È in corso la determinazione del recapito attuale del destinatario□

1.2.2.

È in corso la notificazione o comunicazione — gli atti sono stati inviati al destinatario, ma non ne è stata ancora confermata la consegna□

1.2.3.

È in corso la notificazione o comunicazione — gli atti sono stati inviati al destinatario, ma non è ancora scaduto il termine entro il quale è possibile rifiutarli□

1.2.4.

Non sono ancora state esaurite tutte le opzioni di notificazione o comunicazione□

1.2.5.

La notificazione o comunicazione è già stata eseguita, si veda copia del certificato in allegato□

1.2.6.

Risposta alla richiesta fornita il … (data). Risposta allegata□

1.2.7.

È in corso una richiesta di informazioni o atti supplementari□

1.2.8.

Altro.□

1.3.

Si stima che verrà data esecuzione alla richiesta entro il …

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO K



CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

[Articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 4 e 14 del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente [articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874]

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1. ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE (articolo 14)

1.1.

Data e luogo della notificazione o della comunicazione:

1.2.

L’atto è stato

1.2.1.

notificato o comunicato a norma della legge dello Stato membro richiesto, ossia:

1.2.1.1.

consegnato□

1.2.1.1.1.

in mani proprie al destinatario□

1.2.1.1.2.

a un’altra persona□

1.2.1.1.2.1.

Nome:

1.2.1.1.2.2.

Indirizzo:

1.2.1.1.2.2.1.

Via + numero civico/casella postale

1.2.1.1.2.2.2.

Luogo + codice postale

1.2.1.1.2.2.3.

Paese

1.2.1.1.2.3.

Natura del legame con il destinatario:

familiare□ dipendentealtro□

1.2.1.1.3.

presso il recapito del destinatario□

1.2.1.1.4.

presso un altro recapito (precisare)□ ( 15 )

1.2.1.2.

notificato o comunicato mediante servizi postali□

1.2.1.2.1.

senza ricevuta di ritorno□

1.2.1.2.2.

con ricevuta di ritorno acclusa□

1.2.1.2.2.1.

del destinatario□

1.2.1.2.2.2.

di un’altra persona□

1.2.1.2.2.2.1.

Nome:

1.2.1.2.2.2.2.

Indirizzo:

1.2.1.2.2.2.2.1.

Via + numero civico/casella postale:

1.2.1.2.2.2.2.2.

Luogo + codice postale:

1.2.1.2.2.2.2.3.

Paese:

1.2.1.2.2.2.3.

Natura del legame con il destinatario:

familiare□ dipendente altro□

1.2.1.3.

notificato o comunicato per via elettronica (precisare):□

1.2.1.4.

notificato o comunicato in altra forma (precisare):□

1.2.2.

notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):□

1.3.

Il destinatario dell’atto è stato informato per iscritto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2020/1874, della sua facoltà di rifiutare di accettare l’atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

2. INFORMAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/1874

Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione.□

3. RIFIUTO DELL’ATTO [Articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1874]

3.1.

Il destinatario ha rifiutato di accettare l’atto a causa della lingua utilizzata□

3.1.1.

Data del tentativo di notificazione o comunicazione:

3.1.2.

Data del rifiuto, se disponibile:

3.2.

Si allega l’atto al presente certificato.

3.2.1.

Sì□

3.2.2.

No□

4. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL’ATTO

4.1.

Indirizzo sconosciuto

4.1.1.

Sono state adottate misure per stabilire il recapito ( 16 ) Sì□ No□

4.2.

Destinatario irreperibile□

4.3.

Impossibilità di notificare l’atto entro la data o la scadenza di cui alla voce 6.2. della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto (modulo A)□

4.4.

Altro (precisare)□

4.5.

Si allega l’atto al presente certificato Sì□ No□

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO L



COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICEVERE L’ATTO

[Articolo 12, paragrafi 2 e 3 , del regolamento (UE) 2020/1874 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1) ]

(1)

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

Destinatario:

I. COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO

L’atto accluso è notificato o comunicato in conformità del regolamento (UE) 2020/1874.

È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto accluso se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure entro due settimane dalla notificazione o dalla comunicazione rinviando all’indirizzo sottoindicato il presente modulo completato o qualsiasi dichiarazione scritta che indichi il proprio rifiuto di ricevere la l’atto in ragione della lingua in cui è fornita.

Si noti che se si rifiuta di ricevere l’atto accluso e l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione decidono che il rifiuto non è giustificato, tale organo o autorità può applicare le conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato membro del foro, come per esempio ritenere la notificazione o la comunicazione valide, in caso di rifiuto ingiustificato.

II. RECAPITO AL QUALE VA RESTITUITO IL MODULO ( 17 ):

1.

Nome:

2.

Indirizzo:

2.1.

Via + numero civico/casella postale:

2.2.

Luogo + codice postale:

2.3.

Paese:

3.

n. di riferimento:

4.

Tel.

5.

Fax ( 18 ):

6.

E-mail:

III. DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO ( 19 ):

Rifiuto di ricevere l’atto in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Comprendo le seguenti lingue:



Bulgaro

Lituano

Spagnolo

Ungherese

Ceco

Maltese

Tedesco

Olandese

Estone

Polacco

Greco

Portoghese

Inglese

Rumeno

Francese

Slovacco

Irlandese

Sloveno

Croato

Finlandese

Italiano

Svedese

Lettone

Altro□ (precisare): …

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

open_doc

ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO CON ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE



Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Solo modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1393/2007

open_doc

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CE) n. 1393/2007

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 6

Articolo 32

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 34

Articolo 24

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 36

Articolo 26

Articolo 37

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato III


open_doc

( 1 ) GU C 261 del 27.8.1997, pag. 1. Lo stesso giorno in cui è stata stilata la convenzione, il Consiglio ha preso nota della relazione concernente la convenzione di cui alla pag. 26 della Gazzetta ufficiale sopra menzionata.

( 2 ) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

( 3 ) Voce facoltativa.

( 4 ) Qualora vi sia più di un richiedente, fornire le informazioni di cui alle voci da 3.1. a 3.5.

( 5 ) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che hanno diverse lingue ufficiali.

( 6 ) Questa voce si applica soltanto a partire dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1874.

( 7 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 8 ) Voce facoltativa.

( 9 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 10 ) Voce facoltativa.

( 11 ) Voce facoltativa.

( 12 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 13 ) Voce facoltativa.

( 14 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 15 ) Recapito stabilito dall’organo ricevente a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1874.

( 16 ) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 71, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2020/1874.

( 17 ) Da compilare a cura dell’autorità che procede alla notificazione/comunicazione.

( 18 ) Voce facoltativa.

( 19 ) Da compilare e firmare a cura del destinatario. Voce facoltativa.


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