edizione speciale in lingua maltese: capitolo 19 tomo 006 pag. 90 - 96
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 19 tomo 006 pag. 90 - 96
edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 003 pag. 105 - 111
edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 006 pag. 41 - 47
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 19 tomo 006 pag. 90 - 96
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 19 tomo 006 pag. 90 - 96
edizione speciale in lingua ungherese: capitolo 19 tomo 006 pag. 90 - 96
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Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/8/oj
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Celex-Nr.: 32003L0008
Dates
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Date of document: 27/01/2003
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Date of effect: 31/01/2003 ; entrata in vigore data della pubblicazione vedi art. 22
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Date of transposition: 30/05/2006 ; al più tardi vedi art. 21.1
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Consiglio dell’Unione europea
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Form: Direttiva
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Addressee: I quindici Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito
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Additional Info: CNS 2002/0020
Procedure
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Procedure number: 2002/0020/CNS , Procedura di consultazione (CNS)
Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata 1992)
-
Legal basis:
Legal instrument Provision 11997E061 - PTC) 11997E067 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 52002PC0013 approvazione -
All consolidated versions:
-
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 31995L0046 11997D/PRO/04 11997D/PRO/05 11997E005 11997E065 31997L0066 31999D0468 32000X1218(01) 32001D0470 32001R0044 32001R1206 -
Related documents:
Direttiva 2002/8/CE del Consiglio
del 27 gennaio 2003
intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato nelle suddette controversie.
2. Essa si applica nelle controversie trasfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale e amministrativa.
3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita.
2. Lo Stato membro in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(9).
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in conformità della presente direttiva.
CAPITOLO II
DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
1. La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva.
2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se garantisce:
a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento.
Qualora il beneficiario perda la causa in uno Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre le spese sostenute dalla parte avversa se esso copre tali spese nei casi in cui il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente nello Stato membro del foro.
3. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire l'assistenza legale o la rappresentanza in sede di giudizio nei procedimenti intesi specificamente a dare alle parti la possibilità di stare personalmente in giudizio, eccetto quando l'organo giurisdizionale o qualsiasi altra autorità competente decida altrimenti per assicurare l'eguaglianza delle parti o alla luce della complessità della controversia.
4. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari del patrocinio a spese dello Stato di corrispondere un contributo ragionevole a copertura delle spese processuali tenuto conto delle condizioni previste all'articolo 5.
5. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità competente abbia la facoltà di decidere che il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato è tenuto al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute se la sua situazione finanziaria è migliorata sensibilmente oppure se la decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato è stata presa sulla base di informazioni inesatte fornite dal beneficiario.
Non discriminazione
Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato, senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri.
CAPITOLO III
CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Condizioni relative alle risorse finanziarie
1. Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le quali sono parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a motivo della loro situazione economica, al fine di assicurare loro un accesso effettivo alla giustizia.
2. La situazione economica di una persona è valutata dall'autorità competente dello Stato membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle persone a carico del richiedente.
3. Gli Stati membri possono fissare dei limiti al di sopra dei quali si presume che il richiedente il patrocinio a spese dello Stato possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali limiti sono determinati in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I limiti fissati secondo il paragrafo 3 del presente articolo non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.
5. Il patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente essere concesso al richiedente che possa nella fattispecie disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprono le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Condizioni legate al merito della controversia
1. Gli Stati membri possono disporre che le domande di patrocinio a spese dello Stato relative ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata possano essere respinte dalle autorità competenti.
2. Se è fornita consulenza legale nella fase precontenziosa, il beneficio del successivo patrocinio a spese dello Stato può essere rifiutato o soppresso per motivi connessi al merito della causa, purché sia garantito l'accesso alla giustizia.
3. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri valutano l'importanza del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente.
Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
Il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro del foro copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia:
a) spese di interpretazione;
b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario; e
c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.
Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
Lo Stato membro in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, necessario a coprire:
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato membro finché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi della presente direttiva, nello Stato membro del foro;
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato membro.
Continuità del patrocinio a spese dello Stato
1. Il patrocinio a spese dello Stato è mantenuto, totalmente o parzialmente, anche per le spese sostenute affinché la sentenza sia eseguita nello Stato membro del foro.
2. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro del foro riceve il patrocinio previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui viene chiesto che la sentenza sia eseguita o dichiarata esecutiva.
3. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, il patrocinio a spese dello Stato rimane disponibile qualora sia proposta impugnazione da parte del beneficiario o contro quest'ultimo.
4. Gli Stati membri possono disporre che si proceda ad un nuovo esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato in qualunque fase del procedimento, per i motivi citati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5 e agli articoli 5 e 6, inclusi i procedimenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.
Procedimenti stragiudiziali
Il patrocinio a spese dello Stato è altresì esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dalla presente direttiva, qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.
Atti autentici
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni definite nella presente direttiva.
CAPITOLO IV
PROCEDURA
Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall'autorità competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo 8.
Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato
1. Le domande di patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate:
a) all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di trasmissione); oppure
b) all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).
2. Le domande di patrocinio a spese dello Stato sono compilate e i documenti giustificativi sono tradotti:
a) nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di ricezione competente che corrisponde a una delle lingue delle istituzioni della Comunità; oppure
b) in un'altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di poter accettare in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3.
3. Le autorità di trasmissione competenti possono decidere di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:
a) che essa è infondata, o
b) che essa esula dal campo di applicazione della presente direttiva.
A tali decisioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3.
4. L'autorità di trasmissione competente assiste il richiedente provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché la domanda possa essere trattata. Lo assiste inoltre fornendo qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, in conformità dell'articolo 8, lettera b).
L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.
5. I documenti trasmessi ai sensi della presente direttiva sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità equivalente.
6. Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento per i servizi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri in cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato o dimora abitualmente possono prevedere che il richiedente rimborsi le spese di traduzione sostenute dall'autorità di trasmissione competente se la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta dall'autorità competente.
Autorità competenti e lingue
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti a trasmettere ("autorità di trasmissione") e a ricevere ("autorità di ricezione") la domanda.
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
- i nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione o trasmissione di cui al paragrafo 1,
- la rispettiva competenza territoriale,
- i mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste, e
- le lingue che possono essere usate per la compilazione della domanda.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea, diverse dalla o dalle proprie, che l'autorità di ricezione competente è disposta ad accettare per la compilazione delle domande di patrocinio a spese dello Stato ad essa trasmesse, in conformità della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 30 novembre 2004. Le eventuali modifiche successive di tali informazioni sono notificate alla Commissione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore della modifica nello Stato membro in questione.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Trattamento delle domande
1. Le autorità nazionali competenti a statuire sulle domande di patrocinio a spese dello Stato provvedono affinché il richiedente sia pienamente informato del trattamento della domanda.
2. Le decisioni sono essere motivate qualora le domande siano respinte in tutto o in parte.
3. Gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri possono prevedere un'esclusione per i casi in cui la domanda di patrocinio a spese dello Stato è respinta da un organo giurisdizionale, contro la cui decisione sulla fondatezza della pretesa il diritto nazionale non prevede ricorso giurisdizionale, o da una corte d'appello.
4. Qualora siano di natura amministrativa, i ricorsi contro una decisione di rifiuto o soppressione del patrocinio a spese dello Stato in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in ultima istanza a riesame giudiziario.
Formulario uniforme
1. Al fine di facilitare la trasmissione, è approntato un formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro trasmissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2. Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi il 30 maggio 2003.
Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi entro il 30 novembre 2004.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Informazione
Le autorità nazionali competenti collaborano al fine di assicurare l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto riguardo ai diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea istituita ai sensi della decisione 2001/470/CE.
Disposizioni più favorevoli
Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per i richiedenti il patrocinio a spese dello Stato e per i beneficiari dello stesso.
Nesso con altri strumenti
Nei rapporti tra gli Stati membri e in relazione alle materie alle quali essa si applica, la presente direttiva prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, compresi:
a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977, modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, firmato a Mosca nel 2001;
b) la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia.
Recepimento nella legislazione nazionale
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 2004, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che è recepito nella legislazione nazionale entro il 30 maggio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Papandreou
(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 368.
(2) Parere reso il 25 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 64.
(4) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
(5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(6) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(7) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).
Source
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