Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale

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No longer in force , Date of end of validity 28/05/2001
GU C 314 del 03.11.2000, pagg. 1-20 (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV)
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  • Celex-Nr.: 32000Y1103(01)

Dates

  • Date of document: 03/11/2000

  • Date of end of validity: 28/05/2001 ; vedi 32001R1206

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  • Author: Germania

  • Form: Iniziativa

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Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale

(2000/C 314/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta tra l'altro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.
(2) Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra i giudici nel settore dell'assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la necessità di elaborare nuove disposizioni di diritto procedurale per le cause transfrontaliere, in particolare nel settore dell'assunzione delle prove.
(4) Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato.
(5) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità affermati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati solo a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario a tal fine.
(6) Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove. La convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale è applicabile soltanto tra 11 Stati membri dell'Unione europea.
(7) Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un giudice di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove o compiere altri atti giudiziari in un altro Stato membro, l'azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale rientrante nel regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(1). Occorre pertanto una trasposizione dei principi fondamentali del summenzionato regolamento in altri settori, in particolare in quello dell'assunzione delle prove, al fine di garantire non solo un celere avvio del procedimento al di là delle frontiere in tutti gli Stati membri, ma anche e soprattutto l'esecuzione e la conclusione rapida e agevole del procedimento avviato in un altro Stato membro in materia civile e commerciale.
(8) È tuttavia opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento i provvedimenti di assistenza in materia di esecuzione rientranti nel regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza(2), come pure nella convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(3), nella versione modificata dai trattati di adesione(4).
(9) Presupposto per la più rapida conclusione possibile dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione della richiesta di compiere e di eseguire un atto giudiziario avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra i giudici degli Stati membri. Gli Stati membri devono tuttavia poter indicare che intendono designare un unico organo mittente o ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. Tale designazione è tuttavia rinnovabile ogni 5 anni.
(10) La rapidità della trasmissione della richiesta di compiere un atto giudiziario giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, ferma restando l'osservanza di determinate condizioni quanto all'intellegibilità e all'affidabilità del documento pervenuto. Per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di compiere un atto giudiziario debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nella lingua delle Stato membro del giudice richiesto o in un'altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra giudici interessati.
(11) Una richiesta di compiere un atto giudiziario deve essere eseguita rapidamente. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile soddisfare la richiesta due mesi dopo la sua ricezione da parte del giudice richiesto, quest'ultimo ha l'obbligo di informarne il giudice richiedente indicando i motivi che si oppongono a un'esecuzione rapida della richiesta.
(12) Per garantire l'efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare il compimento di un atto giudiziario, deve essere limitata a ben definite situazioni eccezionali.
(13) Il presente regolamento prevale sulle norme contenute nelle vigenti convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri e, in particolare, sulla convenzione dell'Aia del 1o marzo 1954 concernente la procedura civile e sulla convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Detto regolamento non osta alla conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.
(14) Occorre che i dati trasmessi in forza del presente regolamento godano di un regime di tutela. Tale materia rientra nell'ambito d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati(5), e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(6).
(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7). Tali misure comprendono anche l'elaborazione e l'aggiornamento di un manuale mediante mezzi moderni appropriati.
(16) Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione ne esamina l'applicazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie.
(17) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento, che conseguentemente, non li vincola, né è loro applicabile.
(18) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tale Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che, conseguentemente, non lo vincola, né gli è applicabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, il giudice di uno Stato membro chiede all'organo giurisdizionale competente di un altro Stato membro di compiere un atto di istruttoria, o un altro atto giudiziario qui di seguito denominato "atto giudiziario", ad eccezione della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari o di misure cautelative o esecutive.

2. Non può essere richiesta l'assunzione di prove che non siano destinate ad essere utilizzate in un procedimento pendente dinanzi al giudice richiedente.

3. Di norma, non può essere richiesta l'assunzione di prove allorché il giudice di uno Stato membro ritenga necessario far effettuare una perizia in un altro Stato membro. In tal caso il perito può essere nominato direttamente dal giudice di questo Stato membro, senza che sia necessaria l'autorizzazione o l'informazione preliminare dell'altro Stato membro.

Articolo 2

Comunicazione diretta fra i giudici

1. Ai fini del compimento dell'atto giudiziario, le richieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 (qui di seguito denominate "richieste"), devono essere inviate direttamente dal giudice presso il quale il procedimento è pendente (qui di seguito denominato "giudice richiedente") al giudice competente di un altro Stato membro (qui di seguito denominato "giudice richiesto").

2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco dei giudici competenti per il compimento di atti giudiziari. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale di tali giudici.

Articolo 3

Organi mittenti e riceventi

1. In deroga all'articolo 2, ciascuno Stato membro può designare

a) un giudice o un'altra autorità come organo mittente competente per trasmettere le richieste a un altro Stato membro;

b) un giudice o un'altra autorità come organo ricevente, competente per ricevere le richieste trasmesse da un altro Stato membro e per inoltrarle al giudice richiesto;

c) un giudice o un'altra autorità competente per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera a) e alla lettera b). Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome, possono designare più organi e mittenti e riceventi. Ai fini del compimento dell'atto giudiziario le richieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 (qui di seguito denominate "richieste") devono essere inviate direttamente dal giudice presso il quale il procedimento è pendente (qui di seguito denominato "giudice richiedente") al giudice competente di un altro Stato membro (qui di seguito denominato "giudice richiesto").

2. A prescindere dalla designazione di un organo mittente o ricevente, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, sono comunque trasmesse direttamente tra il giudice richiedente e il giudice richiesto.

3. Le designazioni ai sensi del paragrafo 1 sono valide per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate ogni cinque anni.

Articolo 4

Autorità centrale

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata

a) di fornire informazioni ai giudici ed eventualmente agli organi mittenti;

b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;

c) di trasmettere in casi eccezionali, su domanda di un giudice richiedente o eventualmente di un organo mittente, una richiesta al giudice competente.

2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

TRASMISSIONE E ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Articolo 5

Forma e contenuto delle richieste

1. La richiesta è presentata utilizzando il formulario A riportato nell'allegato. Essa deve contenere le seguente indicazioni:

a) il giudice richiedente e il giudice richiesto ed eventualmente l'organo mittente e l'organo ricevente;

b) l'identità e l'indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti;

c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;

d) l'indicazione degli atti giudiziari richiesti;

e) in caso di richiesta di audizione di una persona:

- il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare;

- le domande da rivolgere alle persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate;

- all'occorrenza, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro del giudice richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre,

- all'occorrenza, la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo;

f) in caso di richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza, i documenti o gli altri oggetti da ispezionare;

g) all'occorrenza, la richiesta di cui all'articolo 11, paragrafo 2, così come le spiegazioni necessarie all'applicazione di tale disposizione.

2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.

3. Gli atti che il giudice richiedente reputa necessari per l'esecuzione della richiesta devono essere corredati, ove necessario, di una traduzione nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.

Articolo 6

Lingue

1. La richiesta è formulata nella lingua ufficiale dello Stato membro del giudice richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve avvenire l'atto giudiziario richiesto, ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

2. Le comunicazioni ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 sono formulate nella stessa lingua della richiesta.

Articolo 7

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

1. Le richieste e le comunicazioni ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 sono trasmesse con il mezzo più rapido. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2. Le comunicazioni ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 sono trasmesse quanto prima possibile.

Articolo 8

Ricezione della richiesta

1. Il giudice richiesto trasmette entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, una ricevuta al giudice richiedente utilizzando il formulario B il cui modello figura in allegato; qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafo 1, il giudice richiesto ne fa corrispondente menzione nella ricevuta.

2. Se sono stati istituiti organi riceventi ai sensi dell'articolo 3, questi trasmettono al giudice richiedente o eventualmente all'organo mittente una relazione interinale, qualora la richiesta non sia stata trasmessa al giudice richiesto entro sette giorni dalla ricezione da parte dell'organo ricevente.

3. Se l'esecuzione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A il cui modello figura in allegato, che soddisfa le condizioni ai sensi dell'articolo 6, esula dalla competenza del giudice al quale è stata trasmessa, quest'ultimo inoltra la richiesta al giudice competente del proprio Stato membro e ne informa il giudice richiedente o all'occorrenza, l'organo mittente, tramite il formulario C il cui modello figura in allegato. Il giudice competente trasmette al giudice richiedente una ricevuta tramite il formulario D il cui modello figura in allegato, conformemente al paragrafo 1.

4. Se sono stati istituiti organi riceventi ai sensi dell'articolo 3 e la trasmissione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A il cui modello figura in allegato, che soddisfa le condizioni ai sensi dell'articolo 6, esula dalla competenza territoriale dell'organo ricevente al quale è stata trasmessa, tale organo inoltra la richiesta all'organo ricevente territorialmente competente del proprio Stato membro e ne informa il giudice richiedente o all'occorrenza l'organo mittente tramite il formulario C il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente territorialmente competente trasmette al giudice richiedente o all'occorrenza, all'organo mittente, eventualmente, una relazione interinale ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 9

Richieste incomplete

Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 5, il giudice richiesto ne informa il giudice richiedente, entro due settimane dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario E il cui modello figura in allegato e gli chiede di fargli pervenire i dati mancanti, determinandoli nel modo più preciso possibile.

Articolo 10

Comunicazione di ritardi

1. Se il giudice richiesto non è in grado di dar seguito alla richiesta entro due mesi dalla sua ricezione, ne informa il giudice richiedente tramite il formulario F il cui modello figura in allegato, precisando i motivi del ritardo nonché il periodo di tempo a suo parere necessario per l'esecuzione.

2. Se il giudice richiesto ha indicato nella ricevuta, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafo 1, oppure ha informato il giudice richiedente, conformemente all'articolo 9, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'articolo 5, il termine di cui al paragrafo 1, decorre dalla ricezione di una nuova richiesta.

Articolo 11

Esecuzione delle richieste

1. Il giudice richiesto procede all'esecuzione della richiesta applicando le leggi del proprio paese.

2. Il giudice richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dal diritto del proprio Stato membro. Il giudice richiesto accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi dello Stato membro del giudice richiesto o che la sua applicazione non sia possibile a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato membro del giudice richiesto o per difficoltà d'ordine pratico. Se il giudice richiesto non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa il giudice richiedente utilizzando il formulario G il cui modello figura in allegato.

3. Le procedure particolari di cui al paragrafo 2 comprendono registrazioni audio e video effettuate mediante le moderne tecnologie di telecomunicazione.

4. La presenza di commissari del giudice richiedente e delle parti all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14 non rappresenta una procedura particolare ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Articolo 12

Mezzi di costrizione

Ove necessario, nell'eseguire una richiesta il giudice richiesto applica i mezzi di costrizione appropriati nei casi e nella stessa misura previsti dal diritto dello Stato membro del giudice richiesto per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.

Articolo 13

Rifiuto di esecuzione

1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base

a) alla legge dello Stato membro del giudice richiesto, o

b) alla legge dello Stato membro del giudice richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dal giudice richiedente a richiesta del giudice richiesto.

2. Al di là dei motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:

a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento (articolo 1), oppure

b) l'esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro del giudice richiesto, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario, oppure

c) il giudice richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta avanzata dal giudice richiesto a norma dell'articolo 9 entro sei settimane dalla presentazione della domanda.

3. L'esecuzione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato membro del giudice richiesto rivendichi l'esclusiva competenza giudiziaria nella questione in causa o che non conosca i mezzi giuridici corrispondenti all'oggetto della domanda proposta all'autorità richiedente.

4. Se l'esecuzione della richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, il giudice richiesto ne informa il giudice richiedente, utilizzando il formulario H riportato in allegato, entro quattro settimane dalla ricezione della richiesta da parte del giudice richiesto.

Articolo 14

Presenza di commissari del giudice richiedente e delle parti

1. I commissari del giudice richiedente possono assistere al compimento dell'atto giudiziario da parte del giudice richiesto. Il giudice richiesto informa immediatamente il giudice richiedente, utilizzando il formulario I riportato in allegato, della data e del luogo fissati per il compimento dell'atto giudiziario richiesto. Se il giudice richiedente desidera che i suoi commissari assistano al compimento dell'atto giudiziario richiesto, ne informa immediatamente il giudice richiesto utilizzando il formulario J riportato in allegato.

2. Le parti e, all'occorrenza, i loro rappresentanti possono altresì assistere al compimento dell'atto giudiziario da parte del giudice richiesto, a meno che il diritto dello Stato membro del giudice richiesto non escluda tale possibilità in caso di esecuzione di una richiesta agli stessi fini presentata da un'autorità nazionale o da una parte in causa. Non appena ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, il giudice richiedente le trasmette alle parti; se del caso, esso informa immediatamente il giudice richiesto, utilizzando il formulario J riportato in allegato, dell'eventuale desiderio delle parti o dei loro rappresentanti di assistere all'atto giudiziario.

3. Nella misura in cui il giudice richiesto e il giudice richiedente dispongono dei mezzi tecnici necessari e la natura dell'esecuzione della richiesta è appropriata a tal fine, occorre utilizzare le moderne tecnologie delle comunicazioni, in particolare videoconferenze, per facilitare la partecipazione del giudice richiedente e delle parti in causa.

Articolo 15

Procedura successiva all'esecuzione della richiesta

Il giudice richiesto trasmette al giudice richiedente o all'organo mittente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il formulario K riportato in allegato.

Articolo 16

Spese

1. Per l'esecuzione delle richieste non possono essere richieste tasse e spese.

2. Tuttavia il giudice richiesto ha il diritto di esigere dal giudice richiedente il rimborso delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dal giudice richiedente, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Modalità d'applicazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2:

a) elaborazione e aggiornamento annuale di un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 21;

b) aggiornamento o modificazioni tecniche ai formulari il cui modello figura in allegato.

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilateriali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare la convenzione dell'Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile e la convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale.

2. Il presente regolamento non osta a che singoli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili intesi ad accelerare ulteriormente o a semplificare l'esecuzione delle richieste di compimento di atti giudiziari. Tali accordi o intese possono altresì prevedere la possibilità per agenti diplomatici o consolari ovvero commissari di uno Stato membro di compiere, nel territorio di un altro Stato membro e senza far uso di misure coercitive, atti giudiziari riguardanti un procedimento pendente dinanzi ad un giudice del proprio Stato membro.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione

a) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 20

Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni, in particolare i dati personali, trasmesse ai sensi del presente regolamento possono essere utilizzate dal giudice e dall'organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Il giudice e l'organo ricevente assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.

4. Il presente regolamento fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 21

Comunicazioni e pubblicazione d'informazioni

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

a) l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o eventualmente il nome e l'indirizzo degli organi riceventi di cui all'articolo 3, precisando la relativa competenza territoriale;

b) il nome e l'indirizzo delle autorità centrali di cui all'articolo 4, precisando la relativa competenza territoriale;

c) i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione dei giudici figuranti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o, eventualmente, degli organi riceventi di cui all'articolo 3;

d) le lingue che possono essere utilizzate per la formulazione della richiesta (articolo 6).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Riesame

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 3 nonché all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ...(8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(1) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(2) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

(3) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.

(4) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28, GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1, GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1, GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1, GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.

(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) Un anno dopo l'adozione del presente regolamento.

ALLEGATO

FORMULARIO A

Richiesta di esecuzione di un'assunzione delle prove o di altro atto giudiziario [articolo 5 del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO B

Dichiarazione di ricezione di una richiesta di assunzione delle prove o di compimento di altri atti giudiziari [articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO C

Avviso di trasmissione di una richiesta di esecuzione di un'assunzione delle prove o di altro atto giudiziario al giudice/organo ricevente competente [articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO D

Avviso di ricezione dal giudice competente al giudice richiedente/organo mittente [articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO E

Dati sollecitati a complemento di una richiesta di esecuzione di un'assunzione delle prove o di altro atto giudiziario [articolo 9 del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO F

Comunicazione di ritardi [articolo 10 del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO G

Avviso relativo alla procedura di esecuzione della richiesta [articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO H

Comunicazione di rifiuto dell'esecuzione di una richiesta di assunzione delle prove o di compimento di altro atto giudiziario [articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO I

Informazioni sulla data e il luogo fissati per il compimento dell'atto giudiziario richiesto [articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO J

Presenza di commissari del giudice richiedente e delle parti al compimento dell'atto giudiziario richiesto [articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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FORMULARIO K

Dichiarazione di esecuzione della richiesta [articolo 15 del regolamento (CE) n. .../2000 del Consiglio, del ..., relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale, GU L ...]

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